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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/10/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1884/2019
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO SA Presidente
MA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 03.04.2019 al N. R. G.
1884/2019 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO INFANTE, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LO PIAZZA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. BARBARA
CH nella qualità di curatrice speciale di (C.F. CP_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
entrambi residenti nel Comune di VA con ZO, Via Padre Reginaldo Giuliani
22/A, ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 07.09.2023 in forza delle istanze presentate in data 30.08.2023, giusta ordinanza di nomina pronunciata in data 21.06.2023 e comparsa di costituzione depositata in data 05.07.2023. Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 19.06.20251 di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“A. pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine degli Atti di Stato Civile del Comune di Montalto Uffugo (Cs), Parte II, Serie A, anno
2007, numero 48;
B. affidare i figli minori e in via esclusiva alla Madre, con collocamento dei figli minori CP_3
delle parti, e presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente CP_3 Parte_1
.
[...]
In subordine,
B1. affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento CP_3
prevalente dei figli minori delle parti, e presso la madre e l'assegnazione della casa CP_3
coniugale alla ricorrente . Parte_1
Con la previsione, in ogni caso, di una frequentazione padre-figli, nei tempi e nei modi già determinati ovvero: un fine settimana alternato dal venerdì , dalle ore 17.30 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento dei figli a scuola o dalla mamma;
Durante la settimana, senza pernotto, dalle ore
17:30 alle ore 21 e fino a cena: una settimana da martedì a giovedì (quando poi i minori trascorreranno il fine settimana con la mamma) e altra settimana da martedì e mercoledì, (quando poi i minori trascorreranno il fine settimana con il Papà);
C. assegnare la casa familiare di VA con ZO (Va), via Padre Reginaldo Giuliani n.22/A ai minori unitamente alla madre;
D. disporre che il padre versi alla Sig.ra la somma mensile di € 800,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento ordinario dei due figli minori;
somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat e da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate;
E. disporre altresì il versamento degli importi dati dagli assegni familiari e dalla pensione di invalidità
e/o indennità di frequenza rispettivamente percepite e riconosciute per la patologia della figlia e del figlio in favore della Sig.ra CP_3 Parte_1
F. disporre che il padre concorra al pagamento del 70% delle spese di carattere straordinario per i due figli minori, come si renderanno necessarie e previamente comunicate e documentate e nello specifico, 1 Fatta salva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis nella versione ante Riforma Cartabia a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 26.06.2025 (e comunicata in pari data)
Pag. 2 di 7 comunque a titolo non esaustivo: spese mediche - per visite specialistiche prescritte dal medico curante, per cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, farmacologiche specialistiche, omeopatiche e fisioterapiche, per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista, per tickets sanitari e trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. o da questo previsti ma effettuati privatamente, per cure termali - nonché di tipo scolastico - per tasse scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle eventualmente universitarie, per i libri di testo ed il materiale scolastico di inizio anno scolastico od accademico, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, per la dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, per l'assicurazione scolastica, per il fondo cassa richiesto dalla scuola, per le gite scolastiche con e senza pernottamento, per le spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, per lezioni di recupero e private, per corsi di specializzazione e master post universitari in Italia e all'estero, per l'alloggio presso la sede universitaria - e di tipo extrascolastico e ricreativo - per baby sitter, corsi di lingue o musica e strumenti musicali, per attività sportive e per il pertinente abbigliamento e relative attrezzature, comprese le spese per l'iscrizione a gare e tornei, per attività ludiche e ricreative, per viaggi studio in Italia ed all'estero, per stage sportivi e vacanze senza i genitori, per il conseguimento di patenti di guida, per l'acquisto e la manutenzione del mezzo di trasporto, compresi bollo e assicurazione -.
Spese tutte la cui richiesta ed accettazione, con relativa modalità e tempistica, potranno essere regolate fra le Parti con riferimento alle “Linee guida” in tema di spese extra assegno indicate dall'Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, dall'Ill.mo Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano il 22.11.2017;
G. autorizzare i minori a trascorrere in ogni caso le vacanze estive con la madre in Calabria, presso i nonni materni, dal termine dell'anno scolastico ovvero dal mese di Giugno o Luglio e fino e compreso il mese di Agosto, fatto salvo il periodo di 15 giorni di vacanze estive che i minori trascorreranno con il
Padre;
H. disporre che le vacanze natalizie potranno essere trascorse dai due minori con entrambi i genitori, ad anni alterni, ad es. dal termine delle lezioni scolastiche sino al 28 dicembre con un genitore e dal 28 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Fatta salva la possibilità di un differente accordo fra le Parti in caso di necessità per i figli.
Pag. 3 di 7 E così per le vacanze pasquali dal giorno del Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni. Fatta salva la possibilità di un differente accordo fra le Parti in caso di necessità per i figli;
I. garantire in ogni caso i contatti telefonici fra i minori ed il genitore non presente, in tempi ed orari che rispettino gli impegni dei figli e genitoriali.
J. autorizzare la minore a proseguire il percorso di sostegno psicologico con la Dott.ssa
[...]
Il Seme”. CP_4
K. In ordine al mantenimento della sig.ra atteso che, per stessa ammissione del sig. Parte_1
la stessa avrebbe un reddito POTENZIALE congruo e idoneo alla sua professionalità al CP_1
quale tuttavia la stessa ha dovuto rinunciare negli anni di matrimonio, ed anche attualmente, per garantire l'accudimento della prole, nonché la cura della casa familiare, ovvero in virtù della continua necessità che la stessa debba sopperire ancora oggi alle ripetute assenza del sig. nei giorni di sua CP_1
spettanza per ripetuti impegni di lavoro e di svago personali, e considerata altresì la documentazione fiscale della parti versate in atti, si chiede un congruo mantenimento per la stessa, pari ad €. 800,00 e/o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equo o che risulterà congruo in corso di causa;
L. riconoscere che le auto Toyota Yaris ed Audi A3, intestate rispettivamente alla Sig.ra Parte_1
e all'Ing. e di proprietà degli stessi resteranno tali e ciascuna nell'esclusiva
[...] Controparte_1
disponibilità di ognuno di loro.
In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese di causa”.
Per il resistente:
“dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte nella presente udienza di precisazione delle conclusioni da parte della difesa della signora precisa le Parte_1
proprie conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
-nel merito in via principale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati a mensa et a talamo con l'obbligo del reciproco rispetto;
-(modalità di affidamento della prole minorenne): - prevedere ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori stante l'ormai risalente incarico all'Ente Territoriale;
CP_3
-in subordine: - prevedere l'affidamento dei minori all'Ente Territoriale stabilendone i relativi compiti e i tempi di attuazione, nonché la durata massima;
Pag. 4 di 7 - (palinsesto affidativo): stabilire la residenza anagrafica dei minori presso il padre e stabilire il palinsesto affidativo in conformità con le risultanze della CTU in atti ovvero con le istanze già svolte dalla scrivente difesa nell'istanza di modifica depositata in data 28 Marzo 2025;
-(assegnazione della casa familiare): - assegnare l'abitazione familiare sita in VA con ZO
(VA), Via Padre Reginaldo Giuliani, 22/A, al padre, Sig. in conformità con la CP_1
valutazione formulata dal CTU nella perizia depositata. Nel contempo prevedere un congruo corrispettivo per il godimento della casa a carico del padre e a favore della madre;
comunque tenerne conto nella complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c.;
-in subordine: - nel caso di assegnazione della casa familiare alla sig.ra prevedere un congruo Parte_1
corrispettivo per il godimento della stessa a carico della madre e a favore del padre;
comunque tenerne conto nella complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c.;
--nel solo caso di accoglimento della domanda di affido condiviso: - prevedere che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
-autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
-prevedere che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
- (ripartizione degli oneri di mantenimento della prole): - prevedere che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di lei/lui. Ove ritenuto, stabilire l'entità di un eventuale contributo perequativo da versarsi da un genitore all'altro, che tenga conto dei 5 criteri di cui all'art. 337 ter c.c., nonché dell'assegnazione dell'immobile familiare;
- (spese straordinarie per la prole): - disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite per il 50% in capo a ciascuno dei genitori, richiamando per quanto di necessità il Protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14 novembre 2017;
-prevedere che l'Assegno Unico Familiare, le detrazioni, le deduzioni e le altre eventuali agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.
Pag. 5 di 7 Con vittoria spese e competenze di causa.
In via istruttoria: -ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alle memorie ex art. 183
VI comma n. 2), 3) c.p.c. rispettivamente del 06.10.2021 e 26.10.2021, da intendersi qui integralmente ritrascritti, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria, limitatamente ai capitoli non ammessi e ai testi non escussi”.
Per la Curatrice speciale di e : CP_2 Controparte_3
“1) Le parti vivranno separate nel reciproco rispetto,
2) I minori e rimango affidati all'ente Comune di VA con ZO, con poteri CP_3
riguardanti le problematiche scolastiche, mediche, ludico sportivi e ricreative,
3) I minori rimangono collocati in via prevalente presso la madre, tanto che a quest'ultima resta assegnata la casa familiare,
4) I minori staranno con il papà:
un fine settimana alternato dal venerdì, al rientro del signor dal lavoro, sino al lunedì CP_1
mattina, con riaccompagnamento di costoro a scuola o dalla mamma;
Durante la settimana, senza pernotto, dal rientro del signor dal lavoro sino alle ore 21 dopo CP_1
cena: una settimana il martedì, mercoledì e giovedì (quando poi i minori trascorreranno il fine settimana con la mamma) una settimana il martedì e il mercoledì,
Vacanze Natalizie ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dalle ore 21 del 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro,
Vacanze Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore,
Vacanze e festività infrannuali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre in via alternata,
5) Confermare gli attuali sostegni in essere (per con la dottoressa come richiesto dalla CP_4
minore medesima),
6) Circa il concorso nel mantenimento dei minori, confermare l'assegno dovuto dal signor alla CP_1
signora oltre alla reciproca rifusione del 50% delle spese extra. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa […] liquidati […] a proprio favore, stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello stato”.
Pag. 6 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_3
01.12.2017 in Montalto Uffugo (CS), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in VA con ZO, Via Padre Reginaldo Giuliani n. 22/A, di cui entrambi i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno e sono genitori di (nata il [...])
e (nato il [...]). CP_3
Fallite le trattative pendenti per l'omologazione della separazione personale dei coniugi, a mezzo dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 13.05.2021, tra l'altro, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per approfondire quanto dedotto dalla ricorrente e dalla curatrice speciale di e a mezzo delle memorie di repliche depositate in data CP_3
15.10.2025 (i.e. in merito ai fatti occorsi nel corrente mese di ottobre presso l'abitazione paterna e presso il Centro diurno frequentato da rispetto ai quali il resistente è CP_3
rimasto silente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio il 22/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IN RO SA
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1884/2019
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO SA Presidente
MA IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 03.04.2019 al N. R. G.
1884/2019 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO INFANTE, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LO PIAZZA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. BARBARA
CH nella qualità di curatrice speciale di (C.F. CP_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
entrambi residenti nel Comune di VA con ZO, Via Padre Reginaldo Giuliani
22/A, ammessi in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 07.09.2023 in forza delle istanze presentate in data 30.08.2023, giusta ordinanza di nomina pronunciata in data 21.06.2023 e comparsa di costituzione depositata in data 05.07.2023. Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 19.06.20251 di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“A. pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine degli Atti di Stato Civile del Comune di Montalto Uffugo (Cs), Parte II, Serie A, anno
2007, numero 48;
B. affidare i figli minori e in via esclusiva alla Madre, con collocamento dei figli minori CP_3
delle parti, e presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente CP_3 Parte_1
.
[...]
In subordine,
B1. affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento CP_3
prevalente dei figli minori delle parti, e presso la madre e l'assegnazione della casa CP_3
coniugale alla ricorrente . Parte_1
Con la previsione, in ogni caso, di una frequentazione padre-figli, nei tempi e nei modi già determinati ovvero: un fine settimana alternato dal venerdì , dalle ore 17.30 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento dei figli a scuola o dalla mamma;
Durante la settimana, senza pernotto, dalle ore
17:30 alle ore 21 e fino a cena: una settimana da martedì a giovedì (quando poi i minori trascorreranno il fine settimana con la mamma) e altra settimana da martedì e mercoledì, (quando poi i minori trascorreranno il fine settimana con il Papà);
C. assegnare la casa familiare di VA con ZO (Va), via Padre Reginaldo Giuliani n.22/A ai minori unitamente alla madre;
D. disporre che il padre versi alla Sig.ra la somma mensile di € 800,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento ordinario dei due figli minori;
somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat e da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate;
E. disporre altresì il versamento degli importi dati dagli assegni familiari e dalla pensione di invalidità
e/o indennità di frequenza rispettivamente percepite e riconosciute per la patologia della figlia e del figlio in favore della Sig.ra CP_3 Parte_1
F. disporre che il padre concorra al pagamento del 70% delle spese di carattere straordinario per i due figli minori, come si renderanno necessarie e previamente comunicate e documentate e nello specifico, 1 Fatta salva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis nella versione ante Riforma Cartabia a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 26.06.2025 (e comunicata in pari data)
Pag. 2 di 7 comunque a titolo non esaustivo: spese mediche - per visite specialistiche prescritte dal medico curante, per cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, farmacologiche specialistiche, omeopatiche e fisioterapiche, per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista, per tickets sanitari e trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. o da questo previsti ma effettuati privatamente, per cure termali - nonché di tipo scolastico - per tasse scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle eventualmente universitarie, per i libri di testo ed il materiale scolastico di inizio anno scolastico od accademico, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, per la dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, per l'assicurazione scolastica, per il fondo cassa richiesto dalla scuola, per le gite scolastiche con e senza pernottamento, per le spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, per lezioni di recupero e private, per corsi di specializzazione e master post universitari in Italia e all'estero, per l'alloggio presso la sede universitaria - e di tipo extrascolastico e ricreativo - per baby sitter, corsi di lingue o musica e strumenti musicali, per attività sportive e per il pertinente abbigliamento e relative attrezzature, comprese le spese per l'iscrizione a gare e tornei, per attività ludiche e ricreative, per viaggi studio in Italia ed all'estero, per stage sportivi e vacanze senza i genitori, per il conseguimento di patenti di guida, per l'acquisto e la manutenzione del mezzo di trasporto, compresi bollo e assicurazione -.
Spese tutte la cui richiesta ed accettazione, con relativa modalità e tempistica, potranno essere regolate fra le Parti con riferimento alle “Linee guida” in tema di spese extra assegno indicate dall'Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, dall'Ill.mo Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano il 22.11.2017;
G. autorizzare i minori a trascorrere in ogni caso le vacanze estive con la madre in Calabria, presso i nonni materni, dal termine dell'anno scolastico ovvero dal mese di Giugno o Luglio e fino e compreso il mese di Agosto, fatto salvo il periodo di 15 giorni di vacanze estive che i minori trascorreranno con il
Padre;
H. disporre che le vacanze natalizie potranno essere trascorse dai due minori con entrambi i genitori, ad anni alterni, ad es. dal termine delle lezioni scolastiche sino al 28 dicembre con un genitore e dal 28 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Fatta salva la possibilità di un differente accordo fra le Parti in caso di necessità per i figli.
Pag. 3 di 7 E così per le vacanze pasquali dal giorno del Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni. Fatta salva la possibilità di un differente accordo fra le Parti in caso di necessità per i figli;
I. garantire in ogni caso i contatti telefonici fra i minori ed il genitore non presente, in tempi ed orari che rispettino gli impegni dei figli e genitoriali.
J. autorizzare la minore a proseguire il percorso di sostegno psicologico con la Dott.ssa
[...]
Il Seme”. CP_4
K. In ordine al mantenimento della sig.ra atteso che, per stessa ammissione del sig. Parte_1
la stessa avrebbe un reddito POTENZIALE congruo e idoneo alla sua professionalità al CP_1
quale tuttavia la stessa ha dovuto rinunciare negli anni di matrimonio, ed anche attualmente, per garantire l'accudimento della prole, nonché la cura della casa familiare, ovvero in virtù della continua necessità che la stessa debba sopperire ancora oggi alle ripetute assenza del sig. nei giorni di sua CP_1
spettanza per ripetuti impegni di lavoro e di svago personali, e considerata altresì la documentazione fiscale della parti versate in atti, si chiede un congruo mantenimento per la stessa, pari ad €. 800,00 e/o nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equo o che risulterà congruo in corso di causa;
L. riconoscere che le auto Toyota Yaris ed Audi A3, intestate rispettivamente alla Sig.ra Parte_1
e all'Ing. e di proprietà degli stessi resteranno tali e ciascuna nell'esclusiva
[...] Controparte_1
disponibilità di ognuno di loro.
In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese di causa”.
Per il resistente:
“dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte nella presente udienza di precisazione delle conclusioni da parte della difesa della signora precisa le Parte_1
proprie conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
-nel merito in via principale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati a mensa et a talamo con l'obbligo del reciproco rispetto;
-(modalità di affidamento della prole minorenne): - prevedere ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori stante l'ormai risalente incarico all'Ente Territoriale;
CP_3
-in subordine: - prevedere l'affidamento dei minori all'Ente Territoriale stabilendone i relativi compiti e i tempi di attuazione, nonché la durata massima;
Pag. 4 di 7 - (palinsesto affidativo): stabilire la residenza anagrafica dei minori presso il padre e stabilire il palinsesto affidativo in conformità con le risultanze della CTU in atti ovvero con le istanze già svolte dalla scrivente difesa nell'istanza di modifica depositata in data 28 Marzo 2025;
-(assegnazione della casa familiare): - assegnare l'abitazione familiare sita in VA con ZO
(VA), Via Padre Reginaldo Giuliani, 22/A, al padre, Sig. in conformità con la CP_1
valutazione formulata dal CTU nella perizia depositata. Nel contempo prevedere un congruo corrispettivo per il godimento della casa a carico del padre e a favore della madre;
comunque tenerne conto nella complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c.;
-in subordine: - nel caso di assegnazione della casa familiare alla sig.ra prevedere un congruo Parte_1
corrispettivo per il godimento della stessa a carico della madre e a favore del padre;
comunque tenerne conto nella complessiva regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c.;
--nel solo caso di accoglimento della domanda di affido condiviso: - prevedere che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
-autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
-prevedere che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
- (ripartizione degli oneri di mantenimento della prole): - prevedere che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di lei/lui. Ove ritenuto, stabilire l'entità di un eventuale contributo perequativo da versarsi da un genitore all'altro, che tenga conto dei 5 criteri di cui all'art. 337 ter c.c., nonché dell'assegnazione dell'immobile familiare;
- (spese straordinarie per la prole): - disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite per il 50% in capo a ciascuno dei genitori, richiamando per quanto di necessità il Protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14 novembre 2017;
-prevedere che l'Assegno Unico Familiare, le detrazioni, le deduzioni e le altre eventuali agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.
Pag. 5 di 7 Con vittoria spese e competenze di causa.
In via istruttoria: -ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di cui alle memorie ex art. 183
VI comma n. 2), 3) c.p.c. rispettivamente del 06.10.2021 e 26.10.2021, da intendersi qui integralmente ritrascritti, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria, limitatamente ai capitoli non ammessi e ai testi non escussi”.
Per la Curatrice speciale di e : CP_2 Controparte_3
“1) Le parti vivranno separate nel reciproco rispetto,
2) I minori e rimango affidati all'ente Comune di VA con ZO, con poteri CP_3
riguardanti le problematiche scolastiche, mediche, ludico sportivi e ricreative,
3) I minori rimangono collocati in via prevalente presso la madre, tanto che a quest'ultima resta assegnata la casa familiare,
4) I minori staranno con il papà:
un fine settimana alternato dal venerdì, al rientro del signor dal lavoro, sino al lunedì CP_1
mattina, con riaccompagnamento di costoro a scuola o dalla mamma;
Durante la settimana, senza pernotto, dal rientro del signor dal lavoro sino alle ore 21 dopo CP_1
cena: una settimana il martedì, mercoledì e giovedì (quando poi i minori trascorreranno il fine settimana con la mamma) una settimana il martedì e il mercoledì,
Vacanze Natalizie ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dalle ore 21 del 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro,
Vacanze Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore,
Vacanze e festività infrannuali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre in via alternata,
5) Confermare gli attuali sostegni in essere (per con la dottoressa come richiesto dalla CP_4
minore medesima),
6) Circa il concorso nel mantenimento dei minori, confermare l'assegno dovuto dal signor alla CP_1
signora oltre alla reciproca rifusione del 50% delle spese extra. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa […] liquidati […] a proprio favore, stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello stato”.
Pag. 6 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_3
01.12.2017 in Montalto Uffugo (CS), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in VA con ZO, Via Padre Reginaldo Giuliani n. 22/A, di cui entrambi i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno e sono genitori di (nata il [...])
e (nato il [...]). CP_3
Fallite le trattative pendenti per l'omologazione della separazione personale dei coniugi, a mezzo dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 13.05.2021, tra l'altro, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per approfondire quanto dedotto dalla ricorrente e dalla curatrice speciale di e a mezzo delle memorie di repliche depositate in data CP_3
15.10.2025 (i.e. in merito ai fatti occorsi nel corrente mese di ottobre presso l'abitazione paterna e presso il Centro diurno frequentato da rispetto ai quali il resistente è CP_3
rimasto silente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio il 22/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IN RO SA
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