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11 giugno 1970
11 giugno 1970
Art. 40. (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge e' abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali piu' favorevoli ai lavoratori.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge e' abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali piu' favorevoli ai lavoratori.
Commentari • 6
- 1. Jus variandi e demansionamento;il rifiuto della prestazioneViceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2021 · 4.64043
[…] previsto dal capoverso dell'art.2103 c.c., si applica anche alla contrattazione collettiva ,come si desume in positivo ,dal dettato normativo dell'art.40 della legge n.300 del 1970,che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali solo se più favorevoli ai lavoratori, mentre si applica in forza di altre disposizioni con cui, eccezionalmente , […]
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2005, n. 9590Provvedimento: […] Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 37 e 40 legge 300/1970, 97 […]Leggi di più...
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