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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1644/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Fivizzani;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Fiori;
CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 9.12.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo la condanna della resistente al pagamento in CP_1 proprio favore, a titolo risarcimento del danno, della somma di Euro 93.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, nonché alla restituzione dell'auto Mini Club Man - tg DS838SD asseritamente di proprietà del ricorrente e dalla indebitamente sottratta e mai restituita;
il tutto CP_1 con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto (i) di essersi avveduto, la mattina del 10.7.2024, recatosi in banca per effettuare un bonifico in favore del figlio che aveva appena terminato Per_1
l'università, che la resistente, già coniuge del avrebbe indebitamente sottratto la somma Parte_1 di 93.000,00 euro, originariamente giacenti sul di lui conto corrente n. 1000/882 acceso presso Banca
pagina 1 di 6 San Paolo Intesa, mediante tre bonifici eseguiti, fraudolentemente, tramite altrettante operazioni abusive tramite il servizio Internet banking, con trasferimento delle relative somma sul conto corrente
( Via Golino 31), intestato alla stessa;
(ii) che la Controparte_2 CP_1 resistente avrebbe, in data 28.6.2024, altresì sottratto con un artificio l'auto intestata al Parte_1
“Mini Club Man” tg DS838SD, avendogliene chiesto la disponibilità per recarsi al mercato di
, allontanandosi poi dal domicilio domestico, senza più restituire l'auto; (iii) che per tali fatti CP_2 sarebbe stata sporta formale denuncia querela all'Autorità competente;
(iv) che sarebbe stato richiesto ed ottenuto, per i medesimi fatti, provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di , nonché delle somme e cose allo stesso dovute, fino alla concorrenza della somma di CP_1
Euro 93.000,00, con rigetto della domanda di sequestro dell'auto, sul presupposto della mancanza di prova della proprietà; il tutto con condanna alle spese di lite.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto la condanna della al pagamento in proprio favore, a CP_1 titolo di risarcimento del danno conseguente ai fatti di causa, della somma di Euro 93.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, nonché alla restituzione dell'auto Mini Club Man - tg
DS838SD.
Con comparsa depositata in data 20.01.2025, si è costituita in giudizio , contestando CP_1 la ricostruzione storica dei fatti contenuta in ricorso e deducendo, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa domanda risarcitoria, nonché quella di restituzione della vettura targata DS838SD, sostenendo l'assenza dei relativi presupposti, stante la sussistenza di una valida causa sottesa ai bonifici per cui è lite, asseritamente eseguiti dallo stesso oltre all'insussistenza di sottrazione Parte_1 dell'auto e, conseguentemente, dell'obbligo restitutorio;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella Parte_1 misura di euro 50.000,00, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
ha altresì chiesto la revoca/annullamento del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Grosseto in data 25.09.2024; il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014.
All'udienza del 5.02.2025, vista la richiesta delle parti e ritenutane l'opportunità, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies c.4 c.p.c. per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché per replicare e dedurre prova contraria.
Con gli scritti difensivi autorizzati il ricorrente ha precisato la propria domanda chiedendo, in subordine alla domanda risarcitoria e di restituzione dell'auto, accertamento e declaratoria di nullità della presunta “regalia” in favore della per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., con CP_1
pagina 2 di 6 conseguente condanna alla restituzione della somma di Euro 93.000,00, ovvero a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) ovvero di ingiustificato arricchimento (artt. 2041, 2042 c.c.); ha inoltre chiesto l'emissione, ai sensi dell'art. 186 bis cpc, di ordinanza di pagamento a carico di e CP_1 in favore di del medesimo importo. Parte_1
Parte resistente ha dedotto l'infondatezza della domanda anche per come precisata dal ricorrente, insistendo per il rigetto della stessa e riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 14.05.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la stessa è stata rinviata per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
10.12.2025 e poi ricalendarizzata, da ultimo, per l'udienza del 9.12.2025, con assegnazione alle parti di apposito termine per note conclusive.
All'udienza del 9.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto osservato che il ricorrente ha domandato, in concreto, la condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma di Euro 93.000,00 ed alla restituzione dell'auto “Mini Club
Man” tg. DS838SD quale risultato utile conseguente all'accoglimento della propria domanda.
Il suddetto bene della vita è stato domandato dal titolo di risarcimento del danno (cfr. Parte_1 ricorso introduttivo), ed in subordine in ragione della dedotta nullità della presunta “regalia” in favore della per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., ovvero a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 CP_1
c.c.) ovvero di ingiustificato arricchimento (artt. 2041, 2042 c.c.) (cfr. memoria autorizzata depositata in data 22.02.2025).
