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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 2 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Emanuela Lo Presti, giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2539 /2021 R.G.A.C., promossa da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. C.
[...] C.F._2
Demestri, giusta procura in atti, attore contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'av. Controparte_1 P.IVA_1
PO FR e dall'av. , giusta procura in atti, CP_2 convenuto avente ad oggetto: Mutuo Sono comparsi l'av. PO e l'avv. G. Valeri i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande difese ed eccezioni insistono e chiedono che la causa venga assunta in decisione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2021, emesso dal Tribunale di Messina, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 14.583,96 oltre interessi e spese (€ 685,50) in favore di cessionaria del Controparte_1 credito di cui era titolare la a titolo di rate impagate e capitale Controparte_3 dovuto relativamente al contratto di finanziamento personale n. 2885560 sottoscritto il 12/08/2008 con per un importo di € 18.000,00, Controparte_3 con anticipo di € 3.000,00 e 72 rate mensili da € 284,75. A fondamento della proposta opposizione, hanno censurato : l'improcedibilità della richiesta azionata in via monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 da parte del creditore;
la mancata notifica della cessione;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito in ragione dell'inidoneità del saldaconto prodotto e della carenza di un contratto essendo stato versato in atti una semplice richiesta di finanziamento;
l'omessa indicazione del TEG (Tasso Effettivo Globale); la mancata determinazione della misura degli interessi nel decreto (“oltre interessi indicati in ricorso”), con conseguente indeterminatezza dell'obbligazione.
costitendosi ha contestato le domande avversarie chiedendone il CP_1 rigetto. L'opposizione è infondata e va rigettata. Quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione basti osservare che l'art. 5 Dlgs n. 28/10 posterga l'onere di introduzione del procedimento di mediazione all'esito dell'adozione da parte del giudice dei provvedimenti in ordine alla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Nel caso di specie, tale iter procimentale può dirsi ritualmente espletato atteso che, all'esito della prima udienza nella quale è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, è stato assegnato termine ex lege per l'introduzione del procediemnto di mediazione. Tale iter procedimetale è stato nelal specie rispettato essendo stato assegnato etrmini di legge per l'espletamento dle procedimento di mediazione all'esito della prima udienza e dell'adizione del provvdimento con il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione Nel merito, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni
2 dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.; Cass. Civ. n. 15328/18 n.; Cass. Civ. n.13685/19). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. L'opposta già in fase monitoria ha infatti allegato la richiesta di finanziamento che assurge a contratto ritualmente stipulato tra le parti stante la firma del richiedente, l'esecuzione tramite l'incontestata erogazione del credito e il pagamento iniziale delle rate. Come è noto d'altronde è granitica la giurisprudenza di merito e di legittimità pronunciatasi anche a Sezioni Unite la quale afferma, con orientamento che si condivide, che “in tema d'intermediazione finanziaria, il
3 requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lg. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” ( Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18). Il contratto di cui è causa, quindi, risulta essere assolutamente conforme al modello legale, in quanto redatto in forma scritta ed esplicitante tutti gli elementi identificativi del finanziamento, le condizioni praticate e, in particolare, l'esatta individuazione del tasso d'interesse corrispettivo annuale ed effettivo. In particolare tenuto conto delle censure sollevate in sede di opposizione risultano ritualmente indicati il T.A.N. fissato all' 10,90%, il T.A.E.G. pari all' 11,46% ed il tasso degli interessi di mora pari al 15,96% annuo. Ed infatti, nei contratti di finanziamento, è il Taeg a dovere essere indicato ai fini del vaglio e della verifica in ordine all'usurarietà degli interessi. Non vi è prova poi di pagamenti ulteriori rispetto a quelli allegati dall'opposta, sichhè l'eccezione è generica e va rigettata. Quanto alla censurata genericità degli interessi di mora richiesti basti osservare come il decreto ingiuntivo richiami per relationem il ricorso monitorio nel quale era specificata la decorrenza degli interessi di mora dal 28.1.19 sulla sola sorte capitale. E' infine irrilevante l'eventuale mancata notifica ella cessione essendo note che la mancata notifica della cessione del credito non incide sulla legittimazione sostanziale del cessionario ad agire in giudizio, né sulla validità del decreto ingiuntivo richiesto. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli è notificata o da lui accettata, ma tale disposizione ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo della cessione. La giurisprudenza ha chiarito che la notificazione non è condizione di efficacia della cessione, bensì serve solo a rendere opponibile al debitore il trasferimento del credito ( tra le tante Cass. Civ. 2868/15). Pertanto, nel caso in esame, l'eventuale mancata notifica al sig. Parte_2
non determina l'invalidità del decreto ingiuntivo, né può essere
[...] invocata come causa di improcedibilità, essendo sufficiente la produzione del contratto di cessione e della documentazione attestante la titolarità del credito da parte di Controparte_1
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va
4 confermato e dichiaato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccomebnza e vanno, pertanyp poste a acrico di parte opponente ed in favore dlel'opposta e liquidate, tenuto conto dle valore della ocntroversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore comprese tra € 5200,00 ed €26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2539 /2021 R.G.A.C., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente al apgamento dlele spese dilite in favore dlel'opposta liquidate in € 2540,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. C.
[...] C.F._2
Demestri, giusta procura in atti, attore contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'av. Controparte_1 P.IVA_1
PO FR e dall'av. , giusta procura in atti, CP_2 convenuto avente ad oggetto: Mutuo Sono comparsi l'av. PO e l'avv. G. Valeri i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande difese ed eccezioni insistono e chiedono che la causa venga assunta in decisione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2021, emesso dal Tribunale di Messina, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 14.583,96 oltre interessi e spese (€ 685,50) in favore di cessionaria del Controparte_1 credito di cui era titolare la a titolo di rate impagate e capitale Controparte_3 dovuto relativamente al contratto di finanziamento personale n. 2885560 sottoscritto il 12/08/2008 con per un importo di € 18.000,00, Controparte_3 con anticipo di € 3.000,00 e 72 rate mensili da € 284,75. A fondamento della proposta opposizione, hanno censurato : l'improcedibilità della richiesta azionata in via monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 da parte del creditore;
la mancata notifica della cessione;
la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito in ragione dell'inidoneità del saldaconto prodotto e della carenza di un contratto essendo stato versato in atti una semplice richiesta di finanziamento;
l'omessa indicazione del TEG (Tasso Effettivo Globale); la mancata determinazione della misura degli interessi nel decreto (“oltre interessi indicati in ricorso”), con conseguente indeterminatezza dell'obbligazione.
costitendosi ha contestato le domande avversarie chiedendone il CP_1 rigetto. L'opposizione è infondata e va rigettata. Quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione basti osservare che l'art. 5 Dlgs n. 28/10 posterga l'onere di introduzione del procedimento di mediazione all'esito dell'adozione da parte del giudice dei provvedimenti in ordine alla richiesta di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Nel caso di specie, tale iter procimentale può dirsi ritualmente espletato atteso che, all'esito della prima udienza nella quale è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, è stato assegnato termine ex lege per l'introduzione del procediemnto di mediazione. Tale iter procedimetale è stato nelal specie rispettato essendo stato assegnato etrmini di legge per l'espletamento dle procedimento di mediazione all'esito della prima udienza e dell'adizione del provvdimento con il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione Nel merito, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni
2 dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.; Cass. Civ. n. 15328/18 n.; Cass. Civ. n.13685/19). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. L'opposta già in fase monitoria ha infatti allegato la richiesta di finanziamento che assurge a contratto ritualmente stipulato tra le parti stante la firma del richiedente, l'esecuzione tramite l'incontestata erogazione del credito e il pagamento iniziale delle rate. Come è noto d'altronde è granitica la giurisprudenza di merito e di legittimità pronunciatasi anche a Sezioni Unite la quale afferma, con orientamento che si condivide, che “in tema d'intermediazione finanziaria, il
3 requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 d.lg. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” ( Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18). Il contratto di cui è causa, quindi, risulta essere assolutamente conforme al modello legale, in quanto redatto in forma scritta ed esplicitante tutti gli elementi identificativi del finanziamento, le condizioni praticate e, in particolare, l'esatta individuazione del tasso d'interesse corrispettivo annuale ed effettivo. In particolare tenuto conto delle censure sollevate in sede di opposizione risultano ritualmente indicati il T.A.N. fissato all' 10,90%, il T.A.E.G. pari all' 11,46% ed il tasso degli interessi di mora pari al 15,96% annuo. Ed infatti, nei contratti di finanziamento, è il Taeg a dovere essere indicato ai fini del vaglio e della verifica in ordine all'usurarietà degli interessi. Non vi è prova poi di pagamenti ulteriori rispetto a quelli allegati dall'opposta, sichhè l'eccezione è generica e va rigettata. Quanto alla censurata genericità degli interessi di mora richiesti basti osservare come il decreto ingiuntivo richiami per relationem il ricorso monitorio nel quale era specificata la decorrenza degli interessi di mora dal 28.1.19 sulla sola sorte capitale. E' infine irrilevante l'eventuale mancata notifica ella cessione essendo note che la mancata notifica della cessione del credito non incide sulla legittimazione sostanziale del cessionario ad agire in giudizio, né sulla validità del decreto ingiuntivo richiesto. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli è notificata o da lui accettata, ma tale disposizione ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo della cessione. La giurisprudenza ha chiarito che la notificazione non è condizione di efficacia della cessione, bensì serve solo a rendere opponibile al debitore il trasferimento del credito ( tra le tante Cass. Civ. 2868/15). Pertanto, nel caso in esame, l'eventuale mancata notifica al sig. Parte_2
non determina l'invalidità del decreto ingiuntivo, né può essere
[...] invocata come causa di improcedibilità, essendo sufficiente la produzione del contratto di cessione e della documentazione attestante la titolarità del credito da parte di Controparte_1
L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va
4 confermato e dichiaato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccomebnza e vanno, pertanyp poste a acrico di parte opponente ed in favore dlel'opposta e liquidate, tenuto conto dle valore della ocntroversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore comprese tra € 5200,00 ed €26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2539 /2021 R.G.A.C., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente al apgamento dlele spese dilite in favore dlel'opposta liquidate in € 2540,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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