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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 626 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. ANTONINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO 162 80125 NAPOLIpresso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
residente a [...] CP_1 accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del di sensi dell'articolo 2051 o Controparte_2
2043 codice civile nella causazione dell'evento di danno occorso all'attore in data 5 marzo 2015, allorquando egli alle ore 19 alla guida di un'autovettura percorreva in un giorno di pioggia Via Roma a con direzione sud nord ad andatura lenta, quando all'altezza del distributore Total venne CP_1 investito da un enorme albero di pino, il quale, completamente sradicatosi dal terreno, si schiantava integralmente sul cofano dell'autovettura attingendo il parabrezza e lo portava a colpire più volte con il viso lo sterzo, malgrado avesse le cinture di sicurezza allacciate, e come contraccolpo lo schienale del sedile, con varie lesioni tra cui la sindrome vertiginale post traumatica. L'albero pericolante era stato segnalato sui social dal sindaco ma l'attore al momento di porsi alla guida impegnato per motivi di lavoro non ebbe alcuna possibilità di avere cognizione di quanto sopra comunicato.La strada avrebbe dovuto essere interdetta al traffico. Quantifica i danni patiti in quasi 670 mila euro. Il comune si costituisce chiedendo dichiararsi l'azione nulla per indeterminatezza, di disporre la comparizione delle parti perché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte, qualora venga disposta CTU medico legale chiede di poter porre propri quesiti come formulati ,chiede venga dichiarata l'assenza di responsabilità a qualsiasi titolo del comune, rigettare la domanda posta temerariamente ed in mala fede. La dinamica del fatto è lacunosa, i documenti prodotti in copia semplice, nutre dubbi sulla dinamica come narrata, dalla notte precedente vi era la situazione eccezionale di pericolo dichiarata del comune che l'attore avrebbe potuto e dovuto prevenire. L'auto è stata risarcita con patto transattivo che ha contemplato il concorso di colpa della danneggiata. Il patrimonio arboreo del comune è troppo esteso per consentire un' efficace ed effettiva custodia.Il danno fu provocato dall'imprudenza e scarsa attenzione con cui l'uomo procedeva. Egli si è messo in strada ben conscio delle condizioni atmosferiche avverse. Vi sono preesistenze patologiche dell'attore di cui si deve tenere conto. Contesta la quantificazione del danno incongrua e non supportata documentalmente. Condotta istruttoria con prove orali e consulenza tecnica medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. è rimasto vittima di un albero caduto, in custodia Parte_1 al che non ha saputo prevenire nell'unico modo possibile, adottato successivamente al CP_1 sinistro, il verificarsi dell'evento, ovvero chiudere la strada al traffico in quanto come affermato dallo stesso Sindaco sui social erano previsti eventi atmosferici di notevole forza e l'albero pericolante non poteva al momento essere alleggerito. Se la chiusura di quella strada è stata fatta dopo l'evento, a maggior ragione poteva e doveva essere fatta prima;
per cui non si può imputare alcunché a Parte_1
che con condotta di guida normale utilizzava una strada segnalata, peraltro, come
[...] estremamente pericolosa solo sui social, con assenza di segnaletica sul posto ove gli utenti non avessero avuto la possibilità, prima di mettersi in viaggio, di vedere gli avvisi Facebook del ( CP_1 che come è noto non possono essere compulsati durante la guida, pena la perdita di punti sulla patente). Pertanto l'evento non può essere attribuito né al caso fortuito né tantomeno può essere valutato un concorso di colpa a carico del danneggiato, che, ignaro con buona ragione degli avvisi del CP_1 diramati solo tramite social, ha impegnato una strada senza accertati comportamenti imprudenti, fidando sulla percorribilità della stessa. Venendo alla valutazione dei danni da riconoscere per il sinistro, già affetto da miopia e cataratta congenita bilaterale trattata Parte_1 chirurgicamente in età infantile seguita da intervento di cerchiaggio a riferito scopo preventivo, ora in conseguenza di altro trauma riconosciuto come circo civile assoluto, e che in dipendenza dell'evento lamenta perdita completa del visus dell'occhio sinistro, cervicalgia , disturbi dell'equilibrio associati ad ipoacusia destra e turbe dell'umore reattive all'evento traumatico, in dipendenza dell'evento traumatico per cui è causa secondo il consulente tecnico ha riportato un trauma cranico minore, un rachide distorsivo del rachide cervicale con accertata sindrome vestibolare e riscontro di minima ipoacusia pagina 2 di 5 destra e un disturbo post traumatico da stress di grado moderato. La mancanza di dati relativi alla precisa condizione anotomo funzionale pre trauma rende assai arduo accertare con accuratezza l'effettiva eziopatogenesi del complesso danno oculare. L'assenza di precisi dati oggettivi antecedenti al trauma non consente in alcun modo di verificare l'effettiva genesi del decentramento delle IOL e della paresi del retto inferiore di OD, che la parte attrice definisce di natura traumatica. Si tratta però di condizioni di possibile riscontro in soggetti affetti da importanti preesistenze come l' Per Pt_1 quanto riguarda il distacco di retina in OS, stabilirne il nesso di causalità con il sinistro è assai complesso, e di difficile valutazione medico legale. È di certo possibile affermare che il distacco di retina può ritenersi compatibile con un evento traumatico avvenuto a distanza di circa un anno, come quello occorso all' Quindi è riconducibile al sinistro stradale per i precedenti morbosi del Pt_1 soggetto. È più probabile che il distacco di retina sia, quantomeno sotto il profilo concausale ,da correlarsi al sinistro stradale in oggetto. Resta da chiarire perché nel marzo 2016 nella cartella clinica di ricovero presso la casa di cura provata sia stata posta una diagnosi properatoria di OS Parte_2 distacco di retina totale recidivato in miope elevato. Il danno certo ascrivibile al sinistro è quindi 30% permanente;
il disturbo post traumatico potrebbe integralmente essere ascrivibile alla successiva vicenda clinica dolorosa con perdita del visus anche a carico dell'occhio destro e conseguente cecità assoluta. La relativa entità patologica è potenzialmente qualificabile in un range del 16 al 20 per cento. Inabilità temporanea assoluta al 75% di 15 giorni, al 50% di 30 giorni, al 25% di 40 giorni. Il consulente tecnico di parte attrice ha fatto presente che i pregressi trattamenti cui si era sottoposto l'attore in realtà avevano avuto ottimi risultati, tanto è vero che egli aveva conseguito di nuovo la patente di guida senza alcuna restrizione. Quindi dal punto di vista oculistico era stato raggiunto un ottimo compenso anatomico e funzionale. Contesta il consulente di parte il mero uso di una formula aritmetica per valutare il complessivo gradiente da considerare ai fini del danno permanente alla persona, mentre la valutazione doveva procedersi ad una valutazione complessiva che avesse per base il valore percentuale proporzionale delle menomazioni concorrenti e coesistenti, come tariffato dalla giurisprudenza corrente e dal codice delle assicurazioni;
e pertanto con la cecità monolaterale e l'accertato disturbo post traumatico da stress la valutazione doveva attestarsi al 60% complessivo,quanto al danno biologico. Il consulente tecnico di parte ha altresì fatto presente che ora dell'attore è inibita la guida, l'attività sportiva amatoriale, suonare in gruppi musicali, organizzare eventi,disegnare, fotografare, realizzare grafica al pc. Il ctu sostiene che essendo sopravvenuta la cecità assoluta per altra causa non è possibile discernere in che misura l'attuale condizione psichica sia ascrivibile al sinistro stradale. Nella cartella clinica del 14 marzo 2016 era viceversa attestata un'evoluzione positiva della sintomatologia psichiatrica, ove il paziente aveva negato l'uso quotidiano di farmaci. A breve distanza della perdita del visus in occhio sinistro intervenne la condizione di cecità assoluta, cui quindi si deve attribuire la odierna sintomatologia psichiatrica dell'attore. Per questo ha confermato le valutazioni;
non essendo le attuali condizioni in nesso causale con il pregresso sinistro stradale. Va ricordato che: a) in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
b) quanto alla liquidazione di detto danno, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti
"concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità pagina 3 di 5 preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (Cass. n. 28986/2019; Cass. n. 17555/2020). ( citato da Cassazione 32565/24). Ora, il signor era, per le sue condizioni pregresse, maggiormente predisposto a subire il distacco Pt_1 traumatico della retina in conseguenza di un sinistro stradale;
ciò non toglie però che egli prima del sinistro guidava senza restrizioni, aveva un ottimo compenso oculistico non contestato, e quindi la sua validità biologica era del 100%. Tanto è vero che il Ctu in sede di chiarimenti afferma che non è possibile stabilire se i fattori predisponenti abbiano causato postumi più gravi rispetto a quelli eventualmente riconducibili al sinistro. Va infine tenuto conto del rischio latente, concetto utilizzato tra gli altri da Cassazione, 28915/24: In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente"
(vale a dire la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in un'ulteriore invalidità o nella morte ante tempus) - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita;
se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno biologico occorso ad una neonata in base all'aspettativa di vita media, anche se dalla c.t.u. era emerso che la gravissima patologia dalla stessa contratta aveva ridotto la sua aspettativa di vita a trent'anni, in ragione del rilievo che, a causa della elevatissima percentuale di invalidità permanente riportata, pari al 92,5%, il rischio latente non avrebbe potuto essere liquidato con aumento della percentuale di invalidità). Orbene, nel caso di specie, per vicissitudini legate a cause indipendenti dal sinistro, l' ha perso anche il visus dall'altro Pt_1 occhio ed ora è cieco assoluto. Il sinistro, che gli ha provocato la cecità dall'altro occhio, non come fattore precipitante ma come causa efficiente ( in questi termini si esprime il Ctu quando afferma che non è possibile stabilire se le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi ove l' non Pt_1 avesse presentato l'importante patologia all'occhio) ha anche comportato il concreto rischio latente della cecità assoluta;
rischio che successivamente è purtroppo diventato realtà. Pertanto, avuto presente tutti i dati, e le condizioni successive di salute dell' su cui drammaticamente ha influito il Pt_1 sinistro da lui patito e per cui è causa, va accolto il conteggio proposto da parte attrice, di attribuire 46 punti percentuali di invalidità all' detto punteggio tiene conto dell'effettiva incidenza delle Pt_1 conseguenze del sinistro, correttamente valutate, e della loro incidenza sullo stato futuro di salute dell' che ora anche in dipendenza del sinistro non ha più l'uso di entrambi gli occhi;
e Pt_1 pertanto, accogliendo il conteggio sviluppato in via subordinata da parte attrice, ( che va adottato anche perché il cosiddetto rischio latente non può che essere valutato in via equitativa;
per mero accidente questo purtroppo nel caso di specie si è pienamente concretizzato ) con danno patrimoniale personalizzato, invalidità temporanea e spese mediche non contestate pari ad euro complessivi
445.029,88, come da conteggio presente in comparsa conclusionale attorea a pagina 28 comparsa conclusionale rigorosamente sviluppato, corretto e preciso, che quindi si fa proprio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna il a pagare a la somma di Controparte_2 Parte_1 euro 445.029,88; oltre interessi in misura legale, trattandosi di valori attualizzati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna il a pagare le spese di lite a CP_1 pagina 4 di 5 che liquida in euro 22.457 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come Parte_1 liquidate, spese di ctp come fatturate, oltre rimborso forfettario 15%.
Teramo 12 marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 626 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. ANTONINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO 162 80125 NAPOLIpresso il difensore avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
residente a [...] CP_1 accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del di sensi dell'articolo 2051 o Controparte_2
2043 codice civile nella causazione dell'evento di danno occorso all'attore in data 5 marzo 2015, allorquando egli alle ore 19 alla guida di un'autovettura percorreva in un giorno di pioggia Via Roma a con direzione sud nord ad andatura lenta, quando all'altezza del distributore Total venne CP_1 investito da un enorme albero di pino, il quale, completamente sradicatosi dal terreno, si schiantava integralmente sul cofano dell'autovettura attingendo il parabrezza e lo portava a colpire più volte con il viso lo sterzo, malgrado avesse le cinture di sicurezza allacciate, e come contraccolpo lo schienale del sedile, con varie lesioni tra cui la sindrome vertiginale post traumatica. L'albero pericolante era stato segnalato sui social dal sindaco ma l'attore al momento di porsi alla guida impegnato per motivi di lavoro non ebbe alcuna possibilità di avere cognizione di quanto sopra comunicato.La strada avrebbe dovuto essere interdetta al traffico. Quantifica i danni patiti in quasi 670 mila euro. Il comune si costituisce chiedendo dichiararsi l'azione nulla per indeterminatezza, di disporre la comparizione delle parti perché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte, qualora venga disposta CTU medico legale chiede di poter porre propri quesiti come formulati ,chiede venga dichiarata l'assenza di responsabilità a qualsiasi titolo del comune, rigettare la domanda posta temerariamente ed in mala fede. La dinamica del fatto è lacunosa, i documenti prodotti in copia semplice, nutre dubbi sulla dinamica come narrata, dalla notte precedente vi era la situazione eccezionale di pericolo dichiarata del comune che l'attore avrebbe potuto e dovuto prevenire. L'auto è stata risarcita con patto transattivo che ha contemplato il concorso di colpa della danneggiata. Il patrimonio arboreo del comune è troppo esteso per consentire un' efficace ed effettiva custodia.Il danno fu provocato dall'imprudenza e scarsa attenzione con cui l'uomo procedeva. Egli si è messo in strada ben conscio delle condizioni atmosferiche avverse. Vi sono preesistenze patologiche dell'attore di cui si deve tenere conto. Contesta la quantificazione del danno incongrua e non supportata documentalmente. Condotta istruttoria con prove orali e consulenza tecnica medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. è rimasto vittima di un albero caduto, in custodia Parte_1 al che non ha saputo prevenire nell'unico modo possibile, adottato successivamente al CP_1 sinistro, il verificarsi dell'evento, ovvero chiudere la strada al traffico in quanto come affermato dallo stesso Sindaco sui social erano previsti eventi atmosferici di notevole forza e l'albero pericolante non poteva al momento essere alleggerito. Se la chiusura di quella strada è stata fatta dopo l'evento, a maggior ragione poteva e doveva essere fatta prima;
per cui non si può imputare alcunché a Parte_1
che con condotta di guida normale utilizzava una strada segnalata, peraltro, come
[...] estremamente pericolosa solo sui social, con assenza di segnaletica sul posto ove gli utenti non avessero avuto la possibilità, prima di mettersi in viaggio, di vedere gli avvisi Facebook del ( CP_1 che come è noto non possono essere compulsati durante la guida, pena la perdita di punti sulla patente). Pertanto l'evento non può essere attribuito né al caso fortuito né tantomeno può essere valutato un concorso di colpa a carico del danneggiato, che, ignaro con buona ragione degli avvisi del CP_1 diramati solo tramite social, ha impegnato una strada senza accertati comportamenti imprudenti, fidando sulla percorribilità della stessa. Venendo alla valutazione dei danni da riconoscere per il sinistro, già affetto da miopia e cataratta congenita bilaterale trattata Parte_1 chirurgicamente in età infantile seguita da intervento di cerchiaggio a riferito scopo preventivo, ora in conseguenza di altro trauma riconosciuto come circo civile assoluto, e che in dipendenza dell'evento lamenta perdita completa del visus dell'occhio sinistro, cervicalgia , disturbi dell'equilibrio associati ad ipoacusia destra e turbe dell'umore reattive all'evento traumatico, in dipendenza dell'evento traumatico per cui è causa secondo il consulente tecnico ha riportato un trauma cranico minore, un rachide distorsivo del rachide cervicale con accertata sindrome vestibolare e riscontro di minima ipoacusia pagina 2 di 5 destra e un disturbo post traumatico da stress di grado moderato. La mancanza di dati relativi alla precisa condizione anotomo funzionale pre trauma rende assai arduo accertare con accuratezza l'effettiva eziopatogenesi del complesso danno oculare. L'assenza di precisi dati oggettivi antecedenti al trauma non consente in alcun modo di verificare l'effettiva genesi del decentramento delle IOL e della paresi del retto inferiore di OD, che la parte attrice definisce di natura traumatica. Si tratta però di condizioni di possibile riscontro in soggetti affetti da importanti preesistenze come l' Per Pt_1 quanto riguarda il distacco di retina in OS, stabilirne il nesso di causalità con il sinistro è assai complesso, e di difficile valutazione medico legale. È di certo possibile affermare che il distacco di retina può ritenersi compatibile con un evento traumatico avvenuto a distanza di circa un anno, come quello occorso all' Quindi è riconducibile al sinistro stradale per i precedenti morbosi del Pt_1 soggetto. È più probabile che il distacco di retina sia, quantomeno sotto il profilo concausale ,da correlarsi al sinistro stradale in oggetto. Resta da chiarire perché nel marzo 2016 nella cartella clinica di ricovero presso la casa di cura provata sia stata posta una diagnosi properatoria di OS Parte_2 distacco di retina totale recidivato in miope elevato. Il danno certo ascrivibile al sinistro è quindi 30% permanente;
il disturbo post traumatico potrebbe integralmente essere ascrivibile alla successiva vicenda clinica dolorosa con perdita del visus anche a carico dell'occhio destro e conseguente cecità assoluta. La relativa entità patologica è potenzialmente qualificabile in un range del 16 al 20 per cento. Inabilità temporanea assoluta al 75% di 15 giorni, al 50% di 30 giorni, al 25% di 40 giorni. Il consulente tecnico di parte attrice ha fatto presente che i pregressi trattamenti cui si era sottoposto l'attore in realtà avevano avuto ottimi risultati, tanto è vero che egli aveva conseguito di nuovo la patente di guida senza alcuna restrizione. Quindi dal punto di vista oculistico era stato raggiunto un ottimo compenso anatomico e funzionale. Contesta il consulente di parte il mero uso di una formula aritmetica per valutare il complessivo gradiente da considerare ai fini del danno permanente alla persona, mentre la valutazione doveva procedersi ad una valutazione complessiva che avesse per base il valore percentuale proporzionale delle menomazioni concorrenti e coesistenti, come tariffato dalla giurisprudenza corrente e dal codice delle assicurazioni;
e pertanto con la cecità monolaterale e l'accertato disturbo post traumatico da stress la valutazione doveva attestarsi al 60% complessivo,quanto al danno biologico. Il consulente tecnico di parte ha altresì fatto presente che ora dell'attore è inibita la guida, l'attività sportiva amatoriale, suonare in gruppi musicali, organizzare eventi,disegnare, fotografare, realizzare grafica al pc. Il ctu sostiene che essendo sopravvenuta la cecità assoluta per altra causa non è possibile discernere in che misura l'attuale condizione psichica sia ascrivibile al sinistro stradale. Nella cartella clinica del 14 marzo 2016 era viceversa attestata un'evoluzione positiva della sintomatologia psichiatrica, ove il paziente aveva negato l'uso quotidiano di farmaci. A breve distanza della perdita del visus in occhio sinistro intervenne la condizione di cecità assoluta, cui quindi si deve attribuire la odierna sintomatologia psichiatrica dell'attore. Per questo ha confermato le valutazioni;
non essendo le attuali condizioni in nesso causale con il pregresso sinistro stradale. Va ricordato che: a) in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
b) quanto alla liquidazione di detto danno, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti
"concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità pagina 3 di 5 preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (Cass. n. 28986/2019; Cass. n. 17555/2020). ( citato da Cassazione 32565/24). Ora, il signor era, per le sue condizioni pregresse, maggiormente predisposto a subire il distacco Pt_1 traumatico della retina in conseguenza di un sinistro stradale;
ciò non toglie però che egli prima del sinistro guidava senza restrizioni, aveva un ottimo compenso oculistico non contestato, e quindi la sua validità biologica era del 100%. Tanto è vero che il Ctu in sede di chiarimenti afferma che non è possibile stabilire se i fattori predisponenti abbiano causato postumi più gravi rispetto a quelli eventualmente riconducibili al sinistro. Va infine tenuto conto del rischio latente, concetto utilizzato tra gli altri da Cassazione, 28915/24: In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente"
(vale a dire la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in un'ulteriore invalidità o nella morte ante tempus) - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita;
se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno biologico occorso ad una neonata in base all'aspettativa di vita media, anche se dalla c.t.u. era emerso che la gravissima patologia dalla stessa contratta aveva ridotto la sua aspettativa di vita a trent'anni, in ragione del rilievo che, a causa della elevatissima percentuale di invalidità permanente riportata, pari al 92,5%, il rischio latente non avrebbe potuto essere liquidato con aumento della percentuale di invalidità). Orbene, nel caso di specie, per vicissitudini legate a cause indipendenti dal sinistro, l' ha perso anche il visus dall'altro Pt_1 occhio ed ora è cieco assoluto. Il sinistro, che gli ha provocato la cecità dall'altro occhio, non come fattore precipitante ma come causa efficiente ( in questi termini si esprime il Ctu quando afferma che non è possibile stabilire se le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi ove l' non Pt_1 avesse presentato l'importante patologia all'occhio) ha anche comportato il concreto rischio latente della cecità assoluta;
rischio che successivamente è purtroppo diventato realtà. Pertanto, avuto presente tutti i dati, e le condizioni successive di salute dell' su cui drammaticamente ha influito il Pt_1 sinistro da lui patito e per cui è causa, va accolto il conteggio proposto da parte attrice, di attribuire 46 punti percentuali di invalidità all' detto punteggio tiene conto dell'effettiva incidenza delle Pt_1 conseguenze del sinistro, correttamente valutate, e della loro incidenza sullo stato futuro di salute dell' che ora anche in dipendenza del sinistro non ha più l'uso di entrambi gli occhi;
e Pt_1 pertanto, accogliendo il conteggio sviluppato in via subordinata da parte attrice, ( che va adottato anche perché il cosiddetto rischio latente non può che essere valutato in via equitativa;
per mero accidente questo purtroppo nel caso di specie si è pienamente concretizzato ) con danno patrimoniale personalizzato, invalidità temporanea e spese mediche non contestate pari ad euro complessivi
445.029,88, come da conteggio presente in comparsa conclusionale attorea a pagina 28 comparsa conclusionale rigorosamente sviluppato, corretto e preciso, che quindi si fa proprio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna il a pagare a la somma di Controparte_2 Parte_1 euro 445.029,88; oltre interessi in misura legale, trattandosi di valori attualizzati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna il a pagare le spese di lite a CP_1 pagina 4 di 5 che liquida in euro 22.457 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come Parte_1 liquidate, spese di ctp come fatturate, oltre rimborso forfettario 15%.
Teramo 12 marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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