Articolo 1 della Legge 31 agosto 2012, n. 165
Articolo 2
Versione
29 settembre 2012
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
Entrata in vigore il 29 settembre 2012