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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 182/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Guglielmo, come da procura in Parte_1 atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Anna Paola CP_1 Ciarelli e Laura Loreni, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1001/2024 pubblicata il 26.9.2024
FATTO E DIRITTO CP_ 1. Con ricorso depositato in data 9.11.2023 conveniva in giudizio l' dinanzi Parte_1 al Tribunale di Latina al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) contrariis reiectis, sentir accertare e riconoscere il diritto al trattamento assegno unico universale ex D.L. 230/2021 per i figli a carico in favore del ricorrente, per i mesi da ottobre 2022
a febbraio 2023;
b) per l'effetto condannarsi l' all'immediato pagamento in favore del ricorrente del CP_1 trattamento dalla data della sospensione (01/10/2022) fino alla data del ripristino (01/03/2022),
1 per complessivi € 3.050,00; con gli interessi legali dal dovuto dei singoli ratei al reale soddisfo”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, per avere provveduto, a seguito di riesame della pratica amministrativa, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dei ratei dovuti per assegno unico universale ex D.L. 230/2021 per i figli a carico dal mese di ottobre 2022 al mese di febbraio 2023, accludendo le relative distinte di pagamento.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina dichiarava la cessazione della materia del CP_ contendere e condannava l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ha proposto appello lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive Parte_1 modifiche, nella quale sarebbe incorso il primo giudice, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, inderogabili secondo l'appellante, senza liquidare il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisionale ed escludendo, senza alcuna motivazione, la maggiorazione dei compensi per la predisposizione PCT mediante ipertesto, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Al riguardo ha osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, tenuto conto CP_ dell'importo liquidato dall' a titolo di ratei arretrati (€ 3.050,00), si debba fare riferimento allo scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, e che, pertanto, il compenso previsto sarebbe stato di €
2.256,80 (€ 425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 470,00 per la fase decisionale;
€ 520,80 per magg. predisposizione ricorso con collegamenti ipertestuali). CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da quantificarsi nella somma di € 2.256,80, oltre accessori, o nella somma equa da liquidare in considerazione dell'attività espletata e delle maggiorazioni previste ex lege, comunque non inferiore a € 1.312,00, oltre accessori e maggiorazione, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite del grado.
All'udienza del 16.9.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
2 D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia, € 213,00; fase introduttiva del giudizio, € 213,00; fase istruttoria, € 426,00; fase decisoria, € 460,00.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, primo comma, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che,
3 in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne consegue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
4 Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
2.2. Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del D.M. citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni". (Cass.SSUU 10455/15, Cass.n.3083/17). Nello specifico è incontroverso che si applichi la fascia da € 1.100,01 a € 5.200,00 del D.M. sulle tariffe del 2014 ( e CP_ successive modifiche), in considerazione dei ratei arretrati liquidati dall' nel corso del giudizio di primo grado.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso sono costituite soltanto dalla descrizione degli adempimenti amministrativi compiuti prima della proposizione della domanda giudiziale;
la controversia si presenta semplice, non essendo state affrontate questioni particolari né riportati orientamenti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità CP_ e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' nel giudizio di primo grado non ha resistito alle avverse pretese, costituendosi al solo fine di rappresentare che i ratei in favore di parte ricorrente erano stati liquidati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ne consegue che i compensi per l'attività difensiva svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima, pari complessivamente a € 886,00 (per la fase di studio della controversia, € 213,00; per la fase introduttiva del giudizio, € 213,00; per la fase decisoria, €
460,00), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del
D.M. n. 55/2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la
5 medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023).
Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
2.3. Quanto, infine, alla maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, del Decreto del Ministero della
Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta dall'odierna parte appellante nel giudizio di primo grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado CP_
6 nella misura di € 974,60, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto
Guglielmo, che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 800,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 974,60 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 974,60 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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