Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 219/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA RENELLA 32 Parte_1
81100 CASERTA, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO GIANDOMENICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via IN , rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2025 parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire i ratei maturati e Parte_1
non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità civile, riconosciuto con decreto di omologa del 04/09/2024 dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio, con decorrenza dal mese di aprile 2024; b) per l'effetto, condannare, l in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1
1
c) condannare, in ogni caso, l' al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre al CP_1
rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto con decreto di omologa del
04/09/2024 notificato in data 13/09/2024 (cfr. all.), le veniva riconosciuta la riduzione in modo permanente in misura superiore a due terzi delle sue capacità lavorative, utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dal MESE DI APRILE 2024 con revisione il mese ad aprile 2025” e che l' , CP_1 tuttavia, a tutt'oggi non ha provveduto a pagare e/o liquidare la prestazione, nonostante la decorrenza dei 120 giorni dall'invio a mezzo Pec del decreto di omologa in data 13/09/2024 (cfr. all.) .
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso, evidenziando che è stato emesso provvedimento di liquidazione in data 28.01.2025 (determinativo della prestazione Assegno n. 002-
110015043165 Cat. IO, decorrenza 1° aprile 2024 - cfr. allegato modello TE08 di liquidazione del 28.01.2025), con contestuale pagamento della prestazione corrente e degli arretrati con valuta 20.02.2025 (cfr. allegato statino di pagamento), motivo per il quale l'azione intrapresa dal ricorrente non ha alcuna ragion d'essere e va rigettata, anche per carenza di interesse.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha infatti riconosciuto di aver ricevuto il pagamento dall' e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1
con condanna alle spese.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del
3 contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
4 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il pagamento della prestazione da parte dell' è avvenuto qualche giorno CP_1
dopo la notifica del ricorso e del decorso il termine dei 120 giorni dall'invio dell'omologa.
Invero, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” CP_1
(Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/08/2021, n. 22089).
Ed ancora “In sede di accertamento tecnico preventivo, di cui all'art. 445 bis
c.p.c., il termine di centoventi giorni posto per il pagamento della prestazione decorrere dal compimento degli adempimenti il cui onere incombe sull'assistito,
5 con esclusione di responsabilità dell' per il ritardo eventuale nella CP_1
erogazione della prestazione. Infatti, la verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo la comunicazione, da CP_1
parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello auto certificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.” (Corte d'Appello Messina, Sez. lavoro, Sentenza, 31/05/2023, n. 419).
Dagli atti risulta che il decreto di omologa è stato notificato dal ricorrente all' il 13.9.24, ma non vi è alcuna prova della notifica all' della CP_1 CP_1
modulistica recante la documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione avvenuta il 28.1.25.
Deve infatti ritenersi che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis c.p.c., per l'erogazione della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, non decorre dal deposito del provvedimento in questione o dalla notifica, ma al momento successivo di trasmissione, all'Istituto, della documentazione per il riscontro delle condizioni socio economiche necessarie per l'erogazione della prestazione, con la conseguenza che, in considerazione della necessaria collaborazione dell'assistibile nel fornire gli ulteriori requisiti utili alla prestazione, non è addebitabile all' alcun ritardo colpevole nell'erogazione CP_1
della stessa.
La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, pertanto, CP_2
tenuto conto che l'adempimento della prestazione è avvenuto solo qualche giorno dopo lo spirare del termine dei 120 giorni decorrente dal solo invio dell'omologa da parte del ricorrente, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
6 a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 29/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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