Art. 2.
L' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale, di cui all' articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e' composta:
dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;
dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;
da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;
da un rappresentante degli affittuari conduttori;
da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.
I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato.
Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti". ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
L' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale, di cui all' articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e' composta:
dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;
dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;
da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;
da un rappresentante degli affittuari conduttori;
da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.
I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato.
Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti". ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".