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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1141/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...]
e
Parte_2
Nato a Varese, il 14 giugno 1969 cittadino: italiano, Cod. Fisc.: C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati dall'Avv. GENNY MACERANI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26 aprile 2014 in GI CO (atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di GI CO - n. 6, parte I, anno 2014) con la seguente figlia minore non economicamente indipendente:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.5.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso. Parte_3
3) I genitori concordano per il collocamento paritario della figlia (anni 15) presso la casa del padre e Pt_3 della madre in modo alternato al fine di poter favorire anche la continuità del rapporto con la sorella Per_
(di anni 20, studentessa). Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, con il principio dell'alternanza, la Santa Viglia ed il Santo Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro così come il 31 dicembre, il Primo giorno dell'anno e l'Epifania. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le ulteriori giornate di festa religiose e civili ed eventuali ponti. Durante il periodo estivo i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Restano, in ogni caso, fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i ricorrenti.
4) I genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento ordinario di nel periodo di spettanza. Pt_3
Le spese straordinarie sostenute per la figlia verranno divise al 50% tra i genitori, così come identificate Pt_3 nelle Linee Guida del Tribunale di Como che di seguito si riportano:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, purché erogate dal SSN presso strutture sanitarie pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico extraurbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
2 e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche frequentate o da enti territoriali, alternanza scuola lavoro o stage previsti dai corsi frequentati); f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le ricevute dei pagamenti per l'istruzione e la salute saranno rilasciate a nome dei/del figli/o/a e saranno oneri interamente deducibili fiscalmente tra i genitori.
5) La casa familiare sita a GI CO (CO) in Via XXV Aprile n.5, in comproprietà dei signori
[...]
e verrà assegnata a quest'ultimo con ogni bene mobile ivi staggito;
il Signor Parte_1 Parte_2 provvederà a sostenere ogni spesa di natura ordinaria nonché ogni onere per le utenze civili Parte_2
(luce, gas e acqua) e, mentre le spese di carattere straordinario verranno ripartite al 50% tra la proprietà
I genitori concordano di mantenere la residenza anagrafica della minore nella casa Controparte_1 Pt_3 familiare, così come per la sorella Persona_2
6) Dare atto che la Signora su formale accordo tra i coniugi, si è trasferita presso un'altra Parte_1 unità abitativa, ad oggi, a Varese, asportando con sé i propri effetti personali.
7) I ricorrenti statuiscono che l'assegno per il nucleo familiare di circa € 500,00 (erogato dall verrà CP_2 percepito, come attualmente è già percepito, dal Signore detto importo verrà utilizzato per Parte_2 il pagamento della rate del mutuo ipotecario acceso presso la casa familiare.
8) I coniugi esprimono sin da ora il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per far conseguire alla figlia un proprio passaporto personale. Spese di lite verranno sostenute Parte_3 dalla Signora Parte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
3 Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in data 26 aprile 2014 in GI CO (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di GI CO - n. 6, parte I, anno 2014);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI CO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...]
e
Parte_2
Nato a Varese, il 14 giugno 1969 cittadino: italiano, Cod. Fisc.: C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati dall'Avv. GENNY MACERANI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26 aprile 2014 in GI CO (atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di GI CO - n. 6, parte I, anno 2014) con la seguente figlia minore non economicamente indipendente:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.5.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso. Parte_3
3) I genitori concordano per il collocamento paritario della figlia (anni 15) presso la casa del padre e Pt_3 della madre in modo alternato al fine di poter favorire anche la continuità del rapporto con la sorella Per_
(di anni 20, studentessa). Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, con il principio dell'alternanza, la Santa Viglia ed il Santo Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro così come il 31 dicembre, il Primo giorno dell'anno e l'Epifania. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le ulteriori giornate di festa religiose e civili ed eventuali ponti. Durante il periodo estivo i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Restano, in ogni caso, fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i ricorrenti.
4) I genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento ordinario di nel periodo di spettanza. Pt_3
Le spese straordinarie sostenute per la figlia verranno divise al 50% tra i genitori, così come identificate Pt_3 nelle Linee Guida del Tribunale di Como che di seguito si riportano:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, purché erogate dal SSN presso strutture sanitarie pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico extraurbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
2 e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche frequentate o da enti territoriali, alternanza scuola lavoro o stage previsti dai corsi frequentati); f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le ricevute dei pagamenti per l'istruzione e la salute saranno rilasciate a nome dei/del figli/o/a e saranno oneri interamente deducibili fiscalmente tra i genitori.
5) La casa familiare sita a GI CO (CO) in Via XXV Aprile n.5, in comproprietà dei signori
[...]
e verrà assegnata a quest'ultimo con ogni bene mobile ivi staggito;
il Signor Parte_1 Parte_2 provvederà a sostenere ogni spesa di natura ordinaria nonché ogni onere per le utenze civili Parte_2
(luce, gas e acqua) e, mentre le spese di carattere straordinario verranno ripartite al 50% tra la proprietà
I genitori concordano di mantenere la residenza anagrafica della minore nella casa Controparte_1 Pt_3 familiare, così come per la sorella Persona_2
6) Dare atto che la Signora su formale accordo tra i coniugi, si è trasferita presso un'altra Parte_1 unità abitativa, ad oggi, a Varese, asportando con sé i propri effetti personali.
7) I ricorrenti statuiscono che l'assegno per il nucleo familiare di circa € 500,00 (erogato dall verrà CP_2 percepito, come attualmente è già percepito, dal Signore detto importo verrà utilizzato per Parte_2 il pagamento della rate del mutuo ipotecario acceso presso la casa familiare.
8) I coniugi esprimono sin da ora il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per far conseguire alla figlia un proprio passaporto personale. Spese di lite verranno sostenute Parte_3 dalla Signora Parte_1
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
3 Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in data 26 aprile 2014 in GI CO (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di GI CO - n. 6, parte I, anno 2014);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI CO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
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