Ordinanza cautelare 16 giugno 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23888 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05482/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5482 del 2021, proposto da Cult Media S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Vernillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Istituto Luce Cinecittà S.p.A. - Ilc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Scordino e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Luca Scordino in Roma, piazza dei Caprettari 70;
Augustus Color S.r.l., La Cineteca del Friuli, Fondazione Cineteca di Bologna, Estra Digital, Fondazione Cineteca Italiana, Fotocinema S.r.l., Grande Mela Digital Film S.r.l., Istituto Cinematografico dell'Aquila, Istituto Luce Cinecitta, Kiné Società Cooperativa, Lab 80 Film Soc. Coop., Laser Digital Film, L'Immagine Ritrovata, Movie And Sound Firenze S.r.l., Pandataria Film S.r.l., Rbc S.r.l., Studio Cine S.r.l., Red Post Production, non costituiti in giudizio;
Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Start Studio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Mignogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Studio Emme Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Francesca Rapisarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Studio Cine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Salvini e Simona Barchiesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvini Enrico in Roma, via Ennio Quirino Visconti 55;
Estra Digital S.r.l., Augustus Color S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrada Ilie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della graduatoria del piano straordinario digitalizzazioni anno 2019 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso all’assegnazione dei contributi; a1) D.D. n.2 DEL 5.3.2021 Assegnazione contributi PIANO DIGITALIZZAZIONE ANNO 2019, di approvazione graduatoria del piano straordinario digitalizzazioni anno 2019;
b) dei verbali della Commissione dei tre esperti per la concessione dei contributi alle attività di digitalizzazione dei quali ad oggi è conosciuto solo il verbale n.1/2020 - 2/2021, consegnato a seguito di rituale istanza d’accesso spiegata, nonché di qualsivoglia altro verbale non conosciuto ove parte ricorrente ha partecipato per l’assegnazione dei predetti fondi, nonché del provvedimento, con il quale è stata nominata la commissione incaricata della valutazione delle richieste di contributo a fondo perduto;
c) del DPCM del 24.10.2017 recante Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
d) del documento 4142 del 15.4.2021 del Ministero resistente;
e) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d’accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i piani di assegnazione fondi;
f) di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere ammessa al beneficio cui aspira;
g) di tutti gli atti successivi, connessi, conseguenziali, collegato, comunque rimessi in atti ai fini dell’impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;
h) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Istituto Luce Cinecittà S.p.A. - Ilc, del Centro Sperimentale di Cinematografia, della Start Studio S.r.l., della Studio Emme Spa, della Studio Cine S.r.l., della Estra Digital S.r.l. e della Augustus Color S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. MI Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Cult Media S.r.l. ha impugnato la graduatoria definitiva - nonché gli atti ad essa connessi, prodromici e consequenziali - della procedura con cui si è disposta l’assegnazione di fondi per la realizzazione del piano straordinario per complessivi euro 10.000.000,00, stanziati per l’anno 2019, ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto per la digitalizzazione di opere audiovisive e cinematografiche, in cui risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso all’assegnazione dei contributi.
2. A fondamento, del ricorso, ha allegato e dedotto che tale procedura, scandita secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2017, è stata introdotta dall’art. 29 della Legge 14 novembre 2016, n. 22,0 che ha istituito il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico italiano, disponendo la possibilità di riconoscimento alle imprese di post produzione, incluse le cineteche, di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati per la digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche e ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti impugnati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
1. ILLEGITTIMITÀ DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE- INCOMPATIBILITÀ SUI PUNTEGGI ASSEGNATI PER LA RILEVANZA CULTURALE E PER LA QUALITA’ TECNICA E PROFESSIONALITA’ COMPLESSIVA.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità della composizione della commissione che ha valutato i progetti nonché l’incompatibilità dei suoi componenti nell’attribuzione dei punteggi da cui deriverebbe l’invalidità dell’intera procedura di valutazione per la violazione dell’art. 6 bis della legge 241/90.
Segnatamente, a dire di parte ricorrente, tale conflitto d’interesse scaturirebbe dal fatto che i tre membri della commissione avrebbero avuto strettissimi rapporti commerciali con alcuni dei partecipanti.
2. RICOGNIZIONE NORMATIVA – LE REGOLE PROCEDURALI PER L’ESAME DELLE DOMANDE – IL DPCM DEL 24.10.2017.
Con il secondo motivo di ricorso Cult Media ha lamentato la violazione da parte della Commissione delle disposizioni che regolano la procedura di valutazione delle domande dettata dal DPCM 24 ottobre 2017, avendo essa presentato la domanda di partecipazione nel pieno rispetto delle condizioni poste dalle disposizioni richiamate, all’atto della presentazione della domanda, mediante allegazione di tutte le dichiarazioni e documentazioni e relazioni richieste.
Invero, la domanda ha spiegato, senza alcuna frammentrietà e/o vaghezza, l’oggetto che prevedeva lungometraggi o cortometraggi con sottotitoli ed audiodescrizione per non vedenti realizzata con la supervisione di soci dell'unione italiana ciechi.
È stata, inoltre, evidenziata la rilevanza culturale del materiale cinematografico ed audiovisivo da digitalizzare.
3. VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DPCM 24.10.2017.
Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3 comma 1 del DPCM 24.10.2017, poiché sarebbero state ammesse domande di società con codici ATECO differenti da quelli previsti.
4. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL DPCM: DELLA PROCEDURA DI CUI AL DPCM DEL 24.10.2017 ART. 3, 4 E 5 – ASSENZA DEL POTERE DI VERIFICA PRESUNTIVA NELL’AMBITO DELL’ESAME DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ – OMESSA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.
Con il quarto motivo di ricorso, ha società ricorrente ha eccepito l’esistenza di errori e gravi omissioni commesse dall’Ente e per esso dalla Commissione nella valutazione della domanda promossa.
Invero, nel caso in esame, la Commissione, in sede di verifica (ancora con riferimento alle condizioni di ricevibilità/ammissibilità), in luogo di attribuire un punteggio (come dovuto) alla domanda ed al progetto, avrebbe fatto esercizio di un potere di verifica discrezionale e non affatto imparziale dei dati riportati, con evidente cattivo esercizio del proprio potere.
Peraltro, la Commissione, contravvenendo del tutto a quello che è il potere di accertamento attribuito per la fase di ammissibilità e ricevibilità della domanda, avrebbe erroneamente ritenuto “dovuto” ai fini dell’ammissibilità (e quindi anticipatamente rispetto ad una successiva valutazione del progetto) di dedurre, quale condizione di ammissibilità, documentazione aggiuntiva, peraltro fornita, sulla titolarità dei diritti, non previsto nel DPCM, che, invece, richiede esclusivamente la prova anche a mezzo di atto notorio della dichiarazione sulla titolarità di tali diritti in capo al richiedente.
5. ECCESSO DI POTERE: – ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – ERRONEO ESERCIZIO DEL POTERE CON RIFERIMENTO ALLA CARENZA DI DOCUMENTAZIONE; ERRONEO ACCERTAMENTO (TITOLARITA’ DEI DIRITTI DOCUMENTALMENTE PROVATA); CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE NEL DOCUMENTO DEL 15.4.2021 (LADDOVE SI PARLA DI CARENZA DI DOCUMENTAZIONE PER POI RILEVARE SCARSA ORIGINALITA’, VAGHEZZA DEI TITOLI E FILM, FUMOSITÀ NELLA CATENA DEI DIRITTI PER LA DIGITALIZZAZIONE).
Con ultimo motivo di ricorso, ha eccepito che, dall’esame della motivazione resa dalla Commissione, emergerebbero vari errori di valutazione (addirittura resa presuntivamente), che si pongono in contrasto pieno con il paradigma “previsione di legge/esercizio del potere” e tanto sia con riferimento alla carenza di documentazione, che con riferimento alla scarsa originalità, eterogeneità e frammentarietà dei contenuti riferiti alla ripetitività dei titoli dei film prescelti.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento della domanda di annullamento e il conseguente risarcimento del danno in forma specifica, con condanna a carico del Ministero resistente ad essere posta in graduatoria in posizione idonea all’ammissione al contributo in oggetto.
4. Si sono costituiti il Ministero della Cultura nonché i controinteressati Istituto Luce Cinecittà S.p.A. - Ilc, Centro Sperimentale di Cinematografia, Start Studio S.r.l., Studio Emme Spa, Studio Cine S.r.l., Estra Digital S.r.l. e Augustus Color S.r.l., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata, in fatto e in diritto.
5. Giusta ordinanza cautelare n. 3385, del 16/06/2021, è stata respinta la domanda cautelare preliminarmente proposta.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta in videoconferenza in data 10 ottobre 2025, la controversia è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
8. In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
9. Venendo all’esame – in senso ostativo al loro accoglimento - delle doglianze lamentate dalla parte ricorrente, valga osservare quanto segue.
10. Anzitutto, non si rivelano meritevoli di positiva valutazione le censure con cui la parte ricorrente ha lamentato l’illegittima composizione della commissione e la violazione dei principi di imparzialità e terzietà
In argomento, il Collegio è tenuto a premettere che, per giurisprudenza costante, «pur a fronte di un istituto — quello dell'incompatibilità dei commissari di gara — finalizzato a tutelare in astratto e non in concreto dai rischi derivanti da un conflitto di interessi, attraverso un avanzamento della soglia di tutela, non si può assolutizzare un tale livello di protezione, ampliandolo in maniera smisurata fino a ricomprendervi anche attività del tutto propedeutiche o meramente strumentali all'attività valutativa in senso stretto, rischiandosi altrimenti di recare un vulnus ad altri principi di rilevazione costituzionale ed europea, quali il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, di cui è espressione generale il comma 11 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, le cause di incompatibilità vanno intese in senso restrittivo e non possono essere applicate in via analogica» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2021, n. 616); ne consegue che «al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi devono venire in considerazione situazioni concrete, specifiche e attuali, verificate per l'appunto in concreto, sulla base di prove specifiche, tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenze e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di astensione gravante sui predetti soggetti. Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l'imparzialità delle Commissioni giudicatrici ed in genere degli organi di amministrazione e sotto altro punto di vista, possa determinarsi un ostacolo all'efficiente e spedita operatività delle Stazioni appaltanti» (ex multis T.A.R. Trento, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 6).
Ciò posto, venendo al caso di specie, va detto che la circostanza che uno o più membri della commissione giudicatrice abbiano intrattenuto dei rapporti di consulenza con uno dei partecipanti alla gara non è idonea, di per sé, ad incidere sull’imparzialità del professionista, tenuto conto che tale attività è risalente nel tempo e riferibili a ruoli e posizione ormai del tutto superati.
Nel caso che occupa, dunque, gli elementi allegati a sostegno dalla parte ricorrente non si presentano sufficienti a provare una collaborazione che si caratterizzi per l’intensità e la protrazione nel tempo o una vicinanza personale o familiare, contiguità professionale, in quanto non risulta provata la sussistenza di un rapporto connotato da stabilità, intensità, reciprocità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale, che avrebbe reso necessaria l’astensione del membro della Commissione.
Il motivo deve essere, quindi, respinto.
11. Inoltre, come si è rilevato in giurisprudenza, “la contestazione della composizione della Commissione giudicatrice di un concorso - salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi - se non dedotta "ab initio", nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamene errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque sull'esito complessivamente ingiusto della procedura (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 14/09/2010, n.17412; T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 10/01/2013, n.19; T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 18/10/2011, n.561).
Il motivo, alla luce di tale giurisprudenza, deve dunque essere, comunque, anche ritenuto inammissibile.
Invero, il decreto direttoriale relativo alla nomina della Commissione è datato 5 ottobre 2018 e per tanto ad oggi risulta trascorso ogni termine utile per una eventuale impugnazione dello stesso.
12. Né colgono nel segno le doglianze avanzate con riferimento ao coidic ATECO, posto che il codice ATECO ha valenza statistica e la determinazione sulla qualificazione dell’impresa non può basarsi su di esso (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 17/1/2018 n. 262).
13. Infine, prive di pregio si rivelano le censure avanzate con riferimento all’operato della Commissione incaricata della valutazione delle domande di ammissione al contributo, le quali, stante la loro stretta connessione, sono suscettibili di trattazione unitaria.
Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza, «nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (C.d.S., sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685; cfr. C.d.S., sez. III, n. 2091 del 2019; T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2025, n. 93).
In altre parole, le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile e il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. C.d.S. sez. III, 28 settembre 2023, n. 8566; Id, sez. IV, 18 giungo 2019, n. 4127).
La giurisprudenza è costante nel riconoscere, altresì, all’amministrazione e alla Commissione valutatrice un’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico; «sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame» (C.d.S., sez. VI, 29 aprile 2024, n. 3607; cfr. C.d.S., sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573; Id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775).
Nel caso in esame, l’avvenuta valutazione della domanda risulta documentata espressamente non solo dalla comunicazione ministeriale del 15 aprile 2021 ma anche dal punteggio risultante dalla graduatoria finale (pari a 8/50 per la rilevanza culturale e 8/50 per qualità tecnica e professionalità complessiva).
Le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il punteggio negativo ottenuto dalla domanda della ricorrente segue ad un giudizio della Commissione che ha valutato «la scarsa originalità, l’eterogeneità e frammentarietà dei contenuti riferiti alla ripetitività dei titoli dei film prescelti e, inoltre, la vaghezza e fumosità nella catena dei diritti per la digitalizzazione non hanno consentito una valutazione positiva del progetto”.
Rilevanza culturale e qualità tecnica e professionale del progetto sono i due criteri di valutazione previsti tanto dall’art. 29, c. 2, l. 220 del 2016; quanto dall’art. 5, comma 2, DPCM 24 ottobre 2017, secondo cui, in particolare, la valutazione delle domande doveva essere effettuata assegnando i seguenti punteggi: “a) alla rilevanza culturale del materiale cinematografico ed audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base della relazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), sono assegnati fino a un massimo di 50 punti; b) alla qualità tecnica e alla professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione, valutate sulla base del progetto di digitalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), ed ai parametri di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), sono assegnati fino ad un massimo di 50 punti…”
Muovendo da tali premesse, va detto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la valutazione della Commissione sull’istanza è stata attenta e accurata.
Tale conclusione – ad avviso del Collegio – viene ad essere ulteriormente corroborata dalla circostanza – di non secondario rilievo – per cui la Commissione ha financo espressamente chiesto alla ricorrente di produrre documentazione integrativa sull’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti alle operazioni di digitalizzazione progettate e tanto con particolare riferimento alla “concessione dei diritti di digitalizzazione riguardanti i film di LU.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta integrativa, la ricorrente non ha prodotto un valido documento formale di concessione, seppur temporanea o condizionata, dei diritti alla digitalizzazione delle opere in questione.
14. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Ministero resistente, mentre si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della Cultura, che liquida in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, nella misura di legge.
Compensa le spese nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON NI, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
MI Di MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di MA | ON NI |
IL SEGRETARIO