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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1119/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ludovica Vagnoni, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, CP_1 come da procura in atti appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Fortunato, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9504/2022 pubblicata il 15.12.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.3.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720219026423181/000, notificata in data 14.2.2022, con la quale l' gli aveva intimato il pagamento della somma di € 34.034,85 Controparte_3 oltre interessi e sanzioni.
1 Esponeva che, dall'esame dell'intimazione sopra indicata, aveva appreso dell'esistenza di 13 avvisi di addebito, aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali, di seguito indicati:
1. avviso di addebito n. 39720120022223686000 presumibilmente notificato il 25.02.2013 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 16.411,54;
2. avviso di addebito n. 39720130005155745000 presumibilmente notificato il 22.05.2013 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 1.228,21;
3. avviso di addebito n. 39720130011700420000 presumibilmente notificato il 18.02.2014 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.435,10;
4. avviso di addebito n. 39720140002050336000 presumibilmente notificato il 07.07.2014 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.514,65;
5. avviso di addebito n. 39720140009030689000 presumibilmente notificato il 23.10.2014 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.462,21;
6. avviso di addebito n. 39720140022191712000 presumibilmente notificato il 22.01.2015 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.485,73;
7. avviso di addebito n. 397220150004537156000 presumibilmente notificato il 26.10.2015 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.434,32;
8. avviso di addebito 39720150009567547000 presumibilmente notificato il 04.01.2016 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 6.894,70
9. avviso di addebito 39720160001408392000 presumibilmente notificato il 15.04.2016 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.389,58;
10. avviso di addebito 39720160017403281000 presumibilmente notificato il 09.12.2016 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 2.338,22;
11. avviso di addebito 39720170008120652000 presumibilmente notificato il 07.10.2017 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 4.499,99;
12. avviso di addebito 39720180004051477000 presumibilmente notificato il 27.07.2018 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 3.387,38;
13. avviso di addebito 39720180021286001000 presumibilmente notificato il 11.12.2018 relativo a preteso omesso pagamento contributi IVS oltre a somme aggiuntive per complessivi € 738,03.”
A fondamento dell'opposizione, deduceva la mancata notifica di detti titoli e la prescrizione dei crediti di cui all'intimazione, chiedendo, pertanto, la sospensione e/o l'annullamento di dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi.
Si costituiva in giudizio l' , depositando documentazione atta a Controparte_2 comprovare l'intervenuta notifica al ricorrente di precedenti atti di intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi aventi ad oggetto i medesimi avvisi di addebito sottesi all'intimazione
2 impugnata nella presente sede processuale, deducendo, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. CP_ L' benché ritualmente citato, restava contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , sul Controparte_2 presupposto che non era maturata l'eccepita prescrizione, avendo l' documentato la regolare CP_4 notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Ha proposto appello sulla base di un unico articolato motivo: Parte_1
1) Errata valutazione delle risultanze processuali. Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Omessa motivazione sull'intervenuta decadenza del diritto a riscuotere i contributi per mancanza della notifica degli avvisi di addebito. Errata valutazione delle prove.
Ha sostenuto parte appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di CP_ pagamento impugnata, non avendo l' rimasto contumace in primo grado, provato l'avvenuta notifica degli stessi. Ha, inoltre, evidenziato, che l'intimazione di pagamento del 7.12.2019, depositata dall' al fine di dimostrare l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, non CP_4 contiene i medesimi avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Ha concluso chiedendo di: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di addebito impugnati, ruoli opposti, e della intimazione di pagamento impugnata per i motivi dedotti in narrativa e per la mancata notifica degli avvisi di addebito;
b) accertare e dichiarare che gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione impugnata a mezzo del presente ricorso non sono stati notificati al ricorrente e per l'effetto dichiarare prescritta la pretesa creditoria avanzata;
- in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che all'uopo si dichiara antistatario”. CP_ Si sono costituiti in giudizio l' e l' resistendo al gravame e Controparte_2 chiedendone il rigetto, in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite del grado.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. L'appello è infondato.
Giova preliminarmente osservare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n.
46/1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78/ 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122/2010, dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.lgs. n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425/2019; n. 6704/2016; n. 594/2016; n. 24215/2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793/2010; n. 6119/2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.lgs. n. 46/1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante
4 una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento -
Cass., sez. 6 n. 24506/2016).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016).
Ed ancora, “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007)”, la S.C. ha sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (Cass. n. 28583/2018.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).
A fronte, quindi, della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) (Cass. n. 18256/2020).
Ha, infatti, precisato la Suprema Corte con la sentenza n. 31282/2019 che, nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.lgs. n. 46/1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e
5 successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294/2019; n. 31282/2019). CP_ 1.1. Ciò premesso, nel grado l' ha documentato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Tale documentazione può essere acquisita alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se
i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393/2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato
e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti” (v. Cass. n. 20055/2016; n.
11994/2018; n. 28439/2019; n. 6201/2024);
Ed ancora che: “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la
S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione) (Cass. n. 16358/2024, vedi anche Cass. n. 401/2023).
6 CP_ In particolare, i tredici avvisi di addebito sono stati notificati all'appellante dall' a mezzo raccomandata a/r (cfr. docc. da 1 a 13 della memoria di costituzione in appello), e la notificazione si
è perfezionata per compiuta giacenza o per ricevimento dell'atto nelle seguenti date:
1. n. 397 2012 0022223686000 per compiuta giacenza in data 25.2.2013;
2. n. 397 2013 0005155745000 per compiuta giacenza in data 22.5.2013;
3. n. 397 2013 0011700420000 per compiuta giacenza in data 18.2.2014;
4. n. 397 2014 0002050336000 per compiuta giacenza in data 7.7.2014;
5. n. 39720140009030689000 per compiuta giacenza in data 23.10.2014;
6. n. 397 2014 0022191712000 per compiuta giacenza in data 22.1.2015;
7. n. 397 2015 0004537156000 per compiuta giacenza in data 26.10.2015;
8. n. 397 2015 0009567547000 per compiuta giacenza in data 4.1.2016;
9. n. 397 2016 0001408392000 consegnato al mittente in data 15.04.2016;
10. n. 397 2016 0017403281000 consegnato al mittente in data 9.12.2016;
11. n. 397 2017 0008120652000 consegnato al mittente in data 7.10.2017;
12. n. 397 2018 0004051477000 per compiuta giacenza in data 27.7.2018;
13. n. 397 2018 0021286001000 consegnato al mittente in data 11.12.2018.
Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro la Corte Cost., nella sentenza n. 175 del 2018, ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (si veda da ultimo Cass. n. 10131/2020).
A ciò consegue la tardività dell'impugnazione del in quanto proposta oltre il termine di Pt_1 quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. n.
46/1999, avendo costui fatto valere un vizio di merito della pretesa contributiva, ossia la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito.
2. Con riferimento, invece, all'asserita intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notificazione degli avvisi di addebito e la data di ricezione dell'intimazione di pagamento 7 impugnata, azione non soggetta a termini di decadenza, osserva la Corte che l' ha depositato, CP_4 già nel giudizio di primo grado, i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- l'intimazione di pagamento n. 09720179006041705, notificata all'odierno appellante a mezzo raccomandata a/r a giugno 2017 (all.8 fascicolo di primo grado), relativa agli avvisi di addebito di cui ai nn. da 1 a 8, sopra indicati;
- l'intimazione di pagamento n. 09720179058630571, notificata a mezzo del messo notificatore in data 7.11.2017 (all. 9 fascicolo di primo grado), relativa all'avviso di addebito di cui al n. 1 sopra indicato;
- il pignoramento presso terzi n. 09784201700018719001, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 24.11.2017 (all. 7 fascicolo di primo grado), relativo agli avvisi di addebito di cui ai nn. da 1 a
8 e n. 10, sopra indicati;
- l'intimazione di pagamento n. 09720199078349365, notificata il 7.12.2019 (all. 10 fascicolo di primo grado), relativa agli avvisi di addebito di cui ai nn. da 6 a 12, sopra indicati.
Non è, infine, contestata la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, in data 14.2.2022, relativa a tutti e tredici gli avvisi di addebito sopra indicati.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 in Parte_1
CP_ favore dell' e in € 3.500,00 in favore dell' , oltre spese Controparte_2 generali, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 15.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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