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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1542/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), ivi residente, rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
Roberta Pili, presso la quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in LI presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.5.2024 la signora
[...]
ha convenuto in giudizio l' per sentirsi Parte_1 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Verificata la regolarità dell'accordo sottoscritto nanti l'Ispettorato Provinciale del Lavoro in data
14.06.1978, riconoscere alla ricorrente i contributi relativi al periodo
dal 02.10.1973 al 31.05.1974 utili al raggiungimento dei requisiti
pagina 1 pensionistici e per l'effetto disporre affinché l' provveda alla CP_1
immediata regolarizzazione. Con vittoria di spese e competenze legali”.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
In data 14.6.1978, con pratica n 8492/A, ella aveva ottenuto il riconoscimento, da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di
LI, dei contributi a fini pensionistici, relativi all'attività CP_1
lavorativa svolta, per conto della ditta RD NI, per il complessivo periodo intercorso dal 2.10.1973 al 20.9.1977.
Il verbale dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro precisava che l'accreditamento dei contributi per il periodo dal 2.10.1973 al 31.5.1974 era stato disposto direttamente presso l' di LI. CP_1
Testualmente, infatti, si legge che: “A tale proposito si precisa che per il periodo dal 2/10/73 al 31/5/74 l'accreditamento dei contributi, è stato effettuato direttamente presso l' di LI (...)”. CP_1
Ebbene, giunta ormai alla soglia della pensione ed effettuato l'estratto contributivo, nel dicembre 2021 la ricorrente aveva scoperto, suo malgrado, che dal conteggio dell'estratto contributivo mancavano proprio le settimane relative al periodo dal 2.10.1973 al 31.5.1974.
In data 30 dicembre 2021 la ricorrente aveva pertanto inviato, tramite il CAF, un'istanza finalizzata alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Nonostante i numerosi solleciti inviati, mediante PEC, dal patronato
, la ricorrente non aveva ottenuto quanto richiesto. Pt_2
Neppure in seguito al successivo reclamo presentato per il tramite del proprio legale, la situazione era stata regolarizzata.
Ed infatti, l'estratto contributivo della ricorrente decorre dal 1.6.1974
e non dal 2.10.1973, come dovuto.
2. L si è costituito in giudizio, rilevando che, nonostante quanto CP_1
dichiarato nel verbale, per lo specifico periodo oggetto di causa, dal
2.10.1973 al 31.5.1974, all' non risultava alcun versamento dei CP_1
contributi.
pagina 2 Neppure risultava alcuna comunicazione dall'Ispettorato del Lavoro all' per procedere all'accreditamento d'ufficio della contribuzione, CP_1
a seguito di accertamento ispettivo, o altra comunicazione del datore di lavoro all'Istituto.
Doveva quindi concludersi come né l'Ispettorato del Lavoro né il datore di lavoro o la lavoratrice avessero mai attivato l' per far CP_1
risultare tale periodo, che, non essendo stato pagato, non poteva più
essere accreditato.
L' ha inoltre richiamato il principio per cui la denuncia di CP_1
scopertura contributiva, per produrre effetti favorevoli al lavoratore, deve essere avanzata all' e non all'Ispettorato del Lavoro, perché solo CP_1
l' è legittimato ad agire per il recupero della contribuzione evasa. CP_1
L' ha quindi richiamato le disposizioni di cui al R.D. n. CP_1
1422/1924, vigenti negli anni oggetto di causa, ed in particolare gli artt.
44 e 46 (ritiro e trasmissione all'ente previdenziale della tessera), 51
(rilascio contestuale di una nuova tessera ed annotazione sul libretto personale del lavoratore dell'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata) e 42 (restituzione al lavoratore titolare all'atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro), rilevando che, ai sensi delle predette disposizioni, l'accredito della contribuzione avveniva all'esito della verifica circa la correttezza di una serie complessa di atti: acquisto delle marche, applicazione delle stesse nel libretto personale del lavoratore, dal datore conservato in costanza di rapporto di lavoro,
presentazione del libretto con le marche applicate all'Istituto,
normalmente a cura del lavoratore che riceve il libretto alla cessazione del rapporto.
Solo all'esito della verifica, da parte dell' , del corretto CP_1
adempimento di tali adempimenti, diveniva possibile imputare l'esborso del datore ad uno specifico rapporto assicurativo, cosicché, senza il libretto con le marche apposte, l' non poteva, né può oggi, CP_1
implementare nessuna provvista contributiva individuale.
pagina 3 3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante l'audizione del funzionario sui fatti di causa. CP_1
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4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Deve preliminarmente osservarsi che, prima dello scadere del termine di prescrizione, la lavoratrice odierna ricorrente non ha presentato alcuna denuncia nei confronti dell' , al fine di vedersi riconosciuta la CP_1
contribuzione per cui è causa, in quanto omessa o evasa dal suo datore di lavoro dell'epoca.
Come ha correttamente rilevato l' , non sono idonee a CP_1
determinare l'interruzione della prescrizione, ovvero l'applicabilità del termine più lungo di prescrizione (dieci anni in luogo dei cinque anni) di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 né la denuncia del lavoratore presentata ad un soggetto diverso dall'Istituto previdenziale creditore, quale la denuncia all'Ispettorato del Lavoro, né gli atti d'iniziativa presi da soggetti diversi dall'ente previdenziale, quali il verbale amministrativo dell'Ispettorato del Lavoro contenente la contestazione dell'omissione contributiva o la lettera di diffida dell'Ispettorato del Lavoro per la regolarizzazione del lavoratore (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 29479 del 17.12.2008).
Del resto, lo stesso verbale dell'Ispettorato del Lavoro del 14.6.1978,
prodotto agli atti di causa dalla ricorrente, la invitava a rivolgersi presso gli uffici dell' (“Per l'accreditamento dei contributi sul libretto CP_1
personale, la S.V. potrà rivolgersi all' di LI”). CP_1
Tanto premesso, si osserva come nel caso di specie difetti la prova del versamento della contribuzione relativa al periodo oggetto di causa.
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese dal funzionario CP_1
sentito in corso di causa, che, nel chiarire come avveniva Testimone_1
il versamento dei contributi nel periodo in questione, in forza delle disposizioni di legge richiamate dall'Istituto, vigenti all'epoca dei fatti,
pagina 4 così ha dichiarato: “Non risulta il versamento dei contributi per il CP_1
periodo in questione.
Il versamento dei contributi, in quel periodo, avveniva mediante
l'acquisto e l'apposizione delle marche assicurative nella tessera.
La tessera veniva presentata agli sportelli con le marche già CP_1
applicate e nel modello 3 veniva indicato il numero delle marche con il
timbro d'ingresso.
Il datore di lavoro dichiarava i contributi versati per ciascun
lavoratore.
Il singolo lavoratore aveva un libretto personale, antesignano
dell'estratto conto.
Non è stato, inoltre, prodotto il modello di versamento della tessera,
che accompagnava l'ingresso della medesima.
Dalla documentazione non risulta l'apposizione delle marche CP_1
per il periodo oggetto di causa, dal 02/10/1973 al 31/05/1974.
La tessera poteva essere consegnata all' dal datore di lavoro o CP_1
dallo stesso lavoratore.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto”.
Lo stesso verbale dell'Ispettorato del Lavoro sopra citato distingue due periodi:
1) un primo periodo, che è quello oggetto di causa, in cui si afferma che “l'accreditamento dei contributi, è stato effettuato direttamente presso l' di LI”; CP_1
2) un secondo periodo, dal 1.6.1974 al 31.12.1974, in cui, invece, si afferma che “le marche sono state applicate sulla tessera assicurativa n.
570663170224809, che è stata trasmessa al predetto ”. CP_1
Poiché, in relazione al secondo periodo, effettivamente risultava l'apposizione delle marche, tale periodo contributivo è stato riconosciuto.
Al contrario, per quanto concerne il primo periodo, in assenza di ulteriori specificazioni, non è dato di comprendere il significato della
pagina 5 frase per cui l'accreditamento dei contributi è stato effettuato direttamente presso l' . CP_1
Ed infatti, a ben vedere, il predetto verbale non specifica le modalità
attraverso le quali tale accreditamento sarebbe stato effettuato.
E del resto, se i contributi fossero stati versati anche in relazione al primo periodo, ciò sarebbe risultato dall'apposizione delle marche sulla tessera assicurativa e l' ne avrebbe avuto contezza. CP_1
Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente, a ciò onerata, non abbia dato la prova dell'avvenuto versamento dei contributi anche in relazione allo specifico periodo oggetto di causa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. Considerate le circostanze sottese al caso di specie, ed in particolare le difficoltà probatorie in ordine ai fatti di causa, stante il decorso di un notevole lasso di tempo rispetto agli anni oggetto dell'accertamento ispettivo, e rilevato altresì che la ricorrente, evidentemente tratta in errore dal contenuto del citato verbale, ha ritenuto di aver diritto a vedersi riconosciuti i contributi anche per il periodo oggetto di causa, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese processuali.
LI, 18.4.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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