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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RGL 3032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
22/09/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3032 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. D. Marulla Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. M. Minicucci CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 21/09/2022, assumendo di aver espletato l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2019 alle dipendenze della ditta
ER TA, con sede in Monasterace, per un totale di 51 giornate lavorative ha agito in giudizio al fine sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento (missiva del
27/06/2022) con cui l' comunicava che a seguito degli accertamenti effettuati CP_1 cancellava le giornate agricole per il predetto anno. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'effettività della propria prestazione lavorativa e la validità del rapporto di lavoro con reiscrizioni negli elenchi anagrafici.
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, eccependo nel CP_1 merito l'inammissibilità della domanda sul presupposto di un accertamento ispettivo con cui era stato disconosciuto il rapporto di lavoro con l'azienda agricola.
2. In mancanza di contestazioni preliminari, nel merito, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda ER TA negli anni per cui è causa, occupandosi di tutti quei lavori necessari alle coltivazioni agricole e venendo regolarmente retribuita nella misura prevista dai contratti di categoria. A tal fine ha allegato documentazione inerente i contratti intervenuti, le buste paga per gli anni di causa.
3. Nell'istruttoria svolta all'udienza del 27/03/2024 sono state acquisite le dichiarazioni del teste , operaio per la stessa azienda e figlio della ricorrente il quale Testimone_1 ha affermato: A.D.R.: sono operaio agricolo della ditta ER TA da circa otto anni A.D.R.: i terreni si trovano vicino casa mia, in Contrada Costantino a Stilo A.D.R.: la ricorrente ha lavorato per la ditta ER nell'anno 2019 da giugno fino ad agosto. Occupandosi della pulizia dei terreni;
i terreni sono uliveti A.D.R.: la Sig.ra ha lavorata soltanto nel Parte_1
2019 A.D.R.: per l'attività svolta nel 2019, se non ricordo male, mia madre è stata pagata dalla
Sig.ra ER, l'importo era di circa 40 euro giornalieri A.D.R.: posso riferire che le direttive venivano date dalla titolare dell'azienda le volte che si recava sui terreni e, talvolta, io stesso le dicevo il lavoro da svolgere poiché era attività che ormai svolgevo da tanti anni per la Sig.ra
posso riferire che la Sig.ra osservava il consueto orario di lavoro che Parte_2 Parte_1 era dalle 7 di mattina alle 4 di pomeriggio A.D.R .dell'Avv. Scruci: confermo di essere stato CP_ sentito dagli Ispettori dell' nell'anno 2022 e, se non ricordo male, gli Ispettori non mi chiesero nulla del rapporto di lavoro di mia madre A.D.R .dell'Avv. Scruci a contestazione di quanto riferito nel Verbale ispettivo, precisamente di essere l'unico ad occuparmi della pulizia dei terreni, devo precisare che mi riferivo all'anno 2022, mentre ribadisco ancora che nell'anno
2019 mia madre si è occupata della pulizia dei terreni della Sig.ra ER TA da giugno ad agosto.
Successivamente veniva revocata l'ordinanza ammissiva per l'escussione della teste
ER TA per le reiterate assenze e sul presupposto delle dichiarazioni rese durante l'accertamenti ispettivo.
4 Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
Nel caso di specie, dal verbale ispettivo del 21/04/2022 emerge (con un accertamento ex post, come quasi sempre in tale genere di accertamenti e per ragioni ovvie e del tutto intuibili, pertanto inevitabilmente fondato su ragionamenti di tipo deduttivo) che la ricorrente avesse mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della ER.
A fronte di tale del materiale probatorio, consacrato nel verbale ispettivo in atti e negli allegati al medesimo (che, si ricordi, fanno piena prova quanto alle operazioni eseguite dai funzionari, alle dichiarazioni loro rese e quanto alle circostanze che attestano essersi verificate alla loro presenza), stanno la produzione documentale e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass.
9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Orbene, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
L'escussione del figlio della ricorrente appare teste la cui credibilità è compromessa.
Analogamente sono le dichiarazioni rese agli ispettori della datrice di lavoro. Per il primo per l'evidente esistenza di uno specifico interesse personale, per la seconda perchè è colei che ha subito l'accertamento e dunque ha l'interesse a confutare lo stesso onde renderlo senza effetto al fine vedere riconosciute le dimensioni e consistenza aziendale dichiarate.
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere, che l'azienda di cui si discute era azienda di piccole dimensioni, condotta unicamente grazie all'apporto lavorativo di pochi operai (il solo ES
) assunto da agosto a dicembre e che, pertanto, fossero da ritenersi fittizie le
[...] giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori nel periodo antecedente (da giugno ad agosto) al fine di far beneficiare delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali erogate dall' , stanno le dichiarazioni rese del figlio CP_1 della ricorrente della cui credibilità non si può che dubitare.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere, non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
5 Alla luce della materia trattata e della dichiarazione presente in atti, ai sensi dell'art
152 disp.att. cpc e D.L. 138/11, le spese di lite vengono compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 24/09/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
22/09/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3032 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. D. Marulla Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. M. Minicucci CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 21/09/2022, assumendo di aver espletato l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2019 alle dipendenze della ditta
ER TA, con sede in Monasterace, per un totale di 51 giornate lavorative ha agito in giudizio al fine sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento (missiva del
27/06/2022) con cui l' comunicava che a seguito degli accertamenti effettuati CP_1 cancellava le giornate agricole per il predetto anno. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'effettività della propria prestazione lavorativa e la validità del rapporto di lavoro con reiscrizioni negli elenchi anagrafici.
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, eccependo nel CP_1 merito l'inammissibilità della domanda sul presupposto di un accertamento ispettivo con cui era stato disconosciuto il rapporto di lavoro con l'azienda agricola.
2. In mancanza di contestazioni preliminari, nel merito, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda ER TA negli anni per cui è causa, occupandosi di tutti quei lavori necessari alle coltivazioni agricole e venendo regolarmente retribuita nella misura prevista dai contratti di categoria. A tal fine ha allegato documentazione inerente i contratti intervenuti, le buste paga per gli anni di causa.
3. Nell'istruttoria svolta all'udienza del 27/03/2024 sono state acquisite le dichiarazioni del teste , operaio per la stessa azienda e figlio della ricorrente il quale Testimone_1 ha affermato: A.D.R.: sono operaio agricolo della ditta ER TA da circa otto anni A.D.R.: i terreni si trovano vicino casa mia, in Contrada Costantino a Stilo A.D.R.: la ricorrente ha lavorato per la ditta ER nell'anno 2019 da giugno fino ad agosto. Occupandosi della pulizia dei terreni;
i terreni sono uliveti A.D.R.: la Sig.ra ha lavorata soltanto nel Parte_1
2019 A.D.R.: per l'attività svolta nel 2019, se non ricordo male, mia madre è stata pagata dalla
Sig.ra ER, l'importo era di circa 40 euro giornalieri A.D.R.: posso riferire che le direttive venivano date dalla titolare dell'azienda le volte che si recava sui terreni e, talvolta, io stesso le dicevo il lavoro da svolgere poiché era attività che ormai svolgevo da tanti anni per la Sig.ra
posso riferire che la Sig.ra osservava il consueto orario di lavoro che Parte_2 Parte_1 era dalle 7 di mattina alle 4 di pomeriggio A.D.R .dell'Avv. Scruci: confermo di essere stato CP_ sentito dagli Ispettori dell' nell'anno 2022 e, se non ricordo male, gli Ispettori non mi chiesero nulla del rapporto di lavoro di mia madre A.D.R .dell'Avv. Scruci a contestazione di quanto riferito nel Verbale ispettivo, precisamente di essere l'unico ad occuparmi della pulizia dei terreni, devo precisare che mi riferivo all'anno 2022, mentre ribadisco ancora che nell'anno
2019 mia madre si è occupata della pulizia dei terreni della Sig.ra ER TA da giugno ad agosto.
Successivamente veniva revocata l'ordinanza ammissiva per l'escussione della teste
ER TA per le reiterate assenze e sul presupposto delle dichiarazioni rese durante l'accertamenti ispettivo.
4 Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
Nel caso di specie, dal verbale ispettivo del 21/04/2022 emerge (con un accertamento ex post, come quasi sempre in tale genere di accertamenti e per ragioni ovvie e del tutto intuibili, pertanto inevitabilmente fondato su ragionamenti di tipo deduttivo) che la ricorrente avesse mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della ER.
A fronte di tale del materiale probatorio, consacrato nel verbale ispettivo in atti e negli allegati al medesimo (che, si ricordi, fanno piena prova quanto alle operazioni eseguite dai funzionari, alle dichiarazioni loro rese e quanto alle circostanze che attestano essersi verificate alla loro presenza), stanno la produzione documentale e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass.
9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Orbene, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
L'escussione del figlio della ricorrente appare teste la cui credibilità è compromessa.
Analogamente sono le dichiarazioni rese agli ispettori della datrice di lavoro. Per il primo per l'evidente esistenza di uno specifico interesse personale, per la seconda perchè è colei che ha subito l'accertamento e dunque ha l'interesse a confutare lo stesso onde renderlo senza effetto al fine vedere riconosciute le dimensioni e consistenza aziendale dichiarate.
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere, che l'azienda di cui si discute era azienda di piccole dimensioni, condotta unicamente grazie all'apporto lavorativo di pochi operai (il solo ES
) assunto da agosto a dicembre e che, pertanto, fossero da ritenersi fittizie le
[...] giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori nel periodo antecedente (da giugno ad agosto) al fine di far beneficiare delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali erogate dall' , stanno le dichiarazioni rese del figlio CP_1 della ricorrente della cui credibilità non si può che dubitare.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere, non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
5 Alla luce della materia trattata e della dichiarazione presente in atti, ai sensi dell'art
152 disp.att. cpc e D.L. 138/11, le spese di lite vengono compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 24/09/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo