CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: OT AN ON, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Luigi Azzena, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Alfonso Gentile in Roma, via dei Pirenei n.1. Ricorrente contro ED GI IA, ED TI e Immobiliare RI di LL ON & C., in persona del legale rappresentante sig. ON LL, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati prof. Andrea Panzarola e Pietro Luigi Sau, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via di Sant’Angela Merici n. 96. Controricorrenti e IAni AL, IAni AZ, IAni CH TR e IAni AN, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Carlo Torti, Alessandro IA Passoni e Marcello Bonotto, Civile Sent. Sez. 2 Num. 2389 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 26/01/2023 R.G. N. 28287/2017. 2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina n. 121. Controricorrenti avverso la sentenza n.335/2017 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 13. 9. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3. 11. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con sentenza n. 335/2017 del 13. 9. 2017 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigettò le domande proposte da OT AN ON dirette a far dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare intercorso, in data 28. 1. 1999, tra la s.r.l. NY e IAni AL, IAni AZ, IAni CH TR e IAni AN, del contratto di cessione di quote della società NY intervenuto, il 10. 8. 2000, tra IAni AZ e IAni AL e ED TI e ED GI IA e del contratto di compravendita immobiliare intercorso, in data 28. 12. 2000, tra la s.r.l. NY e la Immobiliare RI s.a.s. di ED GI & C. e all’adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine alla comproprietà dei beni compravenduti in capo agli ex soci della società NY. La vicenda processuale trae origine dall’atto di citazione del 2007 in cui OT AN ON espose di avere costituito, nel 1992, insieme a IAni AL, IAni AZ, ED GI e ED TI la società NY previo acquisto e conferimento alla società di 15 appartamenti e locali commerciali siti nel residence turistico Marinelledda in comune di Sassari;
di avere contribuito all’acquisto di detti immobili con la somma in contanti di oltre lire 400.000.000; che, a causa delle difficoltà economiche della società e dei dissidi insorti tra le parti, aveva stipulato con gli altri soci, R.G. N. 28287/2017. 3 in data 27. 4. 1997, una scrittura privata che aveva convenuto la spartizione degli immobili, prevedendo il futuro trasferimento di alcuni di essi in favore all’esponente e di altri in favore dei IAni contro la cessione da parte loro allo ED, che rivestiva la carica di amministratore, delle quote sociali di cui erano titolari;
che in esecuzione di tale convenzione i IAni ottenevano, tramite atto di compravendita del 28. 1. 1999 stipulato con la NY, l’assegnazione in proprio favore di 4 appartamenti senza versare denaro, cedendo poi, con atto del 10. 8. 2000 le loro quote sociali allo ED;
che, dimessosi lo ED dalla carica di amministratore e fatto nominare, essendo egli diventato socio di maggioranza, in sua vece un suo dipendente, tale EC UC, quale sua longa manus, la società NY stipulava, in data 28. 12. 2000, con la società Immobiliare Marivest s.a.s. contratto di compravendita con cui cedeva, anche in questo caso senza incassare corrispettivo, tutti i dieci immobili rimasti in sua proprietà; che successivamente, dopo avere dismesso il proprio patrimonio sociale, la società NY, la cui denominazione era stata modificata in Tres Investimenti, veniva messa in liquidazione e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 1. 1. 2004. A sostegno della conclusione accolta la Corte di appello rilevò che l’attore era privo dell’interesse e della legittimazione a proporre le domande di nullità dei contratti di compravendita impugnati, stipulati dalla società NY il 28. 1. 1999 con i IAni ed il 28. 12. 2000 con la società Immobiliare Marivest;
che infatti, l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art.2495 cod. civ., comporta la titolarità e la legittimazione degli ex soci nei rapporti facenti capo alla società esclusivamente con riguardo alle posizioni non ancora definite e non abbandonate;
che tra tali posizioni non sono comprese le mere pretese della società verso terzi, che non siano mai state avanzate o azionate in giudizio, la cui mancata menzione nel bilancio finale porta a presumere che l’ente vi abbia rinunciato;
che, nella specie, dall’esame dei bilanci di esercizio e di quello finale di liquidazione, che il OT non aveva mai impugnato, non era seriamente discutibile che i rapporti nascenti dagli atti di compravendita del R.G. N. 28287/2017. 4 1999 e del 2000 risultavano definitivamente chiusi, sicché non residuava spazio per il subentro da parte degli ex soci di alcuna posizione legittimante il diritto di far valere l’invalidità degli stessi;
che non era incontestata la circostanza che l’attore avesse versato la somma di lire 435.000.000 alla società per l’acquisto del suo patrimonio immobiliare;
che andava comunque escluso il suo interesse ad impugnare atti che la società aveva inteso porre in essere nel suo esclusivo interesse, non potendo il socio agire in sostituzione della società per ottenere tutela contro atti che solo indirettamente possano recare pregiudizio alla sua quota di partecipazione;
che tale interesse appare infatti tutelabile solo mediante strumenti interni, rappresentati dal diritto di partecipare alla vita sociale e dal potere di impugnare le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, strumenti che il OT non aveva mai attivato;
