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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 nella seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO Presidente e Relatore ALTARE GIANBEPPE Giudice FRANCONIERO FABIO Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con ricorso notificato il 10.7.2025 alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora in poi anche solo ADM), ha adito questa Corte, premettendo:
- di svolgere, tra l'altro, l'attività di vendita e somministrazione di gas naturale e di avere, in veste di cliente grossista, erogato energia elettrica nei confronti di clienti finali ubicati nella provincia di Cuneo, versando, in qualità di soggetto passivo d'imposta, le accise gravanti sulle forniture effettuate;
- di aver maturato a chiusura dell'anno 2015 un credito d'imposta per accise pari a € 178.928,79, derivante da versamenti in acconto superiori al saldo dovuto, e di aver presentato, in data Data_1, istanza di trasferimento del credito residuo di € 162.825,32 (al netto di parziali compensazioni) sulla contabilità provinciale dell'Ufficio delle Dogane di Alessandria;
- che tale istanza di trasferimento era stata rigettata, con provvedimento dell'Data_2, per asserita decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 14 TUA;
- che, in data Data_3, aveva presentato una nuova istanza di rimborso/accredito, sostenendo che il credito d'imposta in materia di accise è un credito "revolving" che si rinnova annualmente e non decade fino alla cessazione del rapporto tributario;
- che l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito nessun riscontro entro 90 giorni alla richiesta di rimborso, su cui si era dunque formato il silenzio rifiuto.
Tanto premesso, ha proposto ricorso avverso il silenzio diniego, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) «per violazione degli artt. 14 e 26, T.U.A. per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Il credito d'imposta in materia di accise è un credito che si rinnova annualmente, alla stregua di un rapporto di conto corrente. La decadenza non opera in relazione alle singole componenti creditorie»; 2) «per violazione degli artt. 14 e 26, t.u.a. per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Irrilevanza della errata compilazione del
Quadro X»; 3) «per ingiustificato arricchimento da parte dell'amministrazione finanziaria». La ricorrente ha concluso chiedendo, «- in via principale, di dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 26, D.Lgs. n. 504/1995, nonché per ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto l'Ufficio ha illegittimamente negato il rimborso del credito di Euro 162.825,32 vantato dalla Società; per l'effetto, riconosciuto il diritto di credito, condannare l'Agenzia delle Dogane di Cuneo a disporne il rimborso, unitamente agli interessi di legge maturati e maturandi, mediante accredito sulla contabilità d'ambito detenuta presso l'Ufficio delle Dogane di Alessandria;
- sempre in via principale, di condannare
l'Ufficio delle Dogane di Cuneo alla rifusione delle spese di lite».
Parte resistente si è costituita, premettendo che «non essendo l'importo residuo (euro 149.248,09) oggetto di istanza di rimborso nel termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 del TUA, l'Ufficio delle Dogane di Cuneo, nel rispetto della giurisprudenza e della prassi al tempo vigenti» ne aveva incamerato l'importo «discaricandolo dal relativo conto ditta per decadenza del credito (discarico
Numero_1 Data_4amministrativo n. del )» e che nelle more era stata anche disattesa un'istanza di
Data_5autotutela datata sempre presentata dalla odierna ricorrente al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto del trasferimento, ed eccependo: - l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto non il diniego tacito del rimborso di cui sopra, come affermato da controparte, bensì il provvedimento di diniego espresso del Data_6, divenuto definitivo il
Data_7, in quanto non impugnato nei termini;
- l'inammissibilità del ricorso, essendo il diniego di rimborso impugnato meramente confermativo di un precedente provvedimento di diniego, divenuto definitivo;
l'infondatezza del ricorso, stante l'avvenuto incameramento del credito nel 2018 tramite un discarico amministrativo interno per intervenuta decadenza ed in quanto «non è corretta
l'affermazione di parte avversa secondo la quale il credito è stato rinnovato annualmente per effetto della presentazione ininterrotta delle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, come dichiarato nell'ultima richiesta di trasferimento del credito, in quanto nella dichiarazione presentata per l'anno
2021, dichiarazione accertata senza rettifica, nel quadro X relativo alla provincia di Cuneo non è stata
Data_8valorizzata la casella X10 in cui andava indicato il credito pregresso non utilizzato al , ovvero è stato dichiarato che non esistevano crediti da trasferire nell'ambito ordinario».
Ha concluso chiedendo di: « VIA PRELIMINAREIN E PRINCIPALE: • Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso dei termini di impugnazione ex art. 21 D.Lgs. 546/1992; • Dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992; 13 IN
SUBORDINE E NEL MERITO: • Rigettare in toto il ricorso ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato;
• Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio».
Con memoria illustrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, evidenziando: - che il provvedimento di discarico del 2018 non era mai stato notificato e che sarebbe un atto interno, come tale privo di ogni valore giuridico e inefficace nei confronti della
Data_6contribuente; - che con il provvedimento di diniego del , che a detta dell'Ufficio sarebbe divenuto definitivo, non era stato incamerato il credito, ma si era solamente negato il trasferimento di tale credito in altro ambito territoriale;
- che in nessun modo il credito poteva essere incamerato da parte dell'Ufficio delle Dogane, non essendo decorso alcun termine di decadenza ed essendo tuttora in corso il rapporto tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le preliminari eccezioni di inammissibilità sono prive di pregio. Come già anticipato, l'Ufficio sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto volto ad aggirare la definitività del diniego del 2020, poiché, da un lato, anche in questa sede sarebbe in realtà
Data_6censurato il diniego di rimborso del e poiché, in ogni caso, il diniego impugnato sarebbe meramente confermativo del precedente diniego espresso.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il provvedimento del 2020 costituiva un diniego al trasferimento “contabile” del credito da un ufficio provinciale ad un altro e non un provvedimento formale di rigetto di un'istanza di rimborso.
Se è pur vero che il diniego del trasferimento contabile era stato illo tempore motivato per l'asserita decadenza ex art. 14 TUA, tale questione non può ritenersi preclusa, una volta che il petitum dell'istanza sia diverso. Soprattutto, neanche è vero che quello impugnato sia un provvedimento meramente confermativo del precedente, essendo appunto diversi sia l'oggetto dell'istanza, sia la motivazione del diniego (che ora è giustificato sull'assunta definitività dell'incameramento del credito).
Ovviamente, l'atto del 2018 citato dall'Ufficio è un atto interno mai notificato, privo di efficacia verso il contribuente. Pertanto, permanendo il credito nella contabilità dell'Ufficio, la nuova istanza di rimborso è pienamente ammissibile.
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Sulla natura del credito d'accisa (cd. "revolving") è superfluo indugiare, in quanto la questione in punto di diritto non sembra controversa tra le parti. Come ben noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 9283/2013, n. 16261/2019, n. 27290/2019), il sistema di liquidazione delle accise prevede che le somme versate in più siano detratte dai successivi versamenti di acconto (art. 56 TUA). Ciò determina che: • il rapporto tra Fisco e contribuente è assimilabile a un rapporto di conto corrente (conto scalare); • il credito si rinnova annualmente con la presentazione delle dichiarazioni di consumo, fondendosi in un unico saldo creditorio sempre nuovo;
• la decadenza biennale ex art. 14 cit. non opera in costanza di rapporto tributario, ma decorre solo dal momento della cessazione dello stesso, quando il credito non può più essere utilizzato in compensazione.
Ric_1Nel caso di specie, la S.r.l. è tuttora attiva nel settore energetico e il rapporto tributario è in corso. Ne consegue che nessuna decadenza è maturata, poiché il credito del 2015 è confluito nei saldi successivi per effetto della regolare presentazione delle dichiarazioni annuali. Per completezza, va segnalato che non è controverso tra le parti che il credito d'accisa (cd.
