TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5400/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5400/2024 V.G. promossa da:
(CF: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MAGNANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via Isaac Newton n. 30/A
e (CF: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANDREA
CAMPRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, viale della Lirica n. 43
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
La difesa di concludeva come da note scritte depositate in data 15.04.2025. Controparte_1
La difesa di concludeva dapprima come da note scritte depositate in data Parte_1
14.04.2025 e, da ultimo, come da note depositate in data 21.05.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 16.12.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Bologna in data
[...]
30.05.2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 19.09.2002, in data 05.09.2012 e in data 12.12.2014, Per_1 Per_2 Per_3 che il sig. già da tempo, con il benestare della moglie, ha lasciato l'abitazione coniugale e vive in CP_1 un appartamento condotto in locazione a Punta Marina Terme (RA), via del Delfino n. 52/B, e che i figli minorenni e vivono con la madre mentre la figlia maggiorenne vive a Per_2 Per_3 Per_1
Roma dove frequenta l'università, percependo una borsa di studio di circa 650,00 euro mensili. Essendo l'unione coniugale irrimediabilmente in crisi, gli attori chiedevano al Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte e acquisito il parere del PM, di omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- affidare i figli minorenni e congiuntamente ad entrambi i genitori e collocare gli Per_2 Per_3 stessi, prevalentemente, presso la madre;
- determinare il diritto di visita del padre, come segue: il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, dall'uscita da scuola dei figli o dal termine del turno di lavoro dello stesso (in tale ultimo caso, il si recherà a prendere i minori da casa della , fino alla mattina successiva, CP_1 Pt_1 allorquando egli li riaccompagnerà a scuola. A fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore
20,00, allorquando il padre preleverà i minori dalla casa della madre, fino alla domenica sera alle ore
21,00, allorquando li ricondurrà ivi. Il si impegna ad esercitare il diritto di visita presso la CP_1 propria attuale residenza, in Punta Marina Terme (RA) o comunque, in altra entro il Comune di Ravenna, onde evitare ai minori lunghi e, tendenzialmente, pericolosi spostamenti in automobile.
- Nei giorni di Natale, S. Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno, alternati tra loro, i figli staranno, con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le vacanze scolastiche estive dei minori, il padre potrà esercitare il diritto di visita per un periodo di 7/15 giorni continuativi, preventivamente concordato con la madre. Durante tale periodo, il padre potrà anche condurre i figli in villeggiatura con sé in località sempre preventivamente concordata con la madre.
- Assegnare la ex casa coniugale, sita in Ravenna via Don Minzoni 97, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra quale collocataria dei figli minorenni e nell'interesse degli Parte_1 stessi.
- Disporre che il versi alla tramite bonifico bancario, sulle coordinate iban che il CP_1 Pt_1 medesimo, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di conoscere, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli minorenni, la somma di euro 600,00 (seicento) totali, oltre rivalutazione istat, annuale, di legge, oltre alla metà delle spese straordinarie, documentate, dei minori, come indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna, che le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere ed approvare.
- Disporre che il provveda, integralmente, al mantenimento della figlia maggiorenne , CP_1 Per_1 non ancora economicamente autosufficiente e che il medesimo si faccia carico, per l'intero, anche pagina 2 di 4 delle spese straordinarie della stessa. Ogni somma sarà versata dal padre direttamente a mani della figlia maggiorenne . Per_1
- Disporre che l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sia percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
- Nulla disporre a titolo di mantenimento di un coniuge verso l'altro.
- Compensare, integralmente, tra le parti le spese di lite della presente procedura.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna l'annotazione della sentenza, come per legge; Fin d'ora entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli minorenni, ai fini della validità per l'espatrio. Le parti convengono di dare esecuzione al presente accordo, in ogni sua parte, quantomeno alla data di sottoscrizione dello stesso”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 23.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 16.04.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle data del 14.05.2024 e del 15.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti Pt_1 CP_1 confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte successivamente depositate in data 21.05.2025, la difesa della sig.ra dava atto Pt_1 che il figlio minore era stata aggredito dal padre nella data dello 06.05.2025, tanto che era stato Per_2 condotto il giorno seguente in Pronto Soccorso ove veniva riscontrata un'ecchimosi sul braccio sinistro. Alla luce di tale accadimento, l'attrice rilevava come le condizioni concordate nel ricorso in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori non rispondessero più all'interesse degli stessi e chiedeva pertanto al Tribunale di rimettere la causa in istruttoria fissando udienza di comparizione ed adottando tutti i provvedimenti del caso. Con ordinanza emessa in data 08.07.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, il ricorso congiunto deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà degli attori di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e non essendo normativamente disciplinato nel nuovo rito ex art. 473-bis ss. c.p.c. il mutamento di rito. Alla luce delle allegazioni contenute nelle note depositate dalla difesa di parte attrice nella data del 21.05.2025, si trasmettono gli atti alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia-Romagna per le determinazioni di competenza. L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del procedimento tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., sul ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1 così decide:
- DICHIARA l'improcedibilità del ricorso;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia-Romagna. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Alessia Vicini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5400/2024 V.G. promossa da:
(CF: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MAGNANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via Isaac Newton n. 30/A
e (CF: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANDREA
CAMPRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, viale della Lirica n. 43
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
La difesa di concludeva come da note scritte depositate in data 15.04.2025. Controparte_1
La difesa di concludeva dapprima come da note scritte depositate in data Parte_1
14.04.2025 e, da ultimo, come da note depositate in data 21.05.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 16.12.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio civile a Bologna in data
[...]