Va quindi osservato che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. 27428/2005). Rientra nei poteri doveri del giudice anche individuare la normativa applicabile alla fattispecie, senza essere vincolato dall'erronea indicazione di parte, purché rimangano fermi i fatti costitutivi e il bene della vita richiesto, in base al generale principio di prevalenza dei fatti allegati e del bene domandato rispetto all'inquadramento normativo proposto dalla parte (cfr. Cassazione, Sentenza n. 2616 del 2025).
Ciò posto, si rileva che l'avvenuto trasferimento, posto alla base dell'azione giudiziaria promossa dal ricorrente, dell'importo di Euro 93.000,00 dal conto corrente acceso presso l'Agenzia di Massa
Marittima di Banca Intesa San Paolo, intestato a e di esclusiva titolarità di stante Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 anche il comprovato regime di separazione di beni tra i coniugi (cfr.doc. n.1 ricorso) al conto acceso dalla presso l'ufficio postale di via Golino, ad essa intestato, è circostanza provata CP_1 CP_2 documentalmente (cfr. doc. 6 ricorso) e mai contestata dalla resistente, per cui la stessa deve considerarsi pacifica.
Ed infatti, relativamente alla somma di Euro 93.000,00 di cui il chiede il pagamento in Parte_1 proprio favore, La , con la comparsa di risposta, non ha invero contestato che tale somma, CP_1 pacificamente giacente sul conto corrente del ricorrente prima del trasferimento, sia stata trasferita sul proprio conto corrente, avendo piuttosto negato di essere stata lei ad effettuare i tre bonifici a mezzo dell'uso fraudolento del servizio di “Internet banking”, i quali sarebbero stati personalmente eseguiti dal Parte_1
Invero, a prescindere dalla (irrilevante) ricostruzione storica circa il soggetto che materialmente ha eseguito i bonifici, ovvero circa il carattere fraudolento/abusivo delle singole operazioni di che trattasi, deve rilevarsi in via assorbente che non è stata, a ben vedere, fornita alcuna dimostrazione della causa sottesa a tale (significativo) trasferimento di denaro.
Peraltro, la deduzione, ampiamente contestata dal ricorrente e del tutto indimostrata, secondo cui tali versamenti dovevano costituire il fondo cassa per avviare una attività di agriturismo che il Parte_1 stesso avrebbe inteso svolgere sotto il nome della presso la sua abitazione, non fa che CP_1 confermare, a ben vedere, che tali somme erano e sono del e non della Parte_1 CP_1
Si deve quindi constatare l'assenza di prova di una valida causa sottesa ai tre bonifici eseguiti, tramite altrettante operazioni, tramite il servizio Internet banking del conto corrente del con Parte_1 trasferimento delle relative somme sul conto corrente (Via Golino Controparte_2
31), intestato alla stessa , il tutto per la somma complessiva di Euro 93.000,00. CP_1
Tale trasferimento, poiché privo di causa, integra (a prescindere dal materiale esecutore) un pagamento non dovuto, ciò che fonda il diritto del titolare di ripetere ciò che ha pagato, ottenendo così la restituzione della somma unitamente ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi l'ha ricevuta era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Ne deriva che la domanda va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., quale azione di carattere restitutorio da indebito oggettivo spettante a colui che abbia disposto il pagamento senza causa, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale pagina 4 di 6 di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico (cfr. Cass. civ. n. 10810/2020).
Le ulteriori circostanze fattuali dedotte dalle parti, tra cui in particolare la ricostruzione storica circa il soggetto che materialmente ha eseguito i bonifici, ovvero circa il carattere fraudolento/abusivo delle singole operazioni di che trattasi, risultano irrilevanti ai fini restitutori, potendo rilevare unicamente ai fini della prova della buona o mala fede dell'accipiens al momento del trasferimento di danaro.
Va sul punto osservato che, in questa sede, risulta pressoché impossibile stabilire se il pagamento sia stato ricevuto dalla in buona o in mala fede, posto che la paternità delle singole operazioni è CP_1 circostanza di cui, da quanto si desume dagli atti, possono essere a conoscenza solo le parti stesse, senza che sia possibile ritenere decisiva sul punto una testimonianza di terzi (su operazioni materialmente eseguibili solo dal soggetto in possesso delle relative credenziali), tenuto anche conto della molteplicità di vicende personali che hanno interessato le parti, già legate da un rapporto di coniugio, non tutte necessariamente dedotte in questa sede.
