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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 290/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
(c.f. ), in qualità di amministratore unico della Parte_1 C.F._1 CP_1 unipersonale in liquidazione giudiziale C.F. e p.Iva , con sede legale in Gattinara (VC),
[...] P.IVA_1
Via Cardinale Mercurio 10, ed (c.f. ), in qualità di socio della Parte_2 C.F._2 medesima unipersonale in liquidazione giudiziale, elettivamente domiciliati in Roma, Via Controparte_1
Giovanni De Agostini n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Mambretti del Foro di Roma (c.f.
) che li rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'atto introduttivo ex C.F._3 art. 83, 3°co., cpc parte reclamante contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL CURATORE AVV. (C.F. ), in persona del Curatore Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, non costituita parte reclamata nonché contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , con sede in 55045 CP_4 Controparte_5
Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo 22, PI rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marchetto P.IVA_2 del Foro di Lucca (cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 55049 C.F._4
pagina 1 di 8 Viareggio (LU), Via delle Darsene 25, giusta procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc alla comparsa di risposta parte reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i gravi e fondati motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, in accoglimento del presente reclamo e in integrale riforma della impugnata sentenza n.
6/2025 emessa dal Tribunale di Vercelli, Sezione Procedure Concorsuali, Giudice Delegato Dott.ssa Elisa Trotta nell'ambito del giudizio N.R.G. 5/2025, depositata in cancelleria e notificata a mezzo pec in data 19/02/2025, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 49 comma 5 CCI e pertanto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della unipersonale disposta con la sentenza Controparte_1 impugnata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte reclamata:
““Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettare tutte le domande proposte da per i motivi di cui in narrativa. Parte_3
Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimb. forf. 15 % iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n. 6/2025 depositata e notificata a mezzo pec in data 19 febbraio 2025, il Tribunale di
Vercelli dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di unipersonale, su Controparte_1 istanza della titolare di un credito di euro 11.041,92 (di cui euro 9.822,01 per capitale, Parte_4 interessi e spese, ed euro 1.219,91 per spese legali) derivante dal decreto ingiuntivo n. 1616/2022 emesso dal Tribunale di Lucca.
Avverso tale decisione in qualità di amministratore unico della Parte_1 Controparte_2
in liquidazione giudiziale, ed in qualità di socio della medesima società,
[...] Parte_2 hanno proposto reclamo ex art. 51 CCI, contestando esclusivamente l'erronea valutazione operata dal
Tribunale in ordine al superamento della soglia minima di cui all'art. 49, comma 5, CCI. pagina 2 di 8 In particolare, i reclamanti hanno dedotto due motivi di censura: a) il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il documento n. 21 del fascicolo di primo grado, leggendo come debito verso clienti/fornitori per euro 37.615,65 quello che in realtà sarebbe un credito della società; b) il Tribunale avrebbe erroneamente computato come debito scaduto l'intera esposizione verso l' Controparte_6
di euro 26.818,25, mentre solo l'importo di euro 4.907,12 potrebbe essere considerato
[...] effettivamente esigibile, essendo la restante parte oggetto di rateizzazione (euro 2.159,46) o di definizione agevolata (euro 19.751,67).
La creditrice si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e rilevando che: a) i bilanci depositati CP_4 attestano un progressivo aumento dell'esposizione debitoria, passata da euro 211.745,00 nel 2021 a euro
282.463,00 nel 2023; b) i debiti verso fornitori esigibili entro la fine del 2024 ammontano ad euro 87.875,00 come risulta dalla situazione economico patrimoniale al 30.11.2024; c) il debito verso ammonta ad CP_7 euro 26.818,25 come da certificazione del 10.01.2025; d) sussiste un ulteriore debito verso di euro CP_8
16.706,62, di cui solo euro 1.787,86 in dilazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2223/2025), la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49, comma 5, CCI, consistente nell'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a
30.000 euro, non configura una condizione dell'azione ma una condizione afferente alla possibilità di pronunciare la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale: “osserva il Collegio che la soglia dell'indebitamento scaduto di cui all'art. 15, nono comma, L.Fall. si configura - come rilevano correttamente gli stessi ricorrenti - quale condizione afferente al 'far luogo" alla pronuncia, che il giudice deve accertare prima di dichiarare il fallimento. Propriamente, tuttavia, non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante (ricorrente o richiedente) alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso, posto che lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore viene rimandato (o comunque assume essenzialità) alla fase successiva decisoria, assolvendo alla funzione appunto condizionante la possibilità che il procedimento - correttamente instaurato - possa giungere alla pronuncia positiva di fallimento. La norma concretizza l'interesse giuridicamente prefissato dal legislatore e rilevante nella disciplina della concorsualità della crisi
d'impresa alla pronuncia sulla domanda di fallimento purché vi sia il superamento di un valore assoluto di indebitamento scaduto, al di sotto del quale la dichiarazione di fallimento non può, come si ripete, avere luogo. Perché ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale. Tale soglia va accertata d'ufficio dal giudice al momento della decisione sulla base degli elementi acquisiti nell'istruttoria, essendo sottratta all'onere della prova delle parti”.
Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta in modo inequivoco il superamento della soglia minima prevista dall'art. 49, comma 5, CCI.
Ai fini in esame vengono in gioco, oltre al credito del ricorrente, non contestato e non contestabile, perché fondato su titolo esecutivo ormai passato in giudicato, pari ad € 11.041,92, (i) il debito erariale come riferito pagina 3 di 8 dall'informativa di AdE Riscossione di cui infra, la situazione debitoria rappresentata dalla stessa società reclamante (doc. 21 delle sue produzioni di primo grado, riportata nel fascicolo del reclamo), la situazione debitoria complessiva emergente dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria redatta dalla medesima società, relativa all'esercizio sino al 31.12.2024
e depositata nel corso dell'istruttoria ex art. 44 CCII.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 28978/2024, Cass. 22095/2024, Cass. 17884/2023), la temporanea inesigibilità del credito erariale conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione) non preclude la computabilità del debito ai fini della verifica del superamento della soglia minima. Il solo pagamento del debito erariale determina l'estinzione della pretesa, la domanda di accesso al beneficio determina solo la temporanea inesigibilità, tanto da non escludere neppure la persistente legittimazione dell' che permane anzi, anche in caso di CP_6 concessione del beneficio (arg. ex Cass. 17884/2023, cit.): d'altro canto il carattere già scaduto del credito è presupposto stesso di accesso al richiesto beneficio della definizione agevolata.
Con riguardo al primo dei profili ora richiamati, va osservato che la certificazione rilasciata dall
[...]
in data 10 gennaio 2025 attesta un'esposizione debitoria complessiva di euro Controparte_6
26.818,25, qualificata espressamente come "importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio". Di tale importo, secondo quanto dichiarato da AdE nella prima pagina dell'informativa, solo euro 6.642,64 risultano oggetto di definizione agevolata. In tal caso, ai 20.175,61 euro di scaduto erariale non sgravato, sospeso, né oggetto di definizione agevolata, sommando il credito del ricorrente, pari ad € 11.041,92, il limite di cui all'art. 49, 5° co., CCII è superato. E' ben vero che, come osservato dall'odierno reclamante, buona parte delle cartelle, secondo l'estratto dei ruoli allegato alla medesima informativa, sarebbe stato interessato da definizione agevolata (colonna Q di tale estratto), conseguendone una “rottamazione” per oltre 19.000 (od oltre 17.000 dal momento che una delle cartelle risulta non interessata da rottamazione, ma da “ratezione”, benché la dichiarazione di non Controparte_6 dia conto di tale ulteriore e specifico beneficio, nelle diversa colonna a ciò destinata), dunque per un importo comunque nettamente superiore da quello riferito da nel prospetto riassuntivo Controparte_6 della prima pagina e comunque tale da non superare (limitatamente alla parte non “rottamata”) l'importo di
€ 30.000, ove pure sommato al credito del ricorrente. Il dato della conseguita definizione agevolata è però irrilevante ai fini della norma in esame. La definizione agevolata, risolvendosi quoad effectum in un temporaneo pactum de non petendo, determina solo una temporanea inesigibilità condizionata al regolare pagamento delle rate, con la conseguente sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, ma non incide sul fatto storico dell'intervenuta scadenza del debito e la già intervenuta scadenza dell'obbligazione tributaria, come già cennato, è, anzi, presupposto stesso dell'accesso alla definizione agevolata. Correttamente, dunque, AdE indica in euro 26.818,25, l'importo scaduto comprensivo degli pagina 4 di 8 oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio, di là dell'entità della definizione agevolata in corso, al di là dell'obiettiva contraddizione fra la parte che dichiara come interessata da definizione agevolata e quella – maggiore – che invece parrebbe risultare dalla corrispondente colonna “Q” dell'estratto storico dei ruoli. La temporanea inesigibilità di parte considerevole dei crediti può semmai formare oggetto di valutazione ai fini dell'insolvenza, dal momento che la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni va riguardata solo in relazione ai debiti esigibili, non a quelli scaduti ma per cui vi è accordo di dilazione, non diversamente da quanto accadrebbe in caso di pactum de non petendo tale da interessare vuoi la generalità del ceto creditorio, vuoi una parte sufficiente ad assicurare che l'impresa, coi suoi flussi, sia in grado di adempiere regolarmente alle residue obbligazioni non coperte da tale accordo ut posterius solvatur; nondimeno, il profilo di censura inerisce esclusivamente quello dello scaduto rilevante, non quello dell'insolvenza e, sotto tale specifico e limitato riguardo, il dato della rottamazione non solo appare irrilevante, ma anzi conferma l'entità dell'indebitamento minimale ritenuto ex lege necessario a far luogo all'apertura della procedura liquidatoria, posto che il carattere scaduto del debito erariale costituisce il presupposto stesso per l'accesso alla procedura di definizione agevolata. Ne consegue che, già sulla base dello scaduto erariale e del debito nei confronti del ricorrente, il limite di cui all'art. 49 CCII è da ritenersi superato.
Venendo, ora, all'esame della scheda contabile prodotta dalla società , in Controparte_2 particolare dal documento denominato “Saldo clienti e fornitori al 30.11.2024”, emerge che alla data del 30 novembre 2024 la società presentava debiti verso fornitori per un saldo complessivo di €109.992,80, a fronte di partite dare per €81.772,31, con un saldo netto a debito di €28.220,49. A tale importo si aggiunge il credito vantato dal reclamante, pari a oltre €11.000, riconosciuto con titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e non contestato. Ove tale debito debba ritenersi ricompreso nel dato aggregato dei debiti dei fornitori, il limite dei 30.000 sarebbe comunque superato alla luce dell'indebitamento erariale di cui al precedente punto, tanto ove si volesse considerare l'importo indicato da AdE come scaduto (oltre 26.000 euro), quanto nell'accezione, per così dire, minimalista, propugnata dal reclamante, ovvero depurata dell'intero importo apparentemente interessato da definizione agevolata secondo gli estratti di ruolo
(comunque superiore ad € 4000,00) Pertanto, il totale dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di
€30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Dunque, anche volendo accedere alla tesi dei reclamanti secondo cui il saldo di euro 37.615,65 ivi indicato rappresenti contabilmente un credito e non un debito, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal tribunale, ciò non inciderebbe sulla valutazione complessiva dell'esposizione debitoria scaduta, ampiamente superiore alla soglia di legge come attestato dalla documentazione ufficiale.
Al riguardo, giova ancora una volta osservare come sia irrilevante, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia in questione, la circostanza che il saldo complessivo tra crediti e debiti risulti positivo per la pagina 5 di 8 società. Infatti, la norma richiamata richiede la verifica dell'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo complessivo pari o superiore a €30.000, senza prevedere alcuna compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa. Tale interpretazione è coerente con la ratio legis di individuare un parametro oggettivo e facilmente verificabile per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, indipendentemente dalla valutazione complessiva della situazione patrimoniale dell'impresa. Il saldo eventualmente a credito delle partite gioca, semmai, in uno con gli ulteriori indici sintomatici (fra cui, dunque, anche l'esistenza di cartelle comunque scadute e non pagate per esiguo ammontare, l'esito negativo del pignoramento, ecc.) ai fini della delibazione della sussistenza dello stato d'insolvenza; profilo, come già detto, non investito dal reclamo e su cui è caduto giudicato interno.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella situazione economico-patrimoniale al 30 novembre 2024, documento sottoscritto dallo stesso amministratore unico reclamante, che evidenzia:
- debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio per euro 65.139,00;
- debiti tributari per euro 41.079,00;
- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 25.106,00;
- un'esposizione debitoria complessiva di euro 221.956,00, di cui euro 178.646,00 esigibili entro l'esercizio successivo.
Del resto, l'andamento storico dell'esposizione debitoria della società, come risultante dai bilanci degli esercizi precedenti (euro 246.971,00 nel 2021, euro 236.723,00 nel 2022, euro 282.463,00 nel 2023), conferma l'esistenza di uno stock debitorio consolidato ben superiore alla soglia minima prevista dall'art. 49, comma 5, CCI. In particolare, il dato dei debiti esigibili “entro l'esercizio successivo” indicato per ciascuno dei bilanci del triennio si mantiene costantemente oltre i 150.000 euro, senza che vi sia alcuna prova o anche solo allegazione che i debiti scaduti nell'esercizio 2024 siano stati integralmente onorati 3 e che pertanto, ex ipothesi, i debiti esigibili “entro l'esercizio successivo” indicati nella situazione economico contabile relativa all'anno 2024 siano tutti nuovi e, dunque, da intendersi non scaduti ed esigibili sino alla fine del 2025. L'improprietà ed opacità dell'appostazione bilancistica che la società ha ritenuto di adottare, operando una distinzione, come d'uso, non già tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio può certamente valere a determinare un certo tasso di confusività, direttamente imputabile a tale scelta contabile, ma non autorizza in alcun modo ad inferire che l'indebitamento scaduto complessivo fosse, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, inferiore alla soglia di legge.
Non vale a mutare tale conclusione la circostanza che la società sia titolare di contratti di appalto in corso di esecuzione. L'asserita permanenza della condizioni per la prosecuzione della continuità aziendale inerisce
– ancora una volta – il diverso profilo della sussistenza o meno dello stato d'insolvenza, la cui valutazione da parte del primo giudice non ha formato oggetto di specifica censura e motivo di gravame, fermo restando che lo scaduto erariale, l'assenza di giacenze sui conti correnti della società debitrice (in assenza di pagina 6 di 8 concreta e puntuale allegazione di segno opposto) e l'esito infruttuoso del pignoramento valgano ex se a costituire fatti sintomatici del dissesto, da apprezzarsi – per un'impresa che non è stata posta in liquidazione e che anzi si professa in condizione di sorreggere pienamente la propria continuità – in termini squisitamente finanziari (incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni) e non economico- patrimoniali.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 52
CCI, resta ovviamente assorbita dalla decisione nel merito del reclamo, fermo restando che essa, ad ogni buon conto, sarebbe stata inammissibile. Tale norma, infatti, attribuisce alla Corte d'appello il solo potere di sospendere "in tutto o in parte o temporaneamente la liquidazione dell'attivo", non già quello di sospendere l'efficacia della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale. D'altro canto il periculum dedotto dai reclamanti, incentrato sul pregiudizio derivante dall'impossibilità di proseguire nell'esecuzione degli appalti pubblici in corso, attiene a profili che potrebbero eventualmente giustificare una richiesta di esercizio provvisorio ex art. 211 CCI, la cui autorizzazione rientra però nella competenza del Tribunale, non riguardando minimamente attività liquidatoria imminente e programmata suscettibile di determinare irreversibile dispersione di valore;
attività liquidatoria che peraltro, nei limiti di cognizione possibile sulla base degli elementi di fatto e di giudizio versati in atti, sarebbe quanto mai esangue, alla luce delle stesse risultanze bilancistiche in tema di consistenza e composizione qualitativa dell'attivo patrimoniale.
Il reclamo va respinto e alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo. Il valore di causa deve ritenersi indeterminabile, non essendo il mezzo di gravame legato all'entità del credito, ma alla sussistenza o meno dei presupposti di apertura del concorso. Stante l'oralità della fase decisoria (senza ulteriore spendita di attività dinfensiva mediante scambio di memorie o note autorizzate) sussistono i presupposti per la liquidazione del valore medio con riguardo alle fasi di studio ed introduttiva, nulla per quella di trattazione, siccome assorbita in quella decisoria e minimo per quest'ultima.
Ricorrono inoltre i presupposti per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da quale amministratore unico della unipersonale in liquidazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale, e da quale socio della medesima società, avverso la sentenza n. 6/2025 emessa Parte_2 dal Tribunale di Vercelli in data 12 febbraio 2025, così provvede:
2) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 3) condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di in euro 5211,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella CP_4 misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del legale, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino del
6 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
(c.f. ), in qualità di amministratore unico della Parte_1 C.F._1 CP_1 unipersonale in liquidazione giudiziale C.F. e p.Iva , con sede legale in Gattinara (VC),
[...] P.IVA_1
Via Cardinale Mercurio 10, ed (c.f. ), in qualità di socio della Parte_2 C.F._2 medesima unipersonale in liquidazione giudiziale, elettivamente domiciliati in Roma, Via Controparte_1
Giovanni De Agostini n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Mambretti del Foro di Roma (c.f.
) che li rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'atto introduttivo ex C.F._3 art. 83, 3°co., cpc parte reclamante contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL CURATORE AVV. (C.F. ), in persona del Curatore Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, non costituita parte reclamata nonché contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , con sede in 55045 CP_4 Controparte_5
Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo 22, PI rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marchetto P.IVA_2 del Foro di Lucca (cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 55049 C.F._4
pagina 1 di 8 Viareggio (LU), Via delle Darsene 25, giusta procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc alla comparsa di risposta parte reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i gravi e fondati motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, in accoglimento del presente reclamo e in integrale riforma della impugnata sentenza n.
6/2025 emessa dal Tribunale di Vercelli, Sezione Procedure Concorsuali, Giudice Delegato Dott.ssa Elisa Trotta nell'ambito del giudizio N.R.G. 5/2025, depositata in cancelleria e notificata a mezzo pec in data 19/02/2025, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 49 comma 5 CCI e pertanto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della unipersonale disposta con la sentenza Controparte_1 impugnata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte reclamata:
““Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettare tutte le domande proposte da per i motivi di cui in narrativa. Parte_3
Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimb. forf. 15 % iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n. 6/2025 depositata e notificata a mezzo pec in data 19 febbraio 2025, il Tribunale di
Vercelli dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di unipersonale, su Controparte_1 istanza della titolare di un credito di euro 11.041,92 (di cui euro 9.822,01 per capitale, Parte_4 interessi e spese, ed euro 1.219,91 per spese legali) derivante dal decreto ingiuntivo n. 1616/2022 emesso dal Tribunale di Lucca.
Avverso tale decisione in qualità di amministratore unico della Parte_1 Controparte_2
in liquidazione giudiziale, ed in qualità di socio della medesima società,
[...] Parte_2 hanno proposto reclamo ex art. 51 CCI, contestando esclusivamente l'erronea valutazione operata dal
Tribunale in ordine al superamento della soglia minima di cui all'art. 49, comma 5, CCI. pagina 2 di 8 In particolare, i reclamanti hanno dedotto due motivi di censura: a) il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il documento n. 21 del fascicolo di primo grado, leggendo come debito verso clienti/fornitori per euro 37.615,65 quello che in realtà sarebbe un credito della società; b) il Tribunale avrebbe erroneamente computato come debito scaduto l'intera esposizione verso l' Controparte_6
di euro 26.818,25, mentre solo l'importo di euro 4.907,12 potrebbe essere considerato
[...] effettivamente esigibile, essendo la restante parte oggetto di rateizzazione (euro 2.159,46) o di definizione agevolata (euro 19.751,67).
La creditrice si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e rilevando che: a) i bilanci depositati CP_4 attestano un progressivo aumento dell'esposizione debitoria, passata da euro 211.745,00 nel 2021 a euro
282.463,00 nel 2023; b) i debiti verso fornitori esigibili entro la fine del 2024 ammontano ad euro 87.875,00 come risulta dalla situazione economico patrimoniale al 30.11.2024; c) il debito verso ammonta ad CP_7 euro 26.818,25 come da certificazione del 10.01.2025; d) sussiste un ulteriore debito verso di euro CP_8
16.706,62, di cui solo euro 1.787,86 in dilazione.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2223/2025), la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49, comma 5, CCI, consistente nell'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a
30.000 euro, non configura una condizione dell'azione ma una condizione afferente alla possibilità di pronunciare la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale: “osserva il Collegio che la soglia dell'indebitamento scaduto di cui all'art. 15, nono comma, L.Fall. si configura - come rilevano correttamente gli stessi ricorrenti - quale condizione afferente al 'far luogo" alla pronuncia, che il giudice deve accertare prima di dichiarare il fallimento. Propriamente, tuttavia, non si tratta di condizione dell'azione, non configurandosi un diritto dell'istante (ricorrente o richiedente) alla dichiarazione di fallimento, né la predetta soglia condiziona la proponibilità della singola iniziativa, che ben potrà procedere da un montante individuale di credito anche più basso, posto che lo scrutinio della sommatoria indicata dal legislatore viene rimandato (o comunque assume essenzialità) alla fase successiva decisoria, assolvendo alla funzione appunto condizionante la possibilità che il procedimento - correttamente instaurato - possa giungere alla pronuncia positiva di fallimento. La norma concretizza l'interesse giuridicamente prefissato dal legislatore e rilevante nella disciplina della concorsualità della crisi
d'impresa alla pronuncia sulla domanda di fallimento purché vi sia il superamento di un valore assoluto di indebitamento scaduto, al di sotto del quale la dichiarazione di fallimento non può, come si ripete, avere luogo. Perché ritenuta, secondo la scelta legislativa e per varie ragioni, sproporzionata nel bilanciamento tra risorse anche pubbliche impiegate ed efficacia dello strumento processuale. Tale soglia va accertata d'ufficio dal giudice al momento della decisione sulla base degli elementi acquisiti nell'istruttoria, essendo sottratta all'onere della prova delle parti”.
Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta in modo inequivoco il superamento della soglia minima prevista dall'art. 49, comma 5, CCI.
Ai fini in esame vengono in gioco, oltre al credito del ricorrente, non contestato e non contestabile, perché fondato su titolo esecutivo ormai passato in giudicato, pari ad € 11.041,92, (i) il debito erariale come riferito pagina 3 di 8 dall'informativa di AdE Riscossione di cui infra, la situazione debitoria rappresentata dalla stessa società reclamante (doc. 21 delle sue produzioni di primo grado, riportata nel fascicolo del reclamo), la situazione debitoria complessiva emergente dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria redatta dalla medesima società, relativa all'esercizio sino al 31.12.2024
e depositata nel corso dell'istruttoria ex art. 44 CCII.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 28978/2024, Cass. 22095/2024, Cass. 17884/2023), la temporanea inesigibilità del credito erariale conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione) non preclude la computabilità del debito ai fini della verifica del superamento della soglia minima. Il solo pagamento del debito erariale determina l'estinzione della pretesa, la domanda di accesso al beneficio determina solo la temporanea inesigibilità, tanto da non escludere neppure la persistente legittimazione dell' che permane anzi, anche in caso di CP_6 concessione del beneficio (arg. ex Cass. 17884/2023, cit.): d'altro canto il carattere già scaduto del credito è presupposto stesso di accesso al richiesto beneficio della definizione agevolata.
Con riguardo al primo dei profili ora richiamati, va osservato che la certificazione rilasciata dall
[...]
in data 10 gennaio 2025 attesta un'esposizione debitoria complessiva di euro Controparte_6
26.818,25, qualificata espressamente come "importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio". Di tale importo, secondo quanto dichiarato da AdE nella prima pagina dell'informativa, solo euro 6.642,64 risultano oggetto di definizione agevolata. In tal caso, ai 20.175,61 euro di scaduto erariale non sgravato, sospeso, né oggetto di definizione agevolata, sommando il credito del ricorrente, pari ad € 11.041,92, il limite di cui all'art. 49, 5° co., CCII è superato. E' ben vero che, come osservato dall'odierno reclamante, buona parte delle cartelle, secondo l'estratto dei ruoli allegato alla medesima informativa, sarebbe stato interessato da definizione agevolata (colonna Q di tale estratto), conseguendone una “rottamazione” per oltre 19.000 (od oltre 17.000 dal momento che una delle cartelle risulta non interessata da rottamazione, ma da “ratezione”, benché la dichiarazione di non Controparte_6 dia conto di tale ulteriore e specifico beneficio, nelle diversa colonna a ciò destinata), dunque per un importo comunque nettamente superiore da quello riferito da nel prospetto riassuntivo Controparte_6 della prima pagina e comunque tale da non superare (limitatamente alla parte non “rottamata”) l'importo di
€ 30.000, ove pure sommato al credito del ricorrente. Il dato della conseguita definizione agevolata è però irrilevante ai fini della norma in esame. La definizione agevolata, risolvendosi quoad effectum in un temporaneo pactum de non petendo, determina solo una temporanea inesigibilità condizionata al regolare pagamento delle rate, con la conseguente sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, ma non incide sul fatto storico dell'intervenuta scadenza del debito e la già intervenuta scadenza dell'obbligazione tributaria, come già cennato, è, anzi, presupposto stesso dell'accesso alla definizione agevolata. Correttamente, dunque, AdE indica in euro 26.818,25, l'importo scaduto comprensivo degli pagina 4 di 8 oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio, di là dell'entità della definizione agevolata in corso, al di là dell'obiettiva contraddizione fra la parte che dichiara come interessata da definizione agevolata e quella – maggiore – che invece parrebbe risultare dalla corrispondente colonna “Q” dell'estratto storico dei ruoli. La temporanea inesigibilità di parte considerevole dei crediti può semmai formare oggetto di valutazione ai fini dell'insolvenza, dal momento che la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni va riguardata solo in relazione