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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309/2025 RG avente ad oggetto: “carta docente – contratto a tempo determinato – indennità sostituiva ferie non godute – supplenze al 30/6”
TRA
- rappresentata e difesa dalle Avvocate PICONE Parte_1
CE e UL ON ZI ed elettivamente domiciliate come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. e , CP_2 Controparte_3 CP_4
e ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE
[...] Controparte_5
MARGHERA, N. 191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, espone di aver prestato servizio quale docente in virtù di contratti a termine dal 29/09/2020 al 31/08/2021 dal 01/09/2021 al
31/08/2022; di non aver ricevuto in dette annualità la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co. 121 L. 104/2015 in quanto questa destinata solo ai
1 docenti a tempo indeterminato;
lamenta la discriminatorietà di tale previsione ai sensi dell'art. 4 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE e chiede pertanto sia accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 con conseguente condanna del
, come meglio specificato in ricorso. CP_1
Espone inoltre di aver prestato servizio in virtù di supplenze sino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici: a.s. 2014/2015 dal
13/11/2014 al 30/06/2015, per un totale di 227 gg;
a.s. 2016/2017 dal
3/11/2016 al 30/6/2017, per un totale di 237 gg;
a.s. 2018/2019 dal 12/9/2018 al 30/6/2019, per un totale di 288 gg;
a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al
30/06/2020, per un totale di 284 gg;
di non aver goduto in tali annualità delle ferie e chiede pertanto accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019,
2019/20 con condannare dell'amministrazione convenuta al pagamento di €
3.469,67 per le causali di cui al ricorso.
Nel costituirsi il ha Controparte_1 contestato la pretesa della ricorrente, dedotto ed eccepito «Nel merito, in via principale: • rigettare comunque le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
Nel merito, in via subordinata: • dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente in ordine alla materia dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, nei limiti prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti nella presente memoria difensiva;
• in considerazione dell'accertato arricchimento senza causa della parte ricorrente per le ragioni esposte nella presente memoria di costituzione, rigettare le domande tutte della parte ricorrente;
• nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione della voce inerente l'indennità sostitutiva per ferie non godute per cui è causa;
In ogni caso: • con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto
2 dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
BONUS PER LA FORMAZIONE – C.D. CARTA DOCENTE
2. Deve pienamente condividersi quanto affermato da altro giudice di questa Sezione (sentenza in Rg 1560/2022 del 1/2/2022) «(...) L'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514
3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato
(v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra
i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e
i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il
Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente
e non solo su un'aliquota di esso (...) Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa
4 maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti
a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.). Il contrasto evidenziato con gli artt. 3,
35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.). Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta
Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo.
Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v.
6 Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il ha CP_1 allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...)”.
3. Su punto è ora intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L.
29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la
Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, rimanendo da approfondire la questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie).
4. Trattandosi, peraltro, di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto ( part time e full time) e riconosciuto anche ai “ docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” deve continuare a ritenersi irrilevante al fine del diritto la questione della modulazione oraria del rapporto di lavoro ( questione su cui espressamente Cass. 29961/2023 non si è pronunciata, vd. punto 10).
5. Alla luce di tali argomentazioni deve dunque accertarsi il diritto del ricorrente al bonus formazione oggetto di causa per gli anni scolastici indicati in ricorso aa.ss. 2020/21 e 2021/22 nei quali la ricorrente ha prestato servizio in virtù di supplenze annuali.
6. Per quanto riguarda l'a.s. 21/22 a termina ma in prova ex d.l. 73/2021
a fronte della deduzione di parte ricorrente di non aver ricevuto la carta docente nulla ha provato il . CP_1
7 7. Tanto premesso, in merito alle conseguenze, questa sezione ha sempre ritenuto che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di € 500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del all'erogazione della CP_1
Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di € 500, versandolo esclusivamente sulla Carta.
