TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/06/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N.8246/2011 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8246 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2011
TRA
c.f , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'AVV. FLORIMONTE MARIO, presso il cui studio, in
VIA FRANCESCO CONFORTI, 11, SALERNO (SA) elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amm.re legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. MOBILIO GIANFRANCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in V. CANTARELLA, 7, SALERNO (SA)
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità danni infiltrazioni.
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società , in persona del Parte_1
Parte legale rapp.te p.t., (di seguito “ a”) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Salerno il , in persona Controparte_2
dell'amm.re legale rapp.te p.t. (di seguito “ ”), premettendo: di essere CP_1
proprietaria di un locale posto al piano seminterrato del fabbricato ricompreso nel
Condominio, avente accesso da iscritto al NCEU Comune di Controparte_1
Salerno al fol. 62 part. 39, sub. 66, z.c. 1 cat. D/8; che, in tale locale, ebbero a manifestarsi fenomeni infiltrativi interessanti la parete posta a nord del locale in oggetto causati da perdite di acqua provenienti dal muro perimetrale del fabbricato confinante con la proprietà , tali da danneggiare gli intonaci CP_3 Pt_3
superficiali; che, in virtù di ciò, affidava all'arch. l'incarico di elaborare una Per_1
perizia atta a descrivere lo stato dei luoghi, le lamentate infiltrazioni ed in generale le condizioni in cui si trovava l'immobile, contenente altresì una proposta risolutiva delle problematiche lamentate, stante l'inutilità a tal fine degli interventi realizzati dal
Condominio; che, vista la mancata soluzione dei problemi da parte del , CP_1
essa attrice proponeva, innanzi al Tribunale di Salerno, ricorso per A.T.P.; che, durante il procedimento de quo, veniva nominato TU l'Ing. il quale ebbe Persona_2
a depositare la relazione peritale finalizzata a percorrere ipotesi tese alla soluzione transattiva delle evidenziate infiltrazioni, invitando, a mezzo di racc.ta a/r del
12.03.2010 le parti resistenti ad un incontro per definire in maniera bonaria la vicenda al quale, tuttavia, non era presente nessun rappresentante del Condominio;
che, Parte pertanto, la a invitava il Condominio a provvedere alla messa a disposizione della somma che il TU aveva quantificato come occorrente per le attività manutentive a compiersi e che, stante l'inerzia del Condominio a fronte degli svariati solleciti ricevuti,
quindi, si vedeva costretta ad adìre l'autorità giudiziaria al fine di tutelare le proprie ragioni.
Tanto premesso in fatto, in diritto, pertanto, parte attrice lamentava la responsabilità
del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e rassegnava la seguenti conclusioni: CP_1
“accertata la responsabilità del “ Controparte_4
”, sito in Salerno alla , in via esclusiva ovvero
[...] Controparte_4
in via concorrente con chi dovesse essere accertato aver concorso alla produzione
degli eventi, condannare chi e come per legge ritenuto responsabile ad effettuare i
lavori che comportino la definitiva impermeabilizzazione della parete posta al lato
nord del fabbricato o che comunque siano idonei ad impedire CP_3
definitivamente le infiltrazioni nei locali di proprietà della condannare Parte_1
chi e come per legge al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali
e non, nonché da deprezzamento del valore commerciale dell'immobile di proprietà
attorea quantificabili in € 1.000.000,00 e comunque da accertare in corso di causa a
mezzo di TU che fin d'ora si richiede;
condannare in ogni caso il CP_1
convenuto al pagamento dell'importo di € 6206,29 che il TU ing. ha Per_2
quantificato in sede di ATP come occorrente per le attività manutentive a compiersi,
oltre al rimborso delle spese tutte di ATP inclusi gli onorari del TU ing. per Per_2
€ 3500,00 e quanto corrisposto alla DI ED per i lavori di saggio e scavo
effettuati per € 1600,00; condannare chi e come per legge al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 12,5%, Cap ed Iva come per Legge”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il , contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, disposti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, il Giudice ammetteva la TU al fine di consentire l'accertamento delle cause dei fenomeni infiltrativi de quibus, individuare, di conseguenza, il nesso causale, indicare le opere necessarie per la soluzione dei medesimi e procedere alla quantificazione degli eventuali danni riscontrati.
Depositata la relazione peritale, il processo proseguiva e, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Giudice rimetteva sul ruolo la causa convocando a chiarimenti il TU , il quale, all'udienza di comparizione Per_3
del 13.05.2024, chiariva che il danno era quantificato in € 5146,92 contestualizzato all'epoca della relazione in data 29/5/2013 e, all'esito, il Giudice rinviava al fine di consentire la definizione bonaria della controversia;
tuttavia, non avendo il provveduto né ad effettuare l'intervento di manutenzione né al pagamento CP_1
di quanto dovuto, alla successiva udienza del 12.11.2024, svoltasi secondo le modalità
alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)
il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, è d'uopo precisare che la presente controversia può essere ricondotta all'intero del regime di responsabilità delineato dall'art. 2051 cc, ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, la norma in esame presuppone un rapporto di fatto tra le res e il custode, -
da intendersi, quest'ultimo, come colui che di fatto abbia il governo sulle modalità di utilizzo e di conservazione della cosa-, da cui discenda un potere-dovere intervento tale da permettergli di controllarla, eliminare situazioni di pericolo ad essa riferibili e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa.
In particolare, la speciale responsabilità cui ci si riferisce si configura in presenza del solo nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, e può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, da intendersi, per quel che qui interessa, come un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode dotato di una effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, caratterizzato dal duplice requisito dell'imprevedibilità e della eccezionalità
(cfr. tra le molte Cass. Civ. sentenza n.10188/2022).
Dunque, sul piano probatorio, l'attore sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetterà l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
con la precisazione che, per quanto riguarda la posizione del danneggiato, siffatto onere si ritiene assolto con la dimostrazione - anche tramite presunzioni - che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, che caratterizza la cosa, in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi tali da attribuire alla cosa stessa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento", a prescindere dalla prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima o del comportamento commissivo od omissivo del custode (Cfr. tra le molte, Cass. Civ.
sentenza n. 2075/2002; Cass. Civ. sentenza n. 2331/2001; Cass. n. 10641/2002). Con specifico riferimento, poi, alla materia in esame, si richiama il principio secondo cui, quanto alle parti comuni dell'edificio, il riveste la posizione di CP_1
custode e, in quanto tale, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che queste rechino pregiudizio ad alcuno (Cfr. Trib. Salerno n. 1137/2022).
Ebbene, ritiene il Tribunale di poter far proprie, condividendole, le conclusioni cui è
pervenuto il TU, arch. , atteso che la relazione da questi redatta si appalesa Per_3
immune da vizi logici e tecnici, nonché adeguatamente motivata e conforme alla normativa vigente.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato gli interventi necessari e quantificato i danni in €
5.146,92, individuando l'importo relativo al costo dei lavori da eseguire da parte del per la risoluzione delle problematiche lamentate da parte attrice (cfr. pagg. CP_1
13,14 e 15 TU) così come ribadito all'udienza del 12 marzo 2024 e, in relazione a tale somma di risarcimento danni da parte del convenuto , era stata CP_1
Parte accettata dalla successivamente. CP_5
In virtù di ciò, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda proposta da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del CP_1
legale rappresentante, a risarcire parte attrice della somma indicata dal TU, arch. , in € 5.146,92 e ad eseguire i lavori di ripristino da questi indicati;
Per_3
condanna il in persona del legale rappresentante, a pagare le spese CP_1
che si liquidano in € 4.500,00, di cui € 2.200,00 per spese, ivi compresa la ctu come
da decreto del 14/6/2013, ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 10 febbraio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8246 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2011
TRA
c.f , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'AVV. FLORIMONTE MARIO, presso il cui studio, in
VIA FRANCESCO CONFORTI, 11, SALERNO (SA) elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amm.re legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. MOBILIO GIANFRANCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in V. CANTARELLA, 7, SALERNO (SA)
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità danni infiltrazioni.
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società , in persona del Parte_1
Parte legale rapp.te p.t., (di seguito “ a”) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Salerno il , in persona Controparte_2
dell'amm.re legale rapp.te p.t. (di seguito “ ”), premettendo: di essere CP_1
proprietaria di un locale posto al piano seminterrato del fabbricato ricompreso nel
Condominio, avente accesso da iscritto al NCEU Comune di Controparte_1
Salerno al fol. 62 part. 39, sub. 66, z.c. 1 cat. D/8; che, in tale locale, ebbero a manifestarsi fenomeni infiltrativi interessanti la parete posta a nord del locale in oggetto causati da perdite di acqua provenienti dal muro perimetrale del fabbricato confinante con la proprietà , tali da danneggiare gli intonaci CP_3 Pt_3
superficiali; che, in virtù di ciò, affidava all'arch. l'incarico di elaborare una Per_1
perizia atta a descrivere lo stato dei luoghi, le lamentate infiltrazioni ed in generale le condizioni in cui si trovava l'immobile, contenente altresì una proposta risolutiva delle problematiche lamentate, stante l'inutilità a tal fine degli interventi realizzati dal
Condominio; che, vista la mancata soluzione dei problemi da parte del , CP_1
essa attrice proponeva, innanzi al Tribunale di Salerno, ricorso per A.T.P.; che, durante il procedimento de quo, veniva nominato TU l'Ing. il quale ebbe Persona_2
a depositare la relazione peritale finalizzata a percorrere ipotesi tese alla soluzione transattiva delle evidenziate infiltrazioni, invitando, a mezzo di racc.ta a/r del
12.03.2010 le parti resistenti ad un incontro per definire in maniera bonaria la vicenda al quale, tuttavia, non era presente nessun rappresentante del Condominio;
che, Parte pertanto, la a invitava il Condominio a provvedere alla messa a disposizione della somma che il TU aveva quantificato come occorrente per le attività manutentive a compiersi e che, stante l'inerzia del Condominio a fronte degli svariati solleciti ricevuti,
quindi, si vedeva costretta ad adìre l'autorità giudiziaria al fine di tutelare le proprie ragioni.
Tanto premesso in fatto, in diritto, pertanto, parte attrice lamentava la responsabilità
del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e rassegnava la seguenti conclusioni: CP_1
“accertata la responsabilità del “ Controparte_4
”, sito in Salerno alla , in via esclusiva ovvero
[...] Controparte_4
in via concorrente con chi dovesse essere accertato aver concorso alla produzione
degli eventi, condannare chi e come per legge ritenuto responsabile ad effettuare i
lavori che comportino la definitiva impermeabilizzazione della parete posta al lato
nord del fabbricato o che comunque siano idonei ad impedire CP_3
definitivamente le infiltrazioni nei locali di proprietà della condannare Parte_1
chi e come per legge al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali
e non, nonché da deprezzamento del valore commerciale dell'immobile di proprietà
attorea quantificabili in € 1.000.000,00 e comunque da accertare in corso di causa a
mezzo di TU che fin d'ora si richiede;
condannare in ogni caso il CP_1
convenuto al pagamento dell'importo di € 6206,29 che il TU ing. ha Per_2
quantificato in sede di ATP come occorrente per le attività manutentive a compiersi,
oltre al rimborso delle spese tutte di ATP inclusi gli onorari del TU ing. per Per_2
€ 3500,00 e quanto corrisposto alla DI ED per i lavori di saggio e scavo
effettuati per € 1600,00; condannare chi e come per legge al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 12,5%, Cap ed Iva come per Legge”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il , contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, disposti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, il Giudice ammetteva la TU al fine di consentire l'accertamento delle cause dei fenomeni infiltrativi de quibus, individuare, di conseguenza, il nesso causale, indicare le opere necessarie per la soluzione dei medesimi e procedere alla quantificazione degli eventuali danni riscontrati.
Depositata la relazione peritale, il processo proseguiva e, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Giudice rimetteva sul ruolo la causa convocando a chiarimenti il TU , il quale, all'udienza di comparizione Per_3
del 13.05.2024, chiariva che il danno era quantificato in € 5146,92 contestualizzato all'epoca della relazione in data 29/5/2013 e, all'esito, il Giudice rinviava al fine di consentire la definizione bonaria della controversia;
tuttavia, non avendo il provveduto né ad effettuare l'intervento di manutenzione né al pagamento CP_1
di quanto dovuto, alla successiva udienza del 12.11.2024, svoltasi secondo le modalità
alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)
il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, è d'uopo precisare che la presente controversia può essere ricondotta all'intero del regime di responsabilità delineato dall'art. 2051 cc, ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, la norma in esame presuppone un rapporto di fatto tra le res e il custode, -
da intendersi, quest'ultimo, come colui che di fatto abbia il governo sulle modalità di utilizzo e di conservazione della cosa-, da cui discenda un potere-dovere intervento tale da permettergli di controllarla, eliminare situazioni di pericolo ad essa riferibili e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa.
In particolare, la speciale responsabilità cui ci si riferisce si configura in presenza del solo nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, e può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, da intendersi, per quel che qui interessa, come un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode dotato di una effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, caratterizzato dal duplice requisito dell'imprevedibilità e della eccezionalità
(cfr. tra le molte Cass. Civ. sentenza n.10188/2022).
Dunque, sul piano probatorio, l'attore sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetterà l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
con la precisazione che, per quanto riguarda la posizione del danneggiato, siffatto onere si ritiene assolto con la dimostrazione - anche tramite presunzioni - che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, che caratterizza la cosa, in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi tali da attribuire alla cosa stessa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento", a prescindere dalla prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima o del comportamento commissivo od omissivo del custode (Cfr. tra le molte, Cass. Civ.
sentenza n. 2075/2002; Cass. Civ. sentenza n. 2331/2001; Cass. n. 10641/2002). Con specifico riferimento, poi, alla materia in esame, si richiama il principio secondo cui, quanto alle parti comuni dell'edificio, il riveste la posizione di CP_1
custode e, in quanto tale, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che queste rechino pregiudizio ad alcuno (Cfr. Trib. Salerno n. 1137/2022).
Ebbene, ritiene il Tribunale di poter far proprie, condividendole, le conclusioni cui è
pervenuto il TU, arch. , atteso che la relazione da questi redatta si appalesa Per_3
immune da vizi logici e tecnici, nonché adeguatamente motivata e conforme alla normativa vigente.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato gli interventi necessari e quantificato i danni in €
5.146,92, individuando l'importo relativo al costo dei lavori da eseguire da parte del per la risoluzione delle problematiche lamentate da parte attrice (cfr. pagg. CP_1
13,14 e 15 TU) così come ribadito all'udienza del 12 marzo 2024 e, in relazione a tale somma di risarcimento danni da parte del convenuto , era stata CP_1
Parte accettata dalla successivamente. CP_5
In virtù di ciò, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda proposta da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del CP_1
legale rappresentante, a risarcire parte attrice della somma indicata dal TU, arch. , in € 5.146,92 e ad eseguire i lavori di ripristino da questi indicati;
Per_3
condanna il in persona del legale rappresentante, a pagare le spese CP_1
che si liquidano in € 4.500,00, di cui € 2.200,00 per spese, ivi compresa la ctu come
da decreto del 14/6/2013, ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 10 febbraio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.