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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Sofia Gancitano Giudice relatore dott.ssa Benedetta Barbera Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al N. 53-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore, nel procedimento unitario avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
con rappresentanza stabile in Roma, alla Via di Torre Rossa Parte_1
n. 66, pec (C.F. e partita IVA , sottoposta a Email_1 P.IVA_1
confisca in virtù di sentenza del Tribunale di Roma del 30.04.2024 (proc. N. 24650/2014
RGNR), nonché a sequestro preventivo dalla Corte d'Appello di Roma con provvedimento del
27.12.2024 (proc. pen. 7164/2024 RGCA), in persona dell'Amministratore Giudiziario, Dott.
(cfr. visura societaria), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Controparte_1
Bozzetto (C.F. ; Indirizzo di pec: C.F._1 Email_2
Fax. ), con studio in Roma, alla Via di Torre Rossa n. 66, P.IVA_2
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), pec: Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale in Porto Viro (RO), alla Via Mantovana n. 86, in Email_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, cancellata dal Registro delle
Imprese il 02.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante,
1 Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Porto Viro (RO) da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2.Il ricorso e il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria tramite loro inserimento nell'area web ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII.
3. La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Quindi, come precisato dalla Corte di Cassazione l'accertamento non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, tant'è che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di liquidazione giudiziale integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso (già, in materia di fallimento, Cass. civ., n. 23420/2016).
Pertanto, il credito ai fini della legittimazione può anche non risultare da un titolo esecutivo o da un provvedimento monitorio del giudice, ed essere perfino oggetto di contestazione da parte del debitore, atteso che la verifica che deve essere compiuta dal Tribunale ha lo scopo di accertare la ricorrenza dello stato di insolvenza senza alcuna idoneità all'efficacia di giudicato, quanto all'esistenza e titolarità del credito.
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito, pari a € 82.847,01, è composto da: € 36.204,41 quale saldo per mancato versamento del Prelievo
Unico Erariale (c.d. PREU) e del Canone di concessione ed € 46.642,60 quale saldo per mancato versamento delle somme dovute ex Legge di stabilità 2015, comprovato da fatture e comunicazioni contabili.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, svolgendo attività di gestione e noleggio di macchine elettroniche per giochi a scommessa e per videogiochi, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
4.L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore sia alla soglia di € 30.000,00, prevista dall'art. 49, ult. co., CCII, per la dichiarazione di apertura
2 della liquidazione giudiziale, sia della soglia di € 50.000,00, prevista dall'art. 268, comma 2,
CCII, per l'apertura della liquidazione controllata chiesta in subordine dal creditore, tenuto conto dell'ammontare dei crediti indicati nel ricorso (già di per sé superiore alla suddetta soglia)
e dell'esposizione debitoria riferita dall'Inps (€ 11.774,15) e dall'Agenzia delle Entrate (€
141.084,84 oltre interessi).
5.Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso nella vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
A tal riguardo, però, va evidenziato che dai documenti contabili acquisiti d'ufficio in sede istruttoria, emerge che sussistono congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII e che, pertanto, non è assoggettabile a liquidazione Controparte_2 giudiziale, atteso che dall'ultimo bilancio depositato, relativo però all'esercizio 2018, emergono ricavi lordi inferiori a € 200.000,00 (rispettivamente, € 0 nel 2018 ed € 93.793,00 nel 2017), un attivo patrimoniale di € 4.419,00 e dall'istruttoria espletata non risulta un indebitamento attuale
(cfr. sul punto Cass. n. 3158/2018) superiore a € 500.000,00.
Ebbene, l'art. 121 CCII, a differenza di quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F. dal punto di vista dell'onere probatorio, delimita l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che “non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d)”, cioè a coloro rispetto ai quali il superamento dei limiti dimensionali in esame emerga dall'istruttoria, indipendentemente dall'eventuale insufficiente, o assente, attività probatoria del debitore, come si desume dalla “formulazione del comma 6 dell'art. 367 CCI, il quale include le soglie tra gli aspetti da accertare ex officio, nel senso che nel procedimento unitario vanno acquisite anche tutte le informazioni “detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia” che comprovino in capo all'impresa la “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)””. (cfr.
Trib., Catania 23.03.2025 in Dirittodellacrisi.it).
Si ritiene dunque poter ragionevolmente presumere, in assenza di elementi di prova di segno opposto, che le suddette soglie non siano state superate, non avendo l'istruttoria espletata evidenziato mutamenti dell'attività di impresa tali da condurre a ritenere verosimile un aumento
3 delle voci dell'attivo patrimoniale, o dei ricavi lordi, o dell'esposizione debitoria attuale, tale da eccedere anche uno solo dei parametri dimensionali stabiliti dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: infatti la società, posta in liquidazione con atto del 04.01.2017, risulta ora cancellata dal
Registro delle Imprese il 02.07.2024.
Non sussistono, dunque, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
6. La domanda subordinata della ricorrente, volta all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del resistente, merita invece accoglimento. A tal fine, si rammenta che l'art. 268, comma 2, CCII, prevede che “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”.
Nella specie ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata della società resistente ex art. 268 CCII, stante l'entità del debito per il quale procede la ricorrente, superiore a € 50.000,00 (dall'istruttoria emerge un debito complessivo superiore a € 200.000,00) e, soprattutto, per la ricorrenza a carico della resistente di plurimi ed univocamente concordi indici dello stato di insolvenza intesa, ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Essi sono costituiti: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito della ricorrente;
2) dall'esposizione debitoria accumulata dalla società verso la ricorrente, INPS e
Agenzia delle Entrate;
3) dall'assenza di beni utilmente liquidabili;
4) dalla presenza di assegni protestati;
5) dalla sottoposizione a liquidazione e successiva cancellazione dal Registro delle
Imprese.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sussistono dunque i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione controllata.
p.q.m.
4 rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. e P. IVA Controparte_2
), con sede legale in Porto Viro (RO), alla Via Mantovana n. 86, in persona del P.IVA_3
liquidatore e legale rappresentante pro tempore nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore la dott.ssa Nicoletta Mazzagardi con studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al liquidatore di in liquidazione, ora cancellata, il deposito entro sette giorni Controparte_2 dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
ordina al liquidatore di , ora cancellata, di versare entro e non oltre Controparte_2 il 20.06.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone
5 che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore e ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 26.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Sofia Gancitano Giudice relatore dott.ssa Benedetta Barbera Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al N. 53-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore, nel procedimento unitario avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
con rappresentanza stabile in Roma, alla Via di Torre Rossa Parte_1
n. 66, pec (C.F. e partita IVA , sottoposta a Email_1 P.IVA_1
confisca in virtù di sentenza del Tribunale di Roma del 30.04.2024 (proc. N. 24650/2014
RGNR), nonché a sequestro preventivo dalla Corte d'Appello di Roma con provvedimento del
27.12.2024 (proc. pen. 7164/2024 RGCA), in persona dell'Amministratore Giudiziario, Dott.
(cfr. visura societaria), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Controparte_1
Bozzetto (C.F. ; Indirizzo di pec: C.F._1 Email_2
Fax. ), con studio in Roma, alla Via di Torre Rossa n. 66, P.IVA_2
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), pec: Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale in Porto Viro (RO), alla Via Mantovana n. 86, in Email_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, cancellata dal Registro delle
Imprese il 02.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante,
1 Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Porto Viro (RO) da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
2.Il ricorso e il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria tramite loro inserimento nell'area web ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII.
3. La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Quindi, come precisato dalla Corte di Cassazione l'accertamento non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, tant'è che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di liquidazione giudiziale integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso (già, in materia di fallimento, Cass. civ., n. 23420/2016).
Pertanto, il credito ai fini della legittimazione può anche non risultare da un titolo esecutivo o da un provvedimento monitorio del giudice, ed essere perfino oggetto di contestazione da parte del debitore, atteso che la verifica che deve essere compiuta dal Tribunale ha lo scopo di accertare la ricorrenza dello stato di insolvenza senza alcuna idoneità all'efficacia di giudicato, quanto all'esistenza e titolarità del credito.