8. Si è anche ripetutamente precisato che il provvederà ad CP_1 erogare la Carta solo se ed in quanto il ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.0692016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
9. Ed invero, trattandosi, si ripete, di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, non è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo.
8 10. Anche questo punto è stato confermato dalla S.C. che con la sentenza
29961/2023 ha statuito che ai predetti docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999 “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
11. Per conto ha precisato la S.C. ai docenti sopra indicati “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
12. Alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuta la carta docente in forma specifica in quanto attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche atteso che risulta in ruolo con decorrenza giuridica dal
01/09/2021 e decorrenza economica 01/09/2022 (Immissione nel ruolo docente senza sede Causale: Procedura dm 242/2021, dm 188/2022 e dm
119/2023).
13. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati in ricorso, il resistente deve essere condannato a porre in CP_1
9 essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.
INDENNITA' FERIE NON GODUTE
14. Come sopra riportato la ricorrente ha anche dedotto di di aver prestato servizio con supplenze sino al termine delle attività didattiche (30/6) nei seguenti anni e periodi: a.s. 2014/2015 dal 13/11/2014 al 30/06/2015, per un totale di 227 gg;
a.s. 2016/2017 dal 3/11/2016 al 30/6/2017, per un totale di 237 gg;
a.s. 2018/2019 dal 12/9/2018 al 30/6/2019, per un totale di 288 gg;
a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020, per un totale di 284 gg;
di essere rimasta nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, co.
2, del d.lgs. 16/4/1994 n. 297, compresi nel periodo tra il 1° settembre ed il
30 giugno, a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola
(CCNL 2006-18 doc. n. 2); di avere dunque maturato i seguenti giorni di ferie per a.s.: a.s. 2014/2015 gg 21,82, a.s. 2016/2017 giorni 22,78, a.s. 2018/2019 giorni 29,46 e a.s. 2019/2020 giorni 29,05; di non aver richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici
l'avevano invitato a farlo o l'avevano informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva.
15. Il ribadisce la correttezza del proprio operato sostenendo di CP_1 aver fatto godere al ricorrente le ferie maturate, in mancanza di richiesta e non potendo queste essere monetizzate in virtù della normativa di cui appresso, nel periodo che va dal termine delle lezioni alla cessazione del contratto.
16. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto, conformemente alla condivisa pronuncia tra le altre della dott.ssa Menegazzo del 13/9/2024 in
RG 46/2024 e successiva propria n. 259/25 del 19/3/2025 e successiva propria n. 259/25 del 19/3/2025.
10 17. Va chiarito in punto di fatto che parte ricorrente non risulta aver fruito di ferie durante l'anno scolastico in cui ha operato come docente supplente ed al quale si riferisce la causa odierna. Quanto dedotto da parte resistente secondo cui la ricorrente è stata considerata dall'Amministrazione in ferie nei periodi tra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto va inteso evidentemente in senso atecnico, perché non vi è riscontro nello stato matricolare di fruizione di ferie da parte della ricorrente in quei periodi, né alcuna documentazione diversa che attesti che la ricorrente sia stata posta in ferie d'ufficio, mentre è pacifico che la docente non abbia presentato alcuna domanda di ferie.
18. Del resto, il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato non può considerarsi automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (cfr. Cassazione 16715/24; vedi anche Cass., 23934/20).
19. Quindi la questione è se alla ricorrente, nei limiti in cui non abbia fruito delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, spetti o meno l'indennità sostitutiva.
20. La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si ricava dall'art. 1, co. 54 e 55, della L. 128/12 e dal CCNL Comparto scuola, nonché dall'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012.
21. L'art. 1 co. 54 L. 128/12 così dispone: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative”.
22. Il CCNL (art. 13, co. 7, 8 e 15) stabilisce che “7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (...) 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
11 fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
23. L'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, tuttavia, a sua volta stabilisce: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
24. Orbene, la disposizione contrattuale di cui all'art. 13, co. 15 - secondo cui “All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” – non può prevalere sulla diversa previsione normativa di cui all'art. 5, co. 8, DL 95/12, dettata esplicitamente anche per il personale scolastico.
25. Tale ultima disposizione, infatti, pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione valida per il
12 personale scolastico (docenti ed ATA) supplente ma solo con riferimento alla
“differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
26. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come il ricorrente – la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione delle ferie a meno che i giorni di ferie spettanti siano superiori rispetto a quelli in cui avrebbero potuto godere delle ferie cioè, come da CCNL, di quelli in cui non si svolge attività didattica.
27. Si tratta ora di valutare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, se la norma nella sua interpretazione puramente letterale sia conforme all'ordinamento comunitario ed al principio di irrinunciabilità delle ferie ivi tutelato.
28. La giurisprudenza comunitaria sul punto (con tre sentenze della
Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-
570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016 CP_7
; in causa C-684/2016 ,) è piuttosto univoca
[...] CP_8 nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e a all'indennità sostitutiva – contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
29. Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8,
LDL 95/12, ove si legge che «54). Se, (...), il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2,
13 della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, C 684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C 684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C 684/16,
EU:C:2018:874, punti 46 e 55)».
14 30. Secondo l'Amministrazione resistente le argomentazioni svolte dalla
GCUE non possano essere traslate sic ed simpliciter nell'ambito scolastico, ove
è esplicita la previsione contrattuale per cui le ferie devono essere oggetto di richiesta del dipendente ed altrettanto esplicita è la previsione normativa del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
31. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione sul tema (Cass.,
14268/22; 26413/22; Cass., 13440/24; Cass., 16715/24), reputa invece la giudicante che anche in relazione alla fattispecie di causa imporre in ogni caso al lavoratore la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
32. In questo senso Cass. Sez. L., n. 16715 del 17/06/2024 la quale ha anche rilevato che, in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche e
Cass. n. 28587 del 6/11/2024 che ha ulteriormente precisato che l'interpretazione sostenuta dal MINISTERO ricorrente «non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il
15 periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio».
33. L'Amministrazione resistente non ha contestato specificamente il dovuto come indicato in ricorso, sicché non è accoglibile la richiesta contenuta in memoria di provvedere con sentenza generica riservando all'Amministrazione la quantificazione precisa, ove peraltro parte ricorrente alle pp. 8 e 14 del ricorso ha ben specificato i criteri utilizzati per il computo delle ferie e per il calcolo della indennità sostitutiva.
34. Quanto all'eccezione di prescrizione va rammentato come secondo la condivisibile giurisprudenza della S.C. l'indennità sostitutiva delle ferie si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (vd ex plurimis Cass., n. 3021 del
10/02/2020, in ragione della natura mista prevalentemente risarcitoria/indennitaria) nel caso in esame decorrente dalla cessazione del singolo rapporto di lavoro, momento a partire dal quale matura il diritto alla indennità sostitutiva (vd. Cass. Sez. L., 20/06/2023, n. 17643). Avendo la ricorrente interrotto la prescrizione con la pec del 25/6/2025 non si è, dunque, verificata alcuna prescrizione, nemmeno in riferimento all'a.s. 2014/2015 in quanto il rapporto è cessato il 30/6/2015,
35. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione nella misura del 1/4 quale l' assoluta novità della questione trattata in riferimento alle ferie non godute (vd. art. 92, comma
2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018), per la restante parte vengono poste a carico del resistente e vengono liquidate come in dispositivo avuto CP_1 riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro
16 scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2018 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso (aa.ss. 2020/21 e 2021/22), usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il
[...]
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento Controparte_6 nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il resistente alla corresponsione al CP_1 ricorrente dell'importo di € 3.469,67= a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss. 2014/2015, 2016/2017,
2018/2019, 2019/20, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) Condanna il resistente alla rifusione del 3/4 delle CP_1 spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.500,00 per compensi di
Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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