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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/06/2025, n. 8163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8163 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario AT IL RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 277/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Guerrino Petillo ,
con Studio in Roma, alla Piazza Albania n.13
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi
con Studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A.
- Indirizzo telematico OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di finanziamento
Conclusioni:
Per parte opponente:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e ed eccezione, salvo altro aggiungere o variare in sede di discussione orale:
1. sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 18633/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso il 22/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma,
Giudice Dott.ssa Mariella Santoni, RG. n. 29885/2021, stanti le argomentazioni innanzi esposte ed in considerazione dello sviluppato fumus boni iuris e periculum in mora;
2. accertare e dichiarare nullo il contratto di finanziamento agrario n.
n.20022057934802 e, pertanto, risolto;
3. conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato il decreto ingiuntivo n. 18633/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso il 22/10/2021 dal
Tribunale Ordinario di Roma e, conseguentemente, dichiararne la revoca e la privazione di ogni effetto di legge;
4. accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia limite e l'applicazione di interessi usurari e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato il decreto ingiuntivo n. n. 18633/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso il
22/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, conseguentemente, dichiararne la revoca e la privazione di ogni effetto di legge
5. condannare la , odierna opposta, alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, da liquidarsi, come obbligatoriamente previsto dall'art 13 comma 6, L. n.247/2012, nella misura in cui sono prescritti dal DM n. 55/2014 alla voce parametro (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario”
Pag. 2 di 7 Per parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
di € 5.805,81 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse Parte_1
risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
All'udienza del 12/11/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18633/2021 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della società con il quale gli era stato ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 5.805,81 oltre interessi e spese, derivanti da un contratto
Pag. 3 di 7 di finanziamento stipulato in data 31.12.2013 con Findomestic Banca S.p.A.,
CP successivamente ceduto pro soluto a .
L'opponente deduceva, in sintesi, l'illegittimità del decreto per la mancata produzione del contratto di finanziamento e per l'assenza di trasparenza circa le condizioni economiche pattuite. Lamentava altresì la mancata consegna del documento contrattuale, l'indeterminatezza del credito, la violazione degli obblighi informativi ex art. 117 T.U.B., l'asserita nullità del contratto per erronea indicazione dell' , Pt_2
nonché l'applicazione di tassi usurari anche sotto il profilo degli interessi moratori.
Si costituiva la parte opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, rilevando come l'opponente non avesse contestato tempestivamente – né specificamente – la sussistenza del credito, l'erogazione delle somme, il contenuto del contratto e l'ammontare del saldo debitore, che risultava pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Il procedimento proseguiva con l'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e successiva trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22.02.2024.
In Diritto:
La presente controversia impone di esaminare anzi tutto il contratto di credito revolving stipulato tra il sig. e Findomestic Banca S.p.A., oggetto di Parte_1
successiva cessione pro-soluto alla società opposta.
È pacifico in atti – e non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – che:
L'opponente ha stipulato un contratto di finanziamento revolving n. 20022057934802 per un importo di € 1.500,00;
Il piano di ammortamento prevedeva rimborsi mensili minimi di € 75,00 ciascuno, con
TAN del 15,36% e TAEG del 21,28%;
Pag. 4 di 7 Il contratto è stato regolarmente sottoscritto e ritirato dal debitore, che ha accettato tutte le condizioni economiche, incluse quelle relative all'eventuale copertura assicurativa, esplicitamente dichiarata facoltativa.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'omessa contestazione specifica nella prima difesa utile determina l'inammissibilità di successive eccezioni, anche laddove esse si fondino su questioni di nullità o di vizi formali del contratto. Infatti :”…gli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (omissis…)…In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (...) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso (cfr. Cass., Sez. Un., 23.01.2002, n. 761)..
Quanto alla contestata legittimità della clausola relativa al TAEG, si osserva che i costi di assicurazione – ai sensi dell'art. 121, comma 2 TUB – vanno inclusi nel calcolo solo se si tratta di condizioni necessarie per ottenere il finanziamento, circostanza che, nella specie, non ricorre. Il contratto, regolarmente sottoscritto, qualificava l'assicurazione come esplicitamente facoltativa.
In ordine all'asserita applicazione di tassi usurari, l'opponente non ha fornito idonea prova, limitandosi ad allegare una futura perizia tecnica non ancora depositata. Né risulta prodotta idonea documentazione o CTU che dimostri la presenza di interessi effettivamente superiori ai tassi soglia pro tempore vigenti. In tal senso si richiama la consolidata giurisprudenza, come evidenziato in una ordinanza della Cassazione civile n. 5716 del 4 marzo 2025, la quale stabilisce che l'onere della prova dell'usurarietà
Pag. 5 di 7 spetta alla parte che la eccepisce, ovvero colui che sostiene la nullità di una clausola contrattuale per eccesso di interessi. Questo principio si basa sul generale principio di cui all'articolo 2697 c.c., secondo cui chi propone un'azione deve dimostrare i fatti a suo favore.
In ogni caso, il principio di correttezza e buona fede ex artt. 117 TUB e 1337 c.c. deve essere declinato in coerenza con l'effettivo comportamento contrattuale del cliente, che ha usufruito del finanziamento e ammesso in giudizio – ex art. 2733 c.c. –
l'esistenza del contratto e la ricezione delle somme.
Infine, non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa CP indeterminatezza del credito. L' ha prodotto in atti il contratto originario, il certificato ex art. 50 TUB, la notifica di cessione e l'estratto conto aggiornato. Tali documenti, ove non tempestivamente contestati, assolvono pienamente alla funzione probatoria del credito stesso.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione si rivela infondata e meramente dilatoria. In difetto di idonea prova dell'usurarietà, della nullità o dell'illegittimità delle condizioni contrattuali, deve ritenersi pienamente provato il credito azionato in via monitoria dalla società opposta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in ogni sua statuizione.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alle spese processuali da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe,, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 18633/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 22.10.2021;
Pag. 6 di 7 ✓ conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
✓ condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma,
Lì 2 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(AT IL RE)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario AT IL RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 277/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Guerrino Petillo ,
con Studio in Roma, alla Piazza Albania n.13
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi
con Studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A.
- Indirizzo telematico OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di finanziamento
Conclusioni:
Per parte opponente:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e ed eccezione, salvo altro aggiungere o variare in sede di discussione orale:
1. sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 18633/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso il 22/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma,
Giudice Dott.ssa Mariella Santoni, RG. n. 29885/2021, stanti le argomentazioni innanzi esposte ed in considerazione dello sviluppato fumus boni iuris e periculum in mora;
2. accertare e dichiarare nullo il contratto di finanziamento agrario n.
n.20022057934802 e, pertanto, risolto;
3. conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato il decreto ingiuntivo n. 18633/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso il 22/10/2021 dal
Tribunale Ordinario di Roma e, conseguentemente, dichiararne la revoca e la privazione di ogni effetto di legge;
4. accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia limite e l'applicazione di interessi usurari e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato il decreto ingiuntivo n. n. 18633/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso il
22/10/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, conseguentemente, dichiararne la revoca e la privazione di ogni effetto di legge
5. condannare la , odierna opposta, alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, da liquidarsi, come obbligatoriamente previsto dall'art 13 comma 6, L. n.247/2012, nella misura in cui sono prescritti dal DM n. 55/2014 alla voce parametro (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario”
Pag. 2 di 7 Per parte opposta:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
di € 5.805,81 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse Parte_1
risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
All'udienza del 12/11/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18633/2021 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della società con il quale gli era stato ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 5.805,81 oltre interessi e spese, derivanti da un contratto
Pag. 3 di 7 di finanziamento stipulato in data 31.12.2013 con Findomestic Banca S.p.A.,
CP successivamente ceduto pro soluto a .