che, comunque, la condotta della società non integrava la fattispecie di cui all’art. 2474 cod. civ., non potendosi ravvisare nell’atto di trasferimento degli appartamenti ai IAni del 1999 un collegamento negoziale volto ad eludere il divieto posto dalla norma alle società di acquisto di proprie azioni, non trattandosi di atto a titolo gratuito, sia per l’accollo di un mutuo da parte degli acquirenti sia per l’effettivo pagamento del prezzo dichiarato nel rogito, che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, era stato utilizzato dalla società per l’estinzione di passività. Per la cassazione di questa decisione, notificata il26. 9. 2017, ricorre, con atto notificato il 25. 11. 2017, OT AN ON, sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi, da un lato, ED GI IA, ED TI e la Immobiliare RI di LL ON & C. e, dall’altro, IAni AL, IAni AZ, IAni CH TR e IAni AN. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Parte ricorrente ha depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera R.G. N. 28287/2017. 5 di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 1325, 1418, 1421 e 1422 cod. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande di nullità avanzate dall’odierno ricorrente per mancanza dell’interesse e della legittimazione ad agire. Il ricorso assume che tale capo della sentenza è errato, in quanto motivato dalla falsa premessa che l’attore avesse voluto rivendicare sopravvenienze attive della società, laddove invece egli invocava l’invalidità degli atti di compravendita impugnati e la relativa azione avrebbe dovuto essere ammessa, atteso che l’art.1421 cod. civ. consente di esercitare l’azione di nullità dei contratti a chiunque vi abbia interesse, salvo che sia diversamente disposto dalla legge. Nel caso di specie sussisteva pertanto l’interesse ad agire, dal momento che, se gli atti di compravendita fossero stati dichiarati nulli, l’attore, quale ex socio, sarebbe subentrato nella contitolarità dei beni ceduti. Nessuna norma di legge per contro limita in tali casi il diritto all’azione di nullità da parte dell’ex socio. Si aggiunge che del tutto ingiustificato appare escludere tale legittimazione per essersi la società estinta, potendo essere la cancellazione della società solo un comodo espediente per evitare le conseguenze previste dalla legge nei confronti della invalidità dell’atto. Il secondo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, investe la motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso che nella specie, a seguito della estinzione della società, gli ex soci potessero subentrare nel diritto di far dichiarare la nullità delle compravendite del 1999 e del 2000. Ad avviso del ricorrente, i principi esposti dalla Corte di appello sono validi e applicabili solo in situazioni inquadrabili nell’ambito della liceità, non anche a fronte ad atti illegittimi. R.G. N. 28287/2017. 6 Sotto altro profilo la pronuncia è errata perché non ha considerato che l’attore non ha azionato un diritto “ ereditato “ dalla società, ma ha agito per la tutela di un diritto e di un interesse proprio, dal momento che è indubbio che i beni patrimoniali recuperabili tramite la declaratoria di nullità dei relativi atti di cessione entrano nel patrimonio di coloro che erano soci della NY al momento della sua estinzione. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati. Va premesso che la Corte distrettuale ha motivato il rigetto delle domande di nullità avanzate dall’attore in primo grado affermando che i rapporti originati dai contratti di compravendita di cui si discute, conclusi nel 1999 e 2000, vale a dire diversi anni prima della introduzione del giudizio, erano già da tempo esauriti, essendo stati eseguiti e non avendo dato luogo da parte della società ad alcun contenzioso, cioè a pretese e rivendicazioni di sorta. Ha quindi affermato che in relazione ad essi il OT, quale ex socio, non potesse vantare alcuna posizione giuridicamente apprezzabile, considerato non solo che egli non aveva mai impugnato le deliberazioni sociali relative alla conclusione di tali contratti, ma soprattutto che il bilancio finale di liquidazione, a cui era seguita la cancellazione della società e quindi la sua estinzione, anch’esso mai impugnato, non menzionava tali contratti, sicché nessuna successione nei confronti degli ex soci nelle posizioni da essi derivanti poteva dirsi mai perfezionata. Tanto precisato, la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate. La soluzione accolta dalla Corte di appello appare infatti del tutto conforme al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui in caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono a coloro che rivestivano la qualità di soci al momento dello scioglimento, oltre che, dal lato passivo, le obbligazioni che facevano carico alla società, dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, in regime di contitolarità o comunione indivisa, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ed i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in R.G. N. 28287/2017. 7 detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. La conseguenza è che gli ex soci non hanno alcuna legittimazione a far valere tali pretese in giudizio ( Cass. S.U. n. 6070 del 2013; Cass. n. 25974 del 2015; Cass. n. 15782 del 2016; Cass. n. 23269 del 2016 ). Ne discende altresì che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica ( Cass. n. 8521 del 2021 ). Nel caso di specie, del resto, nemmeno può dirsi che si poneva una questione di rinuncia implicita della società, una volta che si consideri che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, risultava del tutto pacifico in causa che i rapporti relativi alle compravendita del 1999 e 2000 erano stati adempiuti ed avevano da tempo esaurito i loro effetti e che la società venditrice non aveva mai accampato in relazione ad essi alcun tipo di pretesa o contestazione. Incontestata appare inoltre la mancata menzione di tali contratti e delle posizioni da essi derivanti nello stato di liquidazione della società. In tale contesto, non può non condividersi la conclusione della sentenza impugnata, che ha escluso la titolarità in capo all’esponente, che si era limitato a dedurre la semplice qualità di ex socio, del potere di far dichiarare la nullità dei contratti stipulati dalla società, mai dalla stessa evocato. Non condivisibile è pertanto l’argomento svolto dal ricorrente, illustrato in memoria, che egli avrebbe agito non in sostituzione o in surroga della società, ma come suo successore a titolo universale. La critica non coglie nel segno e rimane invero assorbita dai principi e considerazioni sopra richiamati, in forza dei quali deve escludersi che a seguito della estinzione della società gli ex soci R.G. N. 28287/2017. 8 subentrino nelle mere pretese riconducibili al patrimonio dell’ente estinto, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e nei crediti ancora incerti o illiquidi, non menzionati nel bilancio di liquidazione e la cui inclusione in esso avrebbe richiesto attività ed iniziative specifiche ulteriori da parte della società. Parimenti destituita di fondamento è la tesi secondo cui, nella premessa che i principi sopra invocati non risultino applicabili quando si controverta sulla illiceità della condotta posta in essere dalla società, la legittimazione dell’ex socio all’azione di nullità dei contratti stipulati dalla società discenderebbe, in via generale, dalla disposizione di cui all’art. 1421 cod. civ., in base alla quale la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge. In contrario si osserva che l’eccezione posta da quest’ultima formula è, nel caso in esame, rinvenibile, come dedotto dal controricorso di ED ed altri, nella disciplina posta dalla legge per il funzionamento della società ed in ordine alla conseguenze della sua estinzione. Sotto il primo aspetto perché, come precisato dalla Corte di appello con motivazione non investita direttamente dai motivi di ricorso, le norme in materia di società prevedono che l’interesse dei soci alla conservazione economica dell’ente trovi tutela all’interno della società, con la partecipazione alla vita sociale, la possibilità di impugnarne le determinazioni, la facoltà di far valere la responsabilità degli amministratori e di chiederne la revoca in via giudiziale, ma non già di agire, sostituendosi, in luogo della società stessa. Ne discende che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso, e non dal socio ( Cass. n. 6544 del 2002 ). Sotto il secondo profilo, in quanto, come già precisato, il socio della società estinta non può agire in giudizio per ridiscutere vicende già esaurite o pretese mai azionate ovvero abbandonate dalla società. Il terzo motivo del ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2474 cod. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. R.G. N. 28287/2017. 9 Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1325 e 2280, 2433, 2445 e 2449 cod. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa e travisata motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il quinto motivo del ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa e travisata motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. I tre motivi, che investono tutti la parte della sentenza che, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso che il compimento da parte della società degli atti impugnati comportasse violazione del divieto posto dall’art. 2474 cod. civ., in tema di operazioni della società sulle proprie quote di partecipazioni, sono inammissibili per difetto di interesse, come dedotto dal Procuratore generale. I motivi investono infatti una motivazione ulteriore del rigetto delle domande del OT che la Corte di appello si è premurata di fornire soltanto a titolo di completezza, dopo avere precisato che le ragioni che aveva già esposto, oggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, erano da reputarsi assorbenti, vale a dire già di per sé sufficienti, ai fini del rigetto delle domande avanzate da OT ( pag. 21 della sentenza). E’ noto che, in sede di impugnazione, quando una decisione è fondata su più rationes decidendi, autonome tra loro, il rigetto dei motivi sollevati contro una di esse comporta l’inammissibilità per difetto di interesse delle altre censure, atteso che, se anche queste venissero accolte, la decisione impugnata continuerebbe comunque ad essere sostenuta dalla ragione nei cui confronti l’impugnazione è stata respinta. In conclusione, i primi due motivi del ricorso sono respinti, mentre gli altri si dichiarano inammissibili. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
R.G. N. 28287/2017. 10 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascun gruppo di controricorrenti. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3. 11. 2022.
di avere contribuito all’acquisto di detti immobili con la somma in contanti di oltre lire 400.000.000; che, a causa delle difficoltà economiche della società e dei dissidi insorti tra le parti, aveva stipulato con gli altri soci, R.G. N. 28287/2017. 3 in data 27. 4. 1997, una scrittura privata che aveva convenuto la spartizione degli immobili, prevedendo il futuro trasferimento di alcuni di essi in favore all’esponente e di altri in favore dei IAni contro la cessione da parte loro allo ED, che rivestiva la carica di amministratore, delle quote sociali di cui erano titolari;
che in esecuzione di tale convenzione i IAni ottenevano, tramite atto di compravendita del 28. 1. 1999 stipulato con la NY, l’assegnazione in proprio favore di 4 appartamenti senza versare denaro, cedendo poi, con atto del 10. 8. 2000 le loro quote sociali allo ED;
che, dimessosi lo ED dalla carica di amministratore e fatto nominare, essendo egli diventato socio di maggioranza, in sua vece un suo dipendente, tale EC UC, quale sua longa manus, la società NY stipulava, in data 28. 12. 2000, con la società Immobiliare Marivest s.a.s. contratto di compravendita con cui cedeva, anche in questo caso senza incassare corrispettivo, tutti i dieci immobili rimasti in sua proprietà; che successivamente, dopo avere dismesso il proprio patrimonio sociale, la società NY, la cui denominazione era stata modificata in Tres Investimenti, veniva messa in liquidazione e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 1. 1. 2004. A sostegno della conclusione accolta la Corte di appello rilevò che l’attore era privo dell’interesse e della legittimazione a proporre le domande di nullità dei contratti di compravendita impugnati, stipulati dalla società NY il 28. 1. 1999 con i IAni ed il 28. 12. 2000 con la società Immobiliare Marivest;
che infatti, l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art.2495 cod. civ., comporta la titolarità e la legittimazione degli ex soci nei rapporti facenti capo alla società esclusivamente con riguardo alle posizioni non ancora definite e non abbandonate;
che tra tali posizioni non sono comprese le mere pretese della società verso terzi, che non siano mai state avanzate o azionate in giudizio, la cui mancata menzione nel bilancio finale porta a presumere che l’ente vi abbia rinunciato;
che, nella specie, dall’esame dei bilanci di esercizio e di quello finale di liquidazione, che il OT non aveva mai impugnato, non era seriamente discutibile che i rapporti nascenti dagli atti di compravendita del R.G. N. 28287/2017. 4 1999 e del 2000 risultavano definitivamente chiusi, sicché non residuava spazio per il subentro da parte degli ex soci di alcuna posizione legittimante il diritto di far valere l’invalidità degli stessi;
che non era incontestata la circostanza che l’attore avesse versato la somma di lire 435.000.000 alla società per l’acquisto del suo patrimonio immobiliare;
che andava comunque escluso il suo interesse ad impugnare atti che la società aveva inteso porre in essere nel suo esclusivo interesse, non potendo il socio agire in sostituzione della società per ottenere tutela contro atti che solo indirettamente possano recare pregiudizio alla sua quota di partecipazione;
che tale interesse appare infatti tutelabile solo mediante strumenti interni, rappresentati dal diritto di partecipare alla vita sociale e dal potere di impugnare le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, strumenti che il OT non aveva mai attivato;
che, comunque, la condotta della società non integrava la fattispecie di cui all’art. 2474 cod. civ., non potendosi ravvisare nell’atto di trasferimento degli appartamenti ai IAni del 1999 un collegamento negoziale volto ad eludere il divieto posto dalla norma alle società di acquisto di proprie azioni, non trattandosi di atto a titolo gratuito, sia per l’accollo di un mutuo da parte degli acquirenti sia per l’effettivo pagamento del prezzo dichiarato nel rogito, che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, era stato utilizzato dalla società per l’estinzione di passività. Per la cassazione di questa decisione, notificata il26. 9. 2017, ricorre, con atto notificato il 25. 11. 2017, OT AN ON, sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi, da un lato, ED GI IA, ED TI e la Immobiliare RI di LL ON & C. e, dall’altro, IAni AL, IAni AZ, IAni CH TR e IAni AN. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Parte ricorrente ha depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera R.G. N. 28287/2017. 5 di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 1325, 1418, 1421 e 1422 cod. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande di nullità avanzate dall’odierno ricorrente per mancanza dell’interesse e della legittimazione ad agire. Il ricorso assume che tale capo della sentenza è errato, in quanto motivato dalla falsa premessa che l’attore avesse voluto rivendicare sopravvenienze attive della società, laddove invece egli invocava l’invalidità degli atti di compravendita impugnati e la relativa azione avrebbe dovuto essere ammessa, atteso che l’art.1421 cod. civ. consente di esercitare l’azione di nullità dei contratti a chiunque vi abbia interesse, salvo che sia diversamente disposto dalla legge. Nel caso di specie sussisteva pertanto l’interesse ad agire, dal momento che, se gli atti di compravendita fossero stati dichiarati nulli, l’attore, quale ex socio, sarebbe subentrato nella contitolarità dei beni ceduti. Nessuna norma di legge per contro limita in tali casi il diritto all’azione di nullità da parte dell’ex socio. Si aggiunge che del tutto ingiustificato appare escludere tale legittimazione per essersi la società estinta, potendo essere la cancellazione della società solo un comodo espediente per evitare le conseguenze previste dalla legge nei confronti della invalidità dell’atto. Il secondo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, investe la motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso che nella specie, a seguito della estinzione della società, gli ex soci potessero subentrare nel diritto di far dichiarare la nullità delle compravendite del 1999 e del 2000. Ad avviso del ricorrente, i principi esposti dalla Corte di appello sono validi e applicabili solo in situazioni inquadrabili nell’ambito della liceità, non anche a fronte ad atti illegittimi. R.G. N. 28287/2017. 6 Sotto altro profilo la pronuncia è errata perché non ha considerato che l’attore non ha azionato un diritto “ ereditato “ dalla società, ma ha agito per la tutela di un diritto e di un interesse proprio, dal momento che è indubbio che i beni patrimoniali recuperabili tramite la declaratoria di nullità dei relativi atti di cessione entrano nel patrimonio di coloro che erano soci della NY al momento della sua estinzione. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati. Va premesso che la Corte distrettuale ha motivato il rigetto delle domande di nullità avanzate dall’attore in primo grado affermando che i rapporti originati dai contratti di compravendita di cui si discute, conclusi nel 1999 e 2000, vale a dire diversi anni prima della introduzione del giudizio, erano già da tempo esauriti, essendo stati eseguiti e non avendo dato luogo da parte della società ad alcun contenzioso, cioè a pretese e rivendicazioni di sorta. Ha quindi affermato che in relazione ad essi il OT, quale ex socio, non potesse vantare alcuna posizione giuridicamente apprezzabile, considerato non solo che egli non aveva mai impugnato le deliberazioni sociali relative alla conclusione di tali contratti, ma soprattutto che il bilancio finale di liquidazione, a cui era seguita la cancellazione della società e quindi la sua estinzione, anch’esso mai impugnato, non menzionava tali contratti, sicché nessuna successione nei confronti degli ex soci nelle posizioni da essi derivanti poteva dirsi mai perfezionata. Tanto precisato, la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate. La soluzione accolta dalla Corte di appello appare infatti del tutto conforme al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui in caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono a coloro che rivestivano la qualità di soci al momento dello scioglimento, oltre che, dal lato passivo, le obbligazioni che facevano carico alla società, dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, in regime di contitolarità o comunione indivisa, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ed i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in R.G. N. 28287/2017. 7 detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. La conseguenza è che gli ex soci non hanno alcuna legittimazione a far valere tali pretese in giudizio ( Cass. S.U. n. 6070 del 2013; Cass. n. 25974 del 2015; Cass. n. 15782 del 2016; Cass. n. 23269 del 2016 ). Ne discende altresì che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica ( Cass. n. 8521 del 2021 ). Nel caso di specie, del resto, nemmeno può dirsi che si poneva una questione di rinuncia implicita della società, una volta che si consideri che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, risultava del tutto pacifico in causa che i rapporti relativi alle compravendita del 1999 e 2000 erano stati adempiuti ed avevano da tempo esaurito i loro effetti e che la società venditrice non aveva mai accampato in relazione ad essi alcun tipo di pretesa o contestazione. Incontestata appare inoltre la mancata menzione di tali contratti e delle posizioni da essi derivanti nello stato di liquidazione della società. In tale contesto, non può non condividersi la conclusione della sentenza impugnata, che ha escluso la titolarità in capo all’esponente, che si era limitato a dedurre la semplice qualità di ex socio, del potere di far dichiarare la nullità dei contratti stipulati dalla società, mai dalla stessa evocato. Non condivisibile è pertanto l’argomento svolto dal ricorrente, illustrato in memoria, che egli avrebbe agito non in sostituzione o in surroga della società, ma come suo successore a titolo universale. La critica non coglie nel segno e rimane invero assorbita dai principi e considerazioni sopra richiamati, in forza dei quali deve escludersi che a seguito della estinzione della società gli ex soci R.G. N. 28287/2017. 8 subentrino nelle mere pretese riconducibili al patrimonio dell’ente estinto, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e nei crediti ancora incerti o illiquidi, non menzionati nel bilancio di liquidazione e la cui inclusione in esso avrebbe richiesto attività ed iniziative specifiche ulteriori da parte della società. Parimenti destituita di fondamento è la tesi secondo cui, nella premessa che i principi sopra invocati non risultino applicabili quando si controverta sulla illiceità della condotta posta in essere dalla società, la legittimazione dell’ex socio all’azione di nullità dei contratti stipulati dalla società discenderebbe, in via generale, dalla disposizione di cui all’art. 1421 cod. civ., in base alla quale la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge. In contrario si osserva che l’eccezione posta da quest’ultima formula è, nel caso in esame, rinvenibile, come dedotto dal controricorso di ED ed altri, nella disciplina posta dalla legge per il funzionamento della società ed in ordine alla conseguenze della sua estinzione. Sotto il primo aspetto perché, come precisato dalla Corte di appello con motivazione non investita direttamente dai motivi di ricorso, le norme in materia di società prevedono che l’interesse dei soci alla conservazione economica dell’ente trovi tutela all’interno della società, con la partecipazione alla vita sociale, la possibilità di impugnarne le determinazioni, la facoltà di far valere la responsabilità degli amministratori e di chiederne la revoca in via giudiziale, ma non già di agire, sostituendosi, in luogo della società stessa. Ne discende che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso, e non dal socio ( Cass. n. 6544 del 2002 ). Sotto il secondo profilo, in quanto, come già precisato, il socio della società estinta non può agire in giudizio per ridiscutere vicende già esaurite o pretese mai azionate ovvero abbandonate dalla società. Il terzo motivo del ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2474 cod. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. R.G. N. 28287/2017. 9 Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1325 e 2280, 2433, 2445 e 2449 cod. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa e travisata motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il quinto motivo del ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa e travisata motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. I tre motivi, che investono tutti la parte della sentenza che, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso che il compimento da parte della società degli atti impugnati comportasse violazione del divieto posto dall’art. 2474 cod. civ., in tema di operazioni della società sulle proprie quote di partecipazioni, sono inammissibili per difetto di interesse, come dedotto dal Procuratore generale. I motivi investono infatti una motivazione ulteriore del rigetto delle domande del OT che la Corte di appello si è premurata di fornire soltanto a titolo di completezza, dopo avere precisato che le ragioni che aveva già esposto, oggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, erano da reputarsi assorbenti, vale a dire già di per sé sufficienti, ai fini del rigetto delle domande avanzate da OT ( pag. 21 della sentenza). E’ noto che, in sede di impugnazione, quando una decisione è fondata su più rationes decidendi, autonome tra loro, il rigetto dei motivi sollevati contro una di esse comporta l’inammissibilità per difetto di interesse delle altre censure, atteso che, se anche queste venissero accolte, la decisione impugnata continuerebbe comunque ad essere sostenuta dalla ragione nei cui confronti l’impugnazione è stata respinta. In conclusione, i primi due motivi del ricorso sono respinti, mentre gli altri si dichiarano inammissibili. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
R.G. N. 28287/2017. 10 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascun gruppo di controricorrenti. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3. 11. 2022.