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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
529/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 529/2025 promossa da:
(C.F. : ), elettivamente domiciliata in Rieti, alla via Parte_1 C.F._1
Sanizi n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Arianna Del Re, che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c.,
e da
c.f.: , elettivamente domiciliato in Rieti (RI) via Parte_2 C.F._2
delle Ortensie n. 8 presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Cecilia che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c. ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni: pronunciare la separazione personale dei coniugi - in relazione al matrimonio da loro contratto il
01/09/2018 a RIETI (RI) Atto N. 40 parte I - anno 2018 - Comune di RIETI (RI) - Ufficio 1, con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di Stato civile onde procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del
D.P.R. 396/2000 alle condizioni che seguono e che, ai sensi dell'art 473bis 47 cpc, decorsi i termini previsti, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata con i beni e gli arredi ivi
1 contenuti alla sig.ra il marito si è già allontanato recando con sé i propri effetti personali;
Pt_1
3. A definizione e tacitazione della situazione economica tra di loro, le parti stabiliscono quanto segue
Il sig. si impegna a cedere con atto notarile il 50% della casa coniugale sita in Rieti Via Lama Pt_2
84 entro 30 giorni dal verificarsi dei punti successivi presso Notaio individuato dalla sig.ra e Pt_1
con spese a carico della sig.ra Pt_1
Previo ottenimento di anticipo TFR, la sig.ra verserà al sig. la somma di € 26.000,00, Pt_1 Pt_2
a definizione e tacitazione di ogni pretesa, somma che il sig. si impegna ad utilizzare Pt_2
immediatamente per estinguere il finanziamento acceso Findomestic Banca S.p.A di cui al punto e)B.
7. con ciò liberando la sig.ra dalla garanzia;
Pt_1
Detta somma verrà versata sul conto cointestato acceso presso Unicredit Iban
[...] ove viene pagata la rata del suddetto finanziamento e che verrà chiuso dopo l'estinzione dello stesso;
Una volta liberata dalla garanzia del prestito, la sig.ra si obbliga fin d'ora a richiedere l'accollo Pt_1
del mutuo ipotecario oggi cointestato di cui al punto e)A.2.;
4. Le autovetture resteranno nell'uso e nella titolarità dei rispettivi intestatari;
5. Gli accordi patrimoniali raggiunti tra i ricorrenti sono essenziali al fine della risoluzione della crisi coniugale;
6. Le parti prestano acquiescenza alle emanande sentenze.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., contenenti le condizioni economiche e reddituali, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 01/09/2018 a Rieti (RI) (atto n. 40, parte I, anno 2018 ,
Ufficio 1) e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
a causa della differenziazione dei caratteri, l'unione si è rivelata infelice e la prosecuzione della convivenza si è resa intollerabile, tanto che dal mese di novembre 2024, il sig. in accordo con la Parte_2
OR si è allontanato dalla casa familiare e fisserà altrove la propria residenza. Parte_1
Ciò premesso, i ricorrenti hanno concluso come da ricorso.
All'udienza del 17 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
2 ***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto01/09/2018 a Rieti
(RI)
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto
N. 40, parte I, anno 2018, Ufficio 1);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 529/2025 promossa da:
(C.F. : ), elettivamente domiciliata in Rieti, alla via Parte_1 C.F._1
Sanizi n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Arianna Del Re, che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c.,
e da
c.f.: , elettivamente domiciliato in Rieti (RI) via Parte_2 C.F._2
delle Ortensie n. 8 presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Cecilia che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c. ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni: pronunciare la separazione personale dei coniugi - in relazione al matrimonio da loro contratto il
01/09/2018 a RIETI (RI) Atto N. 40 parte I - anno 2018 - Comune di RIETI (RI) - Ufficio 1, con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di Stato civile onde procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del
D.P.R. 396/2000 alle condizioni che seguono e che, ai sensi dell'art 473bis 47 cpc, decorsi i termini previsti, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata con i beni e gli arredi ivi
1 contenuti alla sig.ra il marito si è già allontanato recando con sé i propri effetti personali;
Pt_1
3. A definizione e tacitazione della situazione economica tra di loro, le parti stabiliscono quanto segue
Il sig. si impegna a cedere con atto notarile il 50% della casa coniugale sita in Rieti Via Lama Pt_2
84 entro 30 giorni dal verificarsi dei punti successivi presso Notaio individuato dalla sig.ra e Pt_1
con spese a carico della sig.ra Pt_1
Previo ottenimento di anticipo TFR, la sig.ra verserà al sig. la somma di € 26.000,00, Pt_1 Pt_2
a definizione e tacitazione di ogni pretesa, somma che il sig. si impegna ad utilizzare Pt_2
immediatamente per estinguere il finanziamento acceso Findomestic Banca S.p.A di cui al punto e)B.
7. con ciò liberando la sig.ra dalla garanzia;
Pt_1
Detta somma verrà versata sul conto cointestato acceso presso Unicredit Iban
[...] ove viene pagata la rata del suddetto finanziamento e che verrà chiuso dopo l'estinzione dello stesso;
Una volta liberata dalla garanzia del prestito, la sig.ra si obbliga fin d'ora a richiedere l'accollo Pt_1
del mutuo ipotecario oggi cointestato di cui al punto e)A.2.;
4. Le autovetture resteranno nell'uso e nella titolarità dei rispettivi intestatari;
5. Gli accordi patrimoniali raggiunti tra i ricorrenti sono essenziali al fine della risoluzione della crisi coniugale;
6. Le parti prestano acquiescenza alle emanande sentenze.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., contenenti le condizioni economiche e reddituali, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 01/09/2018 a Rieti (RI) (atto n. 40, parte I, anno 2018 ,
Ufficio 1) e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
a causa della differenziazione dei caratteri, l'unione si è rivelata infelice e la prosecuzione della convivenza si è resa intollerabile, tanto che dal mese di novembre 2024, il sig. in accordo con la Parte_2
OR si è allontanato dalla casa familiare e fisserà altrove la propria residenza. Parte_1
Ciò premesso, i ricorrenti hanno concluso come da ricorso.
All'udienza del 17 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
2 ***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto01/09/2018 a Rieti
(RI)
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto
N. 40, parte I, anno 2018, Ufficio 1);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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