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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 142/2023 R.G. promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Monica Pellegrini e Sonia Cecci, elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica in forza di delega apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 [...]
, in proprio e quale genitore dei figli minori , nato a [...] il C.F._2 Persona_1
13.8.2008, e nato a [...] il [...], C.F. , Persona_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Levi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Como, via Fontana n.1, in virtù di delega depositata unitamente all'atto di citazione in primo grado;
pagina 1 di 16 -Appellato=
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.7.2015, la cui notifica veniva rinnovata il 26.10.2016, Pt_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia al fine di: -
[...] Parte_1
sentir dichiarare che il testamento pubblico del 27.11.2013 di era Persona_3
nullo/inefficace in quanto estorto con violenza e/o minaccia perpetrata dalla nei Pt_1
confronti del testatore;
- sentir dichiarare l'attrice erede universale del Parte_2
patrimonio del de cuius e, per l'effetto, sentir reintegrare l'erede nel Persona_3
possesso dei beni mobili ed immobili del defunto, con condanna della convenuta alla restituzione del denaro e dei titoli di cui si era già appropriata;
- in subordine sentir dichiarare l'attrice erede legittima del defunto e sentir quantificare la riserva di Persona_3
legittima nel valore di €.145.763,67 o nell'altro valore ritenuto di giustizia, fermo restando che la convenuta doveva ritenersi soddisfatta mediante il denaro liquido di cui si era già
appropriata e che era tenuta a restituire quanto necessario a reintegrare la quota di legittima dell'attrice.
Radicatosi il contraddittorio, resisteva alle domande di parte attrice e Parte_1
deduceva: - la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
- la nullità della notifica poiché non eseguita ad entrambi i difensori domiciliatari;
- l'infondatezza della domanda sotto un profilo di merito, dato che la figlia aveva da anni abbandonato il pagina 2 di 16 proprio padre malato al suo destino e che, per tale motivo, il testatore aveva deciso di nominare erede universale la , che si era presa cura di lui nell'ultimo periodo di vita. Pt_1
In conformità delle deduzioni svolte la convenuta chiedeva, in via preliminare, di sentir accertare la nullità dell'atto di citazione e della sua notifica e, nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno da lite temeraria ed al rimborso delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta e l'esame dei testi ammessi.
Nelle more del giudizio decedeva la causa, dichiarata interrotta all'udienza del Parte_2
9.6.2021, veniva riassunta dal marito dell'attrice , in proprio e in qualità di Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori ed . Persona_1 Persona_2
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica il primo giudice tratteneva la causa in decisione e, all'esito, emetteva la sentenza n.1575/2022 che: 1) annullava il testamento pubblico del 27.11.2013 di
[...]
; 2) dichiarava che nel compendio ereditario del de cuius era compreso Persona_3
l'appartamento sito in Città di Castello, via Sempione n.2 al primo piano e, per l'effetto,
condannava la convenuta a reintegrare nel possesso del detto immobile gli eredi di Pt_2
; 3) condannava a corrispondere agli attori la somma di
[...] Parte_1
€.141.527,63 oltre interessi;
4) condannava la convenuta al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia n.1575/2022 ha proposto appello
[...]
deducendo sostanzialmente il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte Parte_1
del giudice di prime cure, vuoi per aver omesso il vaglio di tutto il complesso materiale probatorio acquisito, vuoi per averne travisato i contenuti e, infine, ritenendo privi di attendibilità i testi di parte convenuta senza alcun reale motivo.
In ragione delle tesi sostenute -e avuto riguardo al fatto che l'espletata istruttoria non aveva dimostrato l'esistenza della violenza morale- l'appellante ha chiesto, in totale riforma della pagina 3 di 16 sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto di tutte le domande di parte attrice e la revoca del provvedimento di sequestro conservativo disposto
ante causam (l'11.7.2015) sui beni ereditari, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 3.6.2023 -in proprio e quale genitore Controparte_1
dei figli minori e ha resistito all'appello sostenendo: 1. Persona_1 Persona_2
l'inammissibilità del mezzo di gravame, in quanto fondato su eccezioni nuove;
2.
l'infondatezza dell'appello sotto un profilo di merito, data l'esistenza di presunzioni gravi,
precise e concordanti che convergono in ordine all'esistenza di violenza morale;
3.
l'incontestabilità del contenuto della cartella clinica di in assenza della Persona_3
querela di falso;
sulla base di quanto sostenuto, ha concluso perché Controparte_1
l'appello sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito, con conferma della sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado e vittoria di spese.
Con ordinanza collegiale del 14.9.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia da accogliere per Parte_1
quanto di ragione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda di per avere parte Parte_2
attrice “provato attraverso presunzioni gravi e puntuali che il testamento è stato redatto dal de
cuius per effetto della violenza morale perpetrata a suo danno dalla convenuta” (cfr. pag. 15
della sentenza gravata).
pagina 4 di 16 In buona sostanza rileva questo Collegio che due sono i passaggi logico-giuridici che hanno condotto il Tribunale di Perugia alla decisione impugnata: 1) l'affermata violazione dell'art. 624 cod. civile, per essere stato ottenuto il testamento pubblico ricevuto dal notaio Per_4
“mediante violenza morale perpetrata ai danni del testatore” (ibidem, pag.18); 2)
[...]
l'esistenza di una prova presuntiva della violenza morale.
Com'è noto lo schema delle presunzioni semplici, ravvisabile nel caso di specie (le presunzioni legali, dovendosi considerare delle previsioni normative, non sono neanche considerabili mezzi di prova), si fonda sul ragionamento induttivo, vale a dire si prende le mosse da un fatto noto per pervenire all'affermazione di un fatto ignoto, spostando l'oggetto della prova.
Nella fattispecie, com'è ovvio, il fatto ignoto è costituito dalla violenza morale, che deve essere affermata attraverso presunzioni, cioè fatti noti o comunque provati.
Orbene, i fatti noti da cui si dovrebbe trarre l'esistenza della violenza morale sono stati ravvisati dal primo giudice in una serie di circostanze che per il vero sono dubbie e in parte persino contraddittorie.
Sostiene il Tribunale di Perugia che:
- sia “pacifico ed incontroverso” che nei “primi mesi dell'anno 2013” avesse Persona_3
accolto nella propria casa, come badante, ; Parte_1
- da molti anni era affetto da HIV;
Persona_3
- negli ultimi mesi di vita le sue condizioni di salute erano peggiorate notevolmente;
- il 12.9.2013 il de cuius era stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale per una caduta accidentale, attribuita ad una deambulazione difficoltosa, al seguito della quale aveva riportato ferite al sopracciglio sinistro ed al labbro superiore, nonché un trauma cranico (non commotivo);
pagina 5 di 16 - il 27.11.2013 il notaio recatasi presso l'appartamento del , aveva Persona_4 Per_3
ricevuto il suo testamento pubblico;
- il 25.12.2013 il era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di Città di Castello Per_3
“in stato soporoso”, con iperpiressia ed astenia;
- durante la degenza erano state riscontrate le fratture della VI, VII e VIII costola destra;
- la non aveva saputo indicare quale terapia il stesse seguendo;
Pt_1 Per_3
- in data 7.1.2014 l'operatore sanitario che si era recato presso il domicilio del (che nel Per_3
frattempo era stato dimesso) per prestargli delle medicazioni, annotava che il paziente si trovava “in condizioni igieniche, ambientali e personali pessime”, che il letto dove era sistemato non aveva presidi antidecubito (tant'è che il presentava decubiti al sacro, al Per_3
trocantere ed altri alle gambe con ematomi). La situazione era talmente delicata che l'operatore sanitario aveva allertato i servizi sociali;
- il 9.1.2014 il era deceduto;
Per_3
- nel certificato di morte veniva indicata tra le condizioni morbose la “sindrome da immobilizzazione”;
- il quadro documentale era stato integrato dalla prova testimoniale assunta ed in particolare: -
la teste che abitava sopra l'appartamento del de cuius, aveva riferito che nel Testimone_1
giugno del 2013 la si era trasferita nell'appartamento del e che sentiva spesso Pt_1 Per_3
delle urla “come di litigi”. Inoltre sentiva il lamentarsi durante la notte e, addirittura, Per_3
invocare la madre;
le tapparelle delle finestre erano sempre chiuse;
- la teste , Testimone_2
vicina di casa, aveva riferito di odori nauseabondi provenire dall'abitazione del . Per_3
Tanto premesso in fatto, il Tribunale di Perugia ha ritenuto che il quadro probatorio tratteggiato evidenzierebbe “una condotta sicuramente maltrattante perpetrata dalla
convenuta nei confronti di ”, che per le sue condizioni risultava essere una Persona_3
persona estremamente fragile (cfr. pag.22).
pagina 6 di 16 Quindi la condotta maltrattante, esercitata su un soggetto che dipendeva per ogni bisogno dalla
, sarebbe stata di per sé idonea ad incidere sulla volontà del , oramai segregato, Pt_1 Per_3
che data la sua fragilità si era determinato a disporre di ogni suo avere in favore dell'odierna appellante, decisione agevolata anche dal fatto che il testatore aveva un “difficile rapporto con
la figlia – di cui vi è ampia prova in atti” (pag.31).
Così ricostruito l'iter argomentativo seguito dal primo giudice, osserva questo Collegio che la fonte di presunzione (unica) è stata individuata nella “condotta maltrattante” tenuta dalla
, ritenuta idonea a coartare la volontà del testatore. Pt_1
Lasciando per ora in disparte la questione se gli elementi assunti a fonte di presunzione debbano essere plurimi, come sembra indicare l'art. 2729 cod. civile (visto l'utilizzo del plurale) oppure se il convincimento del giudice possa anche basarsi su un elemento unico,
preciso e grave (in tal senso Cass.
4.5.1999 n.4406; Cass. Ord. n.30199 del 31.10.2023),
purché dotato di elevata valenza probabilistica (Cass. n.2376/2018), occorre innanzitutto vagliare se la condotta della potesse realmente connotarsi come “maltrattante” nei Pt_1
confronti del . Per_3
Il dato di fatto, indubitabile, da cui occorre prendere le mosse è che il de cuius era un soggetto malato, affetto da HIV da anni, con problematiche di varia natura.
Sentito in qualità di testimone il dottor , medico curante del , ha riferito Testimone_3 Per_3
che lo stesso aveva problemi di deambulazione da anni (nel 2007 aveva effettuato anche un'operazione per protesi all'anca), che per le sue condizioni “certamente aveva bisogno di un
aiuto”, che “non era un paziente facile” (cfr, verbale d'udienza del 25.9.2019).
Sempre all'udienza del 25.9.2019 è stato esaminato in qualità di testimone il dr. , Tes_4
medico ospedaliero, che ha riferito che il fin dall'anno 2010 presentava delle difficoltà Per_3
Tes_ motorie a causa dell'artrosi ed “è sicuramente vero” che il gli avesse consigliato di farsi aiutare ed assistere da una persona a tempo pieno.
pagina 7 di 16 Sempre con riferimento alle difficoltà di deambulazione del è stato esaminato anche il Per_3
teste , dichiaratosi “amico” del de cuius, che ha riferito di come lo stesso era Testimone_5
solito appoggiarsi ai muri per deambulare e che “a volte non faceva in tempo ad arrivare al
bagno”.
Orbene, posto che sull'attendibilità dei citati testimoni non è lecito dubitare, trattandosi in due casi di professionisti terzi che non hanno alcun interesse all'esito della lite, ritiene questa
Corte che deve ritenersi ragionevolmente dimostrato che già da molto tempo prima del decesso il testatore avesse grandi difficoltà di deambulazione e che la “sindrome da immobilizzazione” annotata nel certificato di morte tra le condizioni morbose non era altro
Tes_ che l'esito di un processo degenerativo avviato da anni a causa dell'artrosi (teste dr. .
Altrettanto logica ed altamente probabile è la conseguenza che le piaghe da decubito che presentava il nei giorni immediatamente precedenti alla morte (riscontrate Per_3
dall'operatore sanitario che si era recato presso il domicilio del in data 7.1.2014) Per_3
fossero dovute alla condizione d'immobilità dello stesso, oramai non più in grado di deambulare autonomamente.
Quanto alle “condizioni igieniche, ambientali e personali pessime”, verificate dal suddetto operatore sanitario e che il primo giudice ritiene sintomatiche di un quadro maltrattante, rileva questo Collegio che tali condizioni connotassero la vita del de cuius da anni, come può
agevolmente evincersi da plurime deposizioni testimoniali, tutte convergenti sul punto.
Il teste ha dichiarato che qualche volta andava ad aiutare il “perché in Testimone_5 Per_3
casa viveva come un barbone, con un cagnolino ed escrementi anche in casa” (cfr. verbale d'udienza del 4.2.2019).
Il teste dr. ha riferito (udienza 25.9.2019) di essere stato “contattato dai Servizi (sociali) Tes_3
e anche dal Comandante dei Vigili Urbani, perché erano insorti dei problemi coi vicini”.
pagina 8 di 16 La teste si badi bene citata da parte attrice, che abitava l'appartamento di Testimone_2
fianco a quello del , ha dichiarato che “odori nauseabondi erano risalenti nel tempo da Per_3
anni” (ud. 25.9.2019).
