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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12459/2020 R.G.Cont.
TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. Andrea Di Lorenzo ed Parte 1
elettivamente domiciliato in Castel Morrone (CE) alla via G. De Jacobis n. 22 presso il suo studio come da delega in atti
ATTORE
CONTRO
in persona dei legali rappresentanti p.t., nella qualità di Controparte_1
impresa designata per il F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
San Tommaso D'Aquino n. 15, presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccillo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONTRO
con sede in Giugliano di Napoli (NA) alla via Ripuaria n. 22
[...]
,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04/06/2020 l'attore sopra epigrafato conveniva in giudizio la Controparte_1 nella qualità di impresa designata per il
F.G.V.S., oltre che la Controparte_2 affinché si accertasse e si dichiarasse che il sinistro avvenuto in data 13/09/2015 si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Rover 75 tg. BF790RR, sprovvista di copertura assicurativa per la CP 4 ; si condannasse, poi, la Compagnia
Assicurativa, in solido con la proprietaria dell'auto Rover 75, Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per effetto dell'incidente, da quantificarsi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del sinistro al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda l'attore esponeva:
1) che in data 13/09/2015 alle ore 15,15 circa, mentre era alla guida del motociclo Suzuki tg. DZ76838 di proprietà di suo padre Per 1
,
percorreva l'asse viario "Scampia-Melito", in prossimità del Km 4 + 100, e dopo una curva, all'inizio di un tratto rettilineo, perdeva il controllo del motociclo scivolando a causa del fondo stradale reso viscido dalla presenza di liquidi, oleosi e non segnalati, rilasciati dall'auto Rover 75 tg. BF790RR, che pochi minuti prima, aveva urtato violentemente contro il guardrail sinistro, finendo in modo trasversale rispetto alla carreggiata e gli occupanti della stessa si erano allontanati abbandonando l'auto e non segnalando la situazione di pericolo;
2) che, per effetto della collisione con l'autovettura, il motociclo riportava danni tali da renderne antieconomica la riparazione così veniva successivamente rottamato e radiato dal P.R.A. mediante consegna delle targhe;
3) che l'attore, scivolando sulla sede stradale fino ad urtare contro l'autovettura
Rover abbandonata, subiva lesioni personali per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli ove nel verbale di accettazione P.S. veniva riferito incidente stradale e "Politrauma della strada con fratture plurime scapolari e vertebrali" e successivamente veniva ricoverato, inoltre dichiarava che la durata della malattia si protraeva fino al 16/04/2016;
4) che al momento del fatto interveniva la Polizia Municipale del Comune di
Napoli;
5) che la predetta autovettura Rover risultata essere di proprietà della [...] con sede in Giugliano di Napoli e sprovvista di coperturaCP 2 assicurativa per la R. C. Auto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta Controparte_1 in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., la quale chiedeva il rigetto domanda, eccependo, in particolare, l'improponibilità della stessa non avendo l'attore adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 143, 145 e 148 del d.Lgs. 209/2005; eccependo la carenza di legittimazione attiva in riferimento alla domanda di condanna al risarcimento di danni a cose, la non dimostrata legittimazione passiva della società Controparte_2
e si riservava di spiegare nei confronti di quest'ultima azione di rivalsa ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209/2005; eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto azionato ex art. 2947, secondo comma c.c. e nel merito, contestava la ricostruzione del fatto così come proposta dall'attore, il nesso causale, il quantum debeatur e la generica richiesta di liquidazione dei danni. Pertanto, chiedeva di rigettare la domanda attorea;
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Compagnia;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore ex art. 2947, secondo comma c.c.; di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, eventualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, II comma c.c., e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex art. 1227 c.c., oltre che ridurre in maniera consistente la pretesa risarcitoria e contenere
l'esposizione debitoria complessiva dell'impresa gestionaria del F.G.V.S. entro i limiti del massimale minimo di legge vigente con riferimento alla data di verificazione del sinistro.
A seguito dello svolgimento della prima udienza di comparizione e trattazione della causa, l'attore provvedeva a rinotificare l'atto di citazione alla società convenuta CP 2 per difetto di notifica e la causa veniva rinviata per lo svolgimento della prima udienza di trattazione alla data del 23/12/2021 nella quale, verificata la regolarità del contraddittorio delle parti, veniva dichiarata la contumacia della
[...] CP 5 in quanto correttamente evocata in giudizio ma non comparsa.
A seguito di escussione di testimoni e dopo aver espletato consulenza tecnica medico-legale d'ufficio la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere affrontata la questione della proponibilità della domanda essendovi agli atti le ricevute di messa in mora regolarmente notificate alla convenuta società ed alla Consap S.p.A. in data precedente Controparte_1
all'instaurazione della lite.
Sul punto, però, devono muoversi alcune precisazioni.
È noto che l'art. 145 del D.Lgs. 269/2005 (superando il vecchio art. 22 L. 990/69) ha tassativamente previsto che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può oggi essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148". Laddove l'art. 148 cit. prevede che, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento "deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno", mentre per i sinistri con danni alla persone la stessa deve contenere “l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Le prescrizioni poste dall'art. 148 C.d.A. pur se non sono state osservate, poiché nelle raccomandate in atti non sono stati indicati i dati relativi al reddito, all'attività
lavorativa del richiedente e non risulta allegata l'attestazione di cui all'art. 142 comma
2 C.d.A., non determinano una pronuncia in rito di improponibilità della domanda in quanto l'atto di costituzione in mora, anche ove non contenga tutti gli elementi previsti, purché le omissioni non pregiudichino per l'interlocutore la possibilità di avere contezza dei termini del contendere, deve ritenersi che abbia raggiunto il suo scopo che è quello di consentire una completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità. Nel caso di specie, quindi, la Compagnia Assicurativa, anche senza tale dichiarazione, avrebbe potuto accertare le responsabilità del sinistro, stimare il danno e formulare l'offerta, non essendo la mancanza di dichiarazione ex art. 142 C.d.A., ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore.
Tenuto conto, quindi, della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, il combinato disposto degli artt. 145 e 148
C.d.A., va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.
Dalla lettura del libello introduttivo, la scrivente non ritiene che vi siano carenze relative ai fatti costitutivi della domanda, ragione per la quale l'eccezione va respinta.
Va anche affrontata la questione di inammissibilità o comunque di infondatezza della domanda, atteso che nel caso di specie si è in presenza di incidente cagionato da un veicolo privo di copertura assicurativa e chi agisce richiede il risarcimento dei danni e delle lesioni, pur essendo il veicolo danneggiato privo di assicurazione per la R.c.a..
Sul punto "In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione" (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 1179/2022).
Si rileva, inoltre, che il dettato normativo si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto e/o privo di copertura assicurativa per la r.c.a..
È evidente il maggior rigore con cui va valutata la domanda azionata nei confronti di un soggetto di fatto estraneo alla causazione del danno, che impone una rigida valutazione delle risultanze probatorie, proprio per scongiurare il pericolo di eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri e che cercano di ottenere un ristoro indebito a danno del Fondo.
In riferimento alla eccepita carenza di legittimazione attiva circa la richiesta dei danni peril motociclo, la stessa va rigettata in quanto l'attore ha provato documentalmente la propria legittimazione, avendo prodotto in atti il certificato di morte del padre e avendo tenuto un comportamento compatibile con la tacita accettazione dell'eredità.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile in quanto tardiva essendosi la convenuta costituita in giudizio in spregio dei termini ex art. 167 cpc.
Passando poi, all'esame degli elementi offerti al giudicante nel giudizio, si osserva come nel fascicolo di parte attrice sia stata allegata la cartella clinica dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli dove il Parte 1 veniva condotto “post trauma della strada”.
Veniva prodotto, altresì, il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di
Napoli in cui è indicata la dinamica e la successione cronologica degli accadimenti, ricostruita dalla visione del teatro del sinistro e dalle deposizioni di persone ivi presenti. Vale tuttavia ricordare come quanto riportato nel verbale di PM fa prova, sino a querela di falso, unicamente di quello che gli agenti accertatori attestano come avvenuto alla loro presenza. Tuttavia quanto ivi descritto ha trovato conferma nell'istruttoria testimoniale svolta in giudizio.
In ordine alle deposizioni testimoniali emerge come il primo teste Testimone 1 dichiarava di essere stata testimone oculare dell'incidente poiché procedeva lungo l'asse mediano direzione Lago Patria, e vedeva una Rover ferma adiacente al guardrail senza conducente lungo la corsia di sorpasso e che sotto la macchina vi erano delle macchie di olio che si estendevano lungo l'asfalto ed all'improvviso era giunto l'attore a bordo del suo motociclo che aveva perso aderenza sulla macchia d'olio cadendo tra la Rover e le altre macchine ferme sulla corsia di destra. Precisa
che il motorino per evitare la Pt 2 scivolò sulla macchia di olio. Il secondo teste Testimone 2 dichiarava di aver assistito all'incidente percorrendo l'asse mediano quando vedeva nella corsia di sorpasso dei frammenti di auto ed una vettura ferma in posizione trasversale con la portiera lato guida aperta e con la parte frontale contro il guardrail della corsia di sorpasso e successivamente vedeva un motociclista che impattava contro l'auto ferma finendo la propria corsa tra l'auto ed il guardrail. Precisava che non vi era traffico lungo l'asse mediano sulla corsia di destra poiché il traffico era scorrevole, sino al momento dell'incidente che ha visto coinvolto la moto e che intervennero la Polizia Municipale ed il 118.
Nel rapporto di incidente effettuato dalla Polizia Municipale, inoltre, il teste oculare dichiarava che mentre era intento a chiamare il 112 per segnalare la presenza della
Rover e delle macchie di olio vedeva sopraggiungere un motociclo a cui provava di segnalare la presenza dell'ostacolo sulla corsia di sorpasso e nonostante tutto il conducente del motociclo non riusciva ad evitare l'impatto con l'auto.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata in base alle risultanze probatorie, dall'analisi delle dichiarazioni dei testimoni oculari di cui non si ha motivo di dubitare, dalla cartella clinica del PS del Cardarelli, dal verbale della Polizia
Municipale è possibile ascrivere la responsabilità del sinistro per cui per causa in parte all'auto Rover presente sulla carreggiata ed in parte all'attore stesso. È evidente che, indipendentemente da chi abbia disperso la macchia d'olio sulla carreggiata (se la Rover o altro utente) è del tutto contrario ad ogni principio di sicurezza
,
abbandonare l'autovettura nel mezzo della carreggiata senza alcun segnale che ne indichi la presenza e allontanandosi senza premurarsi di segnalare il pericolo o chiamare un carro attrezzi per la sua rimozione qualora non marciante.
Tuttavia anche la condotta di guida dell'attore, che transitava sulla corsia di sorpasso mentre il traffico era scorrevole nella corsia di destra, pur essendo stato avvisato dal teste presente, non è conforme alle normali regole di guida contenute nel codice della strada e non sono nemmeno conformi alla normale diligenza che chi guida un veicolo deve avere. La normale circolazione stradale prevede che a traffico scorrevole si viaggi nella corsia di destra, che ci si avveda di un ostacolo se segnalato anche da chi precede. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la domanda dell'attore va in parte accolta poiché la richiesta di risarcimento delle lesioni subite andrà sensibilmente ridotta ex art. 1227 c.c. essendo ravvisabile, nel caso di specie, un concorso di colpa stimato nella percentuale del 30% anche perché dal rapporto degli Agenti intervenuti emerge come il motociclo viaggiava sprovvisto di assicurazione in deroga, dunque alle norme sulla circolazione stradale ma avente diritto comunque al risarcimento dei danni come stabilito dalla sentenza della SC n. 1179/22.
Ne consegue che in ordine alla liquidazione del quantum risarcibile, questo giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è pervenuto C.T.U. medico- legale nominato in ragione della congruità dei giudizi espressi.
Pertanto, è stato possibile accertare che l'attore ha riportato un danno biologico pari al 27%, una ITT per 40 giorni e una ITP per 30 giorni al 75% e per 60 giorni al 50%. Come solitamente avviene in giudizi analoghi, trattandosi di lesioni
macropermanenti, vanno utilizzate le tabelle di nuova adozione pubblicate con il
DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) tenendo conto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale inteso come "rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) si ritiene di considerare la sola voce di danno biologico, con l'esclusione dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
Alla luce di quanto suddetto, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 27% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (45), si ottiene una somma di € 100.888,72.
Sulla base delle stesse tabelle e considerando l'importo giornaliero di € 55,24 si otterrebbe un importo a titolo di IT pari a:
-ITT per 40 giorni è pari a € 2.209,60
-ITP al 75% per 30 giorni è pari a € 1242,90 -ITP al 50% per 60 giorni è pari a € 1.657,20
Il totale è pari ad € 5.109,70.
Il totale del danno biologico stimato ammonta dunque € 105.998,42 che, attesa la corresponsabilità sarà liquidato al 70% ovvero per € 74.199,00 poiché tale somma è già determinata all'attualità, non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Vanno invece riconosciuti gli interessi legali, dalla data del fatto alla data di deposito della sentenza, sulla somma di € 74.199,00 da devalutarsi alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 74.199,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Solo in sede di note conclusionali parte attrice allega la professione dell'attore di fabbro che non ha potuto più svolgere senza tuttavia che abbia proposto sul punto né una specifica richiesta risarcitoria sotto il profilo del lucro cessante e, a monte, senza che il lavoro svolto sia stato provato in giudizio.
Inoltre si osserva che in citazione l'attore si limitava a chiedere il risarcimento di tutti danni subiti senza precisare se e quali danno al motoveicolo che in vita era appartenuto al padre in considerazione del fatto che vi è un certificato di rottamazione in atti e senza che sia stato provato eventualmente il valore antesinistro del motocicolo.
Si ritiene, invece, di dover liquidare € 514,15 oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo, pari al 70% delle spese mediche sostenute e documentalmente provate dalla parte attrice richieste tuttavia in comparsa ex art. 190 cpc per la minor somma di € 400,00.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento in considerazione delle questioni affrontate e compensate nella misura del 30%
PQM
1) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento per le lesioni subite proposta dal sig. così come in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte 1
,
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in solido Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al CP 2 con pagamento, in favore di parte attrice, della somma all'attualità di € 74.199,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata alla luce degli indici ISTAT, oltre interessi legali sulla somma di €
74.199,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.,Controparte_1 in solido con CP 2 al pagamento in favore del sig. Parte_1 di € 400,00 per le spese mediche sostenute oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
3) Condanna la Controparte_1 nella qualità di impresa designata per il CP 2 al pagamento, in favore di parte attrice, F.G.V.S., in solido con delle spese ed onorari di lite che liquida in € 600,00 oltre € 14.103,00 da compensare nella misura del 30% per onorari oltre Iva e CpA e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese di ctu a carico delle parti convenute per l'importo così come già liquidato.
Napoli, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio