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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 371/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI FEDERICA e PISCOPO BIANCA MARIA, giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUZZELLI ALESSANDRA, giusta procura in atti,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) L'opponente ha impugnato la ordinanza ingiunzione n. 48 del 5.3.2024 emessa dal Direttore
Generale dell' di Avezzano-Sulmona-L'Aquila della , Controparte_1 Controparte_1
per il pagamento della somma di € 3.007,20 relativa alla sanzione amministrativa accertate con il verbale n. 700016330340 del 25.9.2019 elevato dalla Sezione Polizia Stradale L'Aquila – Sottosezione
di Avezzano.
A sostegno dell'opposizione per cui è causa ha rilevato:
1) L'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del diritto soggettivo del privato alla tempestiva definizione del procedimento, derivante dall'obbligo legale di cui all'art. 2 della L. 241/90,
in quanto l'emissione del provvedimento impugnato avvenuta in data 30.3.2024 e, dunque, a quasi 5
anni dall'inoltro della contestazione della violazione (verbale elevato il 25/09/2019), aveva determinato la consumazione del potere della p.a. di adottare il provvedimento sanzionatorio.
2) Il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto “deficitaria e come tale non
adeguata ad espletare la funzione assegnatagli ex lege;
Si tratterebbe, ovviamente, di una “mancanza”
contenutistica-funzionale e non formale, poiché le formule di stile utilizzate e i richiami alle leggi in
generale, non indicano o indicano solo parzialmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
3) L'eccessiva entità della sanzione irrogata.
La - nel comparire in giudizio - Controparte_2
ha controdedotto (per i motivi di cui alla relativa comparsa di costituzione, alla quale si rinvia) sulla infondatezza dei motivi posti a base del ricorso.
Il ricorso va integralmente respinto, per le ragioni che seguono.
B) La doglianza sub 1) risulta infondata.
pagina 2 di 6 • Ed invero, la norma di cui all'art. 2 legge n. 241/1990 non è adattabile al procedimento sanzionatorio, atteso che la legge n. 689/1981 delinea un procedimento di natura contenziosa, anche in sede amministrativa, di cui vengono fissate già le varie fasi e le relative scansioni temporali: novanta giorni par la notifica della violazione ex art. 14, sessanta giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16, trenta giorni per l'invio di scritti difensivi ex art. 18.
Alla mancata previsione di un termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, non può ovviarsi applicando il termine di cui all'art. 2 legge n. 241/1990, poiché questa legge fa decorrere il termine di trenta giorni “dall'inizio d'ufficio del procedimento”, mentre la legge n. 689/1981 pone dei termini intermedi più ampi a garanzia dell'autore della violazione, dovendosi peraltro evidenziare la natura non perentoria del termine di cui all'art. 2, il cui superamento non preclude alla P.A. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Ne consegue che all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione si può procedere nel termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.
• La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito tale principio, a mente del quale “in tema
di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per
la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente
trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80
del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e
pagina 3 di 6 delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi
sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine
così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché
detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le
violazioni” (cfr. tra le ultime Cass., Sez. L - , Sentenza n. 21706 del 06/09/2018 - Rv. 650259 - 01).
Anche la doglianza sub 2) (difetto di motivazione della ordinanza-ingiunzione) è infondata in quanto ed in sintesi:
• Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18 comma 2 legge 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
• Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, essendo peraltro ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già
noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n.
16203 del 28/10/2003; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12881; 3 luglio 1998 n. 6529; Cass. 911/96).
• Più in generale, il provvedimento amministrativo con il quale è stata irrogata la sanzione è
sufficientemente motivato allorché sia stata indicata la norma violata e sia fatto riferimento per
relationem a documentazione della quale il destinatario abbia già avuto conoscenza o che rientri comunque nella sua sfera di conoscibilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 2002 in motivazione;
Cass. civ. sez. III 1.9.1999 n 9196)
In disparte ogni considerazione circa la patente genericità del motivo di censura, si osserva che nella specie l'ordinanza ingiunzione impugnata:
pagina 4 di 6 • non solo richiama analiticamente il verbale con cui gli organi accertatori avevano contestato al le infrazioni di cui è causa e la specifica violazione a suo tempo ivi contestatagli Parte_1
(“violazione dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 193/2007 e dell'All. 2, Cap. 4, del Regolamento CE
852/2004”), ma riporta altresì per esteso la descrizione analitica del fatto oggetto di accertamento,
consistito nella mancata notifica al competente Ufficio della ASL di Rieti, dell'attività di trasporto di carne fresca (segnatamente di quattro agnelli e una pecora), effettuata il 25.9.2019 in Avezzano, con l'autoveicolo tg. BT933SJ, di proprietà di relativamente ai DDT dal n. 787 al n. Controparte_3
791 del 25.09.2019.
• Richiama analiticamente le vicende dell'iter procedimentale amministrativo che era scaturito da quegli accertamenti e che era poi sfociato (all'esito dell'esame delle difese in quella sede proposte dal
) nella emanazione - il 5.3.2024 – dell'ordinanza n. 48 con cui era stata comminata Parte_1
l'ingiunzione di cui è causa.
Ne consegue con evidenza che l'ingiunto - ricevuta la notifica di siffatta (congruamente motivata)
ordinanza - poté avere piena contezza del tipo e delle ragioni della violazione contestatagli, com'è
avvalorato dal fatto stesso che questi ebbe a difendersi mediante l'inoltro di scritti difensivi in data
28.10.2019, cui fecero seguito le controdeduzioni della Polizia stradale.
C) Quanto all'entità della sanzione irrogata, è sufficiente osservare che tale doglianza va respinta,
poiché formulata in assenza di qualsivoglia supporto motivazionale, in relazione agli indici di cui all'art. 11 legge 689/1981 (“si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello
stesso e alle sue condizioni economiche”) che dovrebbero condurre alla invocata rideterminazione nel minimo, non essendo dato comprendere sulla scorta di quali valutazioni tale sanzione - peraltro attestata nella benevola misura inferiore alla media edittale - vada ulteriormente ridotta.
pagina 5 di 6 Né vale in tal senso l'allegazione delle precarie condizioni economiche del ricorrente (a ben vedere nemmeno connessa in ricorso all'invocata rideterminazione del quantum sanzionatorio), atteso che dall'unico documento prodotto - vale a dire la dichiarazione dei redditi 2022 - non emerge alcuna condizione di indigenza a carico del il quale, per quanto documentato in questa sede, Parte_1
risulta quantomeno percettore di un reddito fisso pari a oltre 1.000 euro mensili.
L'opposizione è quindi del tutto infondata.
D) Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (3.007,20), sulla base dei minimi, considerata la linearità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile in I grado iscritta al N° 371 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 6
d.lgs. 150/2011 depositato il 10.4.2024 da nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la ordinanza ingiunzione n. 48 del Controparte_1
2024, così decide:
RIGETTA
L'opposizione perché infondata, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
La parte opponente al rimborso in favore della parte opposta delle spese processuali, che liquida in €
1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c.
Avezzano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 371/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI FEDERICA e PISCOPO BIANCA MARIA, giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUZZELLI ALESSANDRA, giusta procura in atti,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) L'opponente ha impugnato la ordinanza ingiunzione n. 48 del 5.3.2024 emessa dal Direttore
Generale dell' di Avezzano-Sulmona-L'Aquila della , Controparte_1 Controparte_1
per il pagamento della somma di € 3.007,20 relativa alla sanzione amministrativa accertate con il verbale n. 700016330340 del 25.9.2019 elevato dalla Sezione Polizia Stradale L'Aquila – Sottosezione
di Avezzano.
A sostegno dell'opposizione per cui è causa ha rilevato:
1) L'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del diritto soggettivo del privato alla tempestiva definizione del procedimento, derivante dall'obbligo legale di cui all'art. 2 della L. 241/90,
in quanto l'emissione del provvedimento impugnato avvenuta in data 30.3.2024 e, dunque, a quasi 5
anni dall'inoltro della contestazione della violazione (verbale elevato il 25/09/2019), aveva determinato la consumazione del potere della p.a. di adottare il provvedimento sanzionatorio.
2) Il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto “deficitaria e come tale non
adeguata ad espletare la funzione assegnatagli ex lege;
Si tratterebbe, ovviamente, di una “mancanza”
contenutistica-funzionale e non formale, poiché le formule di stile utilizzate e i richiami alle leggi in
generale, non indicano o indicano solo parzialmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
3) L'eccessiva entità della sanzione irrogata.
La - nel comparire in giudizio - Controparte_2
ha controdedotto (per i motivi di cui alla relativa comparsa di costituzione, alla quale si rinvia) sulla infondatezza dei motivi posti a base del ricorso.
Il ricorso va integralmente respinto, per le ragioni che seguono.
B) La doglianza sub 1) risulta infondata.
pagina 2 di 6 • Ed invero, la norma di cui all'art. 2 legge n. 241/1990 non è adattabile al procedimento sanzionatorio, atteso che la legge n. 689/1981 delinea un procedimento di natura contenziosa, anche in sede amministrativa, di cui vengono fissate già le varie fasi e le relative scansioni temporali: novanta giorni par la notifica della violazione ex art. 14, sessanta giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16, trenta giorni per l'invio di scritti difensivi ex art. 18.
Alla mancata previsione di un termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, non può ovviarsi applicando il termine di cui all'art. 2 legge n. 241/1990, poiché questa legge fa decorrere il termine di trenta giorni “dall'inizio d'ufficio del procedimento”, mentre la legge n. 689/1981 pone dei termini intermedi più ampi a garanzia dell'autore della violazione, dovendosi peraltro evidenziare la natura non perentoria del termine di cui all'art. 2, il cui superamento non preclude alla P.A. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Ne consegue che all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione si può procedere nel termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.
• La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito tale principio, a mente del quale “in tema
di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per
la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente
trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80
del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e
pagina 3 di 6 delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi
sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine
così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché
detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le
violazioni” (cfr. tra le ultime Cass., Sez. L - , Sentenza n. 21706 del 06/09/2018 - Rv. 650259 - 01).
Anche la doglianza sub 2) (difetto di motivazione della ordinanza-ingiunzione) è infondata in quanto ed in sintesi:
• Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18 comma 2 legge 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
• Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, essendo peraltro ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già
noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n.
16203 del 28/10/2003; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12881; 3 luglio 1998 n. 6529; Cass. 911/96).
• Più in generale, il provvedimento amministrativo con il quale è stata irrogata la sanzione è
sufficientemente motivato allorché sia stata indicata la norma violata e sia fatto riferimento per
relationem a documentazione della quale il destinatario abbia già avuto conoscenza o che rientri comunque nella sua sfera di conoscibilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 2002 in motivazione;
Cass. civ. sez. III 1.9.1999 n 9196)
In disparte ogni considerazione circa la patente genericità del motivo di censura, si osserva che nella specie l'ordinanza ingiunzione impugnata:
pagina 4 di 6 • non solo richiama analiticamente il verbale con cui gli organi accertatori avevano contestato al le infrazioni di cui è causa e la specifica violazione a suo tempo ivi contestatagli Parte_1
(“violazione dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 193/2007 e dell'All. 2, Cap. 4, del Regolamento CE
852/2004”), ma riporta altresì per esteso la descrizione analitica del fatto oggetto di accertamento,
consistito nella mancata notifica al competente Ufficio della ASL di Rieti, dell'attività di trasporto di carne fresca (segnatamente di quattro agnelli e una pecora), effettuata il 25.9.2019 in Avezzano, con l'autoveicolo tg. BT933SJ, di proprietà di relativamente ai DDT dal n. 787 al n. Controparte_3
791 del 25.09.2019.
• Richiama analiticamente le vicende dell'iter procedimentale amministrativo che era scaturito da quegli accertamenti e che era poi sfociato (all'esito dell'esame delle difese in quella sede proposte dal
) nella emanazione - il 5.3.2024 – dell'ordinanza n. 48 con cui era stata comminata Parte_1
l'ingiunzione di cui è causa.
Ne consegue con evidenza che l'ingiunto - ricevuta la notifica di siffatta (congruamente motivata)
ordinanza - poté avere piena contezza del tipo e delle ragioni della violazione contestatagli, com'è
avvalorato dal fatto stesso che questi ebbe a difendersi mediante l'inoltro di scritti difensivi in data
28.10.2019, cui fecero seguito le controdeduzioni della Polizia stradale.
C) Quanto all'entità della sanzione irrogata, è sufficiente osservare che tale doglianza va respinta,
poiché formulata in assenza di qualsivoglia supporto motivazionale, in relazione agli indici di cui all'art. 11 legge 689/1981 (“si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello
stesso e alle sue condizioni economiche”) che dovrebbero condurre alla invocata rideterminazione nel minimo, non essendo dato comprendere sulla scorta di quali valutazioni tale sanzione - peraltro attestata nella benevola misura inferiore alla media edittale - vada ulteriormente ridotta.
pagina 5 di 6 Né vale in tal senso l'allegazione delle precarie condizioni economiche del ricorrente (a ben vedere nemmeno connessa in ricorso all'invocata rideterminazione del quantum sanzionatorio), atteso che dall'unico documento prodotto - vale a dire la dichiarazione dei redditi 2022 - non emerge alcuna condizione di indigenza a carico del il quale, per quanto documentato in questa sede, Parte_1
risulta quantomeno percettore di un reddito fisso pari a oltre 1.000 euro mensili.
L'opposizione è quindi del tutto infondata.
D) Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (3.007,20), sulla base dei minimi, considerata la linearità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile in I grado iscritta al N° 371 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa con ricorso ex art. 6
d.lgs. 150/2011 depositato il 10.4.2024 da nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la ordinanza ingiunzione n. 48 del Controparte_1
2024, così decide:
RIGETTA
L'opposizione perché infondata, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
La parte opponente al rimborso in favore della parte opposta delle spese processuali, che liquida in €
1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c.
Avezzano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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