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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2503/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2503/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Nadia Ianes
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti sig.ra e sig. hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio in Amblar (TN) in data 3 febbraio 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Amblar, Parte II,
Serie A, N. 1, Anno 2007, e che dalla loro unione è nato il figlio a Cles (TN) Per_1 il 2 giugno 2009.
I coniugi hanno allegato di svolgere entrambi attività lavorativa a tempo indeterminato e di essere economicamente indipendenti, con redditi come da allegate dichiarazioni dei redditi (cfr. docc. 4 e 5).
I ricorrenti hanno dato atto che la residenza coniugale, sita ad LA (TN) in via Conca Verde n. 6, è di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra la Pt_1 quale è proprietaria di un immobile a Trento acquistato prima del matrimonio.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. ha acquistato nel maggio 2024 un Pt_2 appartamento ad LA in via Carraia n. 8 ove trasferirsi.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_1 residenza anagrafica presso la madre;
3) Il figlio, vista la sua età di quasi sedicenne, starà col padre ogni qualvolta lo desidera senza alcun impedimento da parte della madre, rispettando comunque gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
in ogni caso il figlio rimarrà con il padre in base al seguente calendario: prima settimana: mercoledì dalla fine scuola al giovedì mattino inizio scuola e il fine settimana dal venerdì fine scuola al lunedì mattino inizio scuola;
seconda settimana: dal mercoledì dalla fine scuola al venerdì mattino inizio scuola;
2 metà delle vacanze natalizie (alternandosi Natale e Capodanno), metà delle vacanze pasquali (alternandosi il giorno di Pasqua e Pasquetta), metà dei cosiddetti ponti;
Durante le vacanze estive, il figlio rimarrà per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. L'individuazione del periodo di ferie dovrà essere comunicato e concordato con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. Per il residuo periodo estivo rimarranno valide le modalità ordinarie individuate sopra, con la precisazione che lo scambio del figlio avverrà alla sera del giorno precedente anziché al mattino.
I genitori, per impegni scolastici ed extra scolastici del figlio e/o di quelli lavorativi, potranno concordemente apportare modifiche al calendario sopra indicato;
4) Il figlio fa parte della squadra di calcio dell' e viene puntualmente Parte_3 accompagnato agli allenamenti e/o partite dal genitore in base al calendario sopra indicato oppure in base agli accordi che, di volta in volta, prenderanno i genitori;
5) Il padre versa alla madre del minore tramite bonifico entro il 15 di ogni mese a partire da gennaio 2025 l'importo di Euro 250,00 e dal 1.4.2025 Euro 278,00 a titolo di mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica;
le parti, per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, rinviano e dichiarano di attenersi alle linee guida del C.N.F. ricevute in copia, con la precisazione che devono ritenersi spese straordinarie anche i costi relativi al conseguimento della patente di guida, acquisto mezzi (auto/moto/ecc.), tasse e libri universitari, locazione di un appartamento e relative utenze presso la città in cui il figlio eventualmente frequenterà l'università oppure il carburante necessario per l'andirivieni dalla città universitaria all'abitazione in LA in base alle tabelle ACI;
dette spese verranno rimborsate a chi le ha anticipate, previa presentazione di idonea documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta;
nel caso in cui il figlio dovesse studiare a Trento e utilizzasse l'appartamento della madre, le parti concordano che il padre parteciperà all'eventuale rimborso del 50% del mancato affitto patito dalla sig.ra ; Parte_1
6) Per eventuali mezzi (moto/auto/ecc.) in possesso e/o di proprietà del figlio , Per_1
i genitori si accollano il costo al 50% ciascuno del bollo, assicurazione, tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria;
3 7) Il padre, e solo lui, pagherà l'abbonamento annuale a SKY per il figlio presso l'abitazione della madre dell'importo di circa 60 Euro al mese;
8) Ogni beneficio e/o sussidio economico erogato nell'interesse della prole e/o del nucleo familiare a livello nazionale/provinciale (assegno unico universale, assegno al nucleo, ecc.) verrà richiesto, percepito e trattenuto nella quota del 50% dai genitori, con l'impegno di entrambi i genitori a prestarsi ad eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario.
9) La casa coniugale sita in LA (TN) via Conca Verde n. 6 di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra rimarrà assegnata a quest'ultima Parte_1
e sarà il luogo dove continuerà a vivere con il figlio mentre il sig. Per_1 Parte_2 ha già acquistato un appartamento in Ambrar-Don (TN) via carraia n. 9 dove andrà
a vivere;
10) I genitori si impegnano, consapevoli delle proprie responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura nell'educazione, formazione ed assistenza del figlio in ogni frangente, dichiarando di conoscere ed osservare gli obblighi di legge.
11) Ogni decisione riguardante iniziative concernenti il figlio, in merito allo studio, al lavoro stagionale, allo svago, alle attività sportive ed alla vita relazionale che siano ritenute di apprezzabile rilievo ai fini della sua crescita, sarà presa di comune accordo
12) I coniugi dichiarano che i mezzi Fiat Doblo targata FW127WK, la vettura Skoda
Octavia targata EM324LY e il Camper targato BJ246PJ rimangono in esclusiva proprietà rispettivamente il primo di e gli ultimi due di , Parte_1 Parte_2
i quali si assumono sin d'ora ogni onere relativo a dette autovetture (bollo, assicurazione, ecc.), nonché ogni responsabilità legata all'utilizzo.
13) I coniugi si dichiarano allo stato autosufficienti e comunque riconoscono che non sussistono le condizioni per prevedere un contributo nel mantenimento, dichiarando altresì di aver già risolto tra loro ogni questione economica nascente dal matrimonio. In particolare ciascuna parte rimarrà proprietario dei rispettivi immobili ( a Ambrlar-Don e a Trento) senza alcuna reciproca pretesa Pt_2 Pt_1 di qualsivoglia natura, ossia dichiara espressamente di non vantare Parte_2 diritto di credito alcuno per titolo nascente dal matrimonio, dichiarando di essere stato soddisfatto di ogni sua pretesa legata in qualsiasi modo al rapporto coniugale
4 e ad eventuali investimenti nella casa coniugale in LA (TN) - Via Conca verde n. 6 e nulla a che da pretendere sulla nuova abitazione Parte_1 acquistata da in LA (TN) - Via Carraia n. 9; Parte_2
14) I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento al figlio.
15) Le competenze e spese legali della presente procedura vengono assunte in parti uguali dai ricorrenti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2503/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Nadia Ianes
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti sig.ra e sig. hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio in Amblar (TN) in data 3 febbraio 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Amblar, Parte II,
Serie A, N. 1, Anno 2007, e che dalla loro unione è nato il figlio a Cles (TN) Per_1 il 2 giugno 2009.
I coniugi hanno allegato di svolgere entrambi attività lavorativa a tempo indeterminato e di essere economicamente indipendenti, con redditi come da allegate dichiarazioni dei redditi (cfr. docc. 4 e 5).
I ricorrenti hanno dato atto che la residenza coniugale, sita ad LA (TN) in via Conca Verde n. 6, è di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra la Pt_1 quale è proprietaria di un immobile a Trento acquistato prima del matrimonio.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. ha acquistato nel maggio 2024 un Pt_2 appartamento ad LA in via Carraia n. 8 ove trasferirsi.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_1 residenza anagrafica presso la madre;
3) Il figlio, vista la sua età di quasi sedicenne, starà col padre ogni qualvolta lo desidera senza alcun impedimento da parte della madre, rispettando comunque gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
in ogni caso il figlio rimarrà con il padre in base al seguente calendario: prima settimana: mercoledì dalla fine scuola al giovedì mattino inizio scuola e il fine settimana dal venerdì fine scuola al lunedì mattino inizio scuola;
seconda settimana: dal mercoledì dalla fine scuola al venerdì mattino inizio scuola;
2 metà delle vacanze natalizie (alternandosi Natale e Capodanno), metà delle vacanze pasquali (alternandosi il giorno di Pasqua e Pasquetta), metà dei cosiddetti ponti;
Durante le vacanze estive, il figlio rimarrà per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. L'individuazione del periodo di ferie dovrà essere comunicato e concordato con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. Per il residuo periodo estivo rimarranno valide le modalità ordinarie individuate sopra, con la precisazione che lo scambio del figlio avverrà alla sera del giorno precedente anziché al mattino.
I genitori, per impegni scolastici ed extra scolastici del figlio e/o di quelli lavorativi, potranno concordemente apportare modifiche al calendario sopra indicato;
4) Il figlio fa parte della squadra di calcio dell' e viene puntualmente Parte_3 accompagnato agli allenamenti e/o partite dal genitore in base al calendario sopra indicato oppure in base agli accordi che, di volta in volta, prenderanno i genitori;
5) Il padre versa alla madre del minore tramite bonifico entro il 15 di ogni mese a partire da gennaio 2025 l'importo di Euro 250,00 e dal 1.4.2025 Euro 278,00 a titolo di mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica;
le parti, per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, rinviano e dichiarano di attenersi alle linee guida del C.N.F. ricevute in copia, con la precisazione che devono ritenersi spese straordinarie anche i costi relativi al conseguimento della patente di guida, acquisto mezzi (auto/moto/ecc.), tasse e libri universitari, locazione di un appartamento e relative utenze presso la città in cui il figlio eventualmente frequenterà l'università oppure il carburante necessario per l'andirivieni dalla città universitaria all'abitazione in LA in base alle tabelle ACI;
dette spese verranno rimborsate a chi le ha anticipate, previa presentazione di idonea documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta;
nel caso in cui il figlio dovesse studiare a Trento e utilizzasse l'appartamento della madre, le parti concordano che il padre parteciperà all'eventuale rimborso del 50% del mancato affitto patito dalla sig.ra ; Parte_1
6) Per eventuali mezzi (moto/auto/ecc.) in possesso e/o di proprietà del figlio , Per_1
i genitori si accollano il costo al 50% ciascuno del bollo, assicurazione, tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria;
3 7) Il padre, e solo lui, pagherà l'abbonamento annuale a SKY per il figlio presso l'abitazione della madre dell'importo di circa 60 Euro al mese;
8) Ogni beneficio e/o sussidio economico erogato nell'interesse della prole e/o del nucleo familiare a livello nazionale/provinciale (assegno unico universale, assegno al nucleo, ecc.) verrà richiesto, percepito e trattenuto nella quota del 50% dai genitori, con l'impegno di entrambi i genitori a prestarsi ad eventuali sottoscrizioni ed a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta, se necessario.
9) La casa coniugale sita in LA (TN) via Conca Verde n. 6 di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra rimarrà assegnata a quest'ultima Parte_1
e sarà il luogo dove continuerà a vivere con il figlio mentre il sig. Per_1 Parte_2 ha già acquistato un appartamento in Ambrar-Don (TN) via carraia n. 9 dove andrà
a vivere;
10) I genitori si impegnano, consapevoli delle proprie responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura nell'educazione, formazione ed assistenza del figlio in ogni frangente, dichiarando di conoscere ed osservare gli obblighi di legge.
11) Ogni decisione riguardante iniziative concernenti il figlio, in merito allo studio, al lavoro stagionale, allo svago, alle attività sportive ed alla vita relazionale che siano ritenute di apprezzabile rilievo ai fini della sua crescita, sarà presa di comune accordo
12) I coniugi dichiarano che i mezzi Fiat Doblo targata FW127WK, la vettura Skoda
Octavia targata EM324LY e il Camper targato BJ246PJ rimangono in esclusiva proprietà rispettivamente il primo di e gli ultimi due di , Parte_1 Parte_2
i quali si assumono sin d'ora ogni onere relativo a dette autovetture (bollo, assicurazione, ecc.), nonché ogni responsabilità legata all'utilizzo.
13) I coniugi si dichiarano allo stato autosufficienti e comunque riconoscono che non sussistono le condizioni per prevedere un contributo nel mantenimento, dichiarando altresì di aver già risolto tra loro ogni questione economica nascente dal matrimonio. In particolare ciascuna parte rimarrà proprietario dei rispettivi immobili ( a Ambrlar-Don e a Trento) senza alcuna reciproca pretesa Pt_2 Pt_1 di qualsivoglia natura, ossia dichiara espressamente di non vantare Parte_2 diritto di credito alcuno per titolo nascente dal matrimonio, dichiarando di essere stato soddisfatto di ogni sua pretesa legata in qualsiasi modo al rapporto coniugale
4 e ad eventuali investimenti nella casa coniugale in LA (TN) - Via Conca verde n. 6 e nulla a che da pretendere sulla nuova abitazione Parte_1 acquistata da in LA (TN) - Via Carraia n. 9; Parte_2
14) I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento al figlio.
15) Le competenze e spese legali della presente procedura vengono assunte in parti uguali dai ricorrenti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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