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito, pari a € 82.847,01, è composto da: € 36.204,41 quale saldo per mancato versamento del Prelievo
Unico Erariale (c.d. PREU) e del Canone di concessione ed € 46.642,60 quale saldo per mancato versamento delle somme dovute ex Legge di stabilità 2015, comprovato da fatture e comunicazioni contabili.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, svolgendo attività di gestione e noleggio di macchine elettroniche per giochi a scommessa e per videogiochi, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
4.L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore sia alla soglia di € 30.000,00, prevista dall'art. 49, ult. co., CCII, per la dichiarazione di apertura
2 della liquidazione giudiziale, sia della soglia di € 50.000,00, prevista dall'art. 268, comma 2,
CCII, per l'apertura della liquidazione controllata chiesta in subordine dal creditore, tenuto conto dell'ammontare dei crediti indicati nel ricorso (già di per sé superiore alla suddetta soglia)
e dell'esposizione debitoria riferita dall'Inps (€ 11.774,15) e dall'Agenzia delle Entrate (€
141.084,84 oltre interessi).
5.Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso nella vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
A tal riguardo, però, va evidenziato che dai documenti contabili acquisiti d'ufficio in sede istruttoria, emerge che sussistono congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII e che, pertanto, non è assoggettabile a liquidazione Controparte_2 giudiziale, atteso che dall'ultimo bilancio depositato, relativo però all'esercizio 2018, emergono ricavi lordi inferiori a € 200.000,00 (rispettivamente, € 0 nel 2018 ed € 93.793,00 nel 2017), un attivo patrimoniale di € 4.419,00 e dall'istruttoria espletata non risulta un indebitamento attuale
(cfr. sul punto Cass. n. 3158/2018) superiore a € 500.000,00.
Ebbene, l'art. 121 CCII, a differenza di quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F. dal punto di vista dell'onere probatorio, delimita l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che “non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d)”, cioè a coloro rispetto ai quali il superamento dei limiti dimensionali in esame emerga dall'istruttoria, indipendentemente dall'eventuale insufficiente, o assente, attività probatoria del debitore, come si desume dalla “formulazione del comma 6 dell'art. 367 CCI, il quale include le soglie tra gli aspetti da accertare ex officio, nel senso che nel procedimento unitario vanno acquisite anche tutte le informazioni “detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia” che comprovino in capo all'impresa la “sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)””. (cfr.
Trib., Catania 23.03.2025 in Dirittodellacrisi.it).
Si ritiene dunque poter ragionevolmente presumere, in assenza di elementi di prova di segno opposto, che le suddette soglie non siano state superate, non avendo l'istruttoria espletata evidenziato mutamenti dell'attività di impresa tali da condurre a ritenere verosimile un aumento
3 delle voci dell'attivo patrimoniale, o dei ricavi lordi, o dell'esposizione debitoria attuale, tale da eccedere anche uno solo dei parametri dimensionali stabiliti dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: infatti la società, posta in liquidazione con atto del 04.01.2017, risulta ora cancellata dal
Registro delle Imprese il 02.07.2024.
Non sussistono, dunque, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
6. La domanda subordinata della ricorrente, volta all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del resistente, merita invece accoglimento. A tal fine, si rammenta che l'art. 268, comma 2, CCII, prevede che “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”.
Nella specie ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata della società resistente ex art. 268 CCII, stante l'entità del debito per il quale procede la ricorrente, superiore a € 50.000,00 (dall'istruttoria emerge un debito complessivo superiore a € 200.000,00) e, soprattutto, per la ricorrenza a carico della resistente di plurimi ed univocamente concordi indici dello stato di insolvenza intesa, ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Essi sono costituiti: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito della ricorrente;
2) dall'esposizione debitoria accumulata dalla società verso la ricorrente, INPS e
Agenzia delle Entrate;
3) dall'assenza di beni utilmente liquidabili;
4) dalla presenza di assegni protestati;
5) dalla sottoposizione a liquidazione e successiva cancellazione dal Registro delle
Imprese.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sussistono dunque i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione controllata.
p.q.m.
4 rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. e P. IVA Controparte_2
), con sede legale in Porto Viro (RO), alla Via Mantovana n. 86, in persona del P.IVA_3
liquidatore e legale rappresentante pro tempore nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore la dott.ssa Nicoletta Mazzagardi con studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al liquidatore di in liquidazione, ora cancellata, il deposito entro sette giorni Controparte_2 dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
ordina al liquidatore di , ora cancellata, di versare entro e non oltre Controparte_2 il 20.06.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone
5 che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore e ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 26.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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