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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/10/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2089/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di SQ Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2089/2025 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GAUDIO ROBERTO e dell'avv. CORRADO ALESSIA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. OBICI FRANCESCA e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica di condizioni di divorzio
Conclusioni
Attore, come da ricorso
Convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 30/04/2025, (10/4/1978), residente a [...], ha Parte_1 domandato la modifica delle condizioni di divorzio relativamente ad affidamento e mantenimento della prole. pagina 1 di 5 Dal matrimonio sono nate due figlie: (20/11/2008) e SS (23/03/2013). Per_1
La sentenza di divorzio su conclusioni congiunte del Tribunale di Modena n. 764/2022 del 25/5/2022 prevede: l'affido condiviso delle figlie minori e SS con collocazione prevalente con la Per_1 madre;
il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 800
(400 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle pretese avanzate, parte ricorrente ha allegato che in realtà dal 1/9/2022 la IA grande di anni 16 si è trasferita dal padre. Per_1
Chiede: la collocazione di presso di lui, previo ascolto;
la revoca del contributo a suo carico per Per_1
e la previsione di un contribuito a carico della madre di euro 200; la conferma del suo contributo Per_1 di euro 400 per l'altra IA SS.
La convenuta (25/9/1981), residente a [...], si è costituita opponendosi CP_1 all'accoglimento delle domande. Sostiene che la situazione di era già prevista in sentenza di Per_1 divorzio con la possibilità di aumentare la permanenza con il padre, tanto che il contributo era stato ridotto da 1.000 ad 800 euro. Afferma che la propria situazione economica è immutata ma sono aumentate le spese di locazione, mentre quella del ricorrente è migliorata e che sono aumentate le esigenze delle figlie. Chiede quindi un aumento del contributo a carico del padre ad euro 1.200 (600 x
2) oltre all'80% delle spese straordinarie.
2. – Alla prima udienza del 17/09/2025 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente : Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. si è Parte_1 Per_1 praticamente trasferita da me e va qualche fine settimana dalla madre. La condizione lavorativa e contrattuale è la stessa ma con un'altra azienda con stipendio di euro 3.800 circa. Prima vivevo in un immobile della società per cui lavoravo e adesso ho acquistato un immobile con la mia compagna con mutuo con rata mensile di euro 1.400 (per me euro 700).
Parte convenuta : Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. durante CP_1 Per_1 la settimana sta da padre e qualche fine settimana. A maggio 2022 lavoravo in assicurazione come impiegata e tempo pieno ed anche adesso anche se in altra assicurazione con stipendio invariato euro
1.200 netti. Ho cambiato casa, a Formigine non trovavo ed il posto più vicino era a Montale di
Castelnuovo Rangone.
Il Presidente relatore delegato, ha ritenuto non necessario l'ascolto delle figlie minori in quanto le parti controvertono solo su questioni economiche (v. anche le dichiarazioni concordati delle parti in udienza in ordine alle frequentazioni della IA . Per_1
La causa documentalmente istruita è stata rimessa in decisione al collegio, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. pagina 2 di 5 Motivi della decisione.
3. – Va premesso che in questa sede non possono essere riesaminate le statuizioni della sentenza di divorzio, peraltro emessa su conclusioni congiunte delle parti.
Si deve invece verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice nel divorzio congiunto.
La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In tanto è possibile provvedere a detta revisione in aumento od in diminuzione, in quanto siano successivamente al divorzio mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate dalle parti, con successivo controllo del giudice (tra le tante Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
14/04/2022, n. 12318 in materia di revisione di assegno divorzile).
4. – Nella sentenza di divorzio sono contenute le seguenti previsioni:
- ed avranno residenza preferenziale presso la madre. Per_1 Persona_2
- Il padre terrà presso di sé le figlie dal sabato mattina ore 09:30 alla domenica pomeriggio ore 17:30; il potrà tenere presso di sé le figlie e/o far visita alle stesse ogni volta che lo desidera previo Pt_1 avviso alla madre…
- A far data dal 01.09.2022 la minore starà con la madre e/o con il padre a fine Persona_3 settimana alternati e, nella settimana in cui starà nel fine settimana con la madre, starà con il Per_1 padre indicativamente tre giorni a settimana ed eventualmente anche altri giorni della settimana su sua esplicita richiesta.
Ciò in quanto da settembre 2022 avrebbe iniziato le scuole superiori a Modena, dove abita il Per_1 padre. La madre abitava a Formigine (MO) e si è successivamente trasferita a Montale di Castelnuovo
Rangone (MO).