Da tanto deriva che deve essere accolta la domanda restitutoria promossa dal ricorrente ex art. 2033 c.c.
e la resistente dovrà essere quindi condannata a restituire al 'importo di Euro 93.000,00, Parte_1 il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Quanto alla domanda restitutoria relativa all'auto “Mini Club Man” tg .DS838SD, anche tale domanda risulta fondata.
Essa va qualificata come azione di rivendicazione ai sensi dell'articolo 948 c.c., con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile
(nella specie, un autovettura sottratta al proprietario), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca della sottrazione, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento (cfr. Cass. civ. n. 2612/2021).
È stato anche affermato che, nell'ipotesi in cui il bene rivendicato sia mobile, è sufficiente provare di aver acquistato il possesso in buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (cd. possesso vale titolo). Più in particolare, è stato affermato che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto pagina 5 di 6 di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (cfr. ex multis, Cass. Sent. 19653/2014).
Ciò posto, si osserva come, nella specie, risulti pacifica: (i) la titolarità del mezzo in capo al corroborata anche dalla documentazione in atti (cfr. doc. 9 ricorso); (ii) l'avvenuta Parte_1 sottrazione, a prescindere dalle motivazioni, della disponibilità del mezzo al titolare da parte della cui non è mai seguita la restituzione. CP_1
Vi è anche da rilevare l'assenza di un valido titolo che legittimi il possesso del mezzo in capo alla rimanendo sostanzialmente irrilevante l'eventuale consenso manifestato verbalmente all'uso, CP_1 meramente temporaneo, della medesima autovettura da parte del ricorrente, a fronte di una espressa domanda di restituzione. Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda volta ad ottenere la restituzione dell'auto “Mini Club Man” tg .DS838SD.
In conclusione, la domanda promossa dal nei limiti sopra detti, deve essere accolta e, Parte_1 conseguentemente, la resistente deve essere condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, (i) della somma di Euro 93.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
(ii) dell'auto “Mini
Club Man” tg .DS838SD, intestata a Ogni altra questione od eccezione, ivi Parte_1 compresa la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, condanna alla restituzione, in favore di CP_1
(i) della somma di Euro 93.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda sino al saldo;
(ii) dell'auto “Mini Club Man” tg . , intestata a C.F._3
Parte_1
2) condanna a corrispondere in favore di le CP_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 860,00 per spese ed Euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto il 19.12.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1644/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Fivizzani;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Fiori;
CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 9.12.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , chiedendo la condanna della resistente al pagamento in CP_1 proprio favore, a titolo risarcimento del danno, della somma di Euro 93.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, nonché alla restituzione dell'auto Mini Club Man - tg DS838SD asseritamente di proprietà del ricorrente e dalla indebitamente sottratta e mai restituita;
il tutto CP_1 con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto (i) di essersi avveduto, la mattina del 10.7.2024, recatosi in banca per effettuare un bonifico in favore del figlio che aveva appena terminato Per_1
l'università, che la resistente, già coniuge del avrebbe indebitamente sottratto la somma Parte_1 di 93.000,00 euro, originariamente giacenti sul di lui conto corrente n. 1000/882 acceso presso Banca
pagina 1 di 6 San Paolo Intesa, mediante tre bonifici eseguiti, fraudolentemente, tramite altrettante operazioni abusive tramite il servizio Internet banking, con trasferimento delle relative somma sul conto corrente
( Via Golino 31), intestato alla stessa;
(ii) che la Controparte_2 CP_1 resistente avrebbe, in data 28.6.2024, altresì sottratto con un artificio l'auto intestata al Parte_1
“Mini Club Man” tg DS838SD, avendogliene chiesto la disponibilità per recarsi al mercato di
, allontanandosi poi dal domicilio domestico, senza più restituire l'auto; (iii) che per tali fatti CP_2 sarebbe stata sporta formale denuncia querela all'Autorità competente;
(iv) che sarebbe stato richiesto ed ottenuto, per i medesimi fatti, provvedimento di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di , nonché delle somme e cose allo stesso dovute, fino alla concorrenza della somma di CP_1
Euro 93.000,00, con rigetto della domanda di sequestro dell'auto, sul presupposto della mancanza di prova della proprietà; il tutto con condanna alle spese di lite.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto la condanna della al pagamento in proprio favore, a CP_1 titolo di risarcimento del danno conseguente ai fatti di causa, della somma di Euro 93.000,00 oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, nonché alla restituzione dell'auto Mini Club Man - tg
DS838SD.
Con comparsa depositata in data 20.01.2025, si è costituita in giudizio , contestando CP_1 la ricostruzione storica dei fatti contenuta in ricorso e deducendo, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa domanda risarcitoria, nonché quella di restituzione della vettura targata DS838SD, sostenendo l'assenza dei relativi presupposti, stante la sussistenza di una valida causa sottesa ai bonifici per cui è lite, asseritamente eseguiti dallo stesso oltre all'insussistenza di sottrazione Parte_1 dell'auto e, conseguentemente, dell'obbligo restitutorio;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella Parte_1 misura di euro 50.000,00, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
ha altresì chiesto la revoca/annullamento del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Grosseto in data 25.09.2024; il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014.
All'udienza del 5.02.2025, vista la richiesta delle parti e ritenutane l'opportunità, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies c.4 c.p.c. per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché per replicare e dedurre prova contraria.
Con gli scritti difensivi autorizzati il ricorrente ha precisato la propria domanda chiedendo, in subordine alla domanda risarcitoria e di restituzione dell'auto, accertamento e declaratoria di nullità della presunta “regalia” in favore della per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., con CP_1
pagina 2 di 6 conseguente condanna alla restituzione della somma di Euro 93.000,00, ovvero a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) ovvero di ingiustificato arricchimento (artt. 2041, 2042 c.c.); ha inoltre chiesto l'emissione, ai sensi dell'art. 186 bis cpc, di ordinanza di pagamento a carico di e CP_1 in favore di del medesimo importo. Parte_1
Parte resistente ha dedotto l'infondatezza della domanda anche per come precisata dal ricorrente, insistendo per il rigetto della stessa e riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 14.05.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la stessa è stata rinviata per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
10.12.2025 e poi ricalendarizzata, da ultimo, per l'udienza del 9.12.2025, con assegnazione alle parti di apposito termine per note conclusive.
All'udienza del 9.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto osservato che il ricorrente ha domandato, in concreto, la condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma di Euro 93.000,00 ed alla restituzione dell'auto “Mini Club
Man” tg. DS838SD quale risultato utile conseguente all'accoglimento della propria domanda.
Il suddetto bene della vita è stato domandato dal titolo di risarcimento del danno (cfr. Parte_1 ricorso introduttivo), ed in subordine in ragione della dedotta nullità della presunta “regalia” in favore della per difetto dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., ovvero a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 CP_1
c.c.) ovvero di ingiustificato arricchimento (artt. 2041, 2042 c.c.) (cfr. memoria autorizzata depositata in data 22.02.2025).
Va quindi osservato che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. 27428/2005). Rientra nei poteri doveri del giudice anche individuare la normativa applicabile alla fattispecie, senza essere vincolato dall'erronea indicazione di parte, purché rimangano fermi i fatti costitutivi e il bene della vita richiesto, in base al generale principio di prevalenza dei fatti allegati e del bene domandato rispetto all'inquadramento normativo proposto dalla parte (cfr. Cassazione, Sentenza n. 2616 del 2025).
Ciò posto, si rileva che l'avvenuto trasferimento, posto alla base dell'azione giudiziaria promossa dal ricorrente, dell'importo di Euro 93.000,00 dal conto corrente acceso presso l'Agenzia di Massa
Marittima di Banca Intesa San Paolo, intestato a e di esclusiva titolarità di stante Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 anche il comprovato regime di separazione di beni tra i coniugi (cfr.doc. n.1 ricorso) al conto acceso dalla presso l'ufficio postale di via Golino, ad essa intestato, è circostanza provata CP_1 CP_2 documentalmente (cfr. doc. 6 ricorso) e mai contestata dalla resistente, per cui la stessa deve considerarsi pacifica.
Ed infatti, relativamente alla somma di Euro 93.000,00 di cui il chiede il pagamento in Parte_1 proprio favore, La , con la comparsa di risposta, non ha invero contestato che tale somma, CP_1 pacificamente giacente sul conto corrente del ricorrente prima del trasferimento, sia stata trasferita sul proprio conto corrente, avendo piuttosto negato di essere stata lei ad effettuare i tre bonifici a mezzo dell'uso fraudolento del servizio di “Internet banking”, i quali sarebbero stati personalmente eseguiti dal Parte_1
Invero, a prescindere dalla (irrilevante) ricostruzione storica circa il soggetto che materialmente ha eseguito i bonifici, ovvero circa il carattere fraudolento/abusivo delle singole operazioni di che trattasi, deve rilevarsi in via assorbente che non è stata, a ben vedere, fornita alcuna dimostrazione della causa sottesa a tale (significativo) trasferimento di denaro.
Peraltro, la deduzione, ampiamente contestata dal ricorrente e del tutto indimostrata, secondo cui tali versamenti dovevano costituire il fondo cassa per avviare una attività di agriturismo che il Parte_1 stesso avrebbe inteso svolgere sotto il nome della presso la sua abitazione, non fa che CP_1 confermare, a ben vedere, che tali somme erano e sono del e non della Parte_1 CP_1
Si deve quindi constatare l'assenza di prova di una valida causa sottesa ai tre bonifici eseguiti, tramite altrettante operazioni, tramite il servizio Internet banking del conto corrente del con Parte_1 trasferimento delle relative somme sul conto corrente (Via Golino Controparte_2
31), intestato alla stessa , il tutto per la somma complessiva di Euro 93.000,00. CP_1
Tale trasferimento, poiché privo di causa, integra (a prescindere dal materiale esecutore) un pagamento non dovuto, ciò che fonda il diritto del titolare di ripetere ciò che ha pagato, ottenendo così la restituzione della somma unitamente ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi l'ha ricevuta era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Ne deriva che la domanda va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., quale azione di carattere restitutorio da indebito oggettivo spettante a colui che abbia disposto il pagamento senza causa, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale pagina 4 di 6 di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico (cfr. Cass. civ. n. 10810/2020).
Le ulteriori circostanze fattuali dedotte dalle parti, tra cui in particolare la ricostruzione storica circa il soggetto che materialmente ha eseguito i bonifici, ovvero circa il carattere fraudolento/abusivo delle singole operazioni di che trattasi, risultano irrilevanti ai fini restitutori, potendo rilevare unicamente ai fini della prova della buona o mala fede dell'accipiens al momento del trasferimento di danaro.
Va sul punto osservato che, in questa sede, risulta pressoché impossibile stabilire se il pagamento sia stato ricevuto dalla in buona o in mala fede, posto che la paternità delle singole operazioni è CP_1 circostanza di cui, da quanto si desume dagli atti, possono essere a conoscenza solo le parti stesse, senza che sia possibile ritenere decisiva sul punto una testimonianza di terzi (su operazioni materialmente eseguibili solo dal soggetto in possesso delle relative credenziali), tenuto anche conto della molteplicità di vicende personali che hanno interessato le parti, già legate da un rapporto di coniugio, non tutte necessariamente dedotte in questa sede.
Da tanto deriva che deve essere accolta la domanda restitutoria promossa dal ricorrente ex art. 2033 c.c.
e la resistente dovrà essere quindi condannata a restituire al 'importo di Euro 93.000,00, Parte_1 il tutto oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Quanto alla domanda restitutoria relativa all'auto “Mini Club Man” tg .DS838SD, anche tale domanda risulta fondata.
Essa va qualificata come azione di rivendicazione ai sensi dell'articolo 948 c.c., con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile
(nella specie, un autovettura sottratta al proprietario), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca della sottrazione, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento (cfr. Cass. civ. n. 2612/2021).
È stato anche affermato che, nell'ipotesi in cui il bene rivendicato sia mobile, è sufficiente provare di aver acquistato il possesso in buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (cd. possesso vale titolo). Più in particolare, è stato affermato che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto pagina 5 di 6 di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (cfr. ex multis, Cass. Sent. 19653/2014).
Ciò posto, si osserva come, nella specie, risulti pacifica: (i) la titolarità del mezzo in capo al corroborata anche dalla documentazione in atti (cfr. doc. 9 ricorso); (ii) l'avvenuta Parte_1 sottrazione, a prescindere dalle motivazioni, della disponibilità del mezzo al titolare da parte della cui non è mai seguita la restituzione. CP_1
Vi è anche da rilevare l'assenza di un valido titolo che legittimi il possesso del mezzo in capo alla rimanendo sostanzialmente irrilevante l'eventuale consenso manifestato verbalmente all'uso, CP_1 meramente temporaneo, della medesima autovettura da parte del ricorrente, a fronte di una espressa domanda di restituzione. Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda volta ad ottenere la restituzione dell'auto “Mini Club Man” tg .DS838SD.
In conclusione, la domanda promossa dal nei limiti sopra detti, deve essere accolta e, Parte_1 conseguentemente, la resistente deve essere condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, (i) della somma di Euro 93.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
(ii) dell'auto “Mini
Club Man” tg .DS838SD, intestata a Ogni altra questione od eccezione, ivi Parte_1 compresa la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, condanna alla restituzione, in favore di CP_1
(i) della somma di Euro 93.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda sino al saldo;
(ii) dell'auto “Mini Club Man” tg . , intestata a C.F._3
Parte_1
2) condanna a corrispondere in favore di le CP_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 860,00 per spese ed Euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto il 19.12.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo pagina 6 di 6