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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6212/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]14 Parte_2 con l'Avv. FERENCICH ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_3 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]45 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CENTRONE CHIARA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma;
Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Il signor ha presentato ricorso chiedendo la modifica delle modalità di Parte_1 affidamento dei figli e del contributo al mantenimento, stabilite col decreto 756/2019 del Tribunale di
Trieste. In particolare, il ricorso si concentra sulla possibilità che il figlio si trasferisca con lui in Per_2
secondo la volontà manifestata dal minore. Pt_2
La signora si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda del Parte_3 ricorrente e, in particolare, opponendosi al trasferimento del figlio in fino al compimento del Pt_2 sedicesimo anno d'età, ritenuto prematuro nei tempi.
All'udienza dell'11/12/2024 sono state sentite le parti e il minore ed è stata Parte_1 accordata l'autorizzazione del minore alla scuola individuata in come richiesto in via Per_2 Pt_2 indifferibile ed urgente dal padre;
all'udienza successiva, dopo ampia discussione, le parti hanno trovato un accordo per precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
1. “DISPORRE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con potere del genitore presso Per_2 il quale si trova il minore di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. DISPORRE il collocamento prevalente di presso il padre, autorizzando il trasferimento del Per_2 minore in presso la residenza paterna e l'iscrizione alla scuola già in precedenza Pt_2 individuata;
3. DISPORRE che vedrà e starà con la madre in Italia nei seguenti periodi: Per_2
a. Nei mesi di luglio e agosto;
b. Nel corso di metà delle festività natalizie, con alternanza fra i genitori che trascorreranno ad anni alterni il periodo24 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio o comunque divideranno il periodo, alternandolo, a metà;
c. Tutti i ponti di durata pari o superiore a 5 giorni;
d. I giorni a cavallo del 1° maggio in occasione della festa di paese;
4. PORRE A CARICO di l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Parte_3 Parte_1
320,00 quale contributo indiretto al mantenimento di – importo rivalutabile annualmente Per_2 in base agli indici ISTAT – entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal primo mese completo durante il quale il minore si sarà trasferito in , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pt_2
5. PORRE A CARICO di l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Parte_1 Parte_3
320,00 quale contributo indiretto al mantenimento di – importo rivalutabile annualmente Per_2 in base agli indici ISTAT – entro il giorno 5 di ogni mese per i mesi di luglio e agosto, durante i quali il minore si troverà in Italia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. PORRE A CARICO di l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Parte_1 Parte_3
456,00 quale contributo indiretto al mantenimento di maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente – importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. Spese integralmente compensate”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, tenuto conto dell'ascolto del minore e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Trieste, il 6 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]14 Parte_2 con l'Avv. FERENCICH ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_3 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]45 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CENTRONE CHIARA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma;
Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Il signor ha presentato ricorso chiedendo la modifica delle modalità di Parte_1 affidamento dei figli e del contributo al mantenimento, stabilite col decreto 756/2019 del Tribunale di
Trieste. In particolare, il ricorso si concentra sulla possibilità che il figlio si trasferisca con lui in Per_2
secondo la volontà manifestata dal minore. Pt_2
La signora si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda del Parte_3 ricorrente e, in particolare, opponendosi al trasferimento del figlio in fino al compimento del Pt_2 sedicesimo anno d'età, ritenuto prematuro nei tempi.
All'udienza dell'11/12/2024 sono state sentite le parti e il minore ed è stata Parte_1 accordata l'autorizzazione del minore alla scuola individuata in come richiesto in via Per_2 Pt_2 indifferibile ed urgente dal padre;
all'udienza successiva, dopo ampia discussione, le parti hanno trovato un accordo per precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
1. “DISPORRE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con potere del genitore presso Per_2 il quale si trova il minore di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. DISPORRE il collocamento prevalente di presso il padre, autorizzando il trasferimento del Per_2 minore in presso la residenza paterna e l'iscrizione alla scuola già in precedenza Pt_2 individuata;
3. DISPORRE che vedrà e starà con la madre in Italia nei seguenti periodi: Per_2
a. Nei mesi di luglio e agosto;
b. Nel corso di metà delle festività natalizie, con alternanza fra i genitori che trascorreranno ad anni alterni il periodo24 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio o comunque divideranno il periodo, alternandolo, a metà;
c. Tutti i ponti di durata pari o superiore a 5 giorni;
d. I giorni a cavallo del 1° maggio in occasione della festa di paese;
4. PORRE A CARICO di l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Parte_3 Parte_1
320,00 quale contributo indiretto al mantenimento di – importo rivalutabile annualmente Per_2 in base agli indici ISTAT – entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal primo mese completo durante il quale il minore si sarà trasferito in , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pt_2
5. PORRE A CARICO di l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Parte_1 Parte_3
320,00 quale contributo indiretto al mantenimento di – importo rivalutabile annualmente Per_2 in base agli indici ISTAT – entro il giorno 5 di ogni mese per i mesi di luglio e agosto, durante i quali il minore si troverà in Italia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. PORRE A CARICO di l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Parte_1 Parte_3
456,00 quale contributo indiretto al mantenimento di maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente – importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. Spese integralmente compensate”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, tenuto conto dell'ascolto del minore e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Trieste, il 6 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli