Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 49/2025 Procedimento Unitario riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG P.U. N. 49/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 16.1.2025,
DA
, nata a [...] (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Maria Favaro (c.f.: ), presso lo studio professionale della quale è C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano Viale Caldara 43, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax 0254079054 o all'indirizzo di posta elettronica PEC giusta procura alle liti in data 2.5.2024 Email_1
estesa alla successiva fase esecutiva;
Ricorrente nei confronti della
1
TRILUSSA 15 cap 20157 Numero REA MI – 2540756 Codice fiscale e n. iscr. al Registro
Imprese IT VA in persona dell'omonimo titolare C.F._3 P.VA_1
firmatario nato a [...] il [...] Codice CP_1
fiscale: C.F._3
debitrice non costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, il contradditorio si è regolarmente costituito con la notifica alla impresa individuale debitrice del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e delega al giudice relatore, nonché del verbale di udienza precedente in data 5.3.2025, presso la Casa Comunale di Milano in data 7.3.2025
- a seguito del mancato perfezionamento della notifica presso la sede legale (il cui indirizzo coincide con la residenza dell'imprenditore individuale in Milano Via Trilussa 15, come da certificato di residenza aggiornato) in pari data 7.3.2025, in quanto “pare che la società destinataria si sia trasferita altrove ignorasi dove come da informazioni assunte presso la portineria dello stabile” – nel rispetto del termine di legge di giorni quindici anteriori all'udienza tenutasi innanzi al giudice relatore in data
7.4.2025 (vedi anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01), conforme
a Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17499 del 02/09/2015 “La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15
l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.”).
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA TRILUSSA 15 cap 20157 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
2 La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
In ogni caso, risultano superate le soglie dimensionali ex artt. 2 lett. d) e 121 ccii in quanto l'esposizione debitoria scaduta complessiva dell'impresa individuale è superiore ad € 500.000,00, in quanto sussistono debiti erariali/previdenziali risultanti dall'istruttoria, pari a € 909.264,37.
La legittimazione attiva della ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva della lavoratrice e creditrice istante, come da atto di precetto notificato ex art. 143 cpc all'imprenditore individuale in data 13.11.2024 per un importo di €
4.069,34, successivo a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, in data 29 luglio 2024.
Sussistono inoltre debiti previdenziali e tributari scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
909.264,37 a partire da maggio 2013.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in
3 presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento per crediti da lavoro verso la ricorrente, per modesti importi, fisiologicamente adempibili da un'impresa non in crisi, quale remunerazione di un normale costo e fattore di produzione, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dalla cessazione dell'attività commerciale, irreperibilità e trasferimento di fatto, di recente riscontrata dall'ufficiale giudiziario in sede di vano tentativo di notifica nel presente procedimento, in data 7.3.2025;
c) dall'esistenza di risalenti nel tempo (a partire dal 2013) ed ingentissimi debiti tributari e previdenziali, per un importo superiore ad € 900.000;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
4 Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
, con Sede legale a MILANO (MI) VIA TRILUSSA 15 cap 20157
[...]
Numero REA MI – 2540756 Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese
IT VA , in persona dell'omonimo titolare C.F._3 P.VA_1
firmatario nato a [...] il [...] CP_1
Codice fiscale: quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 C.F._3
comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
3) NOMINA Curatore la dott.ssa , soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli Persona_1
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14 luglio 2025 ore 13.30 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context
-%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-
CodiceFiscale_4
5 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
6 12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 aprile 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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