Articolo 40 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 39Articolo 41
Versione
11 giugno 1970
Art. 40. (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge e' abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali piu' favorevoli ai lavoratori.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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