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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 573 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Casalnuovo ed elettivamente domiciliata in S.
Maria Capua Vetere, presso lo studio degli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza che la rappresentano e la difendono in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice
contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cherasco (CN) ed elettivamente domiciliata in Bra, presso lo studio dell'avv. Annalisa Genta che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
pagina 1 di 12 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
- nell'interesse di come da memoria Parte_1
integrativa depositata in data 24.01.2024:
- “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
- IN VIA PRELIMINARE:
- - Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la
presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
- NEL MERITO:
- In via principale:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo, per le
ragioni indicate in narrativa.
- In subordine accertare e dichiarare che il ritardo nel pagamento è avvenuto per
cause non imputabili alla scrivente.
- In via subordinata:
- Accertare e dichiarare che il debito della opponente è differente rispetto agli importi
richiesti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, spese generali di studio,
iva e cpa come per legge.
- Chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa,
riservandosi di formulare i capitoli ed indicare i testi entro i termini di cui all'art.
183 comma 6 c.p.c. si indicano quali testimoni i sigg.ri , Testimone_1 Tes_2
e Testimone_3
- Con riserva di formulare ulteriori deduzioni istruttorie, nonché di integrare,
modificare e/o emendare la domanda a seguito del comportamento processuale della
pagina 2 di 12 controparte”.
- nell'interesse di come da comparsa Controparte_1
conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data 24.09.2024:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via preliminare
- - dichiarare nullo l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avversario
per le argomentazioni espresse in parte narrativa;
- Nel merito
- - confermare il Decreto Ingiuntivo numero 45/2023 R.G. 3670/2022 emesso dal
Tribunale di Asti in data 13 gennaio 2023, già dichiarato provvisoriamente
esecutivo; -assolvere la convenuta da tutte le domande proposte contro di lei in
quanto infondate in fatto ed in diritto;
- - condannare la ai sensi dell'art. 96, co. 1, C.p.c., Parte_1
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al rimborso delle spese forfettarie
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 16.12.2022 ha proposto ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo davanti all'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di l'ingiunzione di pagamento della somma di euro Parte_1
68.733,08, oltre interessi e spese legali a titolo di corrispettivo per la vendita di un montacarichi per auto.
A sostegno della propria ha prodotto, per quanto qui Controparte_1
pagina 3 di 12 interessa:
1. la copia delle fatture emesse dalla società creditrice;
2. gli estratti autentici delle scritture contabili;
3. la copia degli assegni e degli atti di protesto inviati alla società debitrice;
4. l'atto di sollecito stragiudiziale del 13.09.2022;
5. la fattura per l'attività di autenticazione delle scritture contabili, emessa dal Notaio
Parte_2
6. la visura CCIAA della società debitrice;
7. la dichiarazione ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. 04.03.2010 n.28;
8. la nota spese dell'avv. Annalisa Genta.
In data 13.01.2023, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda monitoria di CP_1
, emanando il decreto ingiuntivo n. 45/2023 (R.G. 3670/2022) con cui
[...]
veniva intimato a il pagamento delle somme sopra Parte_1
indicate, oltre agli interessi e alle spese legali.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione Parte_1
che ha dedotto, nell'ordine:
1. la presenza, nel manufatto venduto, di diversi vizi di costruzione che ne avevano ostacolato l'istallazione a favore della sub acquirente Garage Esedra s.r.l.;
2. la non riconducibilità alla propria responsabilità dell'omesso pagamento a
[...]
in quanto i difetti del montacarichi avevano portato la sub Controparte_1
acquirente Garage Esedra s.r.l. a non corrispondere a di Parte_1 [...]
il prezzo di vendita, con la conseguente impossibilità, per quest'ultima, di Pt_1
onorare il proprio debito verso . Controparte_1
Su tali basi ha domandato la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 12 In data 28.07.2023 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte avversa deducendo la nullità
dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, attesa la genericità delle argomentazioni di parte opponente e l'impossibilità di identificare quali fossero i vizi del montacarichi indicati da Parte_1
In data 20.09.2023 lo scrivente accoglieva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla creditrice opposta, ordinando alla società opponente di provvedere all'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio – entro il termine perentorio del
20.10.2023 – mediante indicazione degli elementi di fatto idonei a consentire alla controparte di approntare una compiuta difesa (“Il Giudice…letti gli atti, a scioglimento
della riserva che precede assunta all'udienza del 20.09.2023; esaminata l'eccezione di
nullità dell'atto di citazione proposta dalla parte convenuta;
rilevato, in particolare, che la
parte convenuta lamenta l'assoluta genericità dell'atto di citazione nell'indicazione delle
ragioni alla base dell'opposizione e degli inadempimenti;
osservato che sia la descrizione
degli inadempimenti dedotti dall'opponente sia la quantificazione dei danni subiti risultano
assolutamente generici ed indefiniti e che le contestazioni in ordine agli importi richiesti
dalla creditrice opposta appaiono astratte ed prive di qualsiasi analiticità; osservato che la
documentazione in atti preclude qualsiasi integrazione per relationem;
osservato che la
stessa dinamica degli accadimenti causativi dei danni risulta descritta in maniera generica,
indefinita e poco chiara;
ritenuto che
l'atto di citazione notificato, per il combinato disposto
degli artt. 163 comma III n° 4) e 164 c.p.c., sia nullo perché non consente di identificare i
fatti posti a fondamento delle pretese e, in particolare i lamentati danni, genericamente
descritti senza migliore specificazione (Cass. Civ. sez. III, 30/06/2015, n.13328); rilevato
che la parte convenuta si è costituita e che, pertanto, in applicazione dell'art. 164 comma V
c.p.c. debba essere concesso all'attore un termine per integrare la domanda;
visti gli artt.
pagina 5 di 12 163, 163 bis e 164 c.p.c. riserva, all'esito, ogni determinazione sull'eventuale sospensione
dell'esecutività del d.i. opposto;
PQM
Rileva la nullità dell'atto di citazione e ordina
l'integrazione dell'atto di citazione con gli elementi di fatto che consentano alla parte
convenuta di approntare una compiuta difesa, secondo quanto disposto dall'art. 163 comma
III n° 4 c.p.c., nel termine perentorio del 20.10.2023. Rinvia, per verificare l'avvenuta
integrazione, all'udienza del 24 gennaio 2024, ore 14: 00 concedendo alla parte convenuta
termine fino a venti giorni prima per le necessarie difese ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”).
Con memoria depositata in data 24.01.2024 l'opponente interpretava l'ordine di integrazione dello scrivente come “eventuale” e dichiarava che tutta la documentazione a sostegno delle sue domande era già allegata all'atto di citazione e che non esistevano ulteriori elementi da dedurre o documenti da produrre (“Che con provvedimento del G.I. del 21/09/2023 si
chiedeva una eventuale integrazione della opposizione a decreto come spiegata, con la
presente la rappresenta che tutta la documentazione a Parte_1
fondamento della sua opposizione risulta allegata in atti e che allo stato non esistono
ulteriore elementi o documenti da produrre”).
Il G.I., preso atto dell'omessa integrazione dell'atto di citazione in ordine all'indicazione delle ragioni alla base dell'opposizione e degli inadempimenti contestati, provvedeva a fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni con provvedimento emesso in data
26.01.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'opponente non ha depositato comparse conclusionali.
***
1. Attesa la mancata integrazione dell'atto di citazione a seguito del provvedimento emesso pagina 6 di 12 dallo scrivente in data 20.09.2023, la controversia in epigrafe deve esser decisa mediante una pronuncia di mero rito, senza alcuna analisi del merito della vicenda.
Nel caso di specie, l'atto di citazione è nullo con il conseguente rigetto, in rito, di tutte le domande proposte dalla società opponente, in quanto tardive.
2. Sul punto è opportuno osservare che, secondo l'art. 163-bis n. 4) c.p.c., l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni". La carenza di suddetta esposizione – in quanto preclusiva alla creazione di un reale confronto tra le parti – determina, ai sensi dell'art. 164
comma IV c.p.c., la nullità della citazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile neppure con la costituzione in giudizio del convenuto.
Nello specifico, qualora il convenuto si sia costituito, l'art. 164 comma 5 c.p.c. impone al
Giudice di assegnare all'attore un termine per integrare la domanda, precisando, tuttavia, che
"restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione
o integrazione".
La necessità di un'esposizione analitica – a pena di nullità – dei fatti posti a fondamento della domanda (e cioè sulla causa petendi) è giustificata dall'esigenza di garantire il pieno contraddittorio processuale e di consentire al convenuto di approntare una difesa compiuta,
prendendo posizione su tutti fatti costitutivi della domanda di parte attrice, secondo quanto stabilito dall'art. 167 c.p.c..
A tale esigenza si accompagna quella di consentire al Giudice di procedere alla qualificazione della domanda – rimessa esclusivamente all'organo giudicante (cfr. ex multis,
Cassazione civile sez. II, 26 marzo 2002, n. 4318; Cassazione civile sez. II, 27 febbraio
2001, n. 2908; Cassazione civile sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cassazione civile sez. III, 10
maggio 2000, n. 5945) – senza oscillare entro margini di aleatorietà prossimi o corrispondenti all'ultrapetizione.
pagina 7 di 12 L'esposizione dei fatti – cioè della causa petendi – si presenta, inoltre, fondamentale ai fini del vaglio delle successive istanze istruttorie: la decisione sui mezzi di prova presuppone,
infatti, una puntuale e analitica delimitazione del thema decidendum, cui sottende la piena individuazione dei fatti da provare, necessaria al fine di impedire l'introduzione –
specialmente attraverso la prova per testi – di fatti nuovi rispetto a quelli rassegnati al momento dell'avvio della controversia, cui conseguirebbe la violazione del diritto al contraddittorio.
Un'opinione di segno opposto, del resto, produrrebbe un sostanziale aggiramento del sistema di rigorose scansioni processuali introdotto con la riforma del 1990, che delinea una netta separazione tra la fase di determinazione del thema decidendum, la fase di individuazione del
thema probandum e la fase di assunzione delle prove (cfr. Tribunale Milano, 8 maggio
1997).
Sul punto è opportuno precisare che risulta infondata qualsiasi eventuale argomentazione che, in replica, sostenga la possibilità di introdotte fatti nuovi in sede di memorie istruttorie
(memorie ex art. 183, comma c.p.c. per le controverse “pre – Cartabia”, memorie ex art. 171 ter c.p.c. per le controversie “post – Cartabia”).
L'ampliamento delle circostanze di fatto rassegnate in sede di atto introduttivo del giudizio deve, infatti, ritenersi circoscritto all'allegazione dei c.d. "fatti secondari" o dei fatti nuovi che non conducano ad una modifica della causa petendi e/o del diritto fatto valere (atteso che le asserzioni iniziali devono, comunque, continuare a costituire il nucleo cui si ricollega l'oggetto della domanda).
Risulta, pertanto, evidente che, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore deve indicare – in modo completo e intellegibile – tutti i fatti su cui si basa la propria domanda che, in caso contrario, risulterà indeterminata con la conseguente nullità della citazione o del ricorso (cfr.
ex multis Cassazione civile sez. lav., 5 novembre 1998, n. 11149).
pagina 8 di 12 3. Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore – stante la natura lato sensu impugnatoria dell'atto introduttivo del giudizio – dovrà
esporre, in modo completo ed esaustivo, sia i fatti posti a fondamento dell'opposizione sia le circostanze alla base di un'eventuale domanda riconvenzionale.
La nullità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per indeterminatezza della causa
petendi, comporterà, inoltre, l'applicazione del dettato dell'art. 164, comma 3 c.p.c., secondo cui "restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o integrazione": l'opposizione, pertanto dovrà esser dichiarata – seppur successivamente all'assegnazione del termine per il deposito della memoria integrativa ex art. 164 comma 3 n° 4 c.p.c.– tardiva.
Nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione era affetto da evidente nullità per indeterminatezza dell'oggetto: la difesa di parte opponente aveva, infatti, dedotto, in modo assolutamente indefinito, la sussistenza di generici vizi costruttivi e di funzionamento del montacarichi acquistato dalla creditrice opposta.
L'apoditticità delle suddette allegazioni e la scarsa analiticità delle circostanze esposte dalla società attrice erano tali da precludere qualsivoglia possibilità di difesa alla convenuta opposta, la quale ha eccepito, fin dal primo atto difensivo, la nullità ex art. 164 c.p.c.
L'eccezione, stante la sua manifesta fondatezza, è stata accolta dallo scrivente, che ha provveduto a disporre l'integrazione del thema decidendum ai sensi dell'art. 163 comma 3 n.
4 c.p.c..
La società opponente non ha provveduto ad alcuna integrazione, affermando “che allo stato
non esistono ulteriori elementi o documenti da produrre”.
L'atto di citazione deve, pertanto, considerarsi nullo, attesa la sua mancata integrazione.
Anche a prescindere da tale aspetto, tuttavia, l'opposizione presentata da risulta inammissibile. Parte_1
pagina 9 di 12 In proposito, è opportuno precisare che, in presenza di un atto di citazione nullo per indeterminatezza del thema decidendum, restano ferme – ex art. 164 c.p.c. – le decadenze maturate per il decorso del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
L'atto di citazione è, pertanto, nullo e l'opposizione risulta inammissibile, in quanto tardiva.
4. In ordine alla forma del presente provvedimento, lo scrivente ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, al fine di dare compiutamente atto della portata del vizio di nullità per indeterminatezza del thema
decidendum e di operare una statuizione organica in ordine alle spese di lite.
Attesa la valenza dirimente dei profili trattati – in applicazione del principio della ragione più liquida – ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione deve ritenersi assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro
52.001 a euro 260.000 (essendo in tale scaglione il valore del credito contestato) ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, salvo quella istruttoria che non ha avuto luogo. La
liquidazione ai valori minimi si giustifica in forza della linearità della vicenda processuale e della limitata attività difensiva rassegnata dall'opponente.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la maggiorazione ex art. 96 comma 3 c.p.c.,
nella misura del 30%, attesa la valenza meramente dilatoria dell'opposizione e la sua manifesta inammissibilità in rito.
Sul punto, è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare
finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei
giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di
lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo,
pagina 10 di 12 per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti
pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma
equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno,
essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza
dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei
motivi di impugnazione” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. 22405 del 13/09/2018);
Nel caso di specie, il sottoscritto Giudice ritiene che – attesa la completa indeterminatezza di tutti i motivi di opposizione rassegnati in atti – l'opponente abbia agito in giudizio in modo apertamente temerario, risultando pienamente consapevole dell'infondatezza delle proprie argomentazioni e delle finalità puramente dilatorie dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accertata la nullità dell'atto di citazione notificato in data 17.02.2023, dichiara tardiva ed inammissibile l'opposizione presentata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 45/2023 (R.G. 3670/2022), emesso in data 13.01.2023 dal Tribunale di
Asti, nei confronti di Parte_1
2. per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3. Condanna l'attrice alla rifusione, nei confronti della Parte_1
convenuta opposta delle spese processuali che si liquidano Controparte_1
in euro 5.482,14 – già comprensive della maggiorazione ex art. 96 comma 3 c.p.c. – per pagina 11 di 12 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Asti, in data 11.01.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 573 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Casalnuovo ed elettivamente domiciliata in S.
Maria Capua Vetere, presso lo studio degli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza che la rappresentano e la difendono in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice
contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cherasco (CN) ed elettivamente domiciliata in Bra, presso lo studio dell'avv. Annalisa Genta che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
pagina 1 di 12 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
- nell'interesse di come da memoria Parte_1
integrativa depositata in data 24.01.2024:
- “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
- IN VIA PRELIMINARE:
- - Revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la
presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
- NEL MERITO:
- In via principale:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo, per le
ragioni indicate in narrativa.
- In subordine accertare e dichiarare che il ritardo nel pagamento è avvenuto per
cause non imputabili alla scrivente.
- In via subordinata:
- Accertare e dichiarare che il debito della opponente è differente rispetto agli importi
richiesti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, spese generali di studio,
iva e cpa come per legge.
- Chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa,
riservandosi di formulare i capitoli ed indicare i testi entro i termini di cui all'art.
183 comma 6 c.p.c. si indicano quali testimoni i sigg.ri , Testimone_1 Tes_2
e Testimone_3
- Con riserva di formulare ulteriori deduzioni istruttorie, nonché di integrare,
modificare e/o emendare la domanda a seguito del comportamento processuale della
pagina 2 di 12 controparte”.
- nell'interesse di come da comparsa Controparte_1
conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data 24.09.2024:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via preliminare
- - dichiarare nullo l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avversario
per le argomentazioni espresse in parte narrativa;
- Nel merito
- - confermare il Decreto Ingiuntivo numero 45/2023 R.G. 3670/2022 emesso dal
Tribunale di Asti in data 13 gennaio 2023, già dichiarato provvisoriamente
esecutivo; -assolvere la convenuta da tutte le domande proposte contro di lei in
quanto infondate in fatto ed in diritto;
- - condannare la ai sensi dell'art. 96, co. 1, C.p.c., Parte_1
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al rimborso delle spese forfettarie
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 16.12.2022 ha proposto ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo davanti all'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di l'ingiunzione di pagamento della somma di euro Parte_1
68.733,08, oltre interessi e spese legali a titolo di corrispettivo per la vendita di un montacarichi per auto.
A sostegno della propria ha prodotto, per quanto qui Controparte_1
pagina 3 di 12 interessa:
1. la copia delle fatture emesse dalla società creditrice;
2. gli estratti autentici delle scritture contabili;
3. la copia degli assegni e degli atti di protesto inviati alla società debitrice;
4. l'atto di sollecito stragiudiziale del 13.09.2022;
5. la fattura per l'attività di autenticazione delle scritture contabili, emessa dal Notaio
Parte_2
6. la visura CCIAA della società debitrice;
7. la dichiarazione ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. 04.03.2010 n.28;
8. la nota spese dell'avv. Annalisa Genta.
In data 13.01.2023, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda monitoria di CP_1
, emanando il decreto ingiuntivo n. 45/2023 (R.G. 3670/2022) con cui
[...]
veniva intimato a il pagamento delle somme sopra Parte_1
indicate, oltre agli interessi e alle spese legali.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione Parte_1
che ha dedotto, nell'ordine:
1. la presenza, nel manufatto venduto, di diversi vizi di costruzione che ne avevano ostacolato l'istallazione a favore della sub acquirente Garage Esedra s.r.l.;
2. la non riconducibilità alla propria responsabilità dell'omesso pagamento a
[...]
in quanto i difetti del montacarichi avevano portato la sub Controparte_1
acquirente Garage Esedra s.r.l. a non corrispondere a di Parte_1 [...]
il prezzo di vendita, con la conseguente impossibilità, per quest'ultima, di Pt_1
onorare il proprio debito verso . Controparte_1
Su tali basi ha domandato la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 12 In data 28.07.2023 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte avversa deducendo la nullità
dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, attesa la genericità delle argomentazioni di parte opponente e l'impossibilità di identificare quali fossero i vizi del montacarichi indicati da Parte_1
In data 20.09.2023 lo scrivente accoglieva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla creditrice opposta, ordinando alla società opponente di provvedere all'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio – entro il termine perentorio del
20.10.2023 – mediante indicazione degli elementi di fatto idonei a consentire alla controparte di approntare una compiuta difesa (“Il Giudice…letti gli atti, a scioglimento
della riserva che precede assunta all'udienza del 20.09.2023; esaminata l'eccezione di
nullità dell'atto di citazione proposta dalla parte convenuta;
rilevato, in particolare, che la
parte convenuta lamenta l'assoluta genericità dell'atto di citazione nell'indicazione delle
ragioni alla base dell'opposizione e degli inadempimenti;
osservato che sia la descrizione
degli inadempimenti dedotti dall'opponente sia la quantificazione dei danni subiti risultano
assolutamente generici ed indefiniti e che le contestazioni in ordine agli importi richiesti
dalla creditrice opposta appaiono astratte ed prive di qualsiasi analiticità; osservato che la
documentazione in atti preclude qualsiasi integrazione per relationem;
osservato che la
stessa dinamica degli accadimenti causativi dei danni risulta descritta in maniera generica,
indefinita e poco chiara;
ritenuto che
l'atto di citazione notificato, per il combinato disposto
degli artt. 163 comma III n° 4) e 164 c.p.c., sia nullo perché non consente di identificare i
fatti posti a fondamento delle pretese e, in particolare i lamentati danni, genericamente
descritti senza migliore specificazione (Cass. Civ. sez. III, 30/06/2015, n.13328); rilevato
che la parte convenuta si è costituita e che, pertanto, in applicazione dell'art. 164 comma V
c.p.c. debba essere concesso all'attore un termine per integrare la domanda;
visti gli artt.
pagina 5 di 12 163, 163 bis e 164 c.p.c. riserva, all'esito, ogni determinazione sull'eventuale sospensione
dell'esecutività del d.i. opposto;
PQM
Rileva la nullità dell'atto di citazione e ordina
l'integrazione dell'atto di citazione con gli elementi di fatto che consentano alla parte
convenuta di approntare una compiuta difesa, secondo quanto disposto dall'art. 163 comma
III n° 4 c.p.c., nel termine perentorio del 20.10.2023. Rinvia, per verificare l'avvenuta
integrazione, all'udienza del 24 gennaio 2024, ore 14: 00 concedendo alla parte convenuta
termine fino a venti giorni prima per le necessarie difese ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”).
Con memoria depositata in data 24.01.2024 l'opponente interpretava l'ordine di integrazione dello scrivente come “eventuale” e dichiarava che tutta la documentazione a sostegno delle sue domande era già allegata all'atto di citazione e che non esistevano ulteriori elementi da dedurre o documenti da produrre (“Che con provvedimento del G.I. del 21/09/2023 si
chiedeva una eventuale integrazione della opposizione a decreto come spiegata, con la
presente la rappresenta che tutta la documentazione a Parte_1
fondamento della sua opposizione risulta allegata in atti e che allo stato non esistono
ulteriore elementi o documenti da produrre”).
Il G.I., preso atto dell'omessa integrazione dell'atto di citazione in ordine all'indicazione delle ragioni alla base dell'opposizione e degli inadempimenti contestati, provvedeva a fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni con provvedimento emesso in data
26.01.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'opponente non ha depositato comparse conclusionali.
***
1. Attesa la mancata integrazione dell'atto di citazione a seguito del provvedimento emesso pagina 6 di 12 dallo scrivente in data 20.09.2023, la controversia in epigrafe deve esser decisa mediante una pronuncia di mero rito, senza alcuna analisi del merito della vicenda.
Nel caso di specie, l'atto di citazione è nullo con il conseguente rigetto, in rito, di tutte le domande proposte dalla società opponente, in quanto tardive.
