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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/07/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. IG Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5607/2022 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto responsabilità pro- fessionale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mauri Parte_1
Maria, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale depositata in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del
1 processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il sig. in qualità di liquidatore Controparte_1
della Eredi Troiano IG snc, deducendone la responsabilità professionale per violazioni gravi nell'esercizio del suo inca- rico, in particolare per aver concesso l'uso esclusivo di beni sociali a favore di alcuni soci senza titolo né corrispettivo, non aver fornito la documentazione contabile richiesta, non aver provveduto al corretto riparto delle passività e alla ri- scossione delle indennità di occupazione ed aver eseguito operazioni di alienazione patrimoniale senza la necessaria in- formazione e trasparenza verso i soci.
L'attore concludeva chiedendo l'accertamento della respon- sabilità del convenuto e la condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore a € 26.000, oltre spese di lite.
Il convenuto rimaneva contumace.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi pro- cessuali salienti, s'impone di scrutinare fondatezza della pro- posta domanda.
La domanda è fondata.
A tal fine giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2489 c.c., applicabile anche alle società di persone in forza del richiamo operato dagli artt. 2310 e 2311 c.c., il liquidatore è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per la definizione dei rapporti sociali, ivi inclusa la riscossione dei crediti, il paga- mento dei debiti sociali e la ripartizione dell'attivo residuo tra i soci, con l'osservanza del dovere di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. La funzione del liquidatore, seb- bene priva di poteri dispositivi autonomi assimilabili a quelli dell'amministratore in bonis, comporta comunque una gestio- ne ordinata, trasparente e documentata del patrimonio residuo, con specifico obbligo di rendiconto periodico e puntuale in- formazione ai soci. L'inosservanza di tali doveri integra re- sponsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., e, ove ri- corra un danno per uno o più soci, ne legittima la richiesta ri- sarcitoria in sede giudiziale.
3 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti dall'attore e dalla mancata costituzione del convenuto, la domanda risarcitoria appare fondata e meritevole di acco- glimento nei limiti che seguono.
Va innanzitutto evidenziato che la responsabilità del liquida- tore di una società di persone si configura in presenza di vio- lazioni degli obblighi di trasparenza, rendicontazione e ge- stione diligente del patrimonio residuo, soprattutto in fase di scioglimento della società.
Nella fattispecie in esame, dagli atti risulta che il convenuto, nominato liquidatore sin dal 2002, ha svolto attività di gestio- ne liquidatoria protrattasi per oltre un ventennio, senza tutta- via fornire, nonostante le reiterate richieste del socio attore, un quadro trasparente e documentato della situazione patri- moniale e debitoria della società.
Le numerose comunicazioni agli atti, tra cui le mail intercorse tra le parti nel corso del 2022, attestano come l'attore – nella qualità di socio – abbia chiesto più volte di ricevere una ren- dicontazione dettagliata delle entrate e delle uscite, con speci- fica indicazione delle somme versate dai soci a copertura dei debiti sociali. Le risposte del liquidatore appaiono generiche, prive di allegazione di documenti contabili e caratterizzate da
4 un atteggiamento dilatorio, pur a fronte di richieste legittime formulate in modo puntuale e circostanziato.
In tale contesto, il verbale dell'assemblea dei soci del 27 lu- glio 2022 dimostra che l'attore è stato posto nella condizione di non poter partecipare utilmente alla discussione sulla liqui- dazione del patrimonio sociale, proprio per la mancata comu- nicazione della documentazione contabile. Anche la proposta di vendita dei beni sociali risulta assunta in assenza di unani- mità, a riprova di una gestione liquidatoria non condivisa, che ha di fatto impedito al socio dissenziente di esercitare piena- mente i propri diritti.
L'inerzia e l'opacità nella gestione da parte del convenuto, unitamente all'omessa rendicontazione delle somme versate pro quota dai soci, integra una condotta inadempiente e col- pevole, fonte di responsabilità nei confronti dell'attore. Il danno da quest'ultimo lamentato è stato determinato in rela- zione alle somme che egli afferma di aver anticipato per fron- teggiare debiti sociali, in luogo del liquidatore, e che non ri- sultano rimborsate. Sebbene non sia stata fornita una prova rigorosa dei singoli pagamenti, la documentazione in atti – comprensiva delle mail del liquidatore, del verbale assem- bleare e delle richieste PEC – consente di ritenere provata, in via presuntiva, la sussistenza di un danno patrimoniale a cari- co dell'attore.
5 Alla luce della mancata specifica contestazione da parte del convenuto, contumace, e considerata l'opacità della gestione contabile, il danno può essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nella misura di euro 26.000,00, somma che si ritiene congrua, proporzionata alla verosimile entità delle somme anticipate dall'attore e idonea a compensare il pregiu- dizio derivante dalla condotta inadempiente del convenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono po- ste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
Manda la cancelleria.
6 Nocera Inferiore, 29/07/2025
Il Giudice
Dott. IG Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. IG Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5607/2022 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto responsabilità pro- fessionale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mauri Parte_1
Maria, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale depositata in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del
1 processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il sig. in qualità di liquidatore Controparte_1
della Eredi Troiano IG snc, deducendone la responsabilità professionale per violazioni gravi nell'esercizio del suo inca- rico, in particolare per aver concesso l'uso esclusivo di beni sociali a favore di alcuni soci senza titolo né corrispettivo, non aver fornito la documentazione contabile richiesta, non aver provveduto al corretto riparto delle passività e alla ri- scossione delle indennità di occupazione ed aver eseguito operazioni di alienazione patrimoniale senza la necessaria in- formazione e trasparenza verso i soci.
L'attore concludeva chiedendo l'accertamento della respon- sabilità del convenuto e la condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore a € 26.000, oltre spese di lite.
Il convenuto rimaneva contumace.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi pro- cessuali salienti, s'impone di scrutinare fondatezza della pro- posta domanda.
La domanda è fondata.
A tal fine giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2489 c.c., applicabile anche alle società di persone in forza del richiamo operato dagli artt. 2310 e 2311 c.c., il liquidatore è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per la definizione dei rapporti sociali, ivi inclusa la riscossione dei crediti, il paga- mento dei debiti sociali e la ripartizione dell'attivo residuo tra i soci, con l'osservanza del dovere di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. La funzione del liquidatore, seb- bene priva di poteri dispositivi autonomi assimilabili a quelli dell'amministratore in bonis, comporta comunque una gestio- ne ordinata, trasparente e documentata del patrimonio residuo, con specifico obbligo di rendiconto periodico e puntuale in- formazione ai soci. L'inosservanza di tali doveri integra re- sponsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., e, ove ri- corra un danno per uno o più soci, ne legittima la richiesta ri- sarcitoria in sede giudiziale.
3 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti dall'attore e dalla mancata costituzione del convenuto, la domanda risarcitoria appare fondata e meritevole di acco- glimento nei limiti che seguono.
Va innanzitutto evidenziato che la responsabilità del liquida- tore di una società di persone si configura in presenza di vio- lazioni degli obblighi di trasparenza, rendicontazione e ge- stione diligente del patrimonio residuo, soprattutto in fase di scioglimento della società.
Nella fattispecie in esame, dagli atti risulta che il convenuto, nominato liquidatore sin dal 2002, ha svolto attività di gestio- ne liquidatoria protrattasi per oltre un ventennio, senza tutta- via fornire, nonostante le reiterate richieste del socio attore, un quadro trasparente e documentato della situazione patri- moniale e debitoria della società.
Le numerose comunicazioni agli atti, tra cui le mail intercorse tra le parti nel corso del 2022, attestano come l'attore – nella qualità di socio – abbia chiesto più volte di ricevere una ren- dicontazione dettagliata delle entrate e delle uscite, con speci- fica indicazione delle somme versate dai soci a copertura dei debiti sociali. Le risposte del liquidatore appaiono generiche, prive di allegazione di documenti contabili e caratterizzate da
4 un atteggiamento dilatorio, pur a fronte di richieste legittime formulate in modo puntuale e circostanziato.
In tale contesto, il verbale dell'assemblea dei soci del 27 lu- glio 2022 dimostra che l'attore è stato posto nella condizione di non poter partecipare utilmente alla discussione sulla liqui- dazione del patrimonio sociale, proprio per la mancata comu- nicazione della documentazione contabile. Anche la proposta di vendita dei beni sociali risulta assunta in assenza di unani- mità, a riprova di una gestione liquidatoria non condivisa, che ha di fatto impedito al socio dissenziente di esercitare piena- mente i propri diritti.
L'inerzia e l'opacità nella gestione da parte del convenuto, unitamente all'omessa rendicontazione delle somme versate pro quota dai soci, integra una condotta inadempiente e col- pevole, fonte di responsabilità nei confronti dell'attore. Il danno da quest'ultimo lamentato è stato determinato in rela- zione alle somme che egli afferma di aver anticipato per fron- teggiare debiti sociali, in luogo del liquidatore, e che non ri- sultano rimborsate. Sebbene non sia stata fornita una prova rigorosa dei singoli pagamenti, la documentazione in atti – comprensiva delle mail del liquidatore, del verbale assem- bleare e delle richieste PEC – consente di ritenere provata, in via presuntiva, la sussistenza di un danno patrimoniale a cari- co dell'attore.
5 Alla luce della mancata specifica contestazione da parte del convenuto, contumace, e considerata l'opacità della gestione contabile, il danno può essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nella misura di euro 26.000,00, somma che si ritiene congrua, proporzionata alla verosimile entità delle somme anticipate dall'attore e idonea a compensare il pregiu- dizio derivante dalla condotta inadempiente del convenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono po- ste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
Manda la cancelleria.
6 Nocera Inferiore, 29/07/2025
Il Giudice
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