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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1639/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv. Natale Valerio
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - oggetto: carta docenti + indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO
La ricorrente ha agito in giudizio quale docente dipendente del Controparte_2 in forza di contratti a tempo determinato nei seguenti termini:
[...]
➢ A.S. 2018/2019, contratto dal 27.09.2018 al 30.06.2019, supplenza fino al termine delle attività didattiche, cattedra orario intero di 24 ore settimanali, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo
“Pierazzo” di Noale.
➢ A.S. 2019/2020, contratto dal 18.09.2019 al 31.08.2020, incarico annuale, cattedra orario intero di
24 ore settimanali, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo “Pierazzo” di Noale.
➢ A.S. 2020/2021, contratto dal 02.10.2020 al 30.06.2021, supplenza fino al termine delle attività didattiche, cattedra orario intero di 24 ore settimanali, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo
“Pierazzo” di Noale.
➢ A.S. 2021/2022, contratto dal 07.09.2021 al 30.06.2022, supplenza fino al termine delle attività didattiche, cattedra orario intero di 24 ore settimanali, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo
“Galileo Galilei” di Scorzè.
In relazione a tali aa.ss. di docenza a termine chiede:
1) quanto agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione della “Carta Docente” e al pagamento dell'importo di € 500 dovuto per ciascun anno;
2) quanto agli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 il pagamento dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute;
rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “Carta del Docente” per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e CONDANNARE il Controparte_1 alla corresponsione secondo le modalità previste dalla legge (accredito su carta elettronica) di Euro
1.500,00 a titolo di “Carta del Docente”; ACCERTARE E DICHIARARE il diritto all'indennità per ferie non fruite ex art. 1, comma 54 L. n. 228/2012 per gli 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e Pt_2
CONDANNARE il al pagamento di Euro 507,34 lordi a titolo di indennità Controparte_1 sostitutiva per le ferie non fruite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNARE il al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Il si è costituito contestando entrambe le pretese nel merito. CP_1
Sono state depositate note finali autorizzate.
All' esito di odierna udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene a duplice noto filone relativo ai docenti con contratti a termine, il primo sulla carta docenti e il secondo sull' indennità sostitutiva delle ferie non godute, entrambi decisi in senso favorevole sia dalla prevalente, pressochè unanime, giurisprudenza di merito, sia dalla Cassazione.
1) CARTA DOCENTI
La questione riguarda la spettanza ai docenti precari della cd carta docente, del valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Va data continuità, compatibilmente con i principi espressi da Cass 29961/2023, all' orientamento pressochè unanime della giurisprudenza di merito, espresso dall' Ufficio fin dalla prima sentenza n.
59/2023 est Bortot in causa RG n. 1560/2022, che viene qui recepita ed utilizzata ex art 118 comma 1 disp att cpc, secondo cui :
“ … Quanto ai docenti, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialis vvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
“Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.). Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.).
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine d e la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo.
Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle CP_1 mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica .
… Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede la condanna del convenuto CP_1 Con ad erogare la Carta Elettronica, con liquidazione di una somma pari a quella che i be dovuto accreditare nella Carta del docente per ciascun anno scolastico. La domanda è correttamente formulata. Ed infatti l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di €500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del all'erogazione della Carta e alla liquidazione CP_1 dell'importo annuo di €500, versandolo esclusivamente sulla Carta.
…
Tali valutazioni vanno ribadite siccome conformi alla pronuncia della Cassazione n. 29961/2023 del
27.10.2023, che ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Recepite integralmente e fatte proprie le argomentazioni sottese ai principi 1) e 2), ne deriva l' accoglimento della prima domanda di cui al ricorso, relativa agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022.
2) FERIE NON GODUTE
La questione riguarda la spettanza ai docenti con contratti a termine dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute
Il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto, in base alla previsione derogatoria ( del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, comma 54, 55
e 56, L. n. 228/2012.
La natura dell'indennità è stata definita dalla giurisprudenza come “mista” ossia “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” (Cass. Civ., sent. n. 3021/2020), da cui la durata decennale del termine di prescrizione.
La normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la Cassazione si è già pronunciata da ultimo con sentenza n. 16715 del 17.06.2024.
Con tale pronuncia la SC - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e 13440/24 - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso CP_1 avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva.
In particolare secondo la Cassazione :
➢ deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012: per le ferie serve una richiesta esplicita diretta del docente riscontrata da autorizzazione del dirigente scolastico;
➢ la collocazione in ferie da parte delle istituzioni scolastiche d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, è illegittima: durante la sospensione delle lezioni il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere considerato in ferie, da cui l' illegittimità dell' automatica sottrazione di tali giorni dal monte ferie spettante;
➢ il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute: il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso in forma scritta della perdita, in caso contrario ha diritto all' indennità sostitutiva.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti, con conseguente accoglimento del ricorso.
Gli stessi sono, infatti, perfettamente in linea con la normativa comunitaria come interpreta dal CGCE, dunque con fonte sovranazionale che come tale prevale sul diritto interno contrastante, così in particolare sul divieto per i pubblici dipendenti - stabilito dal d.l. n. 95/2012 ( art. 5, c. 8 convertito con modifiche con L. 135/2012) - di monetizzazione di ferie e giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937/1977.
Ci si riferisce all' art 7 della Direttiva 2003/88 che fonda in termini imperativi ed incondizionati il diritto alle ferie annuali retribuite, di talchè - come da pacifica giurisprudenza della CGCE a far data dalla pronuncia 6.11.2018 causa C-619/16 - alla mancata fruizione consegue il diritto all' indennità finanziaria sostituiva qualora il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie mediante un' informazione adeguata, irrilevante essendo la mancata richiesta di ferie nel periodo di riferimento.
Piu' precisamente la giurisprudenza comunitaria sul punto – a far data dalle sentenze della Grande
Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa
C-619/2016 ; in causa C-684/2016 - è univoca nell'affermare Controparte_5 CP_6 che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ( contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie) quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione.
In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro deve dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-
218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che “54). Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse,
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. Dai suddetti principi, affermati, in linea con il diritto comunitario, dalla Cassazione (compiutamente
Cass. 16715/2024), già applicati dall' Ufficio nel recente precedente sentenza del 13.9.2024 est.
Menegazzo in RG 46/2024, deriva l' accoglimento del ricorso poiché:
➢ è pacifico e documentale che i giorni indicati in ricorso corrispondono a giorni di ferie maturate per i quali la ricorrente non ha presentato espressa richiesta diretta di ferie;
➢ il , da un lato, non ha provato di avere informato la ricorrente stessa in modo accurato e CP_1 tempestivo dell'esistenza delle ferie non godute invitandola a goderne con specifico avviso in forma scritta della perdita, dall' altro in punto quantificazione non ha svolto, rispetto a prospetto puntuale in ricorso (vd pag. 17), contestazioni specifiche.
Ne deriva la spettanza dell' indennità sostitutiva nella misura richiesta
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
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contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite
“Carta elettronica”, e condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento;
2. dichiara il diritto della ricorrente per gli anni 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 alla monetizzazione delle ferie non godute e condanna il al pagamento di euro Controparte_1
507,34 lordi a titolo di indennità sostitutiva, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto Controparte_1 di accessori di legge, in euro 1.500,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta.
Così deciso in Venezia, 11.3.2025
Il Giudice