Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N.r.g. 19110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona del dott. Federico Bile a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc note sostitutive dell'udienza del 29.4.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.r.g. 19110/2024 del ruolo generale ha emesso la seguente
SENTENZA vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...] 3, CF. rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Giugliano presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121 giusta mandato in calce al ricorso (comunicazione alla pec: ed al fax n. 081.5542483) Email_1 ricorrente
E
con Sede Legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 (Codice Fiscale Controparte_1
), Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di P.IVA_1
in persona dell'Avv. Nicola Nero in qualità di Institore di Controparte_2
in virtù dei necessari poteri conferiti giusta procura per atto del Notaio Dott.ssa Controparte_1
del 13 marzo 2023, rep. n. 1885, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Persona_1
Avv.ti Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo del Controparte_3
e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio “
[...] [...] sito in Napoli, Corso A. Lucci, n. 156 (Varco FS palazzina, Controparte_3
1° piano), come da procura in calce alla memoria difensiva (comunicazioni alle PEC
) Email_2 Email_3 resistente
OGGETTO: aumento scatti stipendiali per riconoscimento anzianità di servizio da contratto di apprendistato e differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, esponeva:
- di essere dipendente di gruppo , con Controparte_1 Controparte_2 matricola/cid 2941814 ed attuale inquadramento (in conformità al CCNL
MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012 e 16.12.2016) nel Livello professionale B posizione retributiva B1 tecnici specializzati figura professionale Macchinista
- di prestare la propria attività presso AREA S027 NAPOLI l'impianto di Napoli Campi Flegrei;
- di essere stato, in particolare, assunto in data 06.10.2006 con Contratto di Apprendistato
Professionalizzante della durata di 46 mesi (ex art. 4 d.lgs. n. 167/2011), presso lo stesso impianto con inquadramento nel livello G1 e dal 19esimo mese nel livello F parametro F2 figura professionale operatore specializzato manutenzione a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo F.S. e collocato presso il Compartimento di Napoli, ove ha svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni e ciò per l'intera durata del Contratto di apprendistato, conclusosi in data 04.08.2010;
- che all'atto della conclusione del corso di 46 mesi del contratto di apprendistato professionalizzante, che si è concluso con esito positivo, tale contratto è stato ex lege convertito in contratto a tempo indeterminato;
- che, quindi, da tale provvedimento è derivato che la sua anzianità di servizio, ai fini economici, è stata valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come se la stessa non avesse quindi lavorato, anche per il periodo di apprendistato, e tanto ha prodotto effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita (in quanto per il periodo di apprendistato non è stato possibile integrare ed incrementare le somme già accantonate con ulteriori accantonamenti di quote, così come risulta dalla nota della Direzione Generale) producendo inoltre l'arbitraria scelta datoriale l'azzeramento dei cd. scatti e classi stipendiali biennali rectius A.P.A. Anzianità Professionale Aziendale;
- che non ha computato, neppure a tal fine, il periodo lavorativo maturato durante il CP_1 contratto di apprendistato;
- che, conseguentemente, egli non si è visto attribuire il 1° scatto stipendiale ( CP_4 dall'1.11.2008, decorsi cioè i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, (ex art. 15 CCNL 2003), ma solo dal settembre 2010 (dopo 46 mesi) e da tale data è stato conteggiato il decorso del biennio (cfr. ruoli paga);
- che tanto ha comportato un'erronea complessiva valutazione aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità maturati dal ricorrente, che a tutt'oggi si vede erogare importi inferiori a quelli effettivamente dovuti in corrispondenza alla reale anzianità di servizio maturata ed in applicazione della normativa vigente. In concreto, può quindi sostenersi che l'errato computo degli aumenti periodici di anzianità del ricorrente si ripercuote a tutt'oggi sul trattamento contrattuale ed economico;
- che l'operato di appare illegittimo, considerata la continuità del rapporto di Controparte_1 lavoro del ricorrente, che sin dal 06.10.2006 si è svolto senza alcuna soluzione di continuità, senza subire quindi lo stesso alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato dal 06.08.2010 avendo egli continuato regolarmente a svolgere il suo lavoro, con il medesimo inquadramento di operaio specializzato manutenzione presso lo stesso impianto del Compartimento di Napoli;
- che, a riprova della continuità del rapporto di lavoro in oggetto, da ritenersi unico e continuo sin dal 06.10.2006, si consideri che al ricorrente è stato conservato il numero di matricola assegnatoli all'atto dell'assunzione nell'ottobre 2006 con contratto di apprendistato, numero che, rappresentando l'elemento identificativo della singola posizione di lavoro, è stato dunque confermato con il contratto a tempo indeterminato (cfr. ruoli paga);
- che per il periodo 2006/2010 non gli è stato erogato alcuna somma a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto, come pure sarebbe dovuto avvenire laddove il Contratto di apprendistato avesse rappresentato un rapporto di lavoro distinto e diverso rispetto a quello decorrente dal
02/08/2006;
- che, invece, appunto a conferma del carattere unitario del rapporto di lavoro in esame, nulla gli è stato corrisposto quale liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, ma anzi si è provveduto ad accantonare le quote di TFR inerenti al periodo di formazione e lavoro, che per espressa volontà datoriale “ … non potranno essere liquidate se non quando sarà intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato “
Tanto premesso l'istante chiedeva a questo giudice di “I. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausola dicui al contratto di apprendistato stipulato tra ricorrente e CP_1 il 06.10.2006 che limita la decorrenza dell'anzianità di servizio e di conseguenza gli importi
[...] maturati a titolo di scatti stipendiali;
II. accertare e dichiarare che la anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici, che degli aumenti periodici di anzianità che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del 06.10.2006; III. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;
IV. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] ed è dovuta la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.11.2008 al 31.12.2021, pari ad €. 3.591,19 dovuta quanto ad €. 1.835,65 per sorta, €. 729,66 per rivalutazione ed €. 1.025,88 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.06.2024 e/o la diversa ritenuta di giustizia e per l'effetto V. condannare in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Controparte_1
Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente di €. 3.591,19 dovuta quanto ad €. 1.835,65 per sorta, €. 729,66 per rivalutazione ed €. 1.025,88 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.06.2024 al saldo, VI. condannare la società convenuta al pagamento di onorari e spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ed al rimborso del contributo unificato”.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta rilevava che con i ruoli paga di luglio e novembre 2022 aveva liquidato all'istante le differenze retributive maturate per il titolo di cui era causa, oltre accessori di legge calcolati correttamente in quanto il ricorrente aveva “già integralmente percepito tutte le differenze retributive richieste con il ricorso di cui è causa, e come null'altro possa ora essere neppure teoricamente richiesto per tali medesimi titoli. Per tale motivo, posto che si ritiene integralmente soddisfatta la domanda che la ricorrente ha presentato con l'atto introduttivo, e chiedeva quindi al giudice di pronunciare sentenza di cessazione Controparte_1 della materia del contendere.
Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, avendo il ricorrente sempre ricevuto un calcolo adeguato della anzianità di servizio in ossequio al disposto di cui all'accordo del 1° marzo del 2006 (senza calcolare i primi 18 mesi del contratto di apprendistato) e non trovando più applicazione l'art
19 della Legge 25/55. Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse in via preliminare di: a) accertare e dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso avversario, in virtù dell'integrale regolarizzazione operata da con ruolo paga di luglio e novembre 2022. Controparte_1
b) Nel merito: rigettare il ricorso avversario e tutte le domande con lo stesso formulate in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”.
La causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 29.4.2025 con termine per il deposito di note illustrative. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di prescrizione quinquennale della retribuzione.
La Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha infatti affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Il periodo in contestazione ha effetti economici dal 7.10.2008 (decorsi due anni dal 6.10.2006) per cui non si pone alcun problema di prescrizione.
Quanto al merito lo scrivente richiama i precedenti emessi da questo stesso ufficio su fattispecie del tutto analoghe emesse da giudici di questa stessa sezione ed in particolare la sentenza n. 1395/2024 pubblicata il 22/02/2024 emessa dal giudice M.R. Palumbo;
la sentenza n. 2581/2024 pubblicata il
09/04/2024 emessa dal giudice A. Lazzara emessa in data 9.4.2024 nonché la sentenza n.
2421/2024 pubblicata il 03/04/2024 emessa in data 03/04/2024 dal giudice C. Ruggiero.
In particolare si richiama tale ultima sentenza emessa in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio anche sotto il profilo della tempistica. Si legge nella sentenza 2421/2024: quanto al computo del periodo di apprendistato nella anzianità di servizio, ex art 19, della L. 25/55, deve ricordarsi come la disposizione preveda:
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del
Codice civile l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore.
La disposizione non ammette eccezioni per cui il periodo dal 31.07.2006 fino al 31.5.10, data di trasformazione del contratto di apprendistato, deve essere integralmente computato nella anzianità di servizio (similmente Cass. Sez. L, Sentenza n. 9011 del 25/08/1995). La predetta disposizione opera in forza dell'art 47 del Dlgs 276/03 che prevede: In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
La Corte di cassazione ha avuto cura anche di recente di precisare che non può allora dubitarsi, come meglio anche infra, della vigenza dell'art. 19 L. 25/1955 (che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore") fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, sesto comma d.Ig. 167/2011; 5. al riguardo è, infatti, irrilevante la "delega" conferita alle parti sociali dall'art. 49 d.Ig. 276/2003, in quanto specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (terzo comma) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla
"regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di TO e
BO (comma quinto e quinto-bis): sicché, è evidente che la contrattazione collettiva, investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale, non possa esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato;
5.1. giova in proposito rammentare la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. I) Cost., cui pertiene la disciplina del rapporto di lavoro e invece concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di
"istruzione" (ferma la legislazione esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione": art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.), "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale" (art. 117, terzo comma);
5.2. d'altro canto, quando il legislatore ha inteso delegare alla disciplina contrattuale l'intera materia dell'apprendistato, come con l'art. 2, primo comma d.lg. 167/2011 ("La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) ... m) ... g, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, trentesimo comma I. 247/2007 ("Il Governo
è delegato ad adottare ... garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
... g, si è ben diversamente e inequivocamente espresso (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 38901 Anno
2021). Ne deriva che il periodo di apprendistato debba essere integralmente calcolato ai fini per cui è causa”. I conteggi formulati dalla parte ricorrente sono stati sviluppati in modo corretto, corrispondente alle norme applicabili alla fattispecie in esame e quindi fatti propri dal giudice essendo del tutto condivisibili. Tenuto conto del comportamento processuale delle parti e dell'offerta conciliativa effettuata dalla parte convenuta si ritiene di giustizia compensare le spese di lite nella misura della metà delle stesse.
La restante parte delle spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara che l'anzianità di servizio del ricorrente decorre dal 6.10.2006;
2) condanna la convenuta alla ricostruzione di carriera dell'istante con condanna della stessa al pagamento di ad €. 1.835,65 per sorta capitale oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) Condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio dell'istante che si liquidano in €. 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, oltre rimborso c.u. per €. 118.50, con distrazione in favore dell'intestato procuratore.
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Napoli, il 3.6.2025
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Il Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile