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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 872/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
SeIOne civile in persona della Giudice dott.ssa Marta Speciale e in composiIOne monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 872 del ruolo generale per gli affari contenIOsi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Cannatà Massimo;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Spanò Fabio;
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante OP P.IVA_2 pro tempore e nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'avv. Galati Concetta;
TERZA CHIAMATA
E
HDI ITALIA S.P.A., già Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
E
E_
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: aIOne di risarcimento dei danni derivanti dalla circolaIOne di veicoli.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituIOne dell'udienza del
20.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposiIOne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citaIOne regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo Controparte_7
Tribunale, HDI Italia S.p.a. (già , Controparte_8 Controparte_3
1 e per sentirli condannare al risarcimento dei danni OP Parte_2 non patrimoniali asseritamente subiti da esso attore a seguito del sinistro stradale verificatosi – in data
20.02.2020 – per (asserita) esclusiva responsabilità di . OP
A sostegno della propria domanda, deduceva: Controparte_7
a) che, in data 20.02.2020, verso le ore 10:00, esso attore si trovava a Rosarno e percorreva la via Maria Zita, con direIOne Piazza Calvario, alla guida del veicolo Fiat ND (tg. CF691RF) assicurato con HDI Italia S.p.a. (già ; Controparte_3
b) che, esso attore, giunto all'altezza dell'interseIOne con la via Ospedale, era stato investito da che guidava una Fiat ND (tg. DM259VC) di proprietà di OP [...]
, dotata di targa prova (X132835) intestata ad e assicurata E_ Controparte_6 presso PA
c) che, in particolare, stava percorrendo la via Maria Zita nell'opposto senso OP di marcia di esso attore e, svoltando repentinamente a sinistra per immettersi in via Ospedale, aveva urtato con la parte anteriore destra del veicolo da essa condotto la parte anteriore della vettura di esso attore;
d) che, a causa dell'urto improvviso tra i veicoli, esso attore aveva riportato delle lesioni, consistite in “trauma cervicale con frattura composta bifocale dell'arco posteriore dell'atlante e frattura composta dei peduncoli c2”;
e) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di , come ammesso OP da quest'ultima nell'apposito modulo di constataIOne amichevole;
f) che, quindi, i danni non patrimoniali subiti da esso attore avrebbero dovuto essere risarciti da responsabile della verificaIOne del sinistro, in solido con OP [...]
(proprietario del veicolo) e con quale società E_ PA presso cui era assicurato il veicolo condotto da in subordine, per l'ipotesi di OP accertamento di invalidità permanente inferiore al 9%, i danni avrebbero dovuto essere risarciti da
HDI Italia S.p.a. (già quale società presso cui era assicurato esso Controparte_3 attore. si costituiva in giudiIO e sollevava le seguenti ecceIOni: PA
a) eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, non avendo l'attore citato in giudiIO
[...]
quale ditta intestataria della targa prova X132835 assicurata presso essa CP_6 [...]
b) negava la presenza della targa prova X132835 a bordo del veicolo PA condotto da al momento del sinistro;
c) eccepiva, in ogni caso, l'inoperatività della OP garanzia assicurativa della targa prova, in quanto la stessa non era stata utilizzata per le ragioni previste dall'art. 1 e 2 del DPR 474/2001. In ogni caso, l'impresa assicurativa chiedeva il rigetto della domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, e in particolare: a) insisteva nell'esclusione della responsabilità esclusiva di nella causaIOne del sinistro de quo, OP deducendo la sussistenza di profili di responsabilità concorrente dell'attore nella causaIOne del sinistro;
b) contestava la quantificaIOne del danno operata da controparte.
HDI Italia S.p.a., e , pur regolarmente citati, non OP E_ si costituivano in giudiIO.
Alla prima udienza del 14.10.2022, il giudice dichiarava la contumacia di HDI Italia S.p.a.,
e e disponeva l'integraIOne del contraddittorio nei OP E_ confronti di quale intestataria della targa prova X132835 (asseritamente) Controparte_6 apposta sul veicolo condotto da Inoltre, l'attore, a seguito delle difese svolte dalla OP
2 chiedeva di poter chiamare in causa anche il Fondo di Garanzia Controparte_8 per le Vittime della Strada per poter proporre una domanda alternativa di risarcimento anche nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S., poiché, dagli atti, era emerso che il veicolo condotto da Fiat ND tg. DM259VC era forse sprovvisto di assicuraIOne al momento del OP sinistro (essendo la copertura assicurativa di riferibile soltanto Controparte_8 alla targa prova X132835). Il Tribunale accoglieva la richiesta di parte attrice. si costituiva in giudiIO (così sanando un viIO della chiamata in causa OP del F.G.V.S. da parte di ) ed eccepiva: a) la prescriIOne del diritto risarcitorio Controparte_7 aIOnato da parte attrice per decorso del termine prescriIOnale di cui all'art. 2947 c.c.; b) la carenza di legittimaIOne passiva di essa società per difetto delle condiIOni previste dall'art. 283 Dlgs. 209/2005, deducendo il difetto di prova dell'effettiva scopertura assicurativa del veicolo condotto da
In ogni caso, contestava la dinamica del sinistro descritta OP OP dall'attore e le lesioni lamentate dallo stesso e chiedeva: a) in via principale il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
b) in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causaIOne del sinistro (e dunque dell'eventuale conseguente danno accertato in corso di causa). All'udienza del 24.03.2023, il giudice dichiarava la contumacia di e, Controparte_6 ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudiIO ex art. 295 c.p.c. chiesta dalle società assicurative costituitesi in giudiIO, assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di n. 4 testi ( , Testimone_1 Tes_2
, e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale.
[...] Testimone_3 Tes_4
Con ordinanza del 13.09.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la causa veniva rinviata per la precisaIOne delle conclusioni al 20.12.2024.
Infine, con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituIOne dell'udienza del
20.12.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnaIOne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti dell'istanza ex art. 295
c.p.c. formulata da e reiterata da PA OP dette parti in sede di precisaIOne delle conclusioni e nelle comparse conclusionali.
Tale istanza delle parti si fonda sulla pendenza di un procedimento penale pendente presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino relativo alla contestata presenza della targa prova n. X132835 sul veicolo condotto da al momento del sinistro, instauratosi a OP seguito della denuncia presentata da PA
In mancanza di eserciIO dell'aIOne penale da parte del Pubblico Ministero, la presentaIOne di una denuncia e la conseguente apertura di indagini preliminari non hanno, tuttavia, alcuna rilevanza nel processo civile (v. Cass. Civ. nr.11688/2018; Cass. civ. n. 313/2015: “la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputaIOne penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudiIO civile, è subordinata alla condiIOne della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto eserciIO dell'aIOne penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulaIOne dell'imputaIOne o la richiesta di rinvio a giudiIO, sicché tale sospensione non può
3 essere disposta sul presupposto della mera presentaIOne di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari”). Pertanto, l'istanza di sospensione non ha trovato e non può trovare accoglimento.
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'ecceIOne di carenza della legittimaIOne passiva di sollevata dall'impresa assicurativa convenuta. OP
La legittimaIOne ad agire costituisce, infatti, una condiIOne dell'aIOne - una condiIOne, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito- la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa -concernendo la fondatezza della pretesa-
l'accertamento, in concreto, se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudiIO (v. Cass. civ. nr. 14468/2008; Cass. civ. nr. 11284/2010;
Cass. civ. nr. 14177/2011; Cass. civ. nr. 11744/2018).
In altri termini, la legittimaIOne ad agire o a contraddire, quale condiIOne dell'aIOne, si fonda sulla mera allegaIOne contenuta nella domanda giudiziale, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso di specie, la chiamata in causa di trova fondamento nella OP allegaIOne di parte attrice (più precisamente, nell'allegaIOne di parte convenuta fatta propria da parte attrice a seguito delle difese dell'assicuraIOne convenuta) secondo cui il veicolo condotto da targato DM259VC fosse sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro OP
(diversamente dalla ulteriore targa di prova X132835 assicurata presso Controparte_8
la cui presenza sul veicolo al momento del sinistro è questione controversa tra le parti).
[...]
Non è, dunque, ravvisabile un difetto di legittimaIOne passiva perché la chiamata in causa di quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada è coerente con OP
l'allegaIOne della parte posta a fondamento della domanda alternativa per l'ipotesi di assenza, al momento del sinistro, della ulteriore targa di prova ovvero di inoperatività della copertura assicurativa di detta targa di prova, essendo correttamente stata individuata dall'attore OP come destinataria di detta pretesa risarcitoria.
