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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Giuliana Giuliano
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 835/2024 R.G, proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Pt_2 Parte_1 و
[...] , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierluigi
Vicidomini, presso il cui studio in Salerno alla Via Paolo Granita n.14, elettivamente
domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
,quali chiamati all'eredità Controparte_1 Controparte_2
Persona_1 socio e liquidatore della di Controparte_3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vito Cornetta, con studio in
Serre (SA), alla Via Roma n. 70.
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 3269/2024 del Tribunale di Salerno Conclusioni: come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo di primo grado la Controparte_3 ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di € La Parte_1
6.500,00, oltre interessi e rivalutazione, per prestazioni di disbrigo pratiche automobilistiche regolarmente eseguite tra il 2017 e il 2018 e per le quali erano stati rilasciati tre assegni. Si è costituita La Parte_1 che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva deducendo di non aver mai dato incarico per il disbrigo di pratiche automobilistiche,
chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta,
raccoglimento di interrogatori formali e prova testi.
Con sentenza n. 3269/2024 il Tribunale di Salerno, ha accolto la domanda, e condannato la Parte_1 al pagamento della somma di €. 6.500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione, Parte_1 ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi: Controparte_3 atteso che1) La perdita della capacità di stare in giudizio della quest'ultima era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14.06.2023,
come da visura prodotta in atti, sicché, all'epoca della pronunciata sentenza di primo grado, in data 19.06.2024, la società non esisteva più come soggetto processuale idoneo.
2) L'erronea valutazione delle prove avendo il Tribunale fondato la decisione sulle sole fatture e sulla deposizione di Persona_1 teste asseritamente
interessato. 3) La mancata corretta applicazione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
deducendo che il Tribunale si è fondato esclusivamente su testi e fatture unilateralmente prodotte, senza idonea prova della effettiva consegna e titolarità
dei titoli (assegni), e che, in presenza di contestazione della provenienza o consegna degli assegni, la documentazione doveva essere adeguatamente verificata.
Si sono costituiti
,Controparte_2 quali chiamati Controparte_1 e all'eredità di socio e liquidatore della società, che hanno Persona_1
contestato l'appello chiedendone il rigetto.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
10.07.2025, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che, essendo Controparte_3 cancellata
il 14.06.2023, la sentenza emessa il 19.06.2024 sarebbe nulla perché pronunciata nei confronti di un soggetto non più esistente.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cancellazione di una società dal
Registro delle Imprese ne determina l'estinzione, ma l'effetto estintivo non è opponibile nei giudizi pendenti finché l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi di legge (cfr. Cass., Sez. III, 24 marzo 2015, n. 5855; Cass., ord. n. 19103/2022).
L'art. 300 c.p.c. stabilisce, infatti, che l'interruzione del processo decorre solo dal momento in cui l'evento interruttivo (morte o estinzione della parte) è formalmente dichiarato o documentato in giudizio. In mancanza, vige il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte estinta sino a quando l'evento non sia ritualmente comunicato.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato i profili relativi alla ultrattività del mandato e alla necessità di corrette modalità di notificazione dell'impugnazione quando la società si trovi nella situazione di estinzione;
la semplice visura non equivale automaticamente alla immediata inefficacia di ogni atto posto in essere in sede di giudizio, specie ove il giudice di merito abbia valutato la prova dell'effettivo svolgimento di attività e della titolarità degli obblighi (ordinanza n. 19103/2022).
Nel caso in esame, non risulta che nel giudizio di primo grado la difesa della CP_3 bbia dichiarato la cancellazione, né che l'evento sia stato comunicato al giudice.
Pertanto, il processo è legittimamente proseguito con la partecipazione del procuratore costituito e la sentenza è validamente pronunciata nei confronti della società
rappresentata dal suo difensore.
Ne consegue che la sentenza di primo grado non è affetta da nullità per difetto di capacità processuale della parte attrice, essendosi correttamente applicato il principio di ultrattività del mandato.
Né dal comportamento processuale della società si desume l'intento abdicativo, come dedotto dall'appellante, invocando orientamento giurisprudenziale meno recente e ormai superato.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione, nel dirimere il contrasto formatosi al riguardo, ha definitivamente affermato il principio secondo cui l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,
comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito (Cassazione Sez. Un.
16 luglio 2025 n. 19750).
Ne consegue che l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare
(Cass., Sez. I, 9464/2020).
In tema di cancellazione della società, la regola è, quindi, costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass., Sez. VI, n. 30075/2020)
E', dunque, la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria. In virtù di quanto affermato dalle Sezioni Unite, è da escludersi, quindi, l'operatività
di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, ponendosi a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società.
Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione con riguardo alla non corretta applicazione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su testi e fatture unilateralmente prodotte senza idonea prova della effettiva consegna e titolarità dei titoli e sulla testimonianza di teste avente interesse al giudizio, in quanto socio e liquidatore Persona_1
della CP_3
Le censure non sono fondate.
Al riguardo, giova premettere che la fattura commerciale, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, ha valore solo indiziario circa la effettiva esecuzione delle prestazioni che, ove contestata, deve essere provata con gli ordinari mezzi di prova.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto provato il credito sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie acquisite, quali le fatture,
le annotazioni contabili, le deposizioni testimoniali e gli assegni prodotti.
Il Tribunale ha, infatti, valorizzato le fatture nn. 485-496/2018, che riportano nel dettaglio le pratiche commissionate (trasferimenti di proprietà, revisioni, iscrizioni ipotecarie, rinnovo capacità finanziaria), corredate da documentazione necessariamente fornita dall'appellante, che, peraltro, non risultano specificatamente contestate.
È principio consolidato che la fattura commerciale può costituire valido elemento di prova del credito vantato se è annotata nelle scritture contabili e il debitore non la contesta (cfr. Cass., Sez. II, 22 febbraio 2024, n. 3581; Cass. ord. n.949 del 10 gennaio
2024).
Nel caso in esame, le fatture risultano prodotte, non efficacemente contestate nella loro essenza, e, soprattutto, alcune sono risultate annotate e poste a fondamento delle scritture contabili;
pertanto, il Tribunale ha legittimamente dedotto, con motivazione congrua, che la pretesa trovava supporto documentale.
Quanto agli assegni bancari, l'appellante ha dichiarato di non averli emessi, ma non ha mai proposto formale disconoscimento della relativa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c..
Invero, secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, solo il disconoscimento formale, specifico e tempestivo obbliga il giudice ad attivare la procedura di verificazione;
un disconoscimento generico non fa venir meno il valore probatorio del documento (cfr. Cass., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 27381).
Orbene, nel caso in esame, non risulta che la controparte abbia disconosciuto la firma apposta agli assegni in modo idoneo e tempestivo e che sia stata chiesta la verificazione.
Inoltre, la deposizione del teste Persona_1 resa quando lo stesso non aveva alcun legame con la società, essendosi dichiarato fratello dell'amministratore,
non integra la dedotta causa di incapacità a testimoniare, in quanto il teste non era parte processuale personale, ed è coerente e riscontrata dalla documentazione prodotta.
La eccezione, inoltre, non è stata mai stata in precedenza tempestivamente sollevata né
coltivata successivamente, come risulta dal verbale di udienza in cui le parti hanno formulato ulteriori istanze istruttorie, richiedendo, in subordine, la precisazione delle conclusioni, dovendosi, quindi, ritenere abbandonata.
Invero, qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò
nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione,
la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva,
determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Cassazione civile, sez. un.,
06/04/2023, n. 9456).
Va, quindi, rilevato al riguardo che il Tribunale ha valutato congruamente i documenti e le testimonianze e ha correttamente ritenuto provato il conferimento del mandato, la consegna dei titoli, circostanze tutte corroborate dall'avvenuto espletamento delle pratiche automobilistiche risultante dai registri pubblici e dalla documentazione in atti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del credito invocando l'art. 2697 c.c. e deducendo che le fatture e gli assegni non dimostrerebbero i fatti costitutivi.
Il motivo è infondato
In materia di onere della prova, la regola generale è che chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
tuttavia, il giudice ha ampia discrezionalità nel valutare la produzione documentale e le deposizioni testimoniali, e tale valutazione è in via di principio insindacabile in sede di appello, salvo contraddizioni o vizi di motivazione.
Nel caso che ci occupa, La GE.DI.CAR. ha assolto l'onere di prova, ex art. 2697 c.c.,
dimostrando la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'appellante, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite e l'entità del compenso convenuto, comprovato dalla consegna di tre assegni per complessivi €. 6.500,00, importo corrispondente a quello concordato.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 3269/2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi €. 2906,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Vito Cornetta, dichiaratosi antistatario.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Giuliana Giuliano
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 835/2024 R.G, proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Pt_2 Parte_1 و
[...] , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierluigi
Vicidomini, presso il cui studio in Salerno alla Via Paolo Granita n.14, elettivamente
domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
,quali chiamati all'eredità Controparte_1 Controparte_2
Persona_1 socio e liquidatore della di Controparte_3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vito Cornetta, con studio in
Serre (SA), alla Via Roma n. 70.
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 3269/2024 del Tribunale di Salerno Conclusioni: come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo di primo grado la Controparte_3 ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di € La Parte_1
6.500,00, oltre interessi e rivalutazione, per prestazioni di disbrigo pratiche automobilistiche regolarmente eseguite tra il 2017 e il 2018 e per le quali erano stati rilasciati tre assegni. Si è costituita La Parte_1 che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva deducendo di non aver mai dato incarico per il disbrigo di pratiche automobilistiche,
chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta,
raccoglimento di interrogatori formali e prova testi.
Con sentenza n. 3269/2024 il Tribunale di Salerno, ha accolto la domanda, e condannato la Parte_1 al pagamento della somma di €. 6.500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione, Parte_1 ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi: Controparte_3 atteso che1) La perdita della capacità di stare in giudizio della quest'ultima era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14.06.2023,
come da visura prodotta in atti, sicché, all'epoca della pronunciata sentenza di primo grado, in data 19.06.2024, la società non esisteva più come soggetto processuale idoneo.
2) L'erronea valutazione delle prove avendo il Tribunale fondato la decisione sulle sole fatture e sulla deposizione di Persona_1 teste asseritamente
interessato. 3) La mancata corretta applicazione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
deducendo che il Tribunale si è fondato esclusivamente su testi e fatture unilateralmente prodotte, senza idonea prova della effettiva consegna e titolarità
dei titoli (assegni), e che, in presenza di contestazione della provenienza o consegna degli assegni, la documentazione doveva essere adeguatamente verificata.
Si sono costituiti
,Controparte_2 quali chiamati Controparte_1 e all'eredità di socio e liquidatore della società, che hanno Persona_1
contestato l'appello chiedendone il rigetto.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
10.07.2025, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che, essendo Controparte_3 cancellata
il 14.06.2023, la sentenza emessa il 19.06.2024 sarebbe nulla perché pronunciata nei confronti di un soggetto non più esistente.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cancellazione di una società dal
Registro delle Imprese ne determina l'estinzione, ma l'effetto estintivo non è opponibile nei giudizi pendenti finché l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi di legge (cfr. Cass., Sez. III, 24 marzo 2015, n. 5855; Cass., ord. n. 19103/2022).
L'art. 300 c.p.c. stabilisce, infatti, che l'interruzione del processo decorre solo dal momento in cui l'evento interruttivo (morte o estinzione della parte) è formalmente dichiarato o documentato in giudizio. In mancanza, vige il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte estinta sino a quando l'evento non sia ritualmente comunicato.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato i profili relativi alla ultrattività del mandato e alla necessità di corrette modalità di notificazione dell'impugnazione quando la società si trovi nella situazione di estinzione;
la semplice visura non equivale automaticamente alla immediata inefficacia di ogni atto posto in essere in sede di giudizio, specie ove il giudice di merito abbia valutato la prova dell'effettivo svolgimento di attività e della titolarità degli obblighi (ordinanza n. 19103/2022).
Nel caso in esame, non risulta che nel giudizio di primo grado la difesa della CP_3 bbia dichiarato la cancellazione, né che l'evento sia stato comunicato al giudice.
Pertanto, il processo è legittimamente proseguito con la partecipazione del procuratore costituito e la sentenza è validamente pronunciata nei confronti della società
rappresentata dal suo difensore.
Ne consegue che la sentenza di primo grado non è affetta da nullità per difetto di capacità processuale della parte attrice, essendosi correttamente applicato il principio di ultrattività del mandato.
Né dal comportamento processuale della società si desume l'intento abdicativo, come dedotto dall'appellante, invocando orientamento giurisprudenziale meno recente e ormai superato.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione, nel dirimere il contrasto formatosi al riguardo, ha definitivamente affermato il principio secondo cui l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,
comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito (Cassazione Sez. Un.
16 luglio 2025 n. 19750).
Ne consegue che l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare
(Cass., Sez. I, 9464/2020).
In tema di cancellazione della società, la regola è, quindi, costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass., Sez. VI, n. 30075/2020)
E', dunque, la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria. In virtù di quanto affermato dalle Sezioni Unite, è da escludersi, quindi, l'operatività
di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, ponendosi a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società.
Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione con riguardo alla non corretta applicazione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su testi e fatture unilateralmente prodotte senza idonea prova della effettiva consegna e titolarità dei titoli e sulla testimonianza di teste avente interesse al giudizio, in quanto socio e liquidatore Persona_1
della CP_3
Le censure non sono fondate.
Al riguardo, giova premettere che la fattura commerciale, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, ha valore solo indiziario circa la effettiva esecuzione delle prestazioni che, ove contestata, deve essere provata con gli ordinari mezzi di prova.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto provato il credito sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie acquisite, quali le fatture,
le annotazioni contabili, le deposizioni testimoniali e gli assegni prodotti.
Il Tribunale ha, infatti, valorizzato le fatture nn. 485-496/2018, che riportano nel dettaglio le pratiche commissionate (trasferimenti di proprietà, revisioni, iscrizioni ipotecarie, rinnovo capacità finanziaria), corredate da documentazione necessariamente fornita dall'appellante, che, peraltro, non risultano specificatamente contestate.
È principio consolidato che la fattura commerciale può costituire valido elemento di prova del credito vantato se è annotata nelle scritture contabili e il debitore non la contesta (cfr. Cass., Sez. II, 22 febbraio 2024, n. 3581; Cass. ord. n.949 del 10 gennaio
2024).
Nel caso in esame, le fatture risultano prodotte, non efficacemente contestate nella loro essenza, e, soprattutto, alcune sono risultate annotate e poste a fondamento delle scritture contabili;
pertanto, il Tribunale ha legittimamente dedotto, con motivazione congrua, che la pretesa trovava supporto documentale.
Quanto agli assegni bancari, l'appellante ha dichiarato di non averli emessi, ma non ha mai proposto formale disconoscimento della relativa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c..
Invero, secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, solo il disconoscimento formale, specifico e tempestivo obbliga il giudice ad attivare la procedura di verificazione;
un disconoscimento generico non fa venir meno il valore probatorio del documento (cfr. Cass., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 27381).
Orbene, nel caso in esame, non risulta che la controparte abbia disconosciuto la firma apposta agli assegni in modo idoneo e tempestivo e che sia stata chiesta la verificazione.
Inoltre, la deposizione del teste Persona_1 resa quando lo stesso non aveva alcun legame con la società, essendosi dichiarato fratello dell'amministratore,
non integra la dedotta causa di incapacità a testimoniare, in quanto il teste non era parte processuale personale, ed è coerente e riscontrata dalla documentazione prodotta.
La eccezione, inoltre, non è stata mai stata in precedenza tempestivamente sollevata né
coltivata successivamente, come risulta dal verbale di udienza in cui le parti hanno formulato ulteriori istanze istruttorie, richiedendo, in subordine, la precisazione delle conclusioni, dovendosi, quindi, ritenere abbandonata.
Invero, qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò
nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione,
la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva,
determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Cassazione civile, sez. un.,
06/04/2023, n. 9456).
Va, quindi, rilevato al riguardo che il Tribunale ha valutato congruamente i documenti e le testimonianze e ha correttamente ritenuto provato il conferimento del mandato, la consegna dei titoli, circostanze tutte corroborate dall'avvenuto espletamento delle pratiche automobilistiche risultante dai registri pubblici e dalla documentazione in atti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del credito invocando l'art. 2697 c.c. e deducendo che le fatture e gli assegni non dimostrerebbero i fatti costitutivi.
Il motivo è infondato
In materia di onere della prova, la regola generale è che chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
tuttavia, il giudice ha ampia discrezionalità nel valutare la produzione documentale e le deposizioni testimoniali, e tale valutazione è in via di principio insindacabile in sede di appello, salvo contraddizioni o vizi di motivazione.
Nel caso che ci occupa, La GE.DI.CAR. ha assolto l'onere di prova, ex art. 2697 c.c.,
dimostrando la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'appellante, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite e l'entità del compenso convenuto, comprovato dalla consegna di tre assegni per complessivi €. 6.500,00, importo corrispondente a quello concordato.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del
Tribunale di Salerno n. 3269/2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi €. 2906,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Vito Cornetta, dichiaratosi antistatario.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti