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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 31.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4571 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: danno biologico da malattia professionale.
**********
Con ricorso depositato il 13.4.2023 , premesso di essere Parte_1
coltivatore diretto con pregressa attività zootecnica e di essere titolare di una preesistenza del 10% (per ernie discali con tendinosi del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale ed epicondilite) a causa della ridetta attività, esponeva di aver registrato un peggioramento del quadro clinico e lamentava parallelamente l'incongruenza della valutazione del 2% per la lesione alla spalla sinistra
(denunziata il 5.4.2022).
Invocava, pertanto, l'accertamento giudiziale di un danno biologico nella misura del 15% (“ovvero di quell' altra maggiore o minore ritenuta, come da Giustizia, ma comunque superiore al 10% già riconosciuta”).
1 Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'insussistenza dei presupposti CP_1 dell'avversa pretesa, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, nella misura di seguito indicata, sulla scorta delle verifiche peritali espletate.
L'ausiliario del giudice, infatti, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso le seguenti considerazioni: “Innanzitutto si è confermato che il ricorrente , coltivatore diretto di anni 63, è affetto dalle malattie Parte_1 professionali già riconosciute dall . Queste sono rappresentate da ernie CP_1
discali lombari (L3-L4 e L4-L5), tendinosi del sovraspinoso, epicondilite bilaterale
e sindrome del tunnel carpale … alla luce della documentazione sanitaria in atti, in particolar modo degli esami ecografici e elettromiografici presi in visione, e tenendo in debito conto, altresì, i dati clinici rilevati all'esame obbiettivo nel corso della visita peritale alla presenza dei consulenti medici di entrambe le parti ed innanzi riportati, si è del parere che la misura del danno biologico per gli esiti permanenti residuati sia quantificabile in quella più equa del 13%, come gli stessi C.T.P. presenti hanno avuto modo di constatare, in quanto sia le ernie lombari che la tendinosi del sovraspinoso (o <<sindrome da conflitto di spalla bilaterale>>) sono apparse meritevoli di riconoscimento di aggravamento
(rispettivamente da 6% a 8% e da 2% a 3%)”.
Il giudizio espresso dal consulente tecnico è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, conseguentemente, essere poste a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell' anche le spese di c.t.u.. CP_1
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 13%, condanna l' al pagamento del dovuto, detratto quanto già riconosciuto in sede CP_1
2 amministrativa (10%), con rivalutazione e interessi legali maturati nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 31.1.2025 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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