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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12047/2023, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TURELLI CHIARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. BRIONI MIRKO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 19.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contatto tra i signori e in Zone (BS), in data Parte_1 CP_1
21.02.2015 come da atto di matrimonio del Comune di Zone (BS) n. 1 Parte Prima del predetto
Comune in atti sub doc. 1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla sottoscrizione della sentenza;
- affidare in via esclusiva i figli minori e alla madre, Persona_1 Persona_2 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa frequentare i figli solo in forma protetta previa richiesta ai servizi Sociali territorialmente competenti e dopo che ne siano verificate le sue capacità genitoriali e comunque ed in ogni caso soltanto dopo che lo stesso si sia sottoposto agli accertamenti del caso che escludano l'abuso da parte dello stesso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e a ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno dal Servizio Incaricato.
- disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Zone (Bs), in via Sebino, n. 5, alla signora
; - disporre che l'assegno unico venga assegnato in via esclusiva alla madre;
Parte_1
- porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con CP_1 il versamento alla madre, Sig.ra di un assegno dell'importo complessivo di € 700,00 Parte_1 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016 ed eventuali successive modificazioni;
- le parti concordano che il sig. dal mese di ottobre 2024 verserà alla signora la CP_1 Pt_1 somma complessiva di € 1.800,00 tramite versamenti rateali mensili di € 50,00 cadauno sino all'esaurimento del debito e la signora rinuncia espressamente a tutti gli arretrati dovuti dal Pt_1 sig. per qualsiasi titolo o ragione, risalenti a data antecedente l'introduzione del giudizio;
CP_1
- spese legali del procedimento di divorzio integralmente compensate fra le parti”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2023, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
21.2.2015 a Zone (BS) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2015, e che dall'unione erano nati i figli il 15.3.2012 Per_2
e il 9.6.2017. Per_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 12.5.2022.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente non è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 6.3.2024 ma solo successivamente per aderire alle richieste della ricorrente, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 19.2.2025, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole che si
è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata contraria ai loro interessi stante l'intervenuto accordo dei genitori.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12047/2023, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TURELLI CHIARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. BRIONI MIRKO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 19.2.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“ - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contatto tra i signori e in Zone (BS), in data Parte_1 CP_1
21.02.2015 come da atto di matrimonio del Comune di Zone (BS) n. 1 Parte Prima del predetto
Comune in atti sub doc. 1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla sottoscrizione della sentenza;
- affidare in via esclusiva i figli minori e alla madre, Persona_1 Persona_2 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa frequentare i figli solo in forma protetta previa richiesta ai servizi Sociali territorialmente competenti e dopo che ne siano verificate le sue capacità genitoriali e comunque ed in ogni caso soltanto dopo che lo stesso si sia sottoposto agli accertamenti del caso che escludano l'abuso da parte dello stesso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e a ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno dal Servizio Incaricato.
- disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Zone (Bs), in via Sebino, n. 5, alla signora
; - disporre che l'assegno unico venga assegnato in via esclusiva alla madre;
Parte_1
- porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con CP_1 il versamento alla madre, Sig.ra di un assegno dell'importo complessivo di € 700,00 Parte_1 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016 ed eventuali successive modificazioni;
- le parti concordano che il sig. dal mese di ottobre 2024 verserà alla signora la CP_1 Pt_1 somma complessiva di € 1.800,00 tramite versamenti rateali mensili di € 50,00 cadauno sino all'esaurimento del debito e la signora rinuncia espressamente a tutti gli arretrati dovuti dal Pt_1 sig. per qualsiasi titolo o ragione, risalenti a data antecedente l'introduzione del giudizio;
CP_1
- spese legali del procedimento di divorzio integralmente compensate fra le parti”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2023, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
21.2.2015 a Zone (BS) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2015, e che dall'unione erano nati i figli il 15.3.2012 Per_2
e il 9.6.2017. Per_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 12.5.2022.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente non è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 6.3.2024 ma solo successivamente per aderire alle richieste della ricorrente, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 19.2.2025, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole che si
è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata contraria ai loro interessi stante l'intervenuto accordo dei genitori.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209