Nella sentenza di divorzio vi era l'ulteriore previsione che:
- A far data dal 01.09.2022 il padre verserà in favore delle figlie a titolo di mantenimento la somma di
E. 800,00 (ottocento/00), ossia E. 400,00 per ciascuna IA, oltre a contribuire nella misura della metà a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole.
Per i mesi precedenti il contributo era di euro 1.000 (questa la previsione della sentenza di divorzio: - Il
continuerà a versare a titolo di mantenimento delle figlie minori la somma di E. 1.000,00 Pt_1
(mille/00), ossia E. 500,00 per ciascuna IA, per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto
pagina 3 di 5 2022; provvederà inoltre direttamente al loro sostentamento durante i periodi in cui le figlie staranno con lui.)
Inoltre - A far data dal 01.09.2022 il padre provvederà alla propria parte del vestiario per le figlie, che terrà presso la sua abitazione al fine di consentire alle stesse di avere l'abbigliamento necessario quando si recheranno a casa del padre.
Tali accordi risultano dovuti fatto che iniziando le scuole superiori a Modena da settembre 2022, Per_1 sarebbe probabilmente stata di più dal padre. I genitori avevano infatti previsto espressamente la possibilità di una maggiore frequentazione (altri giorni a settimana su sua richiesta).
Se non che, come risulta dalle concordi dichiarazioni delle parti (vedi verbale d'udienza del 17/9/2025) si è trasferita dal padre dove sta prevalentemente, andando solo quale fine settimana a casa della Per_1 madre.
Si tratta dunque di una situazione diversa da quella di una collocazione prevalente di dalla madre Per_1 con la previsione di una possibile maggiore frequentazione con il padre, disciplinata dalla sentenza di divorzio (v. sopra).
Vi è stata dunque una modifica della situazione relativa alla IA Per_1
5. – L'altro profilo da esaminare è se vi sia un mutamento significativo delle condizioni economico- patrimoniali dei due genitori.
La risposta è negativa.
Per la condizione lavorativa e contrattuale è la stessa ma con un'altra azienda con Parte_1 stipendio di euro 3.800 circa. Prima viveva in un immobile della società per cui lavorava e adesso ha acquistato un immobile con la sua compagna con mutuo con rata mensile di euro 1.400 (per lui euro
700).
a maggio 2022 lavorava in assicurazione come impiegata e tempo pieno ed anche adesso CP_1 anche se in altra assicurazione con stipendio invariato di euro 1.200 netti. Ha cambiato casa: a
Formigine non ha trovavo ed il posto più vicino in cui trasferirsi è stato Montale di Castelnuovo
Rangone, con aumento dei costi di locazione.
6. – In ragione di quanto esposto sub 4, e cioè del trasferimento della IA dal padre, va Per_1 revocato il contributo ordinario di euro 400 posto a carico del padre per il suo mantenimento.
La revoca può essere fatta decorrente dalla presente decisione.
Tenuto conto della differente condizione economica dei genitori, non va posto un contributo economico a carico della madre, ma va previsto il mantenimento diretto ordinario della IA da parte dei due genitori.
pagina 4 di 5 Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite al 50% come concordato in sede di divorzio congiunto.
7. – Non può invece ritenersi che vi sia stato anche un aumento delle esigenze economiche (per cura, educazione, istruzione ed assistenza) delle due figlie legato alla crescita (cfr. Cassazione civile sez. I -
29/04/2022, n. 13664), non coperto dalle spese straordinarie, in quanto sono passati soltanto tre anni circa dal divorzio congiunto (maggio 2022).
In particolare per la IA SS (23/03/2013) che aveva 9 anni all'epoca del divorzio ed ora ne ha
12.
Va dunque rigettata la domanda della convenuta di aumento del contributo ordinario a carico del padre per il mantenimento della IA SS.
8. – L'esito complessivo del giudizio, con la parziale reciproca soccombenza (il padre ha chiesto un contributo di euro 200 a carico della madre per il mantenimento della IA , giustifica l'integrale Per_1 compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Modena n. 764/2022 del 25/5/2022,
- revoca, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, il contributo ordinario di euro 400,00 posto a carico di per il mantenimento della IA minorenne (20/11/2008); Parte_1 Per_1
- dispone il mantenimento ordinario diretto della IA da parte dei genitori;
Per_1
- conferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come previsto in sede divorzio;
- conferma per il resto;
II – dichiara le spese del procedimento integralmente confermate tra le parti.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente estensore
CA Di SQ
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di SQ Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2089/2025 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GAUDIO ROBERTO e dell'avv. CORRADO ALESSIA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. OBICI FRANCESCA e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica di condizioni di divorzio
Conclusioni
Attore, come da ricorso
Convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 30/04/2025, (10/4/1978), residente a [...], ha Parte_1 domandato la modifica delle condizioni di divorzio relativamente ad affidamento e mantenimento della prole. pagina 1 di 5 Dal matrimonio sono nate due figlie: (20/11/2008) e SS (23/03/2013). Per_1
La sentenza di divorzio su conclusioni congiunte del Tribunale di Modena n. 764/2022 del 25/5/2022 prevede: l'affido condiviso delle figlie minori e SS con collocazione prevalente con la Per_1 madre;
il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 800
(400 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle pretese avanzate, parte ricorrente ha allegato che in realtà dal 1/9/2022 la IA grande di anni 16 si è trasferita dal padre. Per_1
Chiede: la collocazione di presso di lui, previo ascolto;
la revoca del contributo a suo carico per Per_1
e la previsione di un contribuito a carico della madre di euro 200; la conferma del suo contributo Per_1 di euro 400 per l'altra IA SS.
La convenuta (25/9/1981), residente a [...], si è costituita opponendosi CP_1 all'accoglimento delle domande. Sostiene che la situazione di era già prevista in sentenza di Per_1 divorzio con la possibilità di aumentare la permanenza con il padre, tanto che il contributo era stato ridotto da 1.000 ad 800 euro. Afferma che la propria situazione economica è immutata ma sono aumentate le spese di locazione, mentre quella del ricorrente è migliorata e che sono aumentate le esigenze delle figlie. Chiede quindi un aumento del contributo a carico del padre ad euro 1.200 (600 x
2) oltre all'80% delle spese straordinarie.
2. – Alla prima udienza del 17/09/2025 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
Parte ricorrente : Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. si è Parte_1 Per_1 praticamente trasferita da me e va qualche fine settimana dalla madre. La condizione lavorativa e contrattuale è la stessa ma con un'altra azienda con stipendio di euro 3.800 circa. Prima vivevo in un immobile della società per cui lavoravo e adesso ho acquistato un immobile con la mia compagna con mutuo con rata mensile di euro 1.400 (per me euro 700).
Parte convenuta : Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. durante CP_1 Per_1 la settimana sta da padre e qualche fine settimana. A maggio 2022 lavoravo in assicurazione come impiegata e tempo pieno ed anche adesso anche se in altra assicurazione con stipendio invariato euro
1.200 netti. Ho cambiato casa, a Formigine non trovavo ed il posto più vicino era a Montale di
Castelnuovo Rangone.
Il Presidente relatore delegato, ha ritenuto non necessario l'ascolto delle figlie minori in quanto le parti controvertono solo su questioni economiche (v. anche le dichiarazioni concordati delle parti in udienza in ordine alle frequentazioni della IA . Per_1
La causa documentalmente istruita è stata rimessa in decisione al collegio, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. pagina 2 di 5 Motivi della decisione.
3. – Va premesso che in questa sede non possono essere riesaminate le statuizioni della sentenza di divorzio, peraltro emessa su conclusioni congiunte delle parti.
Si deve invece verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice nel divorzio congiunto.
La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In tanto è possibile provvedere a detta revisione in aumento od in diminuzione, in quanto siano successivamente al divorzio mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate dalle parti, con successivo controllo del giudice (tra le tante Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
14/04/2022, n. 12318 in materia di revisione di assegno divorzile).
4. – Nella sentenza di divorzio sono contenute le seguenti previsioni:
- ed avranno residenza preferenziale presso la madre. Per_1 Persona_2
- Il padre terrà presso di sé le figlie dal sabato mattina ore 09:30 alla domenica pomeriggio ore 17:30; il potrà tenere presso di sé le figlie e/o far visita alle stesse ogni volta che lo desidera previo Pt_1 avviso alla madre…
- A far data dal 01.09.2022 la minore starà con la madre e/o con il padre a fine Persona_3 settimana alternati e, nella settimana in cui starà nel fine settimana con la madre, starà con il Per_1 padre indicativamente tre giorni a settimana ed eventualmente anche altri giorni della settimana su sua esplicita richiesta.
Ciò in quanto da settembre 2022 avrebbe iniziato le scuole superiori a Modena, dove abita il Per_1 padre. La madre abitava a Formigine (MO) e si è successivamente trasferita a Montale di Castelnuovo
Rangone (MO).