"revolving") possa essere rimborsato anche nel corso del rapporto tributario (piuttosto che oggetto di compensazioni).
Né rileva l'errata o la mancata compilazione del "Quadro X" nella dichiarazione dei consumi 2021
(in particolare dei righi X5 e X10), poiché tale adempimento ha una valenza puramente tecnica e non costitutiva del diritto.
Invero, il Quadro X è stato introdotto per agevolare il raccordo tra la vecchia contabilità provinciale e la nuova contabilità d'ambito (istituita dal 1° gennaio 2022) per esigenze interne dell'Agenzia delle
Dogane. Poiché questo quadro non è previsto da una specifica norma di legge, la sua mancata o errata compilazione non può comportare la decadenza del credito. Secondo la stessa Nota prot. Numero_2 del Data_9, se un contribuente indica nel Quadro X un importo inferiore a quello effettivamente presente nel "conto ditta" provinciale, l'Ufficio non deve limitarsi a prendere atto del dato dichiarato. Al contrario, l'Amministrazione ha l'obbligo di: a. effettuare le necessarie verifiche contabili;
b. una volta confermata la spettanza dell'eccedenza, procedere al trasferimento d'ufficio (o "manuale") del credito sulla contabilità d'ambito.
Insomma, il sistema informatico dell'Agenzia prevede un controllo automatizzato che segnala eventuali incongruenze tra i dati dichiarati e quelli acquisiti dall'Amministrazione. In caso di errori, il sistema invita l'operatore a regolarizzare la situazione, confermando che l'errore nel Quadro X è considerato un'irregolarità formale sanabile e non una rinuncia al credito.
D'altronde, il transito dei crediti verso la nuova contabilità d'ambito è un processo "fisiologico" che l'Ufficio deve garantire sulla base delle risultanze della contabilità che tiene per legge (il conto ditta), indipendentemente dal comportamento del contribuente nella compilazione del Quadro X.
In definitiva, non appare condivisibile la tesi dell'Ufficio (secondo cui anche la mancata valorizzazione della casella X10 nella dichiarazione 2021 da parte di Ric_1 S.r.l. rappresenterebbe una conferma implicita della decadenza del credito, in quanto, non indicando il credito pregresso, la società avrebbe dimostrato di accettare il precedente provvedimento di incameramento e la prassi vigente al tempo). Va, viceversa, condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui tale omissione sarebbe un mero errore materiale, per cui l'Ufficio, conoscendo l'esistenza del credito dai propri registri, avrebbe dovuto trasferirlo d'ufficio.
Il ricorso, dunque, va accolto, in quanto il rifiuto di rimborso risulta illegittimo, non potendo l'Amministrazione isolare le singole componenti del credito per dichiararle decadute mentre il rapporto tributario è ancora pendente. Un diverso orientamento determinerebbe, inoltre, un ingiustificato arricchimento per l'Erario a fronte di un credito la cui sussistenza è pacifica. Per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del rifiuto della restituzione, va annullato il diniego impugnato e va riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso da parte dell'ADM dell'importo di € 162.825,32, con gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284, co.1, c.c. a decorrere dalla data di presentazione
Data_3dell'istanza di rimborso ( ) sino alla data di notifica del ricorso e nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso (10.7.2025) sino alla presente decisione.
3. Seguono la soccombenza le spese di lite, che vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino ad € 260.000,00), in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (e s.s.m.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del rifiuto della restituzione, annulla il diniego impugnato e riconosce il diritto della ricorrente al rimborso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli dell'importo di € 162.825,32, con gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284, co.1, c.c. a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso (Data_3) sino alla data di notifica del ricorso e nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso (10.7.2025) sino alla presente decisione;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed in € 500,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e cassa.
Così deciso il 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Leonardo Pica
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 nella seguente composizione collegiale:
PICA LEONARDO Presidente e Relatore ALTARE GIANBEPPE Giudice FRANCONIERO FABIO Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con ricorso notificato il 10.7.2025 alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora in poi anche solo ADM), ha adito questa Corte, premettendo:
- di svolgere, tra l'altro, l'attività di vendita e somministrazione di gas naturale e di avere, in veste di cliente grossista, erogato energia elettrica nei confronti di clienti finali ubicati nella provincia di Cuneo, versando, in qualità di soggetto passivo d'imposta, le accise gravanti sulle forniture effettuate;
- di aver maturato a chiusura dell'anno 2015 un credito d'imposta per accise pari a € 178.928,79, derivante da versamenti in acconto superiori al saldo dovuto, e di aver presentato, in data Data_1, istanza di trasferimento del credito residuo di € 162.825,32 (al netto di parziali compensazioni) sulla contabilità provinciale dell'Ufficio delle Dogane di Alessandria;
- che tale istanza di trasferimento era stata rigettata, con provvedimento dell'Data_2, per asserita decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 14 TUA;
- che, in data Data_3, aveva presentato una nuova istanza di rimborso/accredito, sostenendo che il credito d'imposta in materia di accise è un credito "revolving" che si rinnova annualmente e non decade fino alla cessazione del rapporto tributario;
- che l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito nessun riscontro entro 90 giorni alla richiesta di rimborso, su cui si era dunque formato il silenzio rifiuto.
Tanto premesso, ha proposto ricorso avverso il silenzio diniego, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) «per violazione degli artt. 14 e 26, T.U.A. per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Il credito d'imposta in materia di accise è un credito che si rinnova annualmente, alla stregua di un rapporto di conto corrente. La decadenza non opera in relazione alle singole componenti creditorie»; 2) «per violazione degli artt. 14 e 26, t.u.a. per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Irrilevanza della errata compilazione del
Quadro X»; 3) «per ingiustificato arricchimento da parte dell'amministrazione finanziaria». La ricorrente ha concluso chiedendo, «- in via principale, di dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 26, D.Lgs. n. 504/1995, nonché per ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto l'Ufficio ha illegittimamente negato il rimborso del credito di Euro 162.825,32 vantato dalla Società; per l'effetto, riconosciuto il diritto di credito, condannare l'Agenzia delle Dogane di Cuneo a disporne il rimborso, unitamente agli interessi di legge maturati e maturandi, mediante accredito sulla contabilità d'ambito detenuta presso l'Ufficio delle Dogane di Alessandria;
- sempre in via principale, di condannare
l'Ufficio delle Dogane di Cuneo alla rifusione delle spese di lite».
Parte resistente si è costituita, premettendo che «non essendo l'importo residuo (euro 149.248,09) oggetto di istanza di rimborso nel termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 del TUA, l'Ufficio delle Dogane di Cuneo, nel rispetto della giurisprudenza e della prassi al tempo vigenti» ne aveva incamerato l'importo «discaricandolo dal relativo conto ditta per decadenza del credito (discarico
Numero_1 Data_4amministrativo n. del )» e che nelle more era stata anche disattesa un'istanza di
Data_5autotutela datata sempre presentata dalla odierna ricorrente al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto del trasferimento, ed eccependo: - l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto non il diniego tacito del rimborso di cui sopra, come affermato da controparte, bensì il provvedimento di diniego espresso del Data_6, divenuto definitivo il
Data_7, in quanto non impugnato nei termini;
- l'inammissibilità del ricorso, essendo il diniego di rimborso impugnato meramente confermativo di un precedente provvedimento di diniego, divenuto definitivo;
l'infondatezza del ricorso, stante l'avvenuto incameramento del credito nel 2018 tramite un discarico amministrativo interno per intervenuta decadenza ed in quanto «non è corretta
l'affermazione di parte avversa secondo la quale il credito è stato rinnovato annualmente per effetto della presentazione ininterrotta delle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, come dichiarato nell'ultima richiesta di trasferimento del credito, in quanto nella dichiarazione presentata per l'anno
2021, dichiarazione accertata senza rettifica, nel quadro X relativo alla provincia di Cuneo non è stata
Data_8valorizzata la casella X10 in cui andava indicato il credito pregresso non utilizzato al , ovvero è stato dichiarato che non esistevano crediti da trasferire nell'ambito ordinario».
Ha concluso chiedendo di: « VIA PRELIMINAREIN E PRINCIPALE: • Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso dei termini di impugnazione ex art. 21 D.Lgs. 546/1992; • Dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992; 13 IN
SUBORDINE E NEL MERITO: • Rigettare in toto il ricorso ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato;
• Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio».
Con memoria illustrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, evidenziando: - che il provvedimento di discarico del 2018 non era mai stato notificato e che sarebbe un atto interno, come tale privo di ogni valore giuridico e inefficace nei confronti della
Data_6contribuente; - che con il provvedimento di diniego del , che a detta dell'Ufficio sarebbe divenuto definitivo, non era stato incamerato il credito, ma si era solamente negato il trasferimento di tale credito in altro ambito territoriale;
- che in nessun modo il credito poteva essere incamerato da parte dell'Ufficio delle Dogane, non essendo decorso alcun termine di decadenza ed essendo tuttora in corso il rapporto tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le preliminari eccezioni di inammissibilità sono prive di pregio. Come già anticipato, l'Ufficio sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto volto ad aggirare la definitività del diniego del 2020, poiché, da un lato, anche in questa sede sarebbe in realtà
Data_6censurato il diniego di rimborso del e poiché, in ogni caso, il diniego impugnato sarebbe meramente confermativo del precedente diniego espresso.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il provvedimento del 2020 costituiva un diniego al trasferimento “contabile” del credito da un ufficio provinciale ad un altro e non un provvedimento formale di rigetto di un'istanza di rimborso.
Se è pur vero che il diniego del trasferimento contabile era stato illo tempore motivato per l'asserita decadenza ex art. 14 TUA, tale questione non può ritenersi preclusa, una volta che il petitum dell'istanza sia diverso. Soprattutto, neanche è vero che quello impugnato sia un provvedimento meramente confermativo del precedente, essendo appunto diversi sia l'oggetto dell'istanza, sia la motivazione del diniego (che ora è giustificato sull'assunta definitività dell'incameramento del credito).
Ovviamente, l'atto del 2018 citato dall'Ufficio è un atto interno mai notificato, privo di efficacia verso il contribuente. Pertanto, permanendo il credito nella contabilità dell'Ufficio, la nuova istanza di rimborso è pienamente ammissibile.
2. Venendo al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Sulla natura del credito d'accisa (cd. "revolving") è superfluo indugiare, in quanto la questione in punto di diritto non sembra controversa tra le parti. Come ben noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 9283/2013, n. 16261/2019, n. 27290/2019), il sistema di liquidazione delle accise prevede che le somme versate in più siano detratte dai successivi versamenti di acconto (art. 56 TUA). Ciò determina che: • il rapporto tra Fisco e contribuente è assimilabile a un rapporto di conto corrente (conto scalare); • il credito si rinnova annualmente con la presentazione delle dichiarazioni di consumo, fondendosi in un unico saldo creditorio sempre nuovo;
• la decadenza biennale ex art. 14 cit. non opera in costanza di rapporto tributario, ma decorre solo dal momento della cessazione dello stesso, quando il credito non può più essere utilizzato in compensazione.
Ric_1Nel caso di specie, la S.r.l. è tuttora attiva nel settore energetico e il rapporto tributario è in corso. Ne consegue che nessuna decadenza è maturata, poiché il credito del 2015 è confluito nei saldi successivi per effetto della regolare presentazione delle dichiarazioni annuali. Per completezza, va segnalato che non è controverso tra le parti che il credito d'accisa (cd.
"revolving") possa essere rimborsato anche nel corso del rapporto tributario (piuttosto che oggetto di compensazioni).
Né rileva l'errata o la mancata compilazione del "Quadro X" nella dichiarazione dei consumi 2021
(in particolare dei righi X5 e X10), poiché tale adempimento ha una valenza puramente tecnica e non costitutiva del diritto.
Invero, il Quadro X è stato introdotto per agevolare il raccordo tra la vecchia contabilità provinciale e la nuova contabilità d'ambito (istituita dal 1° gennaio 2022) per esigenze interne dell'Agenzia delle
Dogane. Poiché questo quadro non è previsto da una specifica norma di legge, la sua mancata o errata compilazione non può comportare la decadenza del credito. Secondo la stessa Nota prot. Numero_2 del Data_9, se un contribuente indica nel Quadro X un importo inferiore a quello effettivamente presente nel "conto ditta" provinciale, l'Ufficio non deve limitarsi a prendere atto del dato dichiarato. Al contrario, l'Amministrazione ha l'obbligo di: a. effettuare le necessarie verifiche contabili;
b. una volta confermata la spettanza dell'eccedenza, procedere al trasferimento d'ufficio (o "manuale") del credito sulla contabilità d'ambito.
Insomma, il sistema informatico dell'Agenzia prevede un controllo automatizzato che segnala eventuali incongruenze tra i dati dichiarati e quelli acquisiti dall'Amministrazione. In caso di errori, il sistema invita l'operatore a regolarizzare la situazione, confermando che l'errore nel Quadro X è considerato un'irregolarità formale sanabile e non una rinuncia al credito.
D'altronde, il transito dei crediti verso la nuova contabilità d'ambito è un processo "fisiologico" che l'Ufficio deve garantire sulla base delle risultanze della contabilità che tiene per legge (il conto ditta), indipendentemente dal comportamento del contribuente nella compilazione del Quadro X.
In definitiva, non appare condivisibile la tesi dell'Ufficio (secondo cui anche la mancata valorizzazione della casella X10 nella dichiarazione 2021 da parte di Ric_1 S.r.l. rappresenterebbe una conferma implicita della decadenza del credito, in quanto, non indicando il credito pregresso, la società avrebbe dimostrato di accettare il precedente provvedimento di incameramento e la prassi vigente al tempo). Va, viceversa, condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui tale omissione sarebbe un mero errore materiale, per cui l'Ufficio, conoscendo l'esistenza del credito dai propri registri, avrebbe dovuto trasferirlo d'ufficio.
Il ricorso, dunque, va accolto, in quanto il rifiuto di rimborso risulta illegittimo, non potendo l'Amministrazione isolare le singole componenti del credito per dichiararle decadute mentre il rapporto tributario è ancora pendente. Un diverso orientamento determinerebbe, inoltre, un ingiustificato arricchimento per l'Erario a fronte di un credito la cui sussistenza è pacifica. Per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del rifiuto della restituzione, va annullato il diniego impugnato e va riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso da parte dell'ADM dell'importo di € 162.825,32, con gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284, co.1, c.c. a decorrere dalla data di presentazione
Data_3dell'istanza di rimborso ( ) sino alla data di notifica del ricorso e nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso (10.7.2025) sino alla presente decisione.
3. Seguono la soccombenza le spese di lite, che vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino ad € 260.000,00), in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (e s.s.m.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del rifiuto della restituzione, annulla il diniego impugnato e riconosce il diritto della ricorrente al rimborso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli dell'importo di € 162.825,32, con gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284, co.1, c.c. a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso (Data_3) sino alla data di notifica del ricorso e nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso (10.7.2025) sino alla presente decisione;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed in € 500,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e cassa.
Così deciso il 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Leonardo Pica