Decreto cautelare 1 marzo 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2023, proposto da
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’Avv. -OMISSIS- ed elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Angilberto II n. 2;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IA Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna IA Pavin, IA IA VE, Elena IA FE e RE ON ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- delle tre diffide (indistintamente individuate al prot. 5-OMISSIS-), notificate il 13 dicembre 2022 alle interessate, aventi ad oggetto la diffida all’uso improprio dei locali sottotetto delle unità immobiliari situate a Milano in Via -OMISSIS-, e l’irrogazione di sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visto il decreto n. 219/2023 con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
Vista l’ordinanza n. 280/2023 con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, il consigliere ON De TA, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2023 e depositato il 27 febbraio successivo, le ricorrenti hanno impugnato le tre diffide (indistintamente individuate al prot. 5-OMISSIS-), notificate il 13 dicembre 2022 alle interessate, aventi ad oggetto la diffida all’uso improprio dei locali sottotetto delle unità immobiliari situate a Milano in Via -OMISSIS-, e l’irrogazione di sanzione pecuniaria.
In data 13 dicembre 2022 alle ricorrenti -OMISSIS- (nuda proprietaria) e -OMISSIS- (usufruttuaria) sono state notificate dal Comune di Milano tre distinte diffide, in ragione dell’asserito uso improprio del sottotetto dell’immobile sito a Milano in Via -OMISSIS-, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi a solaio s.p.p. come da titolo edilizio e irrogando altresì, a carico della sola nuda proprietaria -OMISSIS-, la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuna delle tre diffide/immobile.
Assumendo l’illegittimità delle predette determinazioni, le parti ricorrenti ne hanno eccepito la nullità e ne hanno altresì chiesto l’annullamento per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con il decreto n. 219/2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Con l’ordinanza n. 280/2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
In prossimità dell’udienza di merito, il difensore delle ricorrenti ha segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso, di cui ha preso atto anche la difesa del Comune di Milano che ha concordato sulla compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del Comune di Milano, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla richiesta della difesa delle parti ricorrenti di procedere alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo all’accordo intervenuto tra le parti di causa, le spese di giudizio relative alla fase di merito possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
ON De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De TA | BR TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.