2. Sul punto è opportuno osservare che, secondo l'art. 163-bis n. 4) c.p.c., l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni". La carenza di suddetta esposizione – in quanto preclusiva alla creazione di un reale confronto tra le parti – determina, ai sensi dell'art. 164
comma IV c.p.c., la nullità della citazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile neppure con la costituzione in giudizio del convenuto.
Nello specifico, qualora il convenuto si sia costituito, l'art. 164 comma 5 c.p.c. impone al
Giudice di assegnare all'attore un termine per integrare la domanda, precisando, tuttavia, che
"restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione
o integrazione".
La necessità di un'esposizione analitica – a pena di nullità – dei fatti posti a fondamento della domanda (e cioè sulla causa petendi) è giustificata dall'esigenza di garantire il pieno contraddittorio processuale e di consentire al convenuto di approntare una difesa compiuta,
prendendo posizione su tutti fatti costitutivi della domanda di parte attrice, secondo quanto stabilito dall'art. 167 c.p.c..
A tale esigenza si accompagna quella di consentire al Giudice di procedere alla qualificazione della domanda – rimessa esclusivamente all'organo giudicante (cfr. ex multis,
Cassazione civile sez. II, 26 marzo 2002, n. 4318; Cassazione civile sez. II, 27 febbraio
2001, n. 2908; Cassazione civile sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cassazione civile sez. III, 10
maggio 2000, n. 5945) – senza oscillare entro margini di aleatorietà prossimi o corrispondenti all'ultrapetizione.
pagina 7 di 12 L'esposizione dei fatti – cioè della causa petendi – si presenta, inoltre, fondamentale ai fini del vaglio delle successive istanze istruttorie: la decisione sui mezzi di prova presuppone,
infatti, una puntuale e analitica delimitazione del thema decidendum, cui sottende la piena individuazione dei fatti da provare, necessaria al fine di impedire l'introduzione –
specialmente attraverso la prova per testi – di fatti nuovi rispetto a quelli rassegnati al momento dell'avvio della controversia, cui conseguirebbe la violazione del diritto al contraddittorio.
Un'opinione di segno opposto, del resto, produrrebbe un sostanziale aggiramento del sistema di rigorose scansioni processuali introdotto con la riforma del 1990, che delinea una netta separazione tra la fase di determinazione del thema decidendum, la fase di individuazione del
thema probandum e la fase di assunzione delle prove (cfr. Tribunale Milano, 8 maggio
1997).
Sul punto è opportuno precisare che risulta infondata qualsiasi eventuale argomentazione che, in replica, sostenga la possibilità di introdotte fatti nuovi in sede di memorie istruttorie
(memorie ex art. 183, comma c.p.c. per le controverse “pre – Cartabia”, memorie ex art. 171 ter c.p.c. per le controversie “post – Cartabia”).
L'ampliamento delle circostanze di fatto rassegnate in sede di atto introduttivo del giudizio deve, infatti, ritenersi circoscritto all'allegazione dei c.d. "fatti secondari" o dei fatti nuovi che non conducano ad una modifica della causa petendi e/o del diritto fatto valere (atteso che le asserzioni iniziali devono, comunque, continuare a costituire il nucleo cui si ricollega l'oggetto della domanda).
Risulta, pertanto, evidente che, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore deve indicare – in modo completo e intellegibile – tutti i fatti su cui si basa la propria domanda che, in caso contrario, risulterà indeterminata con la conseguente nullità della citazione o del ricorso (cfr.
ex multis Cassazione civile sez. lav., 5 novembre 1998, n. 11149).
pagina 8 di 12 3. Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore – stante la natura lato sensu impugnatoria dell'atto introduttivo del giudizio – dovrà
esporre, in modo completo ed esaustivo, sia i fatti posti a fondamento dell'opposizione sia le circostanze alla base di un'eventuale domanda riconvenzionale.
La nullità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per indeterminatezza della causa
petendi, comporterà, inoltre, l'applicazione del dettato dell'art. 164, comma 3 c.p.c., secondo cui "restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o integrazione": l'opposizione, pertanto dovrà esser dichiarata – seppur successivamente all'assegnazione del termine per il deposito della memoria integrativa ex art. 164 comma 3 n° 4 c.p.c.– tardiva.
Nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione era affetto da evidente nullità per indeterminatezza dell'oggetto: la difesa di parte opponente aveva, infatti, dedotto, in modo assolutamente indefinito, la sussistenza di generici vizi costruttivi e di funzionamento del montacarichi acquistato dalla creditrice opposta.
L'apoditticità delle suddette allegazioni e la scarsa analiticità delle circostanze esposte dalla società attrice erano tali da precludere qualsivoglia possibilità di difesa alla convenuta opposta, la quale ha eccepito, fin dal primo atto difensivo, la nullità ex art. 164 c.p.c.
L'eccezione, stante la sua manifesta fondatezza, è stata accolta dallo scrivente, che ha provveduto a disporre l'integrazione del thema decidendum ai sensi dell'art. 163 comma 3 n.
4 c.p.c..
La società opponente non ha provveduto ad alcuna integrazione, affermando “che allo stato
non esistono ulteriori elementi o documenti da produrre”.
L'atto di citazione deve, pertanto, considerarsi nullo, attesa la sua mancata integrazione.
Anche a prescindere da tale aspetto, tuttavia, l'opposizione presentata da risulta inammissibile. Parte_1
pagina 9 di 12 In proposito, è opportuno precisare che, in presenza di un atto di citazione nullo per indeterminatezza del thema decidendum, restano ferme – ex art. 164 c.p.c. – le decadenze maturate per il decorso del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
L'atto di citazione è, pertanto, nullo e l'opposizione risulta inammissibile, in quanto tardiva.
4. In ordine alla forma del presente provvedimento, lo scrivente ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, al fine di dare compiutamente atto della portata del vizio di nullità per indeterminatezza del thema
decidendum e di operare una statuizione organica in ordine alle spese di lite.
Attesa la valenza dirimente dei profili trattati – in applicazione del principio della ragione più liquida – ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione deve ritenersi assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro
52.001 a euro 260.000 (essendo in tale scaglione il valore del credito contestato) ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, salvo quella istruttoria che non ha avuto luogo. La
liquidazione ai valori minimi si giustifica in forza della linearità della vicenda processuale e della limitata attività difensiva rassegnata dall'opponente.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la maggiorazione ex art. 96 comma 3 c.p.c.,
nella misura del 30%, attesa la valenza meramente dilatoria dell'opposizione e la sua manifesta inammissibilità in rito.
Sul punto, è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare
finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei
giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di
lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo,
pagina 10 di 12 per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti
pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma
equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno,
essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza
dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei
motivi di impugnazione” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. 22405 del 13/09/2018);
Nel caso di specie, il sottoscritto Giudice ritiene che – attesa la completa indeterminatezza di tutti i motivi di opposizione rassegnati in atti – l'opponente abbia agito in giudizio in modo apertamente temerario, risultando pienamente consapevole dell'infondatezza delle proprie argomentazioni e delle finalità puramente dilatorie dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accertata la nullità dell'atto di citazione notificato in data 17.02.2023, dichiara tardiva ed inammissibile l'opposizione presentata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 45/2023 (R.G. 3670/2022), emesso in data 13.01.2023 dal Tribunale di
Asti, nei confronti di Parte_1
2. per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3. Condanna l'attrice alla rifusione, nei confronti della Parte_1
convenuta opposta delle spese processuali che si liquidano Controparte_1
in euro 5.482,14 – già comprensive della maggiorazione ex art. 96 comma 3 c.p.c. – per pagina 11 di 12 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Asti, in data 11.01.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 12 di 12