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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ID OR - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 08/07/2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FILIPPI LUCA elettivamente domiciliato in V.LE REGINA
MARGHERITA, N.86 47923 RIMINI presso il difensore avv. FILIPPI LUCA;
- parte reclamante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1
- parte reclamate contumaci -
Avente a oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Appello avverso la sentenza del tribunale di Vicenza n. 134/2025 pubblicata in data
09/06/2025.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza qui reclamata n. 134/2025 il tribunale di Vicenza, su ricorso di creditrice in forza di un decreto ingiuntivo non opposto Controparte_1 dell'importo di € 15.858,58 in linea capitale, ha dichiarato, nella contumacia della debitrice, l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
2. L'adito tribunale ha ritenuto comprovato in causa il requisito di cui all'art. 49,
[...] co. 5 c.c.i.i. e ha preso atto che, a seguito della mancata costituzione in
-1- giudizio della debitrice, non risultavano in causa i presupposti per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale ex art. 2, co. 1, lett. d., c.c.i.i., ravvisando altresì lo stato di insolvenza della debitrice, alla stregua di quanto esposto e documentato dall'istante, nonché del mancato pagamento del credito del ricorrente, dell'esito infruttuoso del pignoramento presso la sede della società, dell'esito del pignoramento presso terzi pure promosso dalla ricorrente, del mancato deposito dei bilanci a far data dal 2013, dei debiti scaduti di euro 244.399,64 come risultanti dall'informativa dell'Agenzia delle
Entrate, della mancata comparizione all'udienza.
3. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. Il Parte_1 sulla base di un unico motivo, incentrato sul mancato superamento dei
[...] limiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i., chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
4. La creditrice istante e la liquidazione giudiziale non si sono costituite in causa e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 18 settembre 2025.
5. Alla predetta udienza di discussione la corte ha disposto l'acquisizione delle risultanze dello stato passivo della liquidazione giudiziale de Parte_1
rinviando a tal fine l'udienza al 18 ottobre 2025, sostituita con il deposito
[...] di note scritte, all'esito della quale ha riservato la causa in decisione.
6. La reclamante ha dedotto di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale, in ragione del mancato superamento delle soglie di cui al primo comma dell'art. 2 c.c.c.i.
7. Segnatamente con il reclamo si è dedotto che:
- il società costituita nel 2013, ha svolto unicamente Parte_1
l'attività di gestione dell'omonimo compendio immobiliare denominato
“Residence Il Parco dei Pini”, assumendolo in locazione dalla società
Parte_2
- a seguito della dichiarazione di fallimento della società locatrice nonché del socio di maggioranza di questa non ha ulteriormente Parte_1 rinnovato il contratto di locazione, restituendo nel 2019 alla curatela della società locatrice il compendio immobiliare;
- non era stata svolta più alcuna attività a far data dal 2019 e, “pur non avendo
-2- depositato al Registro Imprese i bilanci dall'esercizio 2014 in avanti” erano state tenute “regolarmente le scritture contabili”.
Ciò dedotto, la società reclamante ha esposto che nei tre esercizi [2022, 2023
e 2024] antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale [maggio 2025] nessuno dei limiti fissati dal primo comma dell'art. 2 lett. d) c.c.i.i. risulterebbero superati, in quanto l'attivo patrimoniale, costituito unicamente da crediti, ammonta a € 155.103,00; i ricavi sono pari a zero e i debiti complessivi ammontano a € 332.044,94.
8. Il reclamo è fondato.
9. Come noto, le soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del c.c.i.i. per essere esclusi dalla assoggettabilità alla liquidazione giudiziale prevedono:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
10. È anche noto che la prova inerente al possesso congiunto delle soglie, il cui onere grava sul debitore, non dev'essere peraltro necessariamente essere fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati anche strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime, Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).
11. Il debitore, rimasto contumace nel procedimento conclusosi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è ammesso a provare, nel procedimento di reclamo, la sussistenza dei requisiti dimensionali che qualificano l'impresa come minore. Infatti, da un lato, al reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. e il
-3- relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno;
dall'altro, poiché non è normativamente previsto che la prova dei requisiti dimensionali (che sottraggono l'imprenditore alla liquidazione giudiziale) debba essere fornita, a pena di decadenza, davanti al Tribunale, tale prova ben può essere offerta, per la prima volta, nel giudizio di reclamo. Occorre, pertanto, dare continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui “il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall.” (Cass. civ., ord., 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. civ., sent., 19 marzo 2014, n. 6306;
Cass. civ., ord., 19 febbraio 2019, n. 4893).