L'opponente deduceva, in sintesi, l'illegittimità del decreto per la mancata produzione del contratto di finanziamento e per l'assenza di trasparenza circa le condizioni economiche pattuite. Lamentava altresì la mancata consegna del documento contrattuale, l'indeterminatezza del credito, la violazione degli obblighi informativi ex art. 117 T.U.B., l'asserita nullità del contratto per erronea indicazione dell' , Pt_2
nonché l'applicazione di tassi usurari anche sotto il profilo degli interessi moratori.
Si costituiva la parte opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, rilevando come l'opponente non avesse contestato tempestivamente – né specificamente – la sussistenza del credito, l'erogazione delle somme, il contenuto del contratto e l'ammontare del saldo debitore, che risultava pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Il procedimento proseguiva con l'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e successiva trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22.02.2024.
In Diritto:
La presente controversia impone di esaminare anzi tutto il contratto di credito revolving stipulato tra il sig. e Findomestic Banca S.p.A., oggetto di Parte_1
successiva cessione pro-soluto alla società opposta.
È pacifico in atti – e non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – che:
L'opponente ha stipulato un contratto di finanziamento revolving n. 20022057934802 per un importo di € 1.500,00;
Il piano di ammortamento prevedeva rimborsi mensili minimi di € 75,00 ciascuno, con
TAN del 15,36% e TAEG del 21,28%;
Pag. 4 di 7 Il contratto è stato regolarmente sottoscritto e ritirato dal debitore, che ha accettato tutte le condizioni economiche, incluse quelle relative all'eventuale copertura assicurativa, esplicitamente dichiarata facoltativa.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'omessa contestazione specifica nella prima difesa utile determina l'inammissibilità di successive eccezioni, anche laddove esse si fondino su questioni di nullità o di vizi formali del contratto. Infatti :”…gli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (omissis…)…In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (...) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso (cfr. Cass., Sez. Un., 23.01.2002, n. 761)..
Quanto alla contestata legittimità della clausola relativa al TAEG, si osserva che i costi di assicurazione – ai sensi dell'art. 121, comma 2 TUB – vanno inclusi nel calcolo solo se si tratta di condizioni necessarie per ottenere il finanziamento, circostanza che, nella specie, non ricorre. Il contratto, regolarmente sottoscritto, qualificava l'assicurazione come esplicitamente facoltativa.
In ordine all'asserita applicazione di tassi usurari, l'opponente non ha fornito idonea prova, limitandosi ad allegare una futura perizia tecnica non ancora depositata. Né risulta prodotta idonea documentazione o CTU che dimostri la presenza di interessi effettivamente superiori ai tassi soglia pro tempore vigenti. In tal senso si richiama la consolidata giurisprudenza, come evidenziato in una ordinanza della Cassazione civile n. 5716 del 4 marzo 2025, la quale stabilisce che l'onere della prova dell'usurarietà
Pag. 5 di 7 spetta alla parte che la eccepisce, ovvero colui che sostiene la nullità di una clausola contrattuale per eccesso di interessi. Questo principio si basa sul generale principio di cui all'articolo 2697 c.c., secondo cui chi propone un'azione deve dimostrare i fatti a suo favore.
In ogni caso, il principio di correttezza e buona fede ex artt. 117 TUB e 1337 c.c. deve essere declinato in coerenza con l'effettivo comportamento contrattuale del cliente, che ha usufruito del finanziamento e ammesso in giudizio – ex art. 2733 c.c. –
l'esistenza del contratto e la ricezione delle somme.
Infine, non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa CP indeterminatezza del credito. L' ha prodotto in atti il contratto originario, il certificato ex art. 50 TUB, la notifica di cessione e l'estratto conto aggiornato. Tali documenti, ove non tempestivamente contestati, assolvono pienamente alla funzione probatoria del credito stesso.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione si rivela infondata e meramente dilatoria. In difetto di idonea prova dell'usurarietà, della nullità o dell'illegittimità delle condizioni contrattuali, deve ritenersi pienamente provato il credito azionato in via monitoria dalla società opposta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in ogni sua statuizione.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alle spese processuali da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe,, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 18633/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 22.10.2021;
Pag. 6 di 7 ✓ conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
✓ condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma,
Lì 2 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(AT IL RE)
Pag. 7 di 7