30.05.2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 19.09.2002, in data 05.09.2012 e in data 12.12.2014, Per_1 Per_2 Per_3 che il sig. già da tempo, con il benestare della moglie, ha lasciato l'abitazione coniugale e vive in CP_1 un appartamento condotto in locazione a Punta Marina Terme (RA), via del Delfino n. 52/B, e che i figli minorenni e vivono con la madre mentre la figlia maggiorenne vive a Per_2 Per_3 Per_1
Roma dove frequenta l'università, percependo una borsa di studio di circa 650,00 euro mensili. Essendo l'unione coniugale irrimediabilmente in crisi, gli attori chiedevano al Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte e acquisito il parere del PM, di omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- affidare i figli minorenni e congiuntamente ad entrambi i genitori e collocare gli Per_2 Per_3 stessi, prevalentemente, presso la madre;
- determinare il diritto di visita del padre, come segue: il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, dall'uscita da scuola dei figli o dal termine del turno di lavoro dello stesso (in tale ultimo caso, il si recherà a prendere i minori da casa della , fino alla mattina successiva, CP_1 Pt_1 allorquando egli li riaccompagnerà a scuola. A fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore
20,00, allorquando il padre preleverà i minori dalla casa della madre, fino alla domenica sera alle ore
21,00, allorquando li ricondurrà ivi. Il si impegna ad esercitare il diritto di visita presso la CP_1 propria attuale residenza, in Punta Marina Terme (RA) o comunque, in altra entro il Comune di Ravenna, onde evitare ai minori lunghi e, tendenzialmente, pericolosi spostamenti in automobile.
- Nei giorni di Natale, S. Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno, alternati tra loro, i figli staranno, con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le vacanze scolastiche estive dei minori, il padre potrà esercitare il diritto di visita per un periodo di 7/15 giorni continuativi, preventivamente concordato con la madre. Durante tale periodo, il padre potrà anche condurre i figli in villeggiatura con sé in località sempre preventivamente concordata con la madre.
- Assegnare la ex casa coniugale, sita in Ravenna via Don Minzoni 97, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra quale collocataria dei figli minorenni e nell'interesse degli Parte_1 stessi.
- Disporre che il versi alla tramite bonifico bancario, sulle coordinate iban che il CP_1 Pt_1 medesimo, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di conoscere, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli minorenni, la somma di euro 600,00 (seicento) totali, oltre rivalutazione istat, annuale, di legge, oltre alla metà delle spese straordinarie, documentate, dei minori, come indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna, che le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere ed approvare.
- Disporre che il provveda, integralmente, al mantenimento della figlia maggiorenne , CP_1 Per_1 non ancora economicamente autosufficiente e che il medesimo si faccia carico, per l'intero, anche pagina 2 di 4 delle spese straordinarie della stessa. Ogni somma sarà versata dal padre direttamente a mani della figlia maggiorenne . Per_1
- Disporre che l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sia percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
- Nulla disporre a titolo di mantenimento di un coniuge verso l'altro.
- Compensare, integralmente, tra le parti le spese di lite della presente procedura.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna l'annotazione della sentenza, come per legge; Fin d'ora entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli minorenni, ai fini della validità per l'espatrio. Le parti convengono di dare esecuzione al presente accordo, in ogni sua parte, quantomeno alla data di sottoscrizione dello stesso”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti chiedevano al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 23.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 16.04.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle data del 14.05.2024 e del 15.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti Pt_1 CP_1 confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte successivamente depositate in data 21.05.2025, la difesa della sig.ra dava atto Pt_1 che il figlio minore era stata aggredito dal padre nella data dello 06.05.2025, tanto che era stato Per_2 condotto il giorno seguente in Pronto Soccorso ove veniva riscontrata un'ecchimosi sul braccio sinistro. Alla luce di tale accadimento, l'attrice rilevava come le condizioni concordate nel ricorso in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori non rispondessero più all'interesse degli stessi e chiedeva pertanto al Tribunale di rimettere la causa in istruttoria fissando udienza di comparizione ed adottando tutti i provvedimenti del caso. Con ordinanza emessa in data 08.07.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, il ricorso congiunto deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà degli attori di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e non essendo normativamente disciplinato nel nuovo rito ex art. 473-bis ss. c.p.c. il mutamento di rito. Alla luce delle allegazioni contenute nelle note depositate dalla difesa di parte attrice nella data del 21.05.2025, si trasmettono gli atti alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia-Romagna per le determinazioni di competenza. L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del procedimento tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., sul ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1 così decide:
- DICHIARA l'improcedibilità del ricorso;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia-Romagna. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Alessia Vicini
pagina 4 di 4