Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1523 / 2023 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AMORE CONCETTA, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA (CT) il 15/05/1990 C.F. CP_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6/6/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 02/02/2023 ha adìto questo Tribunale Parte_1
e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/01/2017 a Pedara con (Atto N. 2 Parte 2 Serie CP_1
A anno 2017).
1
e (il 9.4.2018). Persona_3
La ricorrente esponeva di essersi separata dal marito con decreto di omologa del
5.11.2020 (nell'ambito del proc. n. 248/2020) e che i coniugi non si erano più riconciliati.
Chiedeva che venissero confermate le condizioni di cui al predetto decreto in ordine al mantenimento e collocamento dei figli minori.
Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita parte convenuta.
All'udienza del 6.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In seno alla comparsa conclusionale, parte ricorrente ha dedotto il non puntuale adempimento, da parte del resistente, dell'obbligo di mantenimento disposto in favore dei figli e ha chiesto l'attribuzione del diritto di percepire per intero l'assegno unico, a tutela dei figli minori.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, CP_1
regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2
e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa dell'accordo di separazione consensuale.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle statuizioni accessorie, non sussistono ragioni per derogare al regime ordinario di affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre.
Il collegio ritiene che il regime di incontri predisposto a seguito dell'accordo omologato sia idoneo a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
2 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013, per cui tale disciplina va sostanzialmente confermata.
Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale, da comunicare alla ricorrente entro la domenica precedente, tenendo conto dei turni lavorativi, dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnamento l'indomani a scuola o presso la madre;
a settimane alterne due weekend al mese dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le festività di Natale che comprendono ad anni alterni il primo anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, in ogni caso durante le festività di Natale e di
Capodanno i minori trascorreranno alternativamente la vigilia con un genitore e il giorno successivo con l'altro; tre giorni consecutivi durante le festività di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; infine, durante il periodo estivo, 15 giorni da suddividere in due tranche, da comunicare alla ricorrente entro il mese di giugno di ogni anno.
Va confermato l'obbligo dello di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
versando alla madre la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie, ricreative. Tenuto conto delle esigenze dei figli, accresciute in ragione dell'età, la ricorrente avrà inoltre diritto alla percezione, direttamente da parte dell' , CP_2 dell'intero assegno unico, con imputazione della quota di pertinenza del resistente al mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla decisione. Tale nuova determinazione delle modalità di contribuzione dello si impone a maggiore CP_1
garanzia della prole, in ragione del non puntuale adempimento dell'obbligo di contribuzione, dedotto dalla ricorrente.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1523 /2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 14.1.2017 a Pedara Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di detto Comune al n. 2 Parte 2 Serie A anno 2017.
DISPONE l'affidamento condiviso ai genitori dei minori Persona_1 Persona_2
e , con collocamento degli stessi presso la madre. Persona_3
REGOLAMENTA gli incontri del padre con i figli minori come in parte motiva.
3 PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie, ricreative relative ai predetti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Attribuisce a il diritto di percepire direttamente dall'ente Parte_1 previdenziale l'intero importo dell'assegno unico, con imputazione al mantenimento dei figli minori della quota di pertinenza del resistente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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