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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. FA CO, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 261 per l'anno 2025, vertente tra
Avv. Domenico Viscomi, del Foro di Catanzaro (c.f: ) C.F._1
PEC: del Foro di Email_1
Catanzaro con studio in Botricello alla Via Nazionale, 457 (C.F.
) quale difensore e domiciliatario del sig. C.F._1 Parte_1
, nato a [...] il [...] parte civile nel procedimento n.
[...]
5587/17 R.G.N.R. e n. 21 /21 R.G. Ass. App. a carico di Parte_2 pendente presso la Corte di Assise di Appello di Catanzaro
ricorrente
contro
(C.F: , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro Via G. da Fiore, 34
resistente contumace MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv.to Viscomi propone ricorso avverso il decreto di liquidazione onorari del difensore n. 3779/2024 emesso il 13.1.2025 e notificato in data 5.2.2025 con il quale veniva liquidata la somma di € 2.428,00 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% IVA e CAP per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata nel procedimento svoltosi davanti alla Corte di Cassazione - a fronte della cifra richiesta di € 6.332,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA se dovuta e CAP come per legge, come da istanza in data 27.03.24.
Si tratta di opposizione a decreto di liquidazione emesso dalla Corte d'assise d'appello, in relazione all'attività professionale svolta per la parte civile nel giudizio di cassazione.
Lamenta il ricorrente la diversità di trattamento rispetto a quanto liquidato per la medesima attività a difensori di altre parti civili nel medesimo procedimento e la mancanza di motivazione a riguardo. In particolare, per gli avvocati Miriello Sigillò e Severino la Corte avrebbe valutato valori medi, mentre al ricorrente sarebbero stato riservati i minimi.
2. Il ricorso è fondato. La Corte d'assise d'appello liquida i compensi per il grado di cassazione all'avv.to Viscomi in misura del tutto differente dalle altre posizioni dei difensori di parte civile, attestandosi sui valori minimi, anziché sui valori medi, senza offrire alcuna effettiva motivazione a riguardo, di talché il provvedimento emanato appare privo di logicità (e afflitto anche da ulteriore profilo, non posto in evidenza in ricorso, riguardo il vietato sforamento della soglia dei minimi, attraverso l'ulteriore abbattimento di un terzo in applicazione dell'art. 106bis dpr 115/2002). Conseguentemente, occorre richiamare la liquidazione operata per gli altri difensori di parte civile nel medesimo procedimento.
3. Spese secondo soccombenza a carico del convenuto, valori CP_1 minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
pag. 2/3
PQM
Accoglie l'opposizione e in riforma del decreto 13.1.2025 della Corte d'assise d'appello, liquida in favore dell'avv.to Domenico Viscomi per la difesa di parte civile nel grado di legittimità la somma di euro 4.854,53 oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali al 15%. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidati i compensi in euro 1458,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere delegato
FA CO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 3/3
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. FA CO, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 261 per l'anno 2025, vertente tra
Avv. Domenico Viscomi, del Foro di Catanzaro (c.f: ) C.F._1
PEC: del Foro di Email_1
Catanzaro con studio in Botricello alla Via Nazionale, 457 (C.F.
) quale difensore e domiciliatario del sig. C.F._1 Parte_1
, nato a [...] il [...] parte civile nel procedimento n.
[...]
5587/17 R.G.N.R. e n. 21 /21 R.G. Ass. App. a carico di Parte_2 pendente presso la Corte di Assise di Appello di Catanzaro
ricorrente
contro
(C.F: , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro Via G. da Fiore, 34
resistente contumace MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv.to Viscomi propone ricorso avverso il decreto di liquidazione onorari del difensore n. 3779/2024 emesso il 13.1.2025 e notificato in data 5.2.2025 con il quale veniva liquidata la somma di € 2.428,00 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% IVA e CAP per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata nel procedimento svoltosi davanti alla Corte di Cassazione - a fronte della cifra richiesta di € 6.332,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA se dovuta e CAP come per legge, come da istanza in data 27.03.24.
Si tratta di opposizione a decreto di liquidazione emesso dalla Corte d'assise d'appello, in relazione all'attività professionale svolta per la parte civile nel giudizio di cassazione.
Lamenta il ricorrente la diversità di trattamento rispetto a quanto liquidato per la medesima attività a difensori di altre parti civili nel medesimo procedimento e la mancanza di motivazione a riguardo. In particolare, per gli avvocati Miriello Sigillò e Severino la Corte avrebbe valutato valori medi, mentre al ricorrente sarebbero stato riservati i minimi.
2. Il ricorso è fondato. La Corte d'assise d'appello liquida i compensi per il grado di cassazione all'avv.to Viscomi in misura del tutto differente dalle altre posizioni dei difensori di parte civile, attestandosi sui valori minimi, anziché sui valori medi, senza offrire alcuna effettiva motivazione a riguardo, di talché il provvedimento emanato appare privo di logicità (e afflitto anche da ulteriore profilo, non posto in evidenza in ricorso, riguardo il vietato sforamento della soglia dei minimi, attraverso l'ulteriore abbattimento di un terzo in applicazione dell'art. 106bis dpr 115/2002). Conseguentemente, occorre richiamare la liquidazione operata per gli altri difensori di parte civile nel medesimo procedimento.
3. Spese secondo soccombenza a carico del convenuto, valori CP_1 minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
pag. 2/3
PQM
Accoglie l'opposizione e in riforma del decreto 13.1.2025 della Corte d'assise d'appello, liquida in favore dell'avv.to Domenico Viscomi per la difesa di parte civile nel grado di legittimità la somma di euro 4.854,53 oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali al 15%. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidati i compensi in euro 1458,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere delegato
FA CO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 3/3