TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 435/2024 tra
Oggi 12 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il riocrrente l'Avv. Diligenti e Di Berardino si riportano al ricorso e chiedono il rinnovo della ctu
Per l'Inail l'avv. De Marzo si riporta alla memoria e alla relazione del ctu e chiede che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
pagina1 di 3 N Sentenza Fasc. n. 435/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 12.03.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara alla via Falcone e Borsellino n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. G. C. A. Di Berardino, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. E.
Diligenti con procura in calce al ricorso
C O N T R O
INAIL elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni: come da verbale del 12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.03.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data 2.08.2019 aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa di coltivatore diretto;
domanda che l'Istituto respingeva per inidoneità del rischio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza e la natura professionale della denunciata malattia fosse accertata in giudizio, e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo del 16% già riconosciuto con conseguente condanna dell'INAIL a corrisponderle i benefici di legge (indennizzo in misura superiore al 16%): con conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione in suo favore delle prestazione assicurative di legge .
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa. Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
pagina2 di 3 Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nel ricorrente della denunciata tecnopatia, “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” non ritenendola di natura tecnopatica tenuto conto del tracciato audiometrico (che evidenzia un tracciato di deficit neurosensoriale simmetrico bilaterale con curva in discesa verso le alte frequenze che deriva da perdite di dc contenute e non è presente un consensuale deficit importante su 1 KHz) non compatibile con una ipoacusia da rumore cronico ed altresì tenuto conto che le lavorazioni svolte dal periziato non lo hanno esposto a rumore adeguatamente audio-lesivo con la necessaria abitualità, a livelli superiori a 80dc.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Vista la dichiarazione di parte ricorrente resa ai fini della regolazione delle spese processuali, la normativa attualmente in vigore ne impone la compensazione. Si pongono, tuttavia, a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P. Q. M.
Respinge il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico dell'INAIL le spese di c.t.u..
Così deciso in Pescara il 12.03.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 435/2024 tra
Oggi 12 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il riocrrente l'Avv. Diligenti e Di Berardino si riportano al ricorso e chiedono il rinnovo della ctu
Per l'Inail l'avv. De Marzo si riporta alla memoria e alla relazione del ctu e chiede che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
pagina1 di 3 N Sentenza Fasc. n. 435/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 12.03.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara alla via Falcone e Borsellino n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. G. C. A. Di Berardino, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. E.
Diligenti con procura in calce al ricorso
C O N T R O
INAIL elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni: come da verbale del 12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.03.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data 2.08.2019 aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa di coltivatore diretto;
domanda che l'Istituto respingeva per inidoneità del rischio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza e la natura professionale della denunciata malattia fosse accertata in giudizio, e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo del 16% già riconosciuto con conseguente condanna dell'INAIL a corrisponderle i benefici di legge (indennizzo in misura superiore al 16%): con conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione in suo favore delle prestazione assicurative di legge .
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa. Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
pagina2 di 3 Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nel ricorrente della denunciata tecnopatia, “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” non ritenendola di natura tecnopatica tenuto conto del tracciato audiometrico (che evidenzia un tracciato di deficit neurosensoriale simmetrico bilaterale con curva in discesa verso le alte frequenze che deriva da perdite di dc contenute e non è presente un consensuale deficit importante su 1 KHz) non compatibile con una ipoacusia da rumore cronico ed altresì tenuto conto che le lavorazioni svolte dal periziato non lo hanno esposto a rumore adeguatamente audio-lesivo con la necessaria abitualità, a livelli superiori a 80dc.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Vista la dichiarazione di parte ricorrente resa ai fini della regolazione delle spese processuali, la normativa attualmente in vigore ne impone la compensazione. Si pongono, tuttavia, a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P. Q. M.
Respinge il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico dell'INAIL le spese di c.t.u..
Così deciso in Pescara il 12.03.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )
pagina3 di 3