Il teste dr. aveva addirittura consigliato il di farsi aiutare ed assistere da una Tes_4 Per_3
persona a tempo pieno (cfr. verbale d'udienza del 25.9.2019), mentre la teste Testimone_6
che gestiva un negozio sotto la casa del de cuius, esaminata in qualità di testimone ha dichiarato: il “aveva problemi sia di deambulazione, sia di organizzazione della casa. Per_3
So che gli inquilini vicini avevano cercato di contattare i Servizi Sociali per un supporto al
, che andava in giro malandato e sporco...Era un signore abbandonato da tutti”. Per_3
Orbene, a fronte di tali dichiarazioni testimoniali, che risultano totalmente convergenti, non vede questa Corte come si possa ritenere che le condizioni igieniche, ambientali e personali del , effettivamente disastrose, potessero essere ascritte alla condotta maltrattante della Per_3
, visto che duravano da anni, quindi da molto tempo prima che l'appellante fosse andata Pt_1
ad abitare col de cuius.
Si potrebbe al limite sostenere che la non abbia impresso una svolta in senso Pt_1
migliorativo alla cura della persona del , ma il dato è di controversa lettura. Per_3
E' noto il fatto che i pazienti allettati hanno bisogno di cure continue per evitare piaghe da decubito, dell'applicazione di farmaci specifici nonché di letti e materassi dotati di appositi presidi, ma occorre anche che chi si prende cura del malato possieda un certo bagaglio culturale per farvi fronte e non è emerso che la fosse dotata di simili competenze. Pt_1
Quanto alle deposizioni testimoniali citate è d'uopo osservare che il Tribunale di Perugia ha ritenuto che le deposizioni di alcuni testi indicati dalla convenuta ( e ) Tes_5 Tes_6 Tes_7
siano “sicuramente inattendibili” (cfr. pag.25), poiché “contrastano in maniera inconciliabile
e palese” con quanto dichiarato dalla teste e con “quanto annotato dall'operatore Tes_1
sanitario in occasione del 7.1.2014” (pag.26).
pagina 9 di 16 La tesi del primo giudice non è condivisibile.
Innanzitutto i testi di parte convenuta esaminati nel corso del giudizio non hanno alcun interesse personale all'esito della lite, tant'è che si sono dichiarati tutti “indifferenti”; inoltre le circostanze da essi riferite non sono necessariamente in contrasto con quanto annotato dall'operatore sanitario, visto che la poteva essere “anche molto affettuosa” col Pt_1 Per_3
(deposizione teste , senza per questo avere le competenze necessarie per Testimone_6
eliminargli le piaghe da decubito e fargli rispettare le prescrizioni farmacologiche, ammesso e non concesso che il avesse acconsentito. Per_3
Non è poi superfluo rilevare che il de cuius viveva in condizioni igieniche precarie da molti anni (valga, su tutte, la testimonianza della tra l'altro citata da parte attrice) ed Tes_2
appartiene al fatto notorio – che come tale non abbisogna di prova – che cambiare le abitudini di una persona non è mai agevole, soprattutto per un soggetto oramai anziano e “non facile”
come il (deposizione teste dr. che seppure riferita al paziente indica una certa Per_3 Tes_3
predisposizione caratteriale poco incline al dialogo ed al compromesso).
In ordine al contrasto dei testi citati dalla con la testimonianza di Pt_1 Testimone_1
ritenuta dal primo giudice di particolare rilievo (pagg. 20 e 21), ma soprattutto di granitica attendibilità, occorre osservare che tra la ed il gruppo familiare della erano Tes_1 Pt_3
insorti violenti litigi a partire dal mese di ottobre del 2014 (cap.16 della memoria di parte attrice), litigi che erano addirittura sfociati in aggressioni violente (risposta al cap.17 della
“lo zio mise le mani alla gola di mia mamma”) ed avevano determinato interventi Tes_1
delle forze dell'ordine e dell'amministratore di condominio (cap.18).
E' quindi vero il contrario di quanto affermato dal Tribunale di Perugia, e cioè che mentre la teste nutriva una particolare avversione nei confronti della (con la conseguenza Tes_1 Pt_3
che tale risentimento potrebbe incidere negativamente sulla sua imparzialità), i testi citati dalla convenuta non avevano alcun serio motivo per riferire fatti edulcorati o addirittura contrari al pagina 10 di 16 vero affectionis vel benevolentiae causa, sicché la questione dell'attendibilità dei testi hic et
inde esaminati è tutt'altro che risolvibile in senso favorevole alla parte appellata.
In definitiva rimangono alla base del meccanismo presuntivo relativo alla condotta maltrattante solo le questioni dell'isolamento del de cuius e dei litigi con la , secondo la Pt_1
versione dei fatti fornita dalla teste che aveva visto il fino al mese di settembre Tes_1 Per_3
2013 e poi aveva sentito “solo le urla”.
Ora, al netto delle considerazioni sull'attendibilità della teste, che è un tema sopra affrontato,
osserva questa Corte che le pessime condizioni fisiche del fossero la causa verosimile Per_3
del fatto che a partire dal mese di settembre 2013 e fino al decesso – verificatosi il 9.1.2014 –
lo stesso non si fosse più allontanato da casa.
Quanto al fatto che la sentisse “urla come di litigi provenire dall'appartamento” e che Tes_1
la notte il de cuius “chiamava la mamma e chiedeva aiuto” (cfr. la risposta ai capitoli 1 e 2
della memoria istruttoria di parte attrice;
verbale del 4.2.2019) è un fatto indubitabile che il fosse afflitto da svariate patologie che lo rendevano assai sofferente. Per_3
Al riguardo non è da sottacere che la testimonianza della trova un preciso riscontro Tes_1
proprio nelle dichiarazioni del che su domanda disposta a chiarimenti ha riferito: “a Tes_5
volte gridava la notte, e qualche volta sono stati chiamati i Carabinieri. E' stato necessario
anche mettere dei parapetti al letto, perché la notte cadeva” (cfr. il verbale del 4.2.2019).
Insomma le condizioni del erano veramente molto critiche, ciò che giustifica i lamenti Per_3
e, addirittura, l'invocazione della madre;
in quest'ottica anche i litigi con la badante potevano considerarsi un naturale punto di caduta delle criticità in atto, dal momento che la gestione di un malato sofferente, con un carattere difficile, doveva certo essere impegnativa, se anche non si vuol dar completo credito alle dichiarazioni di di RI FO e di Testimone_5
che hanno riferito che la serbava comunque una condotta affettuosa Testimone_6 Pt_1
pagina 11 di 16 nei confronti del (teste “...era anche molto affettuosa... era felice di Per_3 Tes_6 Per_3
avere questa signora lì, e la sua situazione era certamente migliorata”).
In definitiva il complesso degli elementi indiziari è da considerarsi contraddittorio o, a tutto voler concedere, privo di quella concordanza necessaria a ritenere provato il meccanismo presuntivo sul quale il primo giudice ha fondato il giudizio di violenza morale.
A dirla tutta questa Corte ritiene che il ragionamento presuntivo potrebbe essere ancorato a due considerazioni che si attagliano alla fattispecie, ma che sono passate sotto traccia nella sentenza gravata: la prima, secondo la quale il soggetto che redige il testamento in prossimità
dell'evento letale generalmente si trova in condizione di particolare debolezza psicologica;
la seconda, per cui l'estromissione del legittimario può essere indicativa di un'illecita captatio, a meno che non sia giustificata da ragioni particolari.
Preso atto che il testamento impugnato è stato redatto circa un mese e mezzo prima della morte, non è superfluo rilevare che le ultime volontà del erano state ricevute da un Per_3
notaio mediante atto pubblico, ciò che costituisce indubbia garanzia che il contenuto della scheda testamentaria corrispondesse a quanto dichiarato dal de cuius e che, inoltre, non fossero state esercitate pressioni dinanzi al pubblico ufficiale (ciò che non sarebbe stato garantito, ad esempio, con la redazione di un testamento olografo).
Aggiungasi che il teste ha dichiarato che il gli aveva apertamente Testimone_5 Per_3
manifestato la sua intenzione di non lasciare nulla alla figlia, che si era disinteressata di lui abbandonandolo al suo destino (risposta al cap.18), mentre, al contrario, aveva apertamente dichiarato che intendeva esprimere riconoscenza alla , per il sostegno materiale e morale Pt_1
offertogli, intestandole i propri beni (cap.17).
In effetti lo stesso giudice di prime cure ha dato atto del “difficile rapporto” del de cuius con la figlia, “di cui vi è ampia prova in atti” (cfr. pag.31), sicché l'estromissione del legittimario pagina 12 di 16 è nella fattispecie espressione di una scelta lineare, consapevole e ferma, che esclude essere il frutto di violenza morale.
In buona sostanza le due considerazioni che in situazioni similari potrebbero essere indicative di un subdolo approfittamento dell'altrui condizione di debolezza psicologica non valgono nel caso in esame, dato che la logica del testatore era stata quella di beneficiare colei che, nei momenti più terribili della sua esistenza, le aveva prestato un minimo di conforto, a scapito della figlia che – a torto o a ragione – aveva deciso di recidere i rapporti col padre (da anni).
Si badi bene che non spetta a questa Corte esprimere giudizi valoriali o ritenere più o meno moralmente corrette le scelte operate dal testatore, quanto piuttosto di analizzare i meccanismi che hanno presieduto alle sue ultime volontà, per verificare se ci sia stato o meno uno sviamento dei suoi precisi voleri determinato da terze persone con mezzi fraudolenti.
Invero, per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ritiene questa Corte che il testatore si sia determinato spontaneamente, in linea con una convinzione libera e cosciente maturata nel tempo, che può essere ritenuta più o meno corretta, ma sulla quale non si ha prova che abbia inciso la condotta illegittima della . Pt_1
In ultimo, ma non per ultimo, va considerato che la scheda testamentaria ha una sua coerenza sia intrinseca che esterna, visto che il contenuto del testamento è perfettamente sovrapponibile col senso delle affermazioni che il soleva fare all'amico onde anche da tale Per_3 Tes_5
punto di vista la libertà del testatore non sembra essere stata minimamente scalfita.
Ne deriva che il motivo di appello va accolto e che la domanda di annullamento del testamento pubblico a rogito notaio del 27.11.2013 sia da respingere. Per_4
*****
Il rigetto della domanda di annullamento della scheda testamentaria comporta, come ovvia conseguenza, che abbia sì potuto disporre dei suoi beni, ma nei limiti Persona_3
pagina 13 di 16 della disponibile, dato che alla figlia del de cuius spettava pur sempre la quota di legittima del
50% (ex art.537 cod. civile), come richiesto dall'attrice in via subordinata.
In proposito si osservi che la convenuta in prime cure non aveva contestato la qualità di legittimaria di né l'intangibilità della quota riservata, fermo restando che Parte_2
incombe sul legittimario l'onere di provare la consistenza dell'asse (e la lesione del diritto).
Al riguardo non è superfluo rilevare che il primo giudice ha condannato la a restituire la Pt_1
somma di €.141.527,34 (cfr. pag.34 della sentenza gravata) che nella prospettazione di parte attrice costituiva l'equivalente in denaro e titoli di cui la convenuta si era appropriata dopo la morte del RO (cfr. pagg. 24-26 dell'atto di citazione in rinnovazione).
Orbene, se da un lato l'onere di espressa riproposizione della domanda, a norma dell'art. 346
cpc, non è estensibile alle domande che il giudice di prime cure ha esaminato ed accolto (Cass.
05/1277; Cass. 04/13423), l'impugnazione parziale determina acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329 cpc).
Applicando tali principi al caso concreto è d'uopo rilevare che l'odierna appellante, che fin dal primo grado non aveva contestato l'ammontare dei prelievi a lei ascritti (cfr. pag.33 della sentenza gravata), non ha proposto alcun motivo di impugnazione relativamente alla quantificazione operata dal Tribunale di Perugia (in accoglimento della domanda di parte attrice), sicché tale capo autonomo di sentenza deve ritenersi ormai “coperto” dal giudicato.
In altri termini la somma di €.141.527,34 – già introitata dalla – deve essere considerata Pt_1
una parte dell'asse ereditario del de cuius , che per la restante porzione Persona_3
comprende l'appartamento sito al piano I° di via Sempione n.2 a Città di Castello, dotato di box auto sito al piano 1S, come indicato al punto n.2) della sentenza impugnata (a norma dell'art. 556 cod. civile la porzione disponibile si determina sommando al relictum il donatum
e sottraendo i debiti).
pagina 14 di 16 Infine, tenuto conto che la domanda subordinata di merito proposta da parte attrice in primo grado non è stata contestata, occorre dichiarare che la somma già prelevata dalla va Pt_1
imputata al soddisfacimento (in tutto o in parte) della sua quota dell'eredità, che è pari al 50%
dell'intero.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto da Parte_1
va accolto nei termini sopra precisati.
Sussistono giustificati motivi, dati dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.1575/2022 emessa dal Tribunale di Perugia il 10.11.2022, Parte_1
contrariis reiectis, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
respinge la domanda di annullamento del testamento pubblico del 27.11.2013 di
[...]
; Persona_3
- dichiara che la defunta aveva la qualità di legittimaria del de cuius in Parte_2
quanto sua figlia legittima;
- dichiara che il compendio ereditario del de cuius si compone Persona_3
dell'appartamento sito al piano I° di via Sempione n.2 a Città di Castello, dotato di box auto sito al piano 1S, nonché della somma di €.141.527,34 già introitata dalla;
Pt_1
- dichiara che la somma già prelevata dalla va imputata al soddisfacimento (in tutto o Pt_1
in parte) della sua quota dell'eredità, che è pari al 50% dell'intero;
- visto l'art. 92 cpc dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e di tutte le fasi del giudizio.
pagina 15 di 16 Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 142/2023 R.G. promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Monica Pellegrini e Sonia Cecci, elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica in forza di delega apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 [...]
, in proprio e quale genitore dei figli minori , nato a [...] il C.F._2 Persona_1
13.8.2008, e nato a [...] il [...], C.F. , Persona_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Levi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Como, via Fontana n.1, in virtù di delega depositata unitamente all'atto di citazione in primo grado;
pagina 1 di 16 -Appellato=
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.7.2015, la cui notifica veniva rinnovata il 26.10.2016, Pt_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia al fine di: -
[...] Parte_1
sentir dichiarare che il testamento pubblico del 27.11.2013 di era Persona_3
nullo/inefficace in quanto estorto con violenza e/o minaccia perpetrata dalla nei Pt_1
confronti del testatore;
- sentir dichiarare l'attrice erede universale del Parte_2
patrimonio del de cuius e, per l'effetto, sentir reintegrare l'erede nel Persona_3
possesso dei beni mobili ed immobili del defunto, con condanna della convenuta alla restituzione del denaro e dei titoli di cui si era già appropriata;
- in subordine sentir dichiarare l'attrice erede legittima del defunto e sentir quantificare la riserva di Persona_3
legittima nel valore di €.145.763,67 o nell'altro valore ritenuto di giustizia, fermo restando che la convenuta doveva ritenersi soddisfatta mediante il denaro liquido di cui si era già
appropriata e che era tenuta a restituire quanto necessario a reintegrare la quota di legittima dell'attrice.
Radicatosi il contraddittorio, resisteva alle domande di parte attrice e Parte_1
deduceva: - la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire;
- la nullità della notifica poiché non eseguita ad entrambi i difensori domiciliatari;
- l'infondatezza della domanda sotto un profilo di merito, dato che la figlia aveva da anni abbandonato il pagina 2 di 16 proprio padre malato al suo destino e che, per tale motivo, il testatore aveva deciso di nominare erede universale la , che si era presa cura di lui nell'ultimo periodo di vita. Pt_1
In conformità delle deduzioni svolte la convenuta chiedeva, in via preliminare, di sentir accertare la nullità dell'atto di citazione e della sua notifica e, nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno da lite temeraria ed al rimborso delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta e l'esame dei testi ammessi.
Nelle more del giudizio decedeva la causa, dichiarata interrotta all'udienza del Parte_2
9.6.2021, veniva riassunta dal marito dell'attrice , in proprio e in qualità di Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori ed . Persona_1 Persona_2
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica il primo giudice tratteneva la causa in decisione e, all'esito, emetteva la sentenza n.1575/2022 che: 1) annullava il testamento pubblico del 27.11.2013 di
[...]
; 2) dichiarava che nel compendio ereditario del de cuius era compreso Persona_3
l'appartamento sito in Città di Castello, via Sempione n.2 al primo piano e, per l'effetto,
condannava la convenuta a reintegrare nel possesso del detto immobile gli eredi di Pt_2
; 3) condannava a corrispondere agli attori la somma di
[...] Parte_1
€.141.527,63 oltre interessi;
4) condannava la convenuta al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia n.1575/2022 ha proposto appello
[...]
deducendo sostanzialmente il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte Parte_1
del giudice di prime cure, vuoi per aver omesso il vaglio di tutto il complesso materiale probatorio acquisito, vuoi per averne travisato i contenuti e, infine, ritenendo privi di attendibilità i testi di parte convenuta senza alcun reale motivo.
In ragione delle tesi sostenute -e avuto riguardo al fatto che l'espletata istruttoria non aveva dimostrato l'esistenza della violenza morale- l'appellante ha chiesto, in totale riforma della pagina 3 di 16 sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto di tutte le domande di parte attrice e la revoca del provvedimento di sequestro conservativo disposto
ante causam (l'11.7.2015) sui beni ereditari, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 3.6.2023 -in proprio e quale genitore Controparte_1
dei figli minori e ha resistito all'appello sostenendo: 1. Persona_1 Persona_2
l'inammissibilità del mezzo di gravame, in quanto fondato su eccezioni nuove;
2.
l'infondatezza dell'appello sotto un profilo di merito, data l'esistenza di presunzioni gravi,
precise e concordanti che convergono in ordine all'esistenza di violenza morale;
3.
l'incontestabilità del contenuto della cartella clinica di in assenza della Persona_3
querela di falso;
sulla base di quanto sostenuto, ha concluso perché Controparte_1
l'appello sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito, con conferma della sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado e vittoria di spese.
Con ordinanza collegiale del 14.9.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia da accogliere per Parte_1
quanto di ragione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda di per avere parte Parte_2
attrice “provato attraverso presunzioni gravi e puntuali che il testamento è stato redatto dal de
cuius per effetto della violenza morale perpetrata a suo danno dalla convenuta” (cfr. pag. 15
della sentenza gravata).
pagina 4 di 16 In buona sostanza rileva questo Collegio che due sono i passaggi logico-giuridici che hanno condotto il Tribunale di Perugia alla decisione impugnata: 1) l'affermata violazione dell'art. 624 cod. civile, per essere stato ottenuto il testamento pubblico ricevuto dal notaio Per_4
“mediante violenza morale perpetrata ai danni del testatore” (ibidem, pag.18); 2)
[...]
l'esistenza di una prova presuntiva della violenza morale.
Com'è noto lo schema delle presunzioni semplici, ravvisabile nel caso di specie (le presunzioni legali, dovendosi considerare delle previsioni normative, non sono neanche considerabili mezzi di prova), si fonda sul ragionamento induttivo, vale a dire si prende le mosse da un fatto noto per pervenire all'affermazione di un fatto ignoto, spostando l'oggetto della prova.
Nella fattispecie, com'è ovvio, il fatto ignoto è costituito dalla violenza morale, che deve essere affermata attraverso presunzioni, cioè fatti noti o comunque provati.
Orbene, i fatti noti da cui si dovrebbe trarre l'esistenza della violenza morale sono stati ravvisati dal primo giudice in una serie di circostanze che per il vero sono dubbie e in parte persino contraddittorie.
Sostiene il Tribunale di Perugia che:
- sia “pacifico ed incontroverso” che nei “primi mesi dell'anno 2013” avesse Persona_3
accolto nella propria casa, come badante, ; Parte_1
- da molti anni era affetto da HIV;
Persona_3
- negli ultimi mesi di vita le sue condizioni di salute erano peggiorate notevolmente;
- il 12.9.2013 il de cuius era stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale per una caduta accidentale, attribuita ad una deambulazione difficoltosa, al seguito della quale aveva riportato ferite al sopracciglio sinistro ed al labbro superiore, nonché un trauma cranico (non commotivo);
pagina 5 di 16 - il 27.11.2013 il notaio recatasi presso l'appartamento del , aveva Persona_4 Per_3
ricevuto il suo testamento pubblico;
- il 25.12.2013 il era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di Città di Castello Per_3
“in stato soporoso”, con iperpiressia ed astenia;
- durante la degenza erano state riscontrate le fratture della VI, VII e VIII costola destra;
- la non aveva saputo indicare quale terapia il stesse seguendo;
Pt_1 Per_3
- in data 7.1.2014 l'operatore sanitario che si era recato presso il domicilio del (che nel Per_3
frattempo era stato dimesso) per prestargli delle medicazioni, annotava che il paziente si trovava “in condizioni igieniche, ambientali e personali pessime”, che il letto dove era sistemato non aveva presidi antidecubito (tant'è che il presentava decubiti al sacro, al Per_3
trocantere ed altri alle gambe con ematomi). La situazione era talmente delicata che l'operatore sanitario aveva allertato i servizi sociali;
- il 9.1.2014 il era deceduto;
Per_3
- nel certificato di morte veniva indicata tra le condizioni morbose la “sindrome da immobilizzazione”;
- il quadro documentale era stato integrato dalla prova testimoniale assunta ed in particolare: -
la teste che abitava sopra l'appartamento del de cuius, aveva riferito che nel Testimone_1
giugno del 2013 la si era trasferita nell'appartamento del e che sentiva spesso Pt_1 Per_3
delle urla “come di litigi”. Inoltre sentiva il lamentarsi durante la notte e, addirittura, Per_3
invocare la madre;
le tapparelle delle finestre erano sempre chiuse;
- la teste , Testimone_2
vicina di casa, aveva riferito di odori nauseabondi provenire dall'abitazione del . Per_3
Tanto premesso in fatto, il Tribunale di Perugia ha ritenuto che il quadro probatorio tratteggiato evidenzierebbe “una condotta sicuramente maltrattante perpetrata dalla
convenuta nei confronti di ”, che per le sue condizioni risultava essere una Persona_3
persona estremamente fragile (cfr. pag.22).
pagina 6 di 16 Quindi la condotta maltrattante, esercitata su un soggetto che dipendeva per ogni bisogno dalla
, sarebbe stata di per sé idonea ad incidere sulla volontà del , oramai segregato, Pt_1 Per_3
che data la sua fragilità si era determinato a disporre di ogni suo avere in favore dell'odierna appellante, decisione agevolata anche dal fatto che il testatore aveva un “difficile rapporto con
la figlia – di cui vi è ampia prova in atti” (pag.31).
Così ricostruito l'iter argomentativo seguito dal primo giudice, osserva questo Collegio che la fonte di presunzione (unica) è stata individuata nella “condotta maltrattante” tenuta dalla
, ritenuta idonea a coartare la volontà del testatore. Pt_1
Lasciando per ora in disparte la questione se gli elementi assunti a fonte di presunzione debbano essere plurimi, come sembra indicare l'art. 2729 cod. civile (visto l'utilizzo del plurale) oppure se il convincimento del giudice possa anche basarsi su un elemento unico,
preciso e grave (in tal senso Cass.
4.5.1999 n.4406; Cass. Ord. n.30199 del 31.10.2023),
purché dotato di elevata valenza probabilistica (Cass. n.2376/2018), occorre innanzitutto vagliare se la condotta della potesse realmente connotarsi come “maltrattante” nei Pt_1
confronti del . Per_3
Il dato di fatto, indubitabile, da cui occorre prendere le mosse è che il de cuius era un soggetto malato, affetto da HIV da anni, con problematiche di varia natura.
Sentito in qualità di testimone il dottor , medico curante del , ha riferito Testimone_3 Per_3
che lo stesso aveva problemi di deambulazione da anni (nel 2007 aveva effettuato anche un'operazione per protesi all'anca), che per le sue condizioni “certamente aveva bisogno di un
aiuto”, che “non era un paziente facile” (cfr, verbale d'udienza del 25.9.2019).
Sempre all'udienza del 25.9.2019 è stato esaminato in qualità di testimone il dr. , Tes_4
medico ospedaliero, che ha riferito che il fin dall'anno 2010 presentava delle difficoltà Per_3
Tes_ motorie a causa dell'artrosi ed “è sicuramente vero” che il gli avesse consigliato di farsi aiutare ed assistere da una persona a tempo pieno.
pagina 7 di 16 Sempre con riferimento alle difficoltà di deambulazione del è stato esaminato anche il Per_3
teste , dichiaratosi “amico” del de cuius, che ha riferito di come lo stesso era Testimone_5
solito appoggiarsi ai muri per deambulare e che “a volte non faceva in tempo ad arrivare al
bagno”.
Orbene, posto che sull'attendibilità dei citati testimoni non è lecito dubitare, trattandosi in due casi di professionisti terzi che non hanno alcun interesse all'esito della lite, ritiene questa
Corte che deve ritenersi ragionevolmente dimostrato che già da molto tempo prima del decesso il testatore avesse grandi difficoltà di deambulazione e che la “sindrome da immobilizzazione” annotata nel certificato di morte tra le condizioni morbose non era altro
Tes_ che l'esito di un processo degenerativo avviato da anni a causa dell'artrosi (teste dr. .
Altrettanto logica ed altamente probabile è la conseguenza che le piaghe da decubito che presentava il nei giorni immediatamente precedenti alla morte (riscontrate Per_3
dall'operatore sanitario che si era recato presso il domicilio del in data 7.1.2014) Per_3
fossero dovute alla condizione d'immobilità dello stesso, oramai non più in grado di deambulare autonomamente.
Quanto alle “condizioni igieniche, ambientali e personali pessime”, verificate dal suddetto operatore sanitario e che il primo giudice ritiene sintomatiche di un quadro maltrattante, rileva questo Collegio che tali condizioni connotassero la vita del de cuius da anni, come può
agevolmente evincersi da plurime deposizioni testimoniali, tutte convergenti sul punto.
Il teste ha dichiarato che qualche volta andava ad aiutare il “perché in Testimone_5 Per_3
casa viveva come un barbone, con un cagnolino ed escrementi anche in casa” (cfr. verbale d'udienza del 4.2.2019).
Il teste dr. ha riferito (udienza 25.9.2019) di essere stato “contattato dai Servizi (sociali) Tes_3
e anche dal Comandante dei Vigili Urbani, perché erano insorti dei problemi coi vicini”.
pagina 8 di 16 La teste si badi bene citata da parte attrice, che abitava l'appartamento di Testimone_2
fianco a quello del , ha dichiarato che “odori nauseabondi erano risalenti nel tempo da Per_3
anni” (ud. 25.9.2019).
Il teste dr. aveva addirittura consigliato il di farsi aiutare ed assistere da una Tes_4 Per_3
persona a tempo pieno (cfr. verbale d'udienza del 25.9.2019), mentre la teste Testimone_6
che gestiva un negozio sotto la casa del de cuius, esaminata in qualità di testimone ha dichiarato: il “aveva problemi sia di deambulazione, sia di organizzazione della casa. Per_3
So che gli inquilini vicini avevano cercato di contattare i Servizi Sociali per un supporto al
, che andava in giro malandato e sporco...Era un signore abbandonato da tutti”. Per_3
Orbene, a fronte di tali dichiarazioni testimoniali, che risultano totalmente convergenti, non vede questa Corte come si possa ritenere che le condizioni igieniche, ambientali e personali del , effettivamente disastrose, potessero essere ascritte alla condotta maltrattante della Per_3
, visto che duravano da anni, quindi da molto tempo prima che l'appellante fosse andata Pt_1
ad abitare col de cuius.
Si potrebbe al limite sostenere che la non abbia impresso una svolta in senso Pt_1
migliorativo alla cura della persona del , ma il dato è di controversa lettura. Per_3
E' noto il fatto che i pazienti allettati hanno bisogno di cure continue per evitare piaghe da decubito, dell'applicazione di farmaci specifici nonché di letti e materassi dotati di appositi presidi, ma occorre anche che chi si prende cura del malato possieda un certo bagaglio culturale per farvi fronte e non è emerso che la fosse dotata di simili competenze. Pt_1
Quanto alle deposizioni testimoniali citate è d'uopo osservare che il Tribunale di Perugia ha ritenuto che le deposizioni di alcuni testi indicati dalla convenuta ( e ) Tes_5 Tes_6 Tes_7
siano “sicuramente inattendibili” (cfr. pag.25), poiché “contrastano in maniera inconciliabile
e palese” con quanto dichiarato dalla teste e con “quanto annotato dall'operatore Tes_1
sanitario in occasione del 7.1.2014” (pag.26).
pagina 9 di 16 La tesi del primo giudice non è condivisibile.
Innanzitutto i testi di parte convenuta esaminati nel corso del giudizio non hanno alcun interesse personale all'esito della lite, tant'è che si sono dichiarati tutti “indifferenti”; inoltre le circostanze da essi riferite non sono necessariamente in contrasto con quanto annotato dall'operatore sanitario, visto che la poteva essere “anche molto affettuosa” col Pt_1 Per_3
(deposizione teste , senza per questo avere le competenze necessarie per Testimone_6
eliminargli le piaghe da decubito e fargli rispettare le prescrizioni farmacologiche, ammesso e non concesso che il avesse acconsentito. Per_3
Non è poi superfluo rilevare che il de cuius viveva in condizioni igieniche precarie da molti anni (valga, su tutte, la testimonianza della tra l'altro citata da parte attrice) ed Tes_2
appartiene al fatto notorio – che come tale non abbisogna di prova – che cambiare le abitudini di una persona non è mai agevole, soprattutto per un soggetto oramai anziano e “non facile”
come il (deposizione teste dr. che seppure riferita al paziente indica una certa Per_3 Tes_3
predisposizione caratteriale poco incline al dialogo ed al compromesso).
In ordine al contrasto dei testi citati dalla con la testimonianza di Pt_1 Testimone_1
ritenuta dal primo giudice di particolare rilievo (pagg. 20 e 21), ma soprattutto di granitica attendibilità, occorre osservare che tra la ed il gruppo familiare della erano Tes_1 Pt_3
insorti violenti litigi a partire dal mese di ottobre del 2014 (cap.16 della memoria di parte attrice), litigi che erano addirittura sfociati in aggressioni violente (risposta al cap.17 della
“lo zio mise le mani alla gola di mia mamma”) ed avevano determinato interventi Tes_1
delle forze dell'ordine e dell'amministratore di condominio (cap.18).
E' quindi vero il contrario di quanto affermato dal Tribunale di Perugia, e cioè che mentre la teste nutriva una particolare avversione nei confronti della (con la conseguenza Tes_1 Pt_3
che tale risentimento potrebbe incidere negativamente sulla sua imparzialità), i testi citati dalla convenuta non avevano alcun serio motivo per riferire fatti edulcorati o addirittura contrari al pagina 10 di 16 vero affectionis vel benevolentiae causa, sicché la questione dell'attendibilità dei testi hic et
inde esaminati è tutt'altro che risolvibile in senso favorevole alla parte appellata.
In definitiva rimangono alla base del meccanismo presuntivo relativo alla condotta maltrattante solo le questioni dell'isolamento del de cuius e dei litigi con la , secondo la Pt_1
versione dei fatti fornita dalla teste che aveva visto il fino al mese di settembre Tes_1 Per_3
2013 e poi aveva sentito “solo le urla”.
Ora, al netto delle considerazioni sull'attendibilità della teste, che è un tema sopra affrontato,
osserva questa Corte che le pessime condizioni fisiche del fossero la causa verosimile Per_3
del fatto che a partire dal mese di settembre 2013 e fino al decesso – verificatosi il 9.1.2014 –
lo stesso non si fosse più allontanato da casa.
Quanto al fatto che la sentisse “urla come di litigi provenire dall'appartamento” e che Tes_1
la notte il de cuius “chiamava la mamma e chiedeva aiuto” (cfr. la risposta ai capitoli 1 e 2
della memoria istruttoria di parte attrice;
verbale del 4.2.2019) è un fatto indubitabile che il fosse afflitto da svariate patologie che lo rendevano assai sofferente. Per_3
Al riguardo non è da sottacere che la testimonianza della trova un preciso riscontro Tes_1
proprio nelle dichiarazioni del che su domanda disposta a chiarimenti ha riferito: “a Tes_5
volte gridava la notte, e qualche volta sono stati chiamati i Carabinieri. E' stato necessario
anche mettere dei parapetti al letto, perché la notte cadeva” (cfr. il verbale del 4.2.2019).
Insomma le condizioni del erano veramente molto critiche, ciò che giustifica i lamenti Per_3
e, addirittura, l'invocazione della madre;
in quest'ottica anche i litigi con la badante potevano considerarsi un naturale punto di caduta delle criticità in atto, dal momento che la gestione di un malato sofferente, con un carattere difficile, doveva certo essere impegnativa, se anche non si vuol dar completo credito alle dichiarazioni di di RI FO e di Testimone_5
che hanno riferito che la serbava comunque una condotta affettuosa Testimone_6 Pt_1
pagina 11 di 16 nei confronti del (teste “...era anche molto affettuosa... era felice di Per_3 Tes_6 Per_3
avere questa signora lì, e la sua situazione era certamente migliorata”).
In definitiva il complesso degli elementi indiziari è da considerarsi contraddittorio o, a tutto voler concedere, privo di quella concordanza necessaria a ritenere provato il meccanismo presuntivo sul quale il primo giudice ha fondato il giudizio di violenza morale.
A dirla tutta questa Corte ritiene che il ragionamento presuntivo potrebbe essere ancorato a due considerazioni che si attagliano alla fattispecie, ma che sono passate sotto traccia nella sentenza gravata: la prima, secondo la quale il soggetto che redige il testamento in prossimità
dell'evento letale generalmente si trova in condizione di particolare debolezza psicologica;
la seconda, per cui l'estromissione del legittimario può essere indicativa di un'illecita captatio, a meno che non sia giustificata da ragioni particolari.
Preso atto che il testamento impugnato è stato redatto circa un mese e mezzo prima della morte, non è superfluo rilevare che le ultime volontà del erano state ricevute da un Per_3
notaio mediante atto pubblico, ciò che costituisce indubbia garanzia che il contenuto della scheda testamentaria corrispondesse a quanto dichiarato dal de cuius e che, inoltre, non fossero state esercitate pressioni dinanzi al pubblico ufficiale (ciò che non sarebbe stato garantito, ad esempio, con la redazione di un testamento olografo).
Aggiungasi che il teste ha dichiarato che il gli aveva apertamente Testimone_5 Per_3
manifestato la sua intenzione di non lasciare nulla alla figlia, che si era disinteressata di lui abbandonandolo al suo destino (risposta al cap.18), mentre, al contrario, aveva apertamente dichiarato che intendeva esprimere riconoscenza alla , per il sostegno materiale e morale Pt_1
offertogli, intestandole i propri beni (cap.17).
In effetti lo stesso giudice di prime cure ha dato atto del “difficile rapporto” del de cuius con la figlia, “di cui vi è ampia prova in atti” (cfr. pag.31), sicché l'estromissione del legittimario pagina 12 di 16 è nella fattispecie espressione di una scelta lineare, consapevole e ferma, che esclude essere il frutto di violenza morale.
In buona sostanza le due considerazioni che in situazioni similari potrebbero essere indicative di un subdolo approfittamento dell'altrui condizione di debolezza psicologica non valgono nel caso in esame, dato che la logica del testatore era stata quella di beneficiare colei che, nei momenti più terribili della sua esistenza, le aveva prestato un minimo di conforto, a scapito della figlia che – a torto o a ragione – aveva deciso di recidere i rapporti col padre (da anni).
Si badi bene che non spetta a questa Corte esprimere giudizi valoriali o ritenere più o meno moralmente corrette le scelte operate dal testatore, quanto piuttosto di analizzare i meccanismi che hanno presieduto alle sue ultime volontà, per verificare se ci sia stato o meno uno sviamento dei suoi precisi voleri determinato da terze persone con mezzi fraudolenti.
Invero, per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ritiene questa Corte che il testatore si sia determinato spontaneamente, in linea con una convinzione libera e cosciente maturata nel tempo, che può essere ritenuta più o meno corretta, ma sulla quale non si ha prova che abbia inciso la condotta illegittima della . Pt_1
In ultimo, ma non per ultimo, va considerato che la scheda testamentaria ha una sua coerenza sia intrinseca che esterna, visto che il contenuto del testamento è perfettamente sovrapponibile col senso delle affermazioni che il soleva fare all'amico onde anche da tale Per_3 Tes_5
punto di vista la libertà del testatore non sembra essere stata minimamente scalfita.
Ne deriva che il motivo di appello va accolto e che la domanda di annullamento del testamento pubblico a rogito notaio del 27.11.2013 sia da respingere. Per_4
*****
Il rigetto della domanda di annullamento della scheda testamentaria comporta, come ovvia conseguenza, che abbia sì potuto disporre dei suoi beni, ma nei limiti Persona_3
pagina 13 di 16 della disponibile, dato che alla figlia del de cuius spettava pur sempre la quota di legittima del
50% (ex art.537 cod. civile), come richiesto dall'attrice in via subordinata.
In proposito si osservi che la convenuta in prime cure non aveva contestato la qualità di legittimaria di né l'intangibilità della quota riservata, fermo restando che Parte_2
incombe sul legittimario l'onere di provare la consistenza dell'asse (e la lesione del diritto).
Al riguardo non è superfluo rilevare che il primo giudice ha condannato la a restituire la Pt_1
somma di €.141.527,34 (cfr. pag.34 della sentenza gravata) che nella prospettazione di parte attrice costituiva l'equivalente in denaro e titoli di cui la convenuta si era appropriata dopo la morte del RO (cfr. pagg. 24-26 dell'atto di citazione in rinnovazione).
Orbene, se da un lato l'onere di espressa riproposizione della domanda, a norma dell'art. 346
cpc, non è estensibile alle domande che il giudice di prime cure ha esaminato ed accolto (Cass.
05/1277; Cass. 04/13423), l'impugnazione parziale determina acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329 cpc).
Applicando tali principi al caso concreto è d'uopo rilevare che l'odierna appellante, che fin dal primo grado non aveva contestato l'ammontare dei prelievi a lei ascritti (cfr. pag.33 della sentenza gravata), non ha proposto alcun motivo di impugnazione relativamente alla quantificazione operata dal Tribunale di Perugia (in accoglimento della domanda di parte attrice), sicché tale capo autonomo di sentenza deve ritenersi ormai “coperto” dal giudicato.
In altri termini la somma di €.141.527,34 – già introitata dalla – deve essere considerata Pt_1
una parte dell'asse ereditario del de cuius , che per la restante porzione Persona_3
comprende l'appartamento sito al piano I° di via Sempione n.2 a Città di Castello, dotato di box auto sito al piano 1S, come indicato al punto n.2) della sentenza impugnata (a norma dell'art. 556 cod. civile la porzione disponibile si determina sommando al relictum il donatum
e sottraendo i debiti).
pagina 14 di 16 Infine, tenuto conto che la domanda subordinata di merito proposta da parte attrice in primo grado non è stata contestata, occorre dichiarare che la somma già prelevata dalla va Pt_1
imputata al soddisfacimento (in tutto o in parte) della sua quota dell'eredità, che è pari al 50%
dell'intero.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto da Parte_1
va accolto nei termini sopra precisati.
Sussistono giustificati motivi, dati dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.1575/2022 emessa dal Tribunale di Perugia il 10.11.2022, Parte_1
contrariis reiectis, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
respinge la domanda di annullamento del testamento pubblico del 27.11.2013 di
[...]
; Persona_3
- dichiara che la defunta aveva la qualità di legittimaria del de cuius in Parte_2
quanto sua figlia legittima;
- dichiara che il compendio ereditario del de cuius si compone Persona_3
dell'appartamento sito al piano I° di via Sempione n.2 a Città di Castello, dotato di box auto sito al piano 1S, nonché della somma di €.141.527,34 già introitata dalla;
Pt_1
- dichiara che la somma già prelevata dalla va imputata al soddisfacimento (in tutto o Pt_1
in parte) della sua quota dell'eredità, che è pari al 50% dell'intero;
- visto l'art. 92 cpc dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e di tutte le fasi del giudizio.
pagina 15 di 16 Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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