12. Nel caso di specie, tutti i dati emergenti dai bilanci degli anni rilevanti, vale a dire del triennio antecedente il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (2022, 2023 e 2024), conclamano il mancato superamento dei limiti stabiliti dalla ricordata disposizione normativa per essere assoggettati a liquidazione giudiziale.
13. L'ammontare dell'attivo patrimoniale è infatti pari a € 155.103,00 per tutti e tre gli anni rilevanti, mentre i ricavi sono nulli a far tempo dal 2019 (allorquando la parte ricorrente ha dedotto di aver cessato l'attività imprenditoriale).
14. Anche la verifica compiuta dalla corte, in ordine all'ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo della l.g., ha confermato che i debiti complessivi di si attestano ben al di sotto del limite di legge, emergendo Parte_1 dallo stato passivo un ammontare di debiti pari a € 246.797,50 in privilegio e €
86.673,32 in chirografo e, dunque, complessivamente (€ 333.470,82) ben al di sotto del limite di legge.
15. La liquidazione giudiziale va, pertanto, revocata, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 c.c.i.i., con i compiti previsti da tale articolo.
16. Il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le
-4- spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
17. Il collegio ritiene che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla società debitrice, la quale, pur a seguito della notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi e pertanto non ha dimostrato al tribunale, come pure era suo onere ex art.121 c.c.i.i., il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), ciò che invece ha fatto in sede di reclamo.
18. Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, sulla base delle medesime considerazioni relative alla mancata costituzione della debitrice nel primo grado di giudizio e al conseguente mancato assolvimento da parte sua dell'onere probatorio della dimostrazione della natura di imprenditore minore, non sussistono i presupposti per la condanna delle reclamate alle spese di lite in favore del reclamante (che non risulta invero neppure avere formulato una tale richiesta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
134/2025, pubblicata il 9.6.2025, del Tribunale di Vicenza, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
- accerta che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla società debitrice e che non sussistono i presupposti per la condanna delle parti reclamate alla rifusione delle spese di questo processo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il presidente est.
ID OR
-5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ID OR - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 08/07/2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FILIPPI LUCA elettivamente domiciliato in V.LE REGINA
MARGHERITA, N.86 47923 RIMINI presso il difensore avv. FILIPPI LUCA;
- parte reclamante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1
- parte reclamate contumaci -
Avente a oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Appello avverso la sentenza del tribunale di Vicenza n. 134/2025 pubblicata in data
09/06/2025.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza qui reclamata n. 134/2025 il tribunale di Vicenza, su ricorso di creditrice in forza di un decreto ingiuntivo non opposto Controparte_1 dell'importo di € 15.858,58 in linea capitale, ha dichiarato, nella contumacia della debitrice, l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
2. L'adito tribunale ha ritenuto comprovato in causa il requisito di cui all'art. 49,
[...] co. 5 c.c.i.i. e ha preso atto che, a seguito della mancata costituzione in
-1- giudizio della debitrice, non risultavano in causa i presupposti per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale ex art. 2, co. 1, lett. d., c.c.i.i., ravvisando altresì lo stato di insolvenza della debitrice, alla stregua di quanto esposto e documentato dall'istante, nonché del mancato pagamento del credito del ricorrente, dell'esito infruttuoso del pignoramento presso la sede della società, dell'esito del pignoramento presso terzi pure promosso dalla ricorrente, del mancato deposito dei bilanci a far data dal 2013, dei debiti scaduti di euro 244.399,64 come risultanti dall'informativa dell'Agenzia delle
Entrate, della mancata comparizione all'udienza.
3. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. Il Parte_1 sulla base di un unico motivo, incentrato sul mancato superamento dei
[...] limiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i., chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
4. La creditrice istante e la liquidazione giudiziale non si sono costituite in causa e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 18 settembre 2025.
5. Alla predetta udienza di discussione la corte ha disposto l'acquisizione delle risultanze dello stato passivo della liquidazione giudiziale de Parte_1
rinviando a tal fine l'udienza al 18 ottobre 2025, sostituita con il deposito
[...] di note scritte, all'esito della quale ha riservato la causa in decisione.
6. La reclamante ha dedotto di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale, in ragione del mancato superamento delle soglie di cui al primo comma dell'art. 2 c.c.c.i.
7. Segnatamente con il reclamo si è dedotto che:
- il società costituita nel 2013, ha svolto unicamente Parte_1
l'attività di gestione dell'omonimo compendio immobiliare denominato
“Residence Il Parco dei Pini”, assumendolo in locazione dalla società
Parte_2
- a seguito della dichiarazione di fallimento della società locatrice nonché del socio di maggioranza di questa non ha ulteriormente Parte_1 rinnovato il contratto di locazione, restituendo nel 2019 alla curatela della società locatrice il compendio immobiliare;
- non era stata svolta più alcuna attività a far data dal 2019 e, “pur non avendo
-2- depositato al Registro Imprese i bilanci dall'esercizio 2014 in avanti” erano state tenute “regolarmente le scritture contabili”.
Ciò dedotto, la società reclamante ha esposto che nei tre esercizi [2022, 2023
e 2024] antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale [maggio 2025] nessuno dei limiti fissati dal primo comma dell'art. 2 lett. d) c.c.i.i. risulterebbero superati, in quanto l'attivo patrimoniale, costituito unicamente da crediti, ammonta a € 155.103,00; i ricavi sono pari a zero e i debiti complessivi ammontano a € 332.044,94.
8. Il reclamo è fondato.
9. Come noto, le soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del c.c.i.i. per essere esclusi dalla assoggettabilità alla liquidazione giudiziale prevedono:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
10. È anche noto che la prova inerente al possesso congiunto delle soglie, il cui onere grava sul debitore, non dev'essere peraltro necessariamente essere fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati anche strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime, Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).
11. Il debitore, rimasto contumace nel procedimento conclusosi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è ammesso a provare, nel procedimento di reclamo, la sussistenza dei requisiti dimensionali che qualificano l'impresa come minore. Infatti, da un lato, al reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. e il
-3- relativo procedimento è quindi caratterizzato da un effetto devolutivo pieno;
dall'altro, poiché non è normativamente previsto che la prova dei requisiti dimensionali (che sottraggono l'imprenditore alla liquidazione giudiziale) debba essere fornita, a pena di decadenza, davanti al Tribunale, tale prova ben può essere offerta, per la prima volta, nel giudizio di reclamo. Occorre, pertanto, dare continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui “il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall.” (Cass. civ., ord., 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. civ., sent., 19 marzo 2014, n. 6306;
Cass. civ., ord., 19 febbraio 2019, n. 4893).
12. Nel caso di specie, tutti i dati emergenti dai bilanci degli anni rilevanti, vale a dire del triennio antecedente il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (2022, 2023 e 2024), conclamano il mancato superamento dei limiti stabiliti dalla ricordata disposizione normativa per essere assoggettati a liquidazione giudiziale.
13. L'ammontare dell'attivo patrimoniale è infatti pari a € 155.103,00 per tutti e tre gli anni rilevanti, mentre i ricavi sono nulli a far tempo dal 2019 (allorquando la parte ricorrente ha dedotto di aver cessato l'attività imprenditoriale).
14. Anche la verifica compiuta dalla corte, in ordine all'ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo della l.g., ha confermato che i debiti complessivi di si attestano ben al di sotto del limite di legge, emergendo Parte_1 dallo stato passivo un ammontare di debiti pari a € 246.797,50 in privilegio e €
86.673,32 in chirografo e, dunque, complessivamente (€ 333.470,82) ben al di sotto del limite di legge.
15. La liquidazione giudiziale va, pertanto, revocata, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 c.c.i.i., con i compiti previsti da tale articolo.
16. Il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le
-4- spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
17. Il collegio ritiene che l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla società debitrice, la quale, pur a seguito della notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi e pertanto non ha dimostrato al tribunale, come pure era suo onere ex art.121 c.c.i.i., il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), ciò che invece ha fatto in sede di reclamo.
18. Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, sulla base delle medesime considerazioni relative alla mancata costituzione della debitrice nel primo grado di giudizio e al conseguente mancato assolvimento da parte sua dell'onere probatorio della dimostrazione della natura di imprenditore minore, non sussistono i presupposti per la condanna delle reclamate alle spese di lite in favore del reclamante (che non risulta invero neppure avere formulato una tale richiesta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
134/2025, pubblicata il 9.6.2025, del Tribunale di Vicenza, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
- accerta che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile alla società debitrice e che non sussistono i presupposti per la condanna delle parti reclamate alla rifusione delle spese di questo processo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il presidente est.
ID OR
-5-