ai debiti esigibili, non a quelli scaduti ma per cui vi è accordo di dilazione, non diversamente da quanto accadrebbe in caso di pactum de non petendo tale da interessare vuoi la generalità del ceto creditorio, vuoi una parte sufficiente ad assicurare che l'impresa, coi suoi flussi, sia in grado di adempiere regolarmente alle residue obbligazioni non coperte da tale accordo ut posterius solvatur; nondimeno, il profilo di censura inerisce esclusivamente quello dello scaduto rilevante, non quello dell'insolvenza e, sotto tale specifico e limitato riguardo, il dato della rottamazione non solo appare irrilevante, ma anzi conferma l'entità dell'indebitamento minimale ritenuto ex lege necessario a far luogo all'apertura della procedura liquidatoria, posto che il carattere scaduto del debito erariale costituisce il presupposto stesso per l'accesso alla procedura di definizione agevolata. Ne consegue che, già sulla base dello scaduto erariale e del debito nei confronti del ricorrente, il limite di cui all'art. 49 CCII è da ritenersi superato.
Venendo, ora, all'esame della scheda contabile prodotta dalla società , in Controparte_2 particolare dal documento denominato “Saldo clienti e fornitori al 30.11.2024”, emerge che alla data del 30 novembre 2024 la società presentava debiti verso fornitori per un saldo complessivo di €109.992,80, a fronte di partite dare per €81.772,31, con un saldo netto a debito di €28.220,49. A tale importo si aggiunge il credito vantato dal reclamante, pari a oltre €11.000, riconosciuto con titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e non contestato. Ove tale debito debba ritenersi ricompreso nel dato aggregato dei debiti dei fornitori, il limite dei 30.000 sarebbe comunque superato alla luce dell'indebitamento erariale di cui al precedente punto, tanto ove si volesse considerare l'importo indicato da AdE come scaduto (oltre 26.000 euro), quanto nell'accezione, per così dire, minimalista, propugnata dal reclamante, ovvero depurata dell'intero importo apparentemente interessato da definizione agevolata secondo gli estratti di ruolo
(comunque superiore ad € 4000,00) Pertanto, il totale dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di
€30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Dunque, anche volendo accedere alla tesi dei reclamanti secondo cui il saldo di euro 37.615,65 ivi indicato rappresenti contabilmente un credito e non un debito, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal tribunale, ciò non inciderebbe sulla valutazione complessiva dell'esposizione debitoria scaduta, ampiamente superiore alla soglia di legge come attestato dalla documentazione ufficiale.
Al riguardo, giova ancora una volta osservare come sia irrilevante, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia in questione, la circostanza che il saldo complessivo tra crediti e debiti risulti positivo per la pagina 5 di 8 società. Infatti, la norma richiamata richiede la verifica dell'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo complessivo pari o superiore a €30.000, senza prevedere alcuna compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa. Tale interpretazione è coerente con la ratio legis di individuare un parametro oggettivo e facilmente verificabile per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, indipendentemente dalla valutazione complessiva della situazione patrimoniale dell'impresa. Il saldo eventualmente a credito delle partite gioca, semmai, in uno con gli ulteriori indici sintomatici (fra cui, dunque, anche l'esistenza di cartelle comunque scadute e non pagate per esiguo ammontare, l'esito negativo del pignoramento, ecc.) ai fini della delibazione della sussistenza dello stato d'insolvenza; profilo, come già detto, non investito dal reclamo e su cui è caduto giudicato interno.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella situazione economico-patrimoniale al 30 novembre 2024, documento sottoscritto dallo stesso amministratore unico reclamante, che evidenzia:
- debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio per euro 65.139,00;
- debiti tributari per euro 41.079,00;
- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 25.106,00;
- un'esposizione debitoria complessiva di euro 221.956,00, di cui euro 178.646,00 esigibili entro l'esercizio successivo.
Del resto, l'andamento storico dell'esposizione debitoria della società, come risultante dai bilanci degli esercizi precedenti (euro 246.971,00 nel 2021, euro 236.723,00 nel 2022, euro 282.463,00 nel 2023), conferma l'esistenza di uno stock debitorio consolidato ben superiore alla soglia minima prevista dall'art. 49, comma 5, CCI. In particolare, il dato dei debiti esigibili “entro l'esercizio successivo” indicato per ciascuno dei bilanci del triennio si mantiene costantemente oltre i 150.000 euro, senza che vi sia alcuna prova o anche solo allegazione che i debiti scaduti nell'esercizio 2024 siano stati integralmente onorati 3 e che pertanto, ex ipothesi, i debiti esigibili “entro l'esercizio successivo” indicati nella situazione economico contabile relativa all'anno 2024 siano tutti nuovi e, dunque, da intendersi non scaduti ed esigibili sino alla fine del 2025. L'improprietà ed opacità dell'appostazione bilancistica che la società ha ritenuto di adottare, operando una distinzione, come d'uso, non già tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio può certamente valere a determinare un certo tasso di confusività, direttamente imputabile a tale scelta contabile, ma non autorizza in alcun modo ad inferire che l'indebitamento scaduto complessivo fosse, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, inferiore alla soglia di legge.
Non vale a mutare tale conclusione la circostanza che la società sia titolare di contratti di appalto in corso di esecuzione. L'asserita permanenza della condizioni per la prosecuzione della continuità aziendale inerisce
– ancora una volta – il diverso profilo della sussistenza o meno dello stato d'insolvenza, la cui valutazione da parte del primo giudice non ha formato oggetto di specifica censura e motivo di gravame, fermo restando che lo scaduto erariale, l'assenza di giacenze sui conti correnti della società debitrice (in assenza di pagina 6 di 8 concreta e puntuale allegazione di segno opposto) e l'esito infruttuoso del pignoramento valgano ex se a costituire fatti sintomatici del dissesto, da apprezzarsi – per un'impresa che non è stata posta in liquidazione e che anzi si professa in condizione di sorreggere pienamente la propria continuità – in termini squisitamente finanziari (incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni) e non economico- patrimoniali.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 52
CCI, resta ovviamente assorbita dalla decisione nel merito del reclamo, fermo restando che essa, ad ogni buon conto, sarebbe stata inammissibile. Tale norma, infatti, attribuisce alla Corte d'appello il solo potere di sospendere "in tutto o in parte o temporaneamente la liquidazione dell'attivo", non già quello di sospendere l'efficacia della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale. D'altro canto il periculum dedotto dai reclamanti, incentrato sul pregiudizio derivante dall'impossibilità di proseguire nell'esecuzione degli appalti pubblici in corso, attiene a profili che potrebbero eventualmente giustificare una richiesta di esercizio provvisorio ex art. 211 CCI, la cui autorizzazione rientra però nella competenza del Tribunale, non riguardando minimamente attività liquidatoria imminente e programmata suscettibile di determinare irreversibile dispersione di valore;
attività liquidatoria che peraltro, nei limiti di cognizione possibile sulla base degli elementi di fatto e di giudizio versati in atti, sarebbe quanto mai esangue, alla luce delle stesse risultanze bilancistiche in tema di consistenza e composizione qualitativa dell'attivo patrimoniale.
Il reclamo va respinto e alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo. Il valore di causa deve ritenersi indeterminabile, non essendo il mezzo di gravame legato all'entità del credito, ma alla sussistenza o meno dei presupposti di apertura del concorso. Stante l'oralità della fase decisoria (senza ulteriore spendita di attività dinfensiva mediante scambio di memorie o note autorizzate) sussistono i presupposti per la liquidazione del valore medio con riguardo alle fasi di studio ed introduttiva, nulla per quella di trattazione, siccome assorbita in quella decisoria e minimo per quest'ultima.
Ricorrono inoltre i presupposti per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da quale amministratore unico della unipersonale in liquidazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale, e da quale socio della medesima società, avverso la sentenza n. 6/2025 emessa Parte_2 dal Tribunale di Vercelli in data 12 febbraio 2025, così provvede:
2) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 3) condanna i reclamanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di in euro 5211,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella CP_4 misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del legale, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino del
6 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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