Ogni ulteriore questione, relativa alla presenza o meno della targa di prova al momento del sinistro, alla operatività o meno della copertura assicurativa di detta targa di prova ovvero alla sussistenza dei presupposti per l'attivaIOne del Fondo Vittime della Strada attiene al merito della causa.
4. Nel merito, la domanda proposta da nei confronti di Controparte_7 OP
e è fondata e va accolta per i motivi di seguito
[...] OP E_ esposti, con assorbimento della domanda proposta nei confronti di HDI AssicuraIOni S.p.a., mentre l'aIOne proposta nei confronti di Parte_3 deve essere rigettata per quanto si dirà nel prosieguo.
Come già evidenziato, l'attore ha agito per ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causaIOne del sinistro verificatosi in data 20.02.2020 in Rosarno OP tra il veicolo tg. CF691RF condotto da esso e il veicolo (tg. DM259VC) condotto Controparte_7 da di proprietà di e asseritamente munito anche di OP E_ targa prova X132835 intestata ad Controparte_11
4
[...]
4.1. Orbene, nel caso di specie, si rileva, innanzitutto, che la verificaIOne del sinistro è, di per sé, pacifica e ciò che è in contestaIOne è esclusivamente la dinamica dello stesso e la ripartiIOne di responsabilità tra i conducenti dei due veicoli coinvolti.
Secondo la prospettaIOne attorea, infatti, il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità di che, nel percorrere la via Maria Zita nell'opposto senso di marcia OP dell'attore, aveva svoltato repentinamente a sinistra per immettersi in via Ospedale, omettendo di rallentare e di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore.
A fronte della tale domanda di , e Controparte_7 PA [...] hanno, tuttavia, contestato la verificaIOne del sinistro secondo le modalità OP descritte dall'attore e hanno eccepito il concorso di colpa dell'attore stesso.
Inoltre, è contestata tra le parti la presenza o meno sul veicolo della ulteriore targa di prova
X132835 ed è conseguentemente controverso quale sia l'assicuraIOne eventualmente tenuta a risarcire il danneggiato.
Deve, quindi, in primo luogo, verificarsi quale sia stata la dinamica del sinistro e, in secondo luogo, accertare di chi sia la responsabilità nella causaIOne dello stesso;
infine, si dovrà individuare eventualmente la compagnia assicurativa tenuta a risarcire il danno.
In punto di ripartiIOne della responsabilità, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la presunIOne legale di pari colpa ha funIOne meramente sussidiaria e opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causaIOne del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (v. Cass.
Civ. nr. 477/2003; Cass. Civ. nr. 7453/2001; Cass. Civ. nr. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduaIOne della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, però, che opera pur sempre la presunIOne di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.: in altri termini, chi agisce è sempre tenuto a fornire in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostraIOne di essersi uniformato alle norme sulla circolaIOne e a quelle della comune prudenza
(cfr. Cass. Civ. nr. 477/2003; Cass. Civ. nr. 18941/2003; Cass. Civ. nr. 12692/98; Cass. Civ. nr.
11235/97; Cass. Civ. nr. 1198/97).
La prova liberatoria, per ricostruIOne ormai consolidata sul punto, può essere data dal conducente in modo diretto, dimostrando cioè l'assenza di propria colpa nella causaIOne del danno
(per aver ad esempio tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada) ovvero indiretto, dimostrando invece che il comportamento della vittima (ovvero di un terzo) sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, imprevedibile ed inevitabile attese le concrete circostanze della circolaIOne e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (v. Cass. Civ. nr. 14604/2010).
In altri termini, chi agisce è sempre tenuto a fornire in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostraIOne di essersi uniformato alle norme sulla circolaIOne e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. Civ. nr. 477/2003; Cass. Civ. nr.
18941/2003; Cass. Civ. nr. 12692/98; Cass. Civ. nr. 11235/97; Cass. Civ. nr. 1198/97).
5 Non a caso, secondo la giurisprudenza, persino in caso di condotta abnorme dell'altro conducente, non è esclusa la responsabilità del conducente che agisce, poiché anche il conducente favorito dal diritto di precedenza non è dispensato dall'obbligo di procedere con la massima prudenza e a velocità particolarmente moderata in prossimità del crocevia, divenendo, anzi, gli obblighi di attenIOne e cautela più stringenti in occasione dell'attraversamento di un incrocio (v., ex multis, Cass. civ. nr. 9528/2012).
Orbene, nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti non risultano emergere elementi che consentano di superare la presunIOne di concorso di pari responsabilità di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui all'art. 2054 c.c., non essendo stata dimostrata l'effettiva dinamica del sinistro. Ed invero:
a) nessuno dei testi escussi – della cui attendibilità di non vi è comunque motivo di dubitare –
è stato in grado di descrivere la dinamica del sinistro, non essendo nessuno di essi presente sul luogo al momento dell'incidente (v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza Testimone_5 del 01.12.2023: “dopo essere stato chiamato sono arrivato sul luogo del sinistro”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 01.12.2023: “al momento dell'incidente io non ero con Testimone_2 lui”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 02.02.2024: “io non ho assistito Testimone_3 all'incidente”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 02.02.2024: “io non ho Tes_4 assistito all'incidente”);
b) la relaIOne dei Carabinieri intervenuti sul luogo non consente di stabilire né il punto preciso della carreggiata in cui si è verificato l'impatto, né la posiIOne dei veicoli al momento dell'urto, poiché detti veicoli sono stati spostati prima dell'intervento degli agenti accertatori (v. relaIOne incidente stradale: “giova precisare che le vetture, seppure ferme al centro della carreggiata, di fatto erano state spostate prima del nostro arrivo”); per la stessa ragione, le fotografie scattate dai
Carabinieri sui luoghi di causa non possono considerarsi rappresentative della situaIOne al momento dello scontro.
Né può invocarsi, come prova decisiva della dinamica del sinistro, il modulo di constataIOne amichevole sottoscritto da (v. allegato 02 all'atto di citaIOne), tenuto conto che, nel OP caso – come quello di specie – di sottoscriIOne del modulo da parte del danneggiante non proprietario del veicolo, le dichiaraIOni contenute nel predetto modulo non hanno natura confessoria e vincolante nei confronti della compagnia assicuratrice (e degli altri litisconsorti) e sono liberamente valutabili dal giudice (v., ex multis, Cass. S.U. n. 10311/2006, richiamata da Cass. civ. n. 25770/2019 e Cass. civ. n. 4010/2018).
Peraltro, a prescindere dal valore probatorio delle dichiaraIOni contenute nel CAI, le stesse non sono comunque sufficienti per ritenere provata la dinamica del sinistro e superare la presunIOne di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Ed infatti, in detto modulo si è limitata a dichiarare che, al momento del OP sinistro, stava effettuando una manovra a sinistra, ma non vi è alcuna assunIOne di responsabilità esclusiva nella causaIOne del sinistro;
né da detto modulo – o dalla relaIOne dei Carabinieri – è possibile evincere che la svolta a sinistra fosse vietata nel luogo oggetto dell'incidente (neppure dalle foto allegate alla relaIOne si evince la presenza di segnaletica verticale o orizzontale rilevante sul punto;
del resto, nella stessa relaIOne dei Carabinieri si dà atto dell'assenza di segnaletica). Testi Per tutte le suesposte ragioni, la dichiaraIOne on è dunque decisiva ai fini della prova della dinamica del sinistro.
6 A ciò si aggiunga che, in ogni caso, per superare la presunIOne di colpa di cui all'art. 2054 c.c., l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di avere rispettato le norme sulla circolaIOne e quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale prova non è, tuttavia, stata fornita da parte attrice, che nulla ha provato circa il proprio comportamento diligente.
Nel caso di specie non può, pertanto, considerarsi vinta la presunIOne di cui all'art. 2054, co.
2, c.c., non essendo le prove in atti sufficienti per affermare l'esclusiva responsabilità dell'uno o dell'altro conducente né, invero, per delineare un concorso di colpa in percentuale diversa dal 50% ciascuno.
Sempre sotto il profilo dell'an della responsabilità, si rileva, infine, che l'attore, in ossequio ai principi in materia di onere probatorio, ha provato le lesioni riportate (v. certificaIOne medica allegata all'atto di citaIOne) e la sussistenza di un nesso causale tra le stesse e il sinistro, come accertato dal CTU e come si dirà più diffusamente nel prosieguo.
Dalle complessive prove acquisite, è, quindi, possibile concludere che il sinistro si è verificato per pari colpa di entrambi i conducenti dei veicoli e che le lesioni riportate da sono Controparte_7 conseguenza dello stesso sinistro (ferma l'applicaIOne dell'art. 1227 c.c.).
4.2. Deve, dunque, innanzitutto essere dichiarata la responsabilità di e OP
nei limiti di quanto sin qui esposto e precisato. Controparte_12
4.3. Per quanto riguarda, invece, l'individuaIOne dell'impresa assicurativa effettivamente tenuta al risarcimento del danno, si ricorda che, come già evidenziato, ha Controparte_7 inizialmente agito nei confronti di e Controparte_6 PA rispettivamente intestataria e compagnia assicurativa della targa prova n. X132835, sul presupposto che, al momento del sinistro, secondo quanto dichiarato da nel modulo CAI, sul OP veicolo di proprietà di fosse stata apposta la suddetta targa prova. E_
Successivamente, a fronte delle difese articolate da PA
l'attore ha chiesto di chiamare in causa– proponendo una domanda alternativa - anche nei confronti di quale impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada con OP riferimento alla originaria targa DM259VC del veicolo condotto da sprovvista di OP copertura assicurativa al momento del sinistro (per l'ipotesi, appunto, di assenza, al momento del sinistro, della ulteriore targa di prova ovvero di inoperatività della copertura assicurativa di detta targa di prova).
4.3.1. Orbene, la domanda attorea proposta nei confronti di PA non può trovare accoglimento poiché è stato provato che la targa di prova n. X132835
[...] non fosse apposta sul veicolo condotto da al momento del sinistro. Per le stesse OP ragioni, deve escludersi ogni responsabilità di Controparte_6
Ed infatti, nel verbale di accertamento del sinistro redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto
– che, si ricorda, ha l'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente (cfr. Cass. Civ. nr. 3282/2006; Cass. 2262/2008) – il veicolo Fiat ND, condotto da
è stato identificato con il numero di targa DM259VC, senza alcun riferimento alla OP presenza della ulteriore targa prova n. X132835 (v. relaIOne sinistro stradale).
A ciò si aggiunga che, comunque, dalle fotografie allegate al verbale de qua emerge chiaramente che, al momento del sinistro, non risultava apposta alcuna targa di prova sul veicolo
7 condotto dalla convenuta, essendo ben visibile, sia sul lato anteriore che su quello posteriore, la sola targa DM259VC (v. anche fotografie del verbale).
Tali elementi probatori sono dunque, decisivi e consentono di escludere che al momento del sinistro il veicolo condotto da fosse in circolaIOne con la targa prova intestata ad OP
e assicurata con Controparte_6 PA
Il valore probatorio di atto pubblico del verbale dei Carabinieri non può, del resto, essere superato dalla dichiaraIOne di secondo cui quest'ultima avrebbe prestato la targa Controparte_6 prova de qua a per transitare fino alla propria abitaIOne (v. doc. 8 dichiaraIOne OP allegata alla comparsa di costituIOne e risposa di Controparte_6 PA
; per le stesse ragioni, non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti sul
[...] punto.
A ciò si aggiunga che, anche qualora fosse stata fornita la prova dell'apposiIOne della targa prova sul veicolo coinvolto nel sinistro, la circolaIOne con detta targa di prova sarebbe, in ogni caso, da considerarsi in violaIOne delle condiIOni previste per l'operatività della garanzia assicurativa prestata su detta targa.
In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la targa prova rappresenta una deroga alla previa immatricolaIOne e alla documentaIOne propedeutica alla “messa in circolaIOne” di un veicolo;
se l'auto è già in regola, la deroga non è dunque funIOnale allo scopo:
“il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova che deve essere applicata soltanto su mezzi privi di carta di circolaIOne” (v. Cass. civ. n. 28433/2020).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che se la targa di prova presuppone l'autorizzaIOne ministeriale e se quest'ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolaIOne, consegue che la collocaIOne della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Pertanto, nell'ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolaIOne, ergo regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicuraIOne della responsabilità civile, venga posto in circolaIOne con l'apposiIOne della targa di prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicaIOne la garanzia del veicolo (e non quella della targa di prova); nell'ipotesi, invece, in cui il veicolo risulti privo di assicuraIOne RCA ordinaria, la vittima sarà indennizzata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (v. Cass. civ. n. 17655/2020).
In altri termini, nel caso di specie, è da escludersi la presenza della targa prova n. X132835 a bordo della Fiat ND condotta da , ma in ogni caso, quand'anche la presenza di OP detta targa di prova fosse stata dimostrata, la circostanza che il veicolo fosse dotato di propria targa
(tg. DM259VC) – e, dunque, non fosse privo di immatricolaIOne – avrebbe reso, in ogni caso, illegittima l'apposiIOne della targa prova e, di conseguenza, inoperativa la copertura assicurativa collegata alla targa stessa.
Per quanto sin qui esposto, deve, quindi, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di e PA Controparte_11
[...
. La pronuncia di condanna deve, invece, essere emessa nei confronti di OP
in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, stante la dimostrata
[...] mancanza di copertura assicurativa del veicolo ND tg. DM259VC al momento del sinistro.
Dalla relaIOne dei carabinieri – che, si ricorda, fa piena prova fino a querela di falso - risulta, infatti, che il veicolo condotto da e di proprietà di OP E_
8 circolava senza regolare copertura assicurativa, tanto che, per tale ragione, è stata elevata una contravvenIOne al proprietario del veicolo (v. relaIOne dei carabinieri in atti).
Né potrebbe essere accolta l'ecceIOne di prescriIOne sollevata da OP non essendo maturata alcuna prescriIOne ai sensi dell'art. 2947 c.c. Vi è, infatti, prova in atti dell'invio da parte dell'attore della lettera di messa in mora a
[...] in data 18.02.2022, e, sul punto, la stessa impresa assicurativa non ha formulato OP alcuna ulteriore contestaIOne, riconoscendo anzi l'avvenuto invio e l'avvenuta riceIOne di detta missiva (v. pagg. 2 e 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata da OP
.
[...]
Tale invio ha, quindi, validamente interrotto il decorso del termine prescriIOnale, essendo il sinistro verificatosi in data 20.02.2020.
4.5. Si precisa sin d'ora (per coerenza sistematica nella trattaIOne delle questioni) che, in consideraIOne della percentuale di invalidità permanente accertata (per come si dirà nel prosieguo), deve, infine, escludersi la condanna al pagamento a carico di HDI AssicuraIOni.
4.6. Con riferimento, infine, al quantum del danno subito dall'attore, deve rilevarsi che si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU, in quanto logiche, coerenti e fondate su un rigoroso metodo scientifico.
4.6.1. In proposito, con riferimento al danno non patrimoniale, deve ricordarsi che il giudicante
è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relaIOnale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna, fermo restando che le SeIOni Unite, con le sentenze nn.
26972-26975 dell'11.11.2008, hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relaIOne, ecc.; v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019; Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010).
In definitiva, ai fini della liquidaIOne del danno, il giudice deve tener conto, oltre al danno biologico eventualmente accertato dal CTU (che riguarda il danno subito alla sfera dinamico relaIOne del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudiIO non patrimoniale, ricollegabile alla violaIOne di un interesse costituIOnalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relaIOnali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicaIOne risarcitoria (cfr., ex multis,
Cass. civ. sez. III, del 13/10/2017 n. 24075; Corte Cass. Sez. III, del 09/06/2015 n. 11851).
E', cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relaIOnale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzaIOne prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
in altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentaIOne di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relaIOnali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr.
7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019).
Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzaIOne del danno in relaIOne alla componente del danno dinamico-relaIOnale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, ecceIOnali e affatto
9 peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzaIOne in aumento del danno cd. “dinamico- relaIOnale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018).
Il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunIOni.
In ogni caso, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegaIOne di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunIOni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunIOni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”).
In definitiva, il ricorso alle presunIOni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegaIOne del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudiIO morale.
In ogni caso, si ricorda, sul punto, che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico- presuntivo funIOnale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporIOnalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relaIOnale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020).
In concreto, la liquidaIOne giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse
SeIOni Unite della Corte di CassaIOne ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzaIOne della liquidaIOne del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
In particolare, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudiIO morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico.
Il giudice, prima di procedere alla liquidaIOne applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudiIO morale, deve sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha aIOnato la pretesa risarcitoria.
Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variaIOni in aumento, in relaIOne alla componente del danno dinamico-relaIOnale, purché la personalizzaIOne del danno trovi giustificaIOne nel positivo accertamento di specifiche conseguenze ecceIOnali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomaIOne;
non può, quindi, essere accordata alcuna variaIOne in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidaIOne tabellare del danno
10 (cfr. Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr.
27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr.
25164/2020).
Nel caso di specie, il CTU – le cui conclusioni, come anticipato, si ritengono condivisibili – ha accertato che, a causa del sinistro in esame, ha riportato il seguente danno biologico: Controparte_7
a) nr. 47 giorni di invalidità temporanea assoluta;
b) nr. 70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) nr. 69 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
d) nr. 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %;
e) invalidità permanente del 18%, così determinata in consideraIOne di “esiti algici con sub- anchilosi del rachide cervicale senza deficit nervosi periferici, con ROT presenti, validi e simmetrici
e deambulaIOne bipodalica autonoma da pregressa frattura instabile bifocale dell'arco posteriore dell'atlante associata alla frattura dell'istmo dell'epistrofeo o detta di Hangman con traslaIOne di
C2 su C3 superiore a 3,5 mm ma senza deviaIOne angolare che propende per una frattura di tipo I-
II secondo la classificaIOne di e . CP_13 CP_14
In virtù dei citati principi giurisprudenziali, la liquidaIOne del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle del Tribunale di
Milano, aggiornate al 2024.
Considerate tutte le circostanze del caso concreto, deve riconoscersi, oltre il danno biologico accertato dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Lo stesso, infatti, si può ritenere provato dall'attore in consideraIOne: a) della natura dei postumi subiti (esiti algici con sub-anchilosi del rachide cervicale senza deficit nervosi periferici, con ROT presenti, validi e simmetrici e deambulaIOne bipodalica autonoma da pregressa frattura instabile bifocale dell'arco posteriore dell'atlante associata alla frattura dell'istmo dell'epistrofeo o detta di Hangman con traslaIOne di C2 su C3 superiore a 3,5 mm ma senza deviaIOne angolare che propende per una frattura di tipo I-II secondo la classificaIOne di e ); b) dell'entità CP_13 CP_14 del danno accertato (18% IP); c) del lungo periodo in cui l'attore è stato incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana (v. dichiaraIOni rese dal teste Testimone_5 all'udienza del 01.12.2023: “l'attore è rimasto a letto anche a casa per lungo tempo in quanto non riusciva a camminare neanche a casa”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del Testimone_2
01.12.2023: “è rimasto immobile fino a luglio 2020 che andavo io ogni giorno perché mio fratello vive da solo, io lo cambiavo e gli davo da mangiare e facevo tutto quello che era necessario. Preciso che lo portavo in bagno, lo lavavo per fare la barba, per le cose più intime andava mio PO ma io ero sempre là”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 02.02.2024: “io andavo Testimone_3 tutti i giorni mio IO era immobilizzato con il collo e non riusciva a fare quasi nessun movimento , è rimasto a letto anche fino all'estate anche perché andavamo e lui era a letto.Io ogni giorno andavo per cucinare e per farlo mangiare, non mangiava da solo doveva essere aiutato e c'eravamo io, mio marito e mia zia la sorella, lui non è sposato e vice da solo”).
Non può, invece, procedersi ad alcuna ulteriore personalizzaIOne del danno, non avendo l'attore allegato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod plerumque accidit, nel tipo di menomaIOne subita (di cui, cioè, già tengono conto le tabelle sulla scorta delle quali è avvenuta la liquidaIOne).
Dunque, applicando le citate tabelle, si arriva alla seguente liquidaIOne del danno non patrimoniale in capo a , complessivamente pari ad € 70.815,00: Controparte_7
11 1) danno da invalidità permanente del 18%, pari a € 52.530,00 (punto base danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, pari ad € € 4.784,18; età, all'epoca del sinistro, 79 anni);
2) danno invalidità temporanea complessiva pari ad € 18.285,00, di cui:
• ITP (al 100 %) = gg. 47, pari ad € 5.405,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 75 %) = gg. 70, pari ad € 6.037,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 50 %) = gg. 69, pari ad € 3.967,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 25 %) = gg. 100, pari ad € 2.875,00 (punto base € 115,00).
Tuttavia, in consideraIOne della corresponsabilità dell'attore nella causaIOne del sinistro il danno non patrimoniale risarcibile subito da deve essere diminuito nella misura del Controparte_7
50% (ex art. 1227 c.c.) e, pertanto, va quantificato complessivamente nella somma di € 35.407,50.
4.6.2. Trattandosi di debito di valore, sulla tale somma di € 35.407,50 riconosciuta a titolo di danno vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutaIOne monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassaIOne con la sentenza n.
1712 del 1995.
La rivalutaIOne ha la “funIOne di reintegrare il danneggiato nella stessa situaIOne patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidaIOne giudiziale”.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutaIOne annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funIOne di coprire il ritardo”.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinaIOne è rimessa alla discreIOnalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operaIOne dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidaIOne, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutaIOne monetaria”.
Nel caso di specie, devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 35.407,50 al giorno del fatto (20.02.2020) – per il danno si arriva ad un importo di €
29.930,26; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del
30.04.2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 38.708,41; su tale somma, infine, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
4.7. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la domanda proposta da nei Controparte_7 confronti di e deve essere OP OP E_ accolta, con assorbimento della domanda subordinata proposta nei confronti di HDI AssicuraIOni
S.p.a., e i convenuti devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento della somma di €
38.708,41 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta da nei confronti di Controparte_7 CP_10
e di PA Controparte_6
5. In punto di spese di lite, deve tenersi conto del complessivo esito della lite e, in particolare, CP_ valutarsi che è vittorioso in merito alla domanda proposta nei confronti di Controparte_7
12 e , ma soccombente in merito alla OP OP E_ domanda proposta nei confronti di e PA Controparte_6
5.1. In applicaIOne del principio di soccombenza (dovendosi comunque valorizzare la circostanza che l'attore aveva a disposiIOne tutte le informaIOni per individuare l'assicuraIOne tenuta al risarcimento prima dell'instauraIOne del giudiIO e in ogni caso la circostanza che l'attore ha sempre insistito, anche in sede di precisaIOne delle conclusioni, nella domanda nei confronti di domanda che non può peraltro essere qualificata come PA subordinata essendo l'aIOne inizialmente proposta con l'atto introduttivo e avendo comunque sempre l'attore insistito nella alternatività delle domande proposte), deve essere Controparte_7 condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da da PA liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/22, nel valore di € 7.616,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), in consideraIOne della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. L'applicaIOne del principio di causalità (in consideraIOne anche delle dichiaraIOni stragiudiziali della stessa che aveva OP invocato la copertura assicurativa relativa alla targa di prova, confermate dalle dichiaraIOni dell'assicurata presso giustifica la compensaIOne parziale delle Controparte_8 spese nella misura del 50%, per un totale di € 3.808,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del
D.M.) e il rimborso delle spese di introduIOne del giudiIO, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5.2. In applicaIOne del principio di soccombenza, OP OP
e devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da E_
, da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/22, nel valore di € Controparte_7
7.616,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), in consideraIOne della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.) e il rimborso delle spese di introduIOne del giudiIO, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Cannatà Massimo, dichiaratosi antistatario.
In consideraIOne dell'esito complessivo della lite, le spese della CTU medico legale, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di OP CP_9
e , in solido fra loro.
[...] E_
5.3. Nulla sulle spese di lite di e HDI Italia S.p.a, rimaste contumaci. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, ecceIOne e deduIOne disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Controparte_7 OP
e e, per l'effetto, condanna OP E_ OP
e , in solido fra loro, al pagamento in favore di OP E_ CP_7
della somma di € 38.708,41 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della
[...] sentenza sino al soddisfo, con assorbimento della domanda subordinata proposta nei confronti di HDI
AssicuraIOni S.p.a.;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_7 [...]
e PA CP_6 CP_6
13 3) condanna e , in OP OP E_ solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudiIO sostenute da che liquida in Controparte_7 complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per le spese di introduIOne del giudiIO, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cannatà Massimo dichiaratosi antistatario;
4) condanna alla rifusione delle spese di giudiIO sostenute da Controparte_7 [...] che liquida in complessivi € 3.808,00 per compenso professionale, oltre al PA rimborso per le spese di introduIOne del giudiIO, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU in capo a OP OP
e , in solido fra loro. E_
Nulla sulle spese di lite di di e HDI Italia S.p.a, rimaste contumaci. Controparte_6
Così deciso in Palmi, il 21 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
SeIOne civile in persona della Giudice dott.ssa Marta Speciale e in composiIOne monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 872 del ruolo generale per gli affari contenIOsi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Cannatà Massimo;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Spanò Fabio;
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante OP P.IVA_2 pro tempore e nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'avv. Galati Concetta;
TERZA CHIAMATA
E
HDI ITALIA S.P.A., già Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
E
E_
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: aIOne di risarcimento dei danni derivanti dalla circolaIOne di veicoli.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituIOne dell'udienza del
20.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposiIOne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citaIOne regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo Controparte_7
Tribunale, HDI Italia S.p.a. (già , Controparte_8 Controparte_3
1 e per sentirli condannare al risarcimento dei danni OP Parte_2 non patrimoniali asseritamente subiti da esso attore a seguito del sinistro stradale verificatosi – in data
20.02.2020 – per (asserita) esclusiva responsabilità di . OP
A sostegno della propria domanda, deduceva: Controparte_7
a) che, in data 20.02.2020, verso le ore 10:00, esso attore si trovava a Rosarno e percorreva la via Maria Zita, con direIOne Piazza Calvario, alla guida del veicolo Fiat ND (tg. CF691RF) assicurato con HDI Italia S.p.a. (già ; Controparte_3
b) che, esso attore, giunto all'altezza dell'interseIOne con la via Ospedale, era stato investito da che guidava una Fiat ND (tg. DM259VC) di proprietà di OP [...]
, dotata di targa prova (X132835) intestata ad e assicurata E_ Controparte_6 presso PA
c) che, in particolare, stava percorrendo la via Maria Zita nell'opposto senso OP di marcia di esso attore e, svoltando repentinamente a sinistra per immettersi in via Ospedale, aveva urtato con la parte anteriore destra del veicolo da essa condotto la parte anteriore della vettura di esso attore;
d) che, a causa dell'urto improvviso tra i veicoli, esso attore aveva riportato delle lesioni, consistite in “trauma cervicale con frattura composta bifocale dell'arco posteriore dell'atlante e frattura composta dei peduncoli c2”;
e) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di , come ammesso OP da quest'ultima nell'apposito modulo di constataIOne amichevole;
f) che, quindi, i danni non patrimoniali subiti da esso attore avrebbero dovuto essere risarciti da responsabile della verificaIOne del sinistro, in solido con OP [...]
(proprietario del veicolo) e con quale società E_ PA presso cui era assicurato il veicolo condotto da in subordine, per l'ipotesi di OP accertamento di invalidità permanente inferiore al 9%, i danni avrebbero dovuto essere risarciti da
HDI Italia S.p.a. (già quale società presso cui era assicurato esso Controparte_3 attore. si costituiva in giudiIO e sollevava le seguenti ecceIOni: PA
a) eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, non avendo l'attore citato in giudiIO
[...]
quale ditta intestataria della targa prova X132835 assicurata presso essa CP_6 [...]
b) negava la presenza della targa prova X132835 a bordo del veicolo PA condotto da al momento del sinistro;
c) eccepiva, in ogni caso, l'inoperatività della OP garanzia assicurativa della targa prova, in quanto la stessa non era stata utilizzata per le ragioni previste dall'art. 1 e 2 del DPR 474/2001. In ogni caso, l'impresa assicurativa chiedeva il rigetto della domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, e in particolare: a) insisteva nell'esclusione della responsabilità esclusiva di nella causaIOne del sinistro de quo, OP deducendo la sussistenza di profili di responsabilità concorrente dell'attore nella causaIOne del sinistro;
b) contestava la quantificaIOne del danno operata da controparte.
HDI Italia S.p.a., e , pur regolarmente citati, non OP E_ si costituivano in giudiIO.
Alla prima udienza del 14.10.2022, il giudice dichiarava la contumacia di HDI Italia S.p.a.,
e e disponeva l'integraIOne del contraddittorio nei OP E_ confronti di quale intestataria della targa prova X132835 (asseritamente) Controparte_6 apposta sul veicolo condotto da Inoltre, l'attore, a seguito delle difese svolte dalla OP
2 chiedeva di poter chiamare in causa anche il Fondo di Garanzia Controparte_8 per le Vittime della Strada per poter proporre una domanda alternativa di risarcimento anche nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S., poiché, dagli atti, era emerso che il veicolo condotto da Fiat ND tg. DM259VC era forse sprovvisto di assicuraIOne al momento del OP sinistro (essendo la copertura assicurativa di riferibile soltanto Controparte_8 alla targa prova X132835). Il Tribunale accoglieva la richiesta di parte attrice. si costituiva in giudiIO (così sanando un viIO della chiamata in causa OP del F.G.V.S. da parte di ) ed eccepiva: a) la prescriIOne del diritto risarcitorio Controparte_7 aIOnato da parte attrice per decorso del termine prescriIOnale di cui all'art. 2947 c.c.; b) la carenza di legittimaIOne passiva di essa società per difetto delle condiIOni previste dall'art. 283 Dlgs. 209/2005, deducendo il difetto di prova dell'effettiva scopertura assicurativa del veicolo condotto da
In ogni caso, contestava la dinamica del sinistro descritta OP OP dall'attore e le lesioni lamentate dallo stesso e chiedeva: a) in via principale il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
b) in via subordinata, il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causaIOne del sinistro (e dunque dell'eventuale conseguente danno accertato in corso di causa). All'udienza del 24.03.2023, il giudice dichiarava la contumacia di e, Controparte_6 ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudiIO ex art. 295 c.p.c. chiesta dalle società assicurative costituitesi in giudiIO, assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di n. 4 testi ( , Testimone_1 Tes_2
, e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale.
[...] Testimone_3 Tes_4
Con ordinanza del 13.09.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la causa veniva rinviata per la precisaIOne delle conclusioni al 20.12.2024.
Infine, con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituIOne dell'udienza del
20.12.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnaIOne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti dell'istanza ex art. 295
c.p.c. formulata da e reiterata da PA OP dette parti in sede di precisaIOne delle conclusioni e nelle comparse conclusionali.
Tale istanza delle parti si fonda sulla pendenza di un procedimento penale pendente presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino relativo alla contestata presenza della targa prova n. X132835 sul veicolo condotto da al momento del sinistro, instauratosi a OP seguito della denuncia presentata da PA
In mancanza di eserciIO dell'aIOne penale da parte del Pubblico Ministero, la presentaIOne di una denuncia e la conseguente apertura di indagini preliminari non hanno, tuttavia, alcuna rilevanza nel processo civile (v. Cass. Civ. nr.11688/2018; Cass. civ. n. 313/2015: “la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputaIOne penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudiIO civile, è subordinata alla condiIOne della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto eserciIO dell'aIOne penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulaIOne dell'imputaIOne o la richiesta di rinvio a giudiIO, sicché tale sospensione non può
3 essere disposta sul presupposto della mera presentaIOne di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari”). Pertanto, l'istanza di sospensione non ha trovato e non può trovare accoglimento.
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'ecceIOne di carenza della legittimaIOne passiva di sollevata dall'impresa assicurativa convenuta. OP
La legittimaIOne ad agire costituisce, infatti, una condiIOne dell'aIOne - una condiIOne, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito- la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene, invece, al merito della causa -concernendo la fondatezza della pretesa-
l'accertamento, in concreto, se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudiIO (v. Cass. civ. nr. 14468/2008; Cass. civ. nr. 11284/2010;
Cass. civ. nr. 14177/2011; Cass. civ. nr. 11744/2018).
In altri termini, la legittimaIOne ad agire o a contraddire, quale condiIOne dell'aIOne, si fonda sulla mera allegaIOne contenuta nella domanda giudiziale, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso di specie, la chiamata in causa di trova fondamento nella OP allegaIOne di parte attrice (più precisamente, nell'allegaIOne di parte convenuta fatta propria da parte attrice a seguito delle difese dell'assicuraIOne convenuta) secondo cui il veicolo condotto da targato DM259VC fosse sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro OP
(diversamente dalla ulteriore targa di prova X132835 assicurata presso Controparte_8
la cui presenza sul veicolo al momento del sinistro è questione controversa tra le parti).
[...]
Non è, dunque, ravvisabile un difetto di legittimaIOne passiva perché la chiamata in causa di quale impresa designata dal Fondo Vittime della Strada è coerente con OP
l'allegaIOne della parte posta a fondamento della domanda alternativa per l'ipotesi di assenza, al momento del sinistro, della ulteriore targa di prova ovvero di inoperatività della copertura assicurativa di detta targa di prova, essendo correttamente stata individuata dall'attore OP come destinataria di detta pretesa risarcitoria.
Ogni ulteriore questione, relativa alla presenza o meno della targa di prova al momento del sinistro, alla operatività o meno della copertura assicurativa di detta targa di prova ovvero alla sussistenza dei presupposti per l'attivaIOne del Fondo Vittime della Strada attiene al merito della causa.
4. Nel merito, la domanda proposta da nei confronti di Controparte_7 OP
e è fondata e va accolta per i motivi di seguito
[...] OP E_ esposti, con assorbimento della domanda proposta nei confronti di HDI AssicuraIOni S.p.a., mentre l'aIOne proposta nei confronti di Parte_3 deve essere rigettata per quanto si dirà nel prosieguo.
Come già evidenziato, l'attore ha agito per ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causaIOne del sinistro verificatosi in data 20.02.2020 in Rosarno OP tra il veicolo tg. CF691RF condotto da esso e il veicolo (tg. DM259VC) condotto Controparte_7 da di proprietà di e asseritamente munito anche di OP E_ targa prova X132835 intestata ad Controparte_11
4
[...]
4.1. Orbene, nel caso di specie, si rileva, innanzitutto, che la verificaIOne del sinistro è, di per sé, pacifica e ciò che è in contestaIOne è esclusivamente la dinamica dello stesso e la ripartiIOne di responsabilità tra i conducenti dei due veicoli coinvolti.
Secondo la prospettaIOne attorea, infatti, il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità di che, nel percorrere la via Maria Zita nell'opposto senso di marcia OP dell'attore, aveva svoltato repentinamente a sinistra per immettersi in via Ospedale, omettendo di rallentare e di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore.
A fronte della tale domanda di , e Controparte_7 PA [...] hanno, tuttavia, contestato la verificaIOne del sinistro secondo le modalità OP descritte dall'attore e hanno eccepito il concorso di colpa dell'attore stesso.
Inoltre, è contestata tra le parti la presenza o meno sul veicolo della ulteriore targa di prova
X132835 ed è conseguentemente controverso quale sia l'assicuraIOne eventualmente tenuta a risarcire il danneggiato.
Deve, quindi, in primo luogo, verificarsi quale sia stata la dinamica del sinistro e, in secondo luogo, accertare di chi sia la responsabilità nella causaIOne dello stesso;
infine, si dovrà individuare eventualmente la compagnia assicurativa tenuta a risarcire il danno.
In punto di ripartiIOne della responsabilità, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la presunIOne legale di pari colpa ha funIOne meramente sussidiaria e opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causaIOne del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (v. Cass.
Civ. nr. 477/2003; Cass. Civ. nr. 7453/2001; Cass. Civ. nr. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduaIOne della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, però, che opera pur sempre la presunIOne di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.: in altri termini, chi agisce è sempre tenuto a fornire in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostraIOne di essersi uniformato alle norme sulla circolaIOne e a quelle della comune prudenza
(cfr. Cass. Civ. nr. 477/2003; Cass. Civ. nr. 18941/2003; Cass. Civ. nr. 12692/98; Cass. Civ. nr.
11235/97; Cass. Civ. nr. 1198/97).
La prova liberatoria, per ricostruIOne ormai consolidata sul punto, può essere data dal conducente in modo diretto, dimostrando cioè l'assenza di propria colpa nella causaIOne del danno
(per aver ad esempio tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada) ovvero indiretto, dimostrando invece che il comportamento della vittima (ovvero di un terzo) sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, imprevedibile ed inevitabile attese le concrete circostanze della circolaIOne e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (v. Cass. Civ. nr. 14604/2010).
In altri termini, chi agisce è sempre tenuto a fornire in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostraIOne di essersi uniformato alle norme sulla circolaIOne e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. Civ. nr. 477/2003; Cass. Civ. nr.
18941/2003; Cass. Civ. nr. 12692/98; Cass. Civ. nr. 11235/97; Cass. Civ. nr. 1198/97).
5 Non a caso, secondo la giurisprudenza, persino in caso di condotta abnorme dell'altro conducente, non è esclusa la responsabilità del conducente che agisce, poiché anche il conducente favorito dal diritto di precedenza non è dispensato dall'obbligo di procedere con la massima prudenza e a velocità particolarmente moderata in prossimità del crocevia, divenendo, anzi, gli obblighi di attenIOne e cautela più stringenti in occasione dell'attraversamento di un incrocio (v., ex multis, Cass. civ. nr. 9528/2012).
Orbene, nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti non risultano emergere elementi che consentano di superare la presunIOne di concorso di pari responsabilità di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui all'art. 2054 c.c., non essendo stata dimostrata l'effettiva dinamica del sinistro. Ed invero:
a) nessuno dei testi escussi – della cui attendibilità di non vi è comunque motivo di dubitare –
è stato in grado di descrivere la dinamica del sinistro, non essendo nessuno di essi presente sul luogo al momento dell'incidente (v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza Testimone_5 del 01.12.2023: “dopo essere stato chiamato sono arrivato sul luogo del sinistro”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 01.12.2023: “al momento dell'incidente io non ero con Testimone_2 lui”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 02.02.2024: “io non ho assistito Testimone_3 all'incidente”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 02.02.2024: “io non ho Tes_4 assistito all'incidente”);
b) la relaIOne dei Carabinieri intervenuti sul luogo non consente di stabilire né il punto preciso della carreggiata in cui si è verificato l'impatto, né la posiIOne dei veicoli al momento dell'urto, poiché detti veicoli sono stati spostati prima dell'intervento degli agenti accertatori (v. relaIOne incidente stradale: “giova precisare che le vetture, seppure ferme al centro della carreggiata, di fatto erano state spostate prima del nostro arrivo”); per la stessa ragione, le fotografie scattate dai
Carabinieri sui luoghi di causa non possono considerarsi rappresentative della situaIOne al momento dello scontro.
Né può invocarsi, come prova decisiva della dinamica del sinistro, il modulo di constataIOne amichevole sottoscritto da (v. allegato 02 all'atto di citaIOne), tenuto conto che, nel OP caso – come quello di specie – di sottoscriIOne del modulo da parte del danneggiante non proprietario del veicolo, le dichiaraIOni contenute nel predetto modulo non hanno natura confessoria e vincolante nei confronti della compagnia assicuratrice (e degli altri litisconsorti) e sono liberamente valutabili dal giudice (v., ex multis, Cass. S.U. n. 10311/2006, richiamata da Cass. civ. n. 25770/2019 e Cass. civ. n. 4010/2018).
Peraltro, a prescindere dal valore probatorio delle dichiaraIOni contenute nel CAI, le stesse non sono comunque sufficienti per ritenere provata la dinamica del sinistro e superare la presunIOne di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Ed infatti, in detto modulo si è limitata a dichiarare che, al momento del OP sinistro, stava effettuando una manovra a sinistra, ma non vi è alcuna assunIOne di responsabilità esclusiva nella causaIOne del sinistro;
né da detto modulo – o dalla relaIOne dei Carabinieri – è possibile evincere che la svolta a sinistra fosse vietata nel luogo oggetto dell'incidente (neppure dalle foto allegate alla relaIOne si evince la presenza di segnaletica verticale o orizzontale rilevante sul punto;
del resto, nella stessa relaIOne dei Carabinieri si dà atto dell'assenza di segnaletica). Testi Per tutte le suesposte ragioni, la dichiaraIOne on è dunque decisiva ai fini della prova della dinamica del sinistro.
6 A ciò si aggiunga che, in ogni caso, per superare la presunIOne di colpa di cui all'art. 2054 c.c., l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di avere rispettato le norme sulla circolaIOne e quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale prova non è, tuttavia, stata fornita da parte attrice, che nulla ha provato circa il proprio comportamento diligente.
Nel caso di specie non può, pertanto, considerarsi vinta la presunIOne di cui all'art. 2054, co.
2, c.c., non essendo le prove in atti sufficienti per affermare l'esclusiva responsabilità dell'uno o dell'altro conducente né, invero, per delineare un concorso di colpa in percentuale diversa dal 50% ciascuno.
Sempre sotto il profilo dell'an della responsabilità, si rileva, infine, che l'attore, in ossequio ai principi in materia di onere probatorio, ha provato le lesioni riportate (v. certificaIOne medica allegata all'atto di citaIOne) e la sussistenza di un nesso causale tra le stesse e il sinistro, come accertato dal CTU e come si dirà più diffusamente nel prosieguo.
Dalle complessive prove acquisite, è, quindi, possibile concludere che il sinistro si è verificato per pari colpa di entrambi i conducenti dei veicoli e che le lesioni riportate da sono Controparte_7 conseguenza dello stesso sinistro (ferma l'applicaIOne dell'art. 1227 c.c.).
4.2. Deve, dunque, innanzitutto essere dichiarata la responsabilità di e OP
nei limiti di quanto sin qui esposto e precisato. Controparte_12
4.3. Per quanto riguarda, invece, l'individuaIOne dell'impresa assicurativa effettivamente tenuta al risarcimento del danno, si ricorda che, come già evidenziato, ha Controparte_7 inizialmente agito nei confronti di e Controparte_6 PA rispettivamente intestataria e compagnia assicurativa della targa prova n. X132835, sul presupposto che, al momento del sinistro, secondo quanto dichiarato da nel modulo CAI, sul OP veicolo di proprietà di fosse stata apposta la suddetta targa prova. E_
Successivamente, a fronte delle difese articolate da PA
l'attore ha chiesto di chiamare in causa– proponendo una domanda alternativa - anche nei confronti di quale impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada con OP riferimento alla originaria targa DM259VC del veicolo condotto da sprovvista di OP copertura assicurativa al momento del sinistro (per l'ipotesi, appunto, di assenza, al momento del sinistro, della ulteriore targa di prova ovvero di inoperatività della copertura assicurativa di detta targa di prova).
4.3.1. Orbene, la domanda attorea proposta nei confronti di PA non può trovare accoglimento poiché è stato provato che la targa di prova n. X132835
[...] non fosse apposta sul veicolo condotto da al momento del sinistro. Per le stesse OP ragioni, deve escludersi ogni responsabilità di Controparte_6
Ed infatti, nel verbale di accertamento del sinistro redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto
– che, si ricorda, ha l'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente (cfr. Cass. Civ. nr. 3282/2006; Cass. 2262/2008) – il veicolo Fiat ND, condotto da
è stato identificato con il numero di targa DM259VC, senza alcun riferimento alla OP presenza della ulteriore targa prova n. X132835 (v. relaIOne sinistro stradale).
A ciò si aggiunga che, comunque, dalle fotografie allegate al verbale de qua emerge chiaramente che, al momento del sinistro, non risultava apposta alcuna targa di prova sul veicolo
7 condotto dalla convenuta, essendo ben visibile, sia sul lato anteriore che su quello posteriore, la sola targa DM259VC (v. anche fotografie del verbale).
Tali elementi probatori sono dunque, decisivi e consentono di escludere che al momento del sinistro il veicolo condotto da fosse in circolaIOne con la targa prova intestata ad OP
e assicurata con Controparte_6 PA
Il valore probatorio di atto pubblico del verbale dei Carabinieri non può, del resto, essere superato dalla dichiaraIOne di secondo cui quest'ultima avrebbe prestato la targa Controparte_6 prova de qua a per transitare fino alla propria abitaIOne (v. doc. 8 dichiaraIOne OP allegata alla comparsa di costituIOne e risposa di Controparte_6 PA
; per le stesse ragioni, non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti sul
[...] punto.
A ciò si aggiunga che, anche qualora fosse stata fornita la prova dell'apposiIOne della targa prova sul veicolo coinvolto nel sinistro, la circolaIOne con detta targa di prova sarebbe, in ogni caso, da considerarsi in violaIOne delle condiIOni previste per l'operatività della garanzia assicurativa prestata su detta targa.
In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la targa prova rappresenta una deroga alla previa immatricolaIOne e alla documentaIOne propedeutica alla “messa in circolaIOne” di un veicolo;
se l'auto è già in regola, la deroga non è dunque funIOnale allo scopo:
“il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova che deve essere applicata soltanto su mezzi privi di carta di circolaIOne” (v. Cass. civ. n. 28433/2020).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che se la targa di prova presuppone l'autorizzaIOne ministeriale e se quest'ultima può essere concessa solamente per veicoli privi di carta di circolaIOne, consegue che la collocaIOne della targa di prova su mezzi già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Pertanto, nell'ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolaIOne, ergo regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicuraIOne della responsabilità civile, venga posto in circolaIOne con l'apposiIOne della targa di prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicaIOne la garanzia del veicolo (e non quella della targa di prova); nell'ipotesi, invece, in cui il veicolo risulti privo di assicuraIOne RCA ordinaria, la vittima sarà indennizzata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (v. Cass. civ. n. 17655/2020).
In altri termini, nel caso di specie, è da escludersi la presenza della targa prova n. X132835 a bordo della Fiat ND condotta da , ma in ogni caso, quand'anche la presenza di OP detta targa di prova fosse stata dimostrata, la circostanza che il veicolo fosse dotato di propria targa
(tg. DM259VC) – e, dunque, non fosse privo di immatricolaIOne – avrebbe reso, in ogni caso, illegittima l'apposiIOne della targa prova e, di conseguenza, inoperativa la copertura assicurativa collegata alla targa stessa.
Per quanto sin qui esposto, deve, quindi, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di e PA Controparte_11
[...
. La pronuncia di condanna deve, invece, essere emessa nei confronti di OP
in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, stante la dimostrata
[...] mancanza di copertura assicurativa del veicolo ND tg. DM259VC al momento del sinistro.
Dalla relaIOne dei carabinieri – che, si ricorda, fa piena prova fino a querela di falso - risulta, infatti, che il veicolo condotto da e di proprietà di OP E_
8 circolava senza regolare copertura assicurativa, tanto che, per tale ragione, è stata elevata una contravvenIOne al proprietario del veicolo (v. relaIOne dei carabinieri in atti).
Né potrebbe essere accolta l'ecceIOne di prescriIOne sollevata da OP non essendo maturata alcuna prescriIOne ai sensi dell'art. 2947 c.c. Vi è, infatti, prova in atti dell'invio da parte dell'attore della lettera di messa in mora a
[...] in data 18.02.2022, e, sul punto, la stessa impresa assicurativa non ha formulato OP alcuna ulteriore contestaIOne, riconoscendo anzi l'avvenuto invio e l'avvenuta riceIOne di detta missiva (v. pagg. 2 e 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata da OP
.
[...]
Tale invio ha, quindi, validamente interrotto il decorso del termine prescriIOnale, essendo il sinistro verificatosi in data 20.02.2020.
4.5. Si precisa sin d'ora (per coerenza sistematica nella trattaIOne delle questioni) che, in consideraIOne della percentuale di invalidità permanente accertata (per come si dirà nel prosieguo), deve, infine, escludersi la condanna al pagamento a carico di HDI AssicuraIOni.
4.6. Con riferimento, infine, al quantum del danno subito dall'attore, deve rilevarsi che si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU, in quanto logiche, coerenti e fondate su un rigoroso metodo scientifico.
4.6.1. In proposito, con riferimento al danno non patrimoniale, deve ricordarsi che il giudicante
è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relaIOnale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna, fermo restando che le SeIOni Unite, con le sentenze nn.
26972-26975 dell'11.11.2008, hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relaIOne, ecc.; v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019; Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010).
In definitiva, ai fini della liquidaIOne del danno, il giudice deve tener conto, oltre al danno biologico eventualmente accertato dal CTU (che riguarda il danno subito alla sfera dinamico relaIOne del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudiIO non patrimoniale, ricollegabile alla violaIOne di un interesse costituIOnalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relaIOnali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicaIOne risarcitoria (cfr., ex multis,
Cass. civ. sez. III, del 13/10/2017 n. 24075; Corte Cass. Sez. III, del 09/06/2015 n. 11851).
E', cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relaIOnale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzaIOne prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
in altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentaIOne di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relaIOnali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr.
7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019).
Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzaIOne del danno in relaIOne alla componente del danno dinamico-relaIOnale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, ecceIOnali e affatto
9 peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzaIOne in aumento del danno cd. “dinamico- relaIOnale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018).
Il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunIOni.
In ogni caso, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegaIOne di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunIOni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunIOni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”).
In definitiva, il ricorso alle presunIOni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegaIOne del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudiIO morale.
In ogni caso, si ricorda, sul punto, che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico- presuntivo funIOnale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporIOnalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relaIOnale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020).
In concreto, la liquidaIOne giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse
SeIOni Unite della Corte di CassaIOne ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzaIOne della liquidaIOne del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
In particolare, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudiIO morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico.
Il giudice, prima di procedere alla liquidaIOne applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudiIO morale, deve sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha aIOnato la pretesa risarcitoria.
Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variaIOni in aumento, in relaIOne alla componente del danno dinamico-relaIOnale, purché la personalizzaIOne del danno trovi giustificaIOne nel positivo accertamento di specifiche conseguenze ecceIOnali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomaIOne;
non può, quindi, essere accordata alcuna variaIOne in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidaIOne tabellare del danno
10 (cfr. Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr.
27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr.
25164/2020).
Nel caso di specie, il CTU – le cui conclusioni, come anticipato, si ritengono condivisibili – ha accertato che, a causa del sinistro in esame, ha riportato il seguente danno biologico: Controparte_7
a) nr. 47 giorni di invalidità temporanea assoluta;
b) nr. 70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) nr. 69 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
d) nr. 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %;
e) invalidità permanente del 18%, così determinata in consideraIOne di “esiti algici con sub- anchilosi del rachide cervicale senza deficit nervosi periferici, con ROT presenti, validi e simmetrici
e deambulaIOne bipodalica autonoma da pregressa frattura instabile bifocale dell'arco posteriore dell'atlante associata alla frattura dell'istmo dell'epistrofeo o detta di Hangman con traslaIOne di
C2 su C3 superiore a 3,5 mm ma senza deviaIOne angolare che propende per una frattura di tipo I-
II secondo la classificaIOne di e . CP_13 CP_14
In virtù dei citati principi giurisprudenziali, la liquidaIOne del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle del Tribunale di
Milano, aggiornate al 2024.
Considerate tutte le circostanze del caso concreto, deve riconoscersi, oltre il danno biologico accertato dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Lo stesso, infatti, si può ritenere provato dall'attore in consideraIOne: a) della natura dei postumi subiti (esiti algici con sub-anchilosi del rachide cervicale senza deficit nervosi periferici, con ROT presenti, validi e simmetrici e deambulaIOne bipodalica autonoma da pregressa frattura instabile bifocale dell'arco posteriore dell'atlante associata alla frattura dell'istmo dell'epistrofeo o detta di Hangman con traslaIOne di C2 su C3 superiore a 3,5 mm ma senza deviaIOne angolare che propende per una frattura di tipo I-II secondo la classificaIOne di e ); b) dell'entità CP_13 CP_14 del danno accertato (18% IP); c) del lungo periodo in cui l'attore è stato incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana (v. dichiaraIOni rese dal teste Testimone_5 all'udienza del 01.12.2023: “l'attore è rimasto a letto anche a casa per lungo tempo in quanto non riusciva a camminare neanche a casa”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del Testimone_2
01.12.2023: “è rimasto immobile fino a luglio 2020 che andavo io ogni giorno perché mio fratello vive da solo, io lo cambiavo e gli davo da mangiare e facevo tutto quello che era necessario. Preciso che lo portavo in bagno, lo lavavo per fare la barba, per le cose più intime andava mio PO ma io ero sempre là”; v. dichiaraIOni rese dal teste all'udienza del 02.02.2024: “io andavo Testimone_3 tutti i giorni mio IO era immobilizzato con il collo e non riusciva a fare quasi nessun movimento , è rimasto a letto anche fino all'estate anche perché andavamo e lui era a letto.Io ogni giorno andavo per cucinare e per farlo mangiare, non mangiava da solo doveva essere aiutato e c'eravamo io, mio marito e mia zia la sorella, lui non è sposato e vice da solo”).
Non può, invece, procedersi ad alcuna ulteriore personalizzaIOne del danno, non avendo l'attore allegato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod plerumque accidit, nel tipo di menomaIOne subita (di cui, cioè, già tengono conto le tabelle sulla scorta delle quali è avvenuta la liquidaIOne).
Dunque, applicando le citate tabelle, si arriva alla seguente liquidaIOne del danno non patrimoniale in capo a , complessivamente pari ad € 70.815,00: Controparte_7
11 1) danno da invalidità permanente del 18%, pari a € 52.530,00 (punto base danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, pari ad € € 4.784,18; età, all'epoca del sinistro, 79 anni);
2) danno invalidità temporanea complessiva pari ad € 18.285,00, di cui:
• ITP (al 100 %) = gg. 47, pari ad € 5.405,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 75 %) = gg. 70, pari ad € 6.037,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 50 %) = gg. 69, pari ad € 3.967,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 25 %) = gg. 100, pari ad € 2.875,00 (punto base € 115,00).
Tuttavia, in consideraIOne della corresponsabilità dell'attore nella causaIOne del sinistro il danno non patrimoniale risarcibile subito da deve essere diminuito nella misura del Controparte_7
50% (ex art. 1227 c.c.) e, pertanto, va quantificato complessivamente nella somma di € 35.407,50.
4.6.2. Trattandosi di debito di valore, sulla tale somma di € 35.407,50 riconosciuta a titolo di danno vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutaIOne monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassaIOne con la sentenza n.
1712 del 1995.
La rivalutaIOne ha la “funIOne di reintegrare il danneggiato nella stessa situaIOne patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidaIOne giudiziale”.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutaIOne annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funIOne di coprire il ritardo”.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinaIOne è rimessa alla discreIOnalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operaIOne dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidaIOne, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutaIOne monetaria”.
Nel caso di specie, devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 35.407,50 al giorno del fatto (20.02.2020) – per il danno si arriva ad un importo di €
29.930,26; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del
30.04.2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 38.708,41; su tale somma, infine, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
4.7. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la domanda proposta da nei Controparte_7 confronti di e deve essere OP OP E_ accolta, con assorbimento della domanda subordinata proposta nei confronti di HDI AssicuraIOni
S.p.a., e i convenuti devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento della somma di €
38.708,41 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta da nei confronti di Controparte_7 CP_10
e di PA Controparte_6
5. In punto di spese di lite, deve tenersi conto del complessivo esito della lite e, in particolare, CP_ valutarsi che è vittorioso in merito alla domanda proposta nei confronti di Controparte_7
12 e , ma soccombente in merito alla OP OP E_ domanda proposta nei confronti di e PA Controparte_6
5.1. In applicaIOne del principio di soccombenza (dovendosi comunque valorizzare la circostanza che l'attore aveva a disposiIOne tutte le informaIOni per individuare l'assicuraIOne tenuta al risarcimento prima dell'instauraIOne del giudiIO e in ogni caso la circostanza che l'attore ha sempre insistito, anche in sede di precisaIOne delle conclusioni, nella domanda nei confronti di domanda che non può peraltro essere qualificata come PA subordinata essendo l'aIOne inizialmente proposta con l'atto introduttivo e avendo comunque sempre l'attore insistito nella alternatività delle domande proposte), deve essere Controparte_7 condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da da PA liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/22, nel valore di € 7.616,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), in consideraIOne della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. L'applicaIOne del principio di causalità (in consideraIOne anche delle dichiaraIOni stragiudiziali della stessa che aveva OP invocato la copertura assicurativa relativa alla targa di prova, confermate dalle dichiaraIOni dell'assicurata presso giustifica la compensaIOne parziale delle Controparte_8 spese nella misura del 50%, per un totale di € 3.808,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del
D.M.) e il rimborso delle spese di introduIOne del giudiIO, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5.2. In applicaIOne del principio di soccombenza, OP OP
e devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da E_
, da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/22, nel valore di € Controparte_7
7.616,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), in consideraIOne della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.) e il rimborso delle spese di introduIOne del giudiIO, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Cannatà Massimo, dichiaratosi antistatario.
In consideraIOne dell'esito complessivo della lite, le spese della CTU medico legale, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di OP CP_9
e , in solido fra loro.
[...] E_
5.3. Nulla sulle spese di lite di e HDI Italia S.p.a, rimaste contumaci. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, ecceIOne e deduIOne disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Controparte_7 OP
e e, per l'effetto, condanna OP E_ OP
e , in solido fra loro, al pagamento in favore di OP E_ CP_7
della somma di € 38.708,41 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della
[...] sentenza sino al soddisfo, con assorbimento della domanda subordinata proposta nei confronti di HDI
AssicuraIOni S.p.a.;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_7 [...]
e PA CP_6 CP_6
13 3) condanna e , in OP OP E_ solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudiIO sostenute da che liquida in Controparte_7 complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per le spese di introduIOne del giudiIO, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cannatà Massimo dichiaratosi antistatario;
4) condanna alla rifusione delle spese di giudiIO sostenute da Controparte_7 [...] che liquida in complessivi € 3.808,00 per compenso professionale, oltre al PA rimborso per le spese di introduIOne del giudiIO, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU in capo a OP OP
e , in solido fra loro. E_
Nulla sulle spese di lite di di e HDI Italia S.p.a, rimaste contumaci. Controparte_6
Così deciso in Palmi, il 21 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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