Nella sentenza di divorzio vi era l'ulteriore previsione che:
- A far data dal 01.09.2022 il padre verserà in favore delle figlie a titolo di mantenimento la somma di
E. 800,00 (ottocento/00), ossia E. 400,00 per ciascuna IA, oltre a contribuire nella misura della metà a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole.
Per i mesi precedenti il contributo era di euro 1.000 (questa la previsione della sentenza di divorzio: - Il
continuerà a versare a titolo di mantenimento delle figlie minori la somma di E. 1.000,00 Pt_1
(mille/00), ossia E. 500,00 per ciascuna IA, per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto
pagina 3 di 5 2022; provvederà inoltre direttamente al loro sostentamento durante i periodi in cui le figlie staranno con lui.)
Inoltre - A far data dal 01.09.2022 il padre provvederà alla propria parte del vestiario per le figlie, che terrà presso la sua abitazione al fine di consentire alle stesse di avere l'abbigliamento necessario quando si recheranno a casa del padre.
Tali accordi risultano dovuti fatto che iniziando le scuole superiori a Modena da settembre 2022, Per_1 sarebbe probabilmente stata di più dal padre. I genitori avevano infatti previsto espressamente la possibilità di una maggiore frequentazione (altri giorni a settimana su sua richiesta).
Se non che, come risulta dalle concordi dichiarazioni delle parti (vedi verbale d'udienza del 17/9/2025) si è trasferita dal padre dove sta prevalentemente, andando solo quale fine settimana a casa della Per_1 madre.
Si tratta dunque di una situazione diversa da quella di una collocazione prevalente di dalla madre Per_1 con la previsione di una possibile maggiore frequentazione con il padre, disciplinata dalla sentenza di divorzio (v. sopra).
Vi è stata dunque una modifica della situazione relativa alla IA Per_1
5. – L'altro profilo da esaminare è se vi sia un mutamento significativo delle condizioni economico- patrimoniali dei due genitori.
La risposta è negativa.
Per la condizione lavorativa e contrattuale è la stessa ma con un'altra azienda con Parte_1 stipendio di euro 3.800 circa. Prima viveva in un immobile della società per cui lavorava e adesso ha acquistato un immobile con la sua compagna con mutuo con rata mensile di euro 1.400 (per lui euro
700).
a maggio 2022 lavorava in assicurazione come impiegata e tempo pieno ed anche adesso CP_1 anche se in altra assicurazione con stipendio invariato di euro 1.200 netti. Ha cambiato casa: a
Formigine non ha trovavo ed il posto più vicino in cui trasferirsi è stato Montale di Castelnuovo
Rangone, con aumento dei costi di locazione.
6. – In ragione di quanto esposto sub 4, e cioè del trasferimento della IA dal padre, va Per_1 revocato il contributo ordinario di euro 400 posto a carico del padre per il suo mantenimento.
La revoca può essere fatta decorrente dalla presente decisione.
Tenuto conto della differente condizione economica dei genitori, non va posto un contributo economico a carico della madre, ma va previsto il mantenimento diretto ordinario della IA da parte dei due genitori.
pagina 4 di 5 Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite al 50% come concordato in sede di divorzio congiunto.
7. – Non può invece ritenersi che vi sia stato anche un aumento delle esigenze economiche (per cura, educazione, istruzione ed assistenza) delle due figlie legato alla crescita (cfr. Cassazione civile sez. I -
29/04/2022, n. 13664), non coperto dalle spese straordinarie, in quanto sono passati soltanto tre anni circa dal divorzio congiunto (maggio 2022).
In particolare per la IA SS (23/03/2013) che aveva 9 anni all'epoca del divorzio ed ora ne ha
12.
Va dunque rigettata la domanda della convenuta di aumento del contributo ordinario a carico del padre per il mantenimento della IA SS.
8. – L'esito complessivo del giudizio, con la parziale reciproca soccombenza (il padre ha chiesto un contributo di euro 200 a carico della madre per il mantenimento della IA , giustifica l'integrale Per_1 compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Modena n. 764/2022 del 25/5/2022,
- revoca, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, il contributo ordinario di euro 400,00 posto a carico di per il mantenimento della IA minorenne (20/11/2008); Parte_1 Per_1
- dispone il mantenimento ordinario diretto della IA da parte dei genitori;
Per_1
- conferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come previsto in sede divorzio;
- conferma per il resto;
II – dichiara le spese del procedimento integralmente confermate tra le parti.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente estensore
CA Di SQ
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