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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1323/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato PERUZZO FLAVIO Parte_1
Parte attrice contro
con l'avv. Angelita Filippin Controparte_1
Parte convenuta e nella riunita causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1712/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Beatrice Piovan, ora dall'avv Controparte_1
Angelita Filippin
Parte attrice contro
1 , con il patrocinio dell'avvocato PERUZZO FLAVIO Parte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il marito:
In ordine alla richiesta di status Il SI. confermata l'intollerabilità della convivenza, chiede che il Parte_1
Tribunale di Padova Voglia dichiarare la separazione dei coniugi, SI. Parte_1
(nato a [...] il [...], C.F. ) e SI.ra
[...] C.F._1 [...]
(nata a [...] il [...], C.F. ), con richiesta di CP_1 C.F._2 annotazione dell'emananda sentenza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DE. In ordine alla residenza famigliare di NC NA (PD), Via Verga n. 10 Il SI. nulla oppone all'assegnazione della residenza famigliare di Parte_1
NC NA (PD), Via Verga n. 10, di proprietà comune ai coniugi nella quota del 98% alla moglie e del 2% al marito, alla SI.ra . Controparte_1
Il marito riconosce il diritto della moglie di continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA (PD),
Via Verga n. 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione alla stessa, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza famigliare;
In ordine al figlio maggiorenne ER
Il SI. dato atto della parziale autonomia del figlio maggiorenne, Parte_1 si impegna al mantenimento diretto del figlio nel mese alternato di pertinenza, ER secondo le singolari risorse personali ed economiche, finchè il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica. Propriamente, e per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, specifica e conviene:
l'impegno a versare a due volte l'anno, sino al raggiungimento della sua ER indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi d'abbigliamento (capi spalla, scarpe, indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.); di avere la facoltà di versamento a anche di somme superiori a tale buget, ER senza nulla pretendere dall'altro genitore;
d'impegnarsi, nel mese in cui sarà con sé, a corrispondere direttamente a ER
, fino a che lo stesso non avrà raggiunto la totale indipendenza economica, ER
l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante. Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma anche superiore da tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
2 Fermo quanto sopra, il SI. riconosce l'impegno al versamento Parte_1 alla SI.ra , solamente per il tempo che Egli non abbia la disponibilità di Controparte_1 unità immobiliare ove ospitare , di contributo al mantenimento di Euro 250,00= ER mensili per il figlio, fermi gli obblighi di accredito diretto a di Euro 200,00= ER all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= all'anno per il carburante, fino a che non raggiungerà la completa indipendenza economica. ER
Per quanto attiene alle spese straordinarie del Figlio , il SI. riconosce e ER Pt_1 conviene che, purchè preventivamente concordate tra i genitori e stabilite tenendo conto della loro capacità e anche di quanto previsto dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di Padova, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, saranno rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50% entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Si precisa che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per il figlio, sarà quest'ultimo genitore a farsi interamente carico della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
In ordine al richiesto contributo al mantenimento della SI.ra Controparte_1 accertata l'inammissibilità in rito (in considerazione della formulazione articolata di contributo al mantenimento temporaneo di mesi dodici) e/o infondatezza nel merito, della domanda di contributo al mantenimento azionata dalla SI.ra per Controparte_1 mancanza di presupposti di cui all'art. 156 C.c., esentare il SI. da Parte_1 qualsivoglia richiesta economica a tale titolo. In via istruttoria:
Si insiste ad essere ammessi all'assunzione testimoniale articolata sulle seguenti capitolazioni:
1 -“Vero che Sua Madre a far tempo dal 2021 litiga(va) spesso con Suo Padre”;
2 - “Vero che motivo dei litigi era la volontà di Sua Madre di avere del tempo per sé”;
3 – “Vero che Sua Madre nel 2023, si è recata all'Ufficio del Lavoro di DE per indicare i suoi dati, preferendo poi, disinteressarsi di reperire un'occupazione”;
4 – “Vero che Sua Madre, in occasione di una cena in casa a NC Padova a fine anno 2023, assente Suo Padre, ha riferito di essere disinteressata a reperire un'occupazione lavorativa, avendo come scopo quello di “rovinare Suo Padre” e di
“essere da Lui mantenuta”; Per_ Si indicano quali testi su tutte le circostanze da 1) a 4) incluse, i Figli e Per_3
la prima residente in Piazzola Sul Brenta, Piazzetta Jutificio n. 21, int.4 e il
[...] secondo, residente in NC NA, Via Verga n. 10. 5 – “Vero che, in prossimità del Natale 2023, ha accolto in casa Suo Padre che si è dovuto allontanare dalla residenza di NC Padova a causa di un grave diverbio con Sua Madre, presente ”; ER
6 – “Vero che, nelle circostanze di tempo sub 5, Suo Padre è arrivato da Lei con una borsa, contenente pochi indumenti personali”;
7 – “Vero che Suo Padre e Suo fratello hanno trascorso assieme qualche giorno ER durante le vacanze natalizie a Pieve Tesino (TN), così come le vacanze di carnevale e di Pasqua e il 25 aprile 2024”;
3 8 – “Vero è che Lei è a conoscenza che Sua Madre svolge attività di pulizia in Casa a
DE dai Suoi nonni settimanalmente e che per questa attività percepisce un compenso settimanale stimato in Euro 70,00=”
Si indica quale teste da cap. 5) a cap. 8) la figlia , residente in [...]Testimone_1
Brenta, Piazzetta Jutificio n. 21, int. 4.
9 – “Vero è e confermo di essere stato presente al litigio dei miei genitori verificatosi in casa a NC NA prima di Natale 2023”;
10 – “Vero è e confermo che mia Mamma minacciava mio Padre di volerlo denunciare, ma escludo con fermezza che mio Padre abbia mai usato violenza su mia Madre e su noi, figli”;
11 – “Vero è e confermo che mio Padre, nelle circostanze di tempo e di spazio di cui ai cap. 8 e 9, si è dovuto allontanare da casa con una piccola valigia per sottrarsi dall'agitazione e dalle minacce infondate di mia Madre”; 12 – “Vero è e confermo di avere trascorso assieme a mio Padre qualche giorno in baita a Pieve Tesino in occasione delle festività natalizie del 2023, le vacanze di carnevale 2024 e la Pasqua e il 25 aprile
2024”;
13 – “Vero è e confermo che una volta acquisito il diploma è mia intenzione cercare un lavoro”;
14 – “Vero è e confermo che è mio desiderio coabitare con mio Padre”.
Si indica quale teste dal cap. 9) al cap. 14) il figlio residente in Persona_3
NC NA, Via Verga 10. 15 – “Vero è che il SI. ha intrattenuto sempre ottimi rapporti di Parte_1 vicinato, essendo Professionista estremamente valido, e lo posso dire perché, Suo tramite, ho operato l'acquisto della mia attuale residenza e Persona dedita, nel tempo libero, alla famiglia e alla casa di abitazione, dove era solito essere sempre attivo nel riparare, sistemare il giardino e riassettare le auto”;
16 - “Vero è che dal gennaio 2024, proprio per il bel rapporto personale creato con il SI.
mi reco ogni tanto, a Piazzola sul Brenta a fargli visita per bere Parte_1 assieme un caffè e per scambiare alcune chiacchiere”;
Si indicano quali testi sui cap. da 15) a 16), il SI. residente in [...]Testimone_2
NA, Via Verga 8/a e SI. residente in [...]
Verga n. 10/a.
17 – “Vero è che dall'autunno 2023, la SI.ra svolge attività continuativa Controparte_1 nella mia famiglia quale addetta alle pulizie e baby sitter di mia figlia minore”;
18 – “Vero è che la SI.ra per l'attività svolta presso la mia famiglia viene Controparte_1 remunerata con compenso settimanale pari ad Euro 150,00”.
Si indica a teste sub cap. 18) e 19) la SI.ra di NC NA, Via Ronchi. Tes_4
20 – “Vero è che la SI.ra ha un credito con me che diverrà esecutivo ad Controparte_1 agosto 2024 di Euro 9.500,00”. Si indica a teste sub cap. 20) il SI. . Tes_5
Si chiede di essere ammessi a prova contraria all'ipotesi di ammissione delle prove testimoniali capitolate dalla SI.ra a prova diretta. Controparte_1
Ci si oppone alla modifica e/o innovazione e/o estensione di conclusioni avversarie, dichiarando sin da ora, di non prestare il relativo contraddittorio. Con condanna alla refusione delle spese processuali, come da norma generale.
4 Per la moglie:
Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti, delle attività processuali svolte e delle conclusioni già rassegnate dalla resistente e, congiuntamente convenute, dai coniugi attraverso le note del 03.09.2024: 1) rigettare ogni contraria domanda di controparte;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di DE (PD), di provvedere
[...] all'annotazione dell'emananda sentenza nel pubblico registro (atto di matrimonio anno 1994 – Parte II – Serie A – nr. 72);
3) assegnare la casa coniugale alla SI.ra - di cui ne è proprietaria al 98%, Controparte_1 mentre il SI. al 2% - ove continuerà ad abitare con;
Parte_1 ER
4) dare atto che le parti, ciascuna con le proprie note, depositate il 03.09.2024, avanti l'intestato Tribunale, nel presente procedimento n. R.G. 1323/2024, hanno concordato, tra i diversi accordi, che “il SI. riconosce il diritto della SI.ra Parte_1
di continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente Controparte_1 della residenza familiare di NC NA, Via Verga n. 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare.” 5) disciplinare il mantenimento del figlio come proposto dai genitori e, quindi, ER dichiarare che il figlio , in considerazione della maggiore età e della sua parziale ER autonomia economica, non essendo più in affidamento e avendo egli la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all'altro, si accompagni a mesi alternati, per un periodo complessivo di sei mesi, con ciascun genitore.
Disporre che, i genitori si impegnano ciascuno, per un periodo complessivo di sei (6) mesi, a mantenere direttamente il figlio , alternando il mese di propria ER spettanza tra di loro, ciò secondo le loro singolari risorse personali ed economiche, finché il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica, convenendo che l'inizio dell'alternanza si individui con il mese di settembre 2024, quando il figlio si accompagnerà con la madre. Posto che, temporaneamente, il SI. non ha ancora spostato la Parte_1 propria residenza e individuato un alloggio ove abitare, disporre l'obbligo a carico del SI.
per un periodo complessivo di sei (6) mesi e fino a che lo stesso non disporrà di Pt_1 unità immobiliare ove ospitare , di versare alla SI.ra , quale ER Controparte_1 contributo mensile al mantenimento di l'importo di Euro 250,00= ER
(duecentocinquanta,00 euro) mensili, sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
, aperto presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, filiale di NC CP_1
NA, IBAN: [...], entro il giorno 15 del mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. Per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, disporre: a) che i genitori versino ciascuno direttamente a due volte l'anno, sino al ER raggiungimento della sua indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi d'abbigliamento (capi spalla, scarpe,
5 indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.). Resta in ogni caso, ferma la facoltà di ciascun genitore di versare direttamente a delle somme superiori a suddetto ER budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
b) che i genitori versino ciascuno direttamente a , per sei mesi all'anno, nel
ER mese di pertinenza, quando è con ciascuno di loro, fino a che lo stesso non
ER avrà raggiunto la totale indipendenza economica, l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante. Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma superiore a tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore. Fermi gli obblighi di ciascun genitore di accreditare direttamente a gli importi
ER di Euro 200,00= all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= riferiti ai sei mesi di pertinenza, per il carburante;
fino a che non raggiungerà la completa
ER indipendenza economica;
Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenere per il figlio, disporre: a) che, purché preventivamente concordate tra i genitori e stabilite tenendo conto della capacità di ciascuno e anche di quanto previsto dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di Padova, le stesse siano da loro sostenute nella misura del 50% ciascuno.
b) che, tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, siano rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta documentata. c) che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per , sarà quest'ultimo genitore a farsi interamente carico ER della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
6) accertare, decidere e disporre in merito al diritto al mantenimento a favore della SI.ra e alla determinazione del quantum di esso, insistendo affinché tale Controparte_1 domanda sia accolta, disattendendo quanto contrariamente opposto dal ricorrente, e quindi, disporre a carico del marito, SI. l'obbligo di Parte_1 somministrare periodicamente a favore della moglie, SI.ra , con effetto Controparte_1 dalla domanda, la somma mensile di € 500,00 o in altra maggiore o minore misura che verrà determinata e ritenuta di giustizia, ciò entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici Istat, rigettando ogni contraria richiesta del ricorrente. 7) disporre che le spese legali per la separazione siano integralmente compensate tra le parti, rigettando ogni contraria richiesta del ricorrente, qualora disattendendo gli accordi convenuti, ne chieda la refusione. Quanto sopra, in piena osservanza e aderenza anche alle ultime conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti il 03.09.2024. In via istruttoria, si insiste:
a) per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in atti – a cui ci si riporta integralmente – oltre l'acquisizione del fascicolo riferito al procedimento R.G. 1712/2024
e la concessione dei termini per le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.; b) per il rigetto all'ammissione di tutte le istanze istruttorie avversarie, anche quelle richieste a prova contraria, per tutte le ragioni ed eccezioni già esposte, da intendersi qui integralmente richiamate, e per quelle che di seguito si espliciteranno;
6 c) per il rigetto all'ammissione di tutte le capitolazioni testimoniali, anche quelle richieste a prova contraria dal ricorrente, contestando essere le stesse irrilevanti, generiche e non temporalmente circoscritte, oltre che superate da prova documentale;
d) per essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne, nell'ipotesi di ammissione, anche sol parziale dei capitoli di prova ex adverso formulati;
e) affinché l'Ill.mo Giudice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210, 118, 212, 213, 670 c.p.c, avendone peraltro la resistente già formulata istanza - attraverso la propria memoria di costituzione e risposta - che qui si reitera, ordini al ricorrente o al terzo l'esibizione in giudizio di ogni documentazione utile all'accertamento dei diritti inerenti la causa di cui si tratta;
f) in caso di incarico di CTU, ci si riserva di nominare il proprio CTP, chiedendo al giudice di fissare il relativo termine.
* * * * * Ci si oppone alla eventuale modifica e/o innovazione e/o estensione di conclusioni diverse, eventualmente formulate dal ricorrente, dichiarando sin da ora, di non accettare il relativo contraddittorio. Salvis iuribus
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] , e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] contraevano matrimonio CP_1
concordatario nel Comune di DE (PD) il 18 settembre 1994, registrato negli atti di matrimonio del Comune di DE (PD), anno 1994, Atto n. 72, Parte II^,
Serie A.
Dall'unione matrimoniale nascevano due figli, entrambi maggiorenni,
nata a [...] il [...] e nato a Per_2 ER
Camposampiero (PD) il 9 febbraio 2005, non economicamente autosufficiente.
In data 13 marzo 2024, il SI. presentava ricorso chiedendo la dichiarazione Pt_1
della separazione personale dei coniugi. La richiesta si fondava sulle continue discussioni e tensioni, asseritamente causate dalla SI.ra , che CP_1
avrebbero avuto inizio nel 2021. La parte ricorrente, in particolare, indicava come episodio determinante per la fine del rapporto una lite accaduta durante le ferie estive del 2023, trascorse in Croazia insieme ai figli. Al termine di un ennesimo
7 litigio, la SI.ra avrebbe inveito contro il marito, proferendo la frase: "Ti CP_1
mando fuori di casa e ti rovino". Questa incompatibilità caratteriale e il clima ostile che ne erano derivati avevano portato, nel Natale 2023, all'abbandono della casa coniugale da parte del SI. Pt_1
In data 17.05.2024 si costituiva la SI.ra che comunicava al Giudice di CP_1
aver già avviato, con iscrizione a ruolo del 04.04.2024, altro procedimento per separazione giudiziale, pendente avanti al Tribunale di Padova R.G. nr. 1712/2024
G.I. Dr.ssa Bitozzi, con prima udienza fissata per il 03.10.2024, nonché il procedimento di mediazione per la divisione dei beni mobili ed immobili tra i coniugi (mediazione 23/2023), avanti ad Organismo di Padova accreditato
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Contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed evidenziava come la crisi familiare fosse in realtà iniziata solo nel 2022 quando il SI. aveva iniziato a Pt_1
manifestare insofferenza nei confronti della moglie tanto da allontanarsi di sua sponte dalla casa coniugale già il 20.10.2022.
Entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice in data 20 giugno 2024. Il SI. descriveva le minacce riportate nel ricorso iniziale, Pt_1
evidenziando come la frase pronunciata dalla SI.ra a tavola, davanti a CP_1
tutti, lo avesse ferito profondamente. Raccontava, inoltre, di un secondo litigio avvenuto il 13 dicembre 2023, durante il quale la moglie gli aveva intimato di lasciare la casa e lo aveva minacciato di denunciarlo per violenza psicologica.
Questo episodio aveva segnato l'abbandono definitivo della casa coniugale da parte del SI. Pt_1
La parte ricorrente dichiarava poi di esercitare la professione di agente immobiliare, richiamando i propri atti in merito al reddito da lavoro dichiarato, al quale si deve aggiungere quanto derivante da due contratti di affitto. Affermava
8 di essere proprietario di diversi immobili, alcuni dei quali cointestati con la moglie.
Veniva successivamente sentita la parte convenuta, la SI.ra , che CP_1
dichiarava di vivere nella casa coniugale con il figlio . Contestava ER
fermamente di aver detto al marito di lasciare la casa. Riguardo alla discussione avvenuta in Croazia, la SI.ra affermava che la vacanza fosse stata scelta CP_1
e prenotata dal marito insieme alla figlia , con l'intento di farle dispetto, Per_2
poiché sapeva che lei avrebbe voluto essere coinvolta nella scelta.
La SI.ra sosteneva anche che, dopo quell'episodio, il marito le avesse CP_1
ripetutamente detto che le avrebbe rovinato la vita, messa in difficoltà economicamente, le avrebbe fatto dispetti e messa in cattiva luce con i figli, qualora non avesse accettato le sue condizioni economiche.
Inoltre, la SI.ra dichiarava di essere attualmente casalinga, senza CP_1
reddito da lavoro, ma di percepire entrate derivanti dall'affitto di immobili.
Riguardo al patrimonio, indicava di possedere immobili in comproprietà con il marito
Il Giudice non esperiva il tentativo di conciliazione, essendo stata dedotta violenza nel ricorso iniziale, e disponeva la riunione al presente proc.di quello sub
. 1712/24. Il SI. dichiarava di essere disposto a versare una somma Pt_1
mensile pari a 1.500 euro per i sei mesi da gennaio a giugno 2024, ritenendo adeguato un mantenimento di 250 euro mensili. Inoltre, chiedeva che la residenza familiare fosse assegnata alla moglie al fine di continuare a viverci con il figlio economicamente non autosufficiente. ER
La SI.ra concordava sull'assegnazione della casa familiare. Richiedeva CP_1
un mantenimento di 400 euro mensili per a partire da gennaio 2024, e ER
500 euro mensili per lei, per un periodo di 12 mesi, al fine di consentirle di trovare una soluzione lavorativa stabile.
9 Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in conformità con la proposta di assegnazione della casa coniugale alla SI. CP_1
Le parti, infine, concordemente chiedevano un rinvio per precisare correttamente la situazione patrimoniale, in quanto erano in corso permute e vendite degli immobili. Il Giudice prendeva atto di tale richiesta e fissava un rinvio per la precisazione sull'effettivo patrimonio immobiliare con modalità cartolare.
Le parti in data 03.09.2024 depositavano note scritte congiunte comunicando l'avvenuto raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni
“- I coniugi confermano di non volersi riconciliare e di vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno;
- Il SI. riconosce il diritto della SI.ra di Parte_1 Controparte_1
continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare;
- Affinché il figlio , in considerazione della maggiore età e della sua ER
parziale autonomia economica, non essendo più in affidamento e avendo egli la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all'altro, si accompagni a mesi alternati, per un periodo complessivo di sei mesi, con ciascun genitore.
- Pertanto, i genitori si impegnano ciascuno, per un periodo complessivo di sei (6) mesi, a mantenere direttamente il figlio , alternando il mese di propria ER
spettanza tra di loro, ciò secondo le singolari risorse personali ed economiche, finché il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica, convenendo che l'inizio dell'alternanza si individui con il mese di settembre 2024, quando il figlio si accompagnerà con la madre;
- Per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono: a) il proprio impegno a versare a due volte ER
10 l'anno, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di
Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi
d'abbigliamento (capi spalla, scarpe, indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.). Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente a
delle somme superiori a suddetto buget, senza nulla pretendere ER
dall'altro genitore. c) d'impegnarsi per sei mesi all'anno, nel mese di pertinenza, quando è con ciascuno di loro, a corrispondere direttamente al figlio, ER
fino a che lo stesso non avrà raggiunto la totale indipendenza economica,
l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante.
Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma superiore a tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
-Posto che temporaneamente il SI. non ha ancora Parte_1
spostato la propria residenza e individuato un alloggio, i coniugi convengono che la SI.ra , per il tempo in cui il SI. non abbia la disponibilità Controparte_1 Pt_1
di unità immobiliare ove ospitare , si prenderà cura del figlio, ricevendo ER
quale contributo mensile al mantenimento di l'importo di Euro 250,00= ER
(duecentocinquanta,00 euro) mensili, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra , aperto presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, filiale di Controparte_1
NC NA, IBAN: [...], entro il giorno 15 del mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. Fermi gli obblighi di ciascun genitore di accreditare direttamente a gli importi di Euro ER
200,00= all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= riferiti ai sei mesi di pertinenza, per il carburante;
fino a che non raggiungerà la completa ER
indipendenza economica.
- Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono che, purché preventivamente concordate tra i genitori e
11 stabilite tenendo conto della capacità di ciascuno e anche di quanto previsto dal
Protocollo di Famiglia del Tribunale di Padova, saranno da loro sostenute nella misura del 50% ciascuno.
- Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, saranno rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
- Le parti concordano e precisano che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per sarà ER
quest'ultimo genitore a farsi interamente carico della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
- Le parti riconoscono di avere regolato quanto attinente il concorso al mantenimento del figlio , convenuto in € 250,00 al mese, per i mesi ER
intercorrenti da gennaio ad agosto 2024. Conseguentemente, la SI.ra
[...]
rinuncia alla maggiore somma originariamente richiesta per lo stesso e CP_1
dichiara di accettare la somma complessivamente ricevuta dal SI. di € Pt_1
2.000,00 (duemila,00 euro)
- quanto a € 1.500,00 (millecinquecento,00 euro) ricevuti in data 20.06.2024, quanto a € 500,00 (cinquecento,00 euro) ricevuti in data 27.08.2024
- a completa tacitazione del contributo di mantenimento di , relativo ai ER
mesi intercorrenti da gennaio ad agosto 2024, periodo in cui il figlio è rimasto ad abitare esclusivamente con la madre.
- Le parti convengono sia demandata al Tribunale la decisione in ordine alla sussistenza o meno del diritto e alla determinazione del quantum del contributo al mantenimento richiesto dalla SI.ra , considerando le reciproche Controparte_1
deduzioni e contestazioni espresse dalla resistente e dal ricorrente a cui si riportano integralmente.
12 - Le parti dichiarano di non aver ancora individuato un accordo tra loro in ordine alla divisione del patrimonio - immobiliare e mobiliare - acquisito da entrambi i coniugi nel corso della loro convivenza familiare, in conseguenza della loro crisi coniugale, che di seguito analiticamente si precisa e si indica, in osservanza di quanto richiesto dall'Ill.mo Giudice in data 20.06.2024.
- I coniugi in ragione dell'intervenuto accordo congiunto, convengono che le Spese
Legali siano integralmente compensate fra le parti.
Il Giudice in data 31.10.2024 depositava Ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc in cui veniva evidenziata l'impossibilità di accogliere la richiesta di consesualizzazione a causa delle dedotte reciproche minacce economiche tra le parti ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) disciplina il mantenimento del figlio come proposto dai genitori e ER
sopra riportato in motivazione
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con;
ER
4) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di euro 400,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
5) prende atto che le parti hanno concordato con note del 3.9.24 Il SI.
[...]
riconosce il diritto della SI.ra di continuare ad Parte_1 Controparte_1
abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di
NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per precisazione delle conclusioni la udienza cartolare del 13.2.25; concedeva i termini indicati all'art. 13 473 bis 28 cpc e precisava che le note di udienza andranno depositate entro le ore 8 del giorno di udienza.
***
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di mantenimento del figlio e di assegnazione della casa ER
familiare.
Va, innanzi tutto ricordato che la moglie (parte convenuta nel proc. 1323/24 e ricorrente nel riunito proc. 1712/24) conferma la crisi del rapporto coniugale e la uscita di casa del marito, precisa di avere seguito la famiglia e i figli, di avere lavorato per anni per la società costituita con il marito e per CP_2
l'immobiliare del marito e di essere ora disoccupata dall'agosto 2023 e chiede la separazione, la assegnazione della casa familiare di cui è comproprietaria al 98%, ove vivrà con il figlio , l'obbligo del marito di pagare quale assegno di ER
mantenimento della moglie la somma di euro 500 mensili per 12 mesi dalla data della prima udienza e per la somma di euro 400 mensili, oltre al 50% ER
delle spese straordinarie.
Alla udienza del 20.6.24 ciascun coniuge ha riferito di avere ricevuto dall'altro minacce a contenuto economico, mentre ha contestato di averle rivolte all'altro.
E' pacifico in causa che i coniugi condividono un patrimonio immobiliare consistente che andrà diviso tra loro, e che si sono già attivati in tal senso con la
14 procedura di mediazione prodromica alla causa civile di scioglimento della comunione;
tali profili non rientrano nel presente giudizio di separazione familiare, mentre le dedotte reciproche minacce economiche (credibili alla luce della consistenza patrimoniale della famiglia e della eSIenza di ripartire tra i coniugi i relativi beni), anche se di modesta entità e contenuto, vengono qui in rilievo per precludere la consensualizzazione della separazione.
Pertanto, non viene accolta la richiesta di consensualizzare la separazione contenuta nelle conclusioni rassegnate dalle parti per la udienza del 26.9.24; peraltro, a quel momento, la richiesta di per sé appariva anche equivoca, perché il suo accoglimento non avrebbe consentito, comunque, la definizione della intera vertenza, avendo le parti rimesso alla decisione del giudice la questione dell'assegno di mantenimento della moglie e chiesto la fissazione di altra udienza di precisazione delle conclusioni.
Il convenuto di tali conclusioni è stato ribadito dalle parti in sede di pc e, di conseguenza, se ne terrà conto ai fini della presente decisione.
Le richieste concordi dei coniugi di assegnazione della casa familiare alla madre perché vi via con , e di disciplina del mantenimento dello stesso figlio ER
maggiorenne ma non economicamente autonomo, vanno condivise, perché rispondenti al dato normativo.
Infatti, va ricordato che, con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, secondo la Cassazione l'obbligo dei genitori di concorrere tra di loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia la prova “che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta
15 necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (Cass. n.
18076/2014, v. anche Cass. n. 38366/2021);
Pertanto, sul punto viene fissata la seguente disciplina: Affinché il figlio , ER
in considerazione della maggiore età e della sua parziale autonomia economica, non essendo più in affidamento e avendo egli la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all'altro, si accompagni a mesi alternati, per un periodo complessivo di sei mesi, con ciascun genitore. - Pertanto, i genitori si impegnano ciascuno, per un periodo complessivo di sei (6) mesi, a mantenere direttamente il figlio , alternando il mese di propria spettanza tra di loro, ciò secondo le ER
singolari risorse personali ed economiche, finché il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica, convenendo che l'inizio dell'alternanza si individui con il mese di settembre 2024, quando il figlio si accompagnerà con la madre;
-
Per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono: a) il proprio impegno a versare a due volte ER
l'anno, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di
Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi
d'abbigliamento (capi spalla, scarpe, indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.). Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente a
delle somme superiori a suddetto buget, senza nulla pretendere ER
dall'altro genitore. c) d'impegnarsi per sei mesi all'anno, nel mese di pertinenza, quando è con ciascuno di loro, a corrispondere direttamente al figlio, ER
fino a che lo stesso non avrà raggiunto la totale indipendenza economica,
16 l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante.
Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma superiore a tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
Posto che temporaneamente il SI. non ha ancora Parte_1
spostato la propria residenza e individuato un alloggio, i coniugi convengono che la SI.ra , per il tempo in cui il SI. non abbia la disponibilità Controparte_1 Pt_1
di unità immobiliare ove ospitare , si prenderà cura del figlio, ricevendo ER
quale contributo mensile al mantenimento di l'importo di Euro 250,00= ER
(duecentocinquanta,00 euro) mensili, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra , aperto presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, filiale di Controparte_1
NC NA, IBAN: [...], entro il giorno 15 del mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. Fermi gli obblighi di ciascun genitore di accreditare direttamente a gli importi di Euro ER
200,00= all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= riferiti ai sei mesi di pertinenza, per il carburante;
fino a che non raggiungerà la completa ER
indipendenza economica. - Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono che, purché preventivamente concordate tra i genitori e stabilite tenendo conto della capacità di ciascuno e anche di quanto previsto dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di
Padova, saranno da loro sostenute nella misura del 50% ciascuno. - Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, saranno rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta documentata. - Le parti concordano e precisano che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per sarà quest'ultimo ER
genitore a farsi interamente carico della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
17 - Le parti riconoscono di avere regolato quanto attinente il concorso al mantenimento del figlio , convenuto in € 250,00 al mese, per i mesi ER
intercorrenti da gennaio ad agosto 2024. Conseguentemente, la SI.ra
[...]
rinuncia alla maggiore somma originariamente richiesta per lo stesso e CP_1
dichiara di accettare la somma complessivamente ricevuta dal SI. di € Pt_1
2.000,00 (duemila,00 euro) - quanto a € 1.500,00 (millecinquecento,00 euro) ricevuti in data 20.06.2024, quanto a € 500,00 (cinquecento,00 euro) ricevuti in data 27.08.2024 - a completa tacitazione del contributo di mantenimento di
, relativo ai mesi intercorrenti da gennaio ad agosto 2024, periodo in cui ER
il figlio è rimasto ad abitare esclusivamente con la madre. -
Questo tribunale, invece, non prende posizione, trattandosi di accordo di natura civilistica ed economica che non attiene alle condizioni della separazione, la ulteriore previsione contenuta nelle indicazioni delle parti del 3.9.24 secondo cui
Il SI. riconosce il diritto della SI.ra di Parte_1 Controparte_1
continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare
3. La domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
Resta da valutare la richiesta di assegno di mantenimento della moglie, dalla stessa inizialmente richiesto per 12 mesi dalla prima udienza, in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 cpc senza termini, ed osteggiato dal marito.
Il marito ha eccepito la inammissibilità della richiesta perché contenente il limite temporale.
Innanzi tutto, è ammissibile la domanda di assegno, anche se per un tempo
18 limitato, perché la apposizione del termine va considerata illegittima e non utilizzabile;
infatti, la richiesta di assegno comporta che se ne valutino le condizioni economiche al momento della domanda e della decisione, mentre l'eventuale reperimento di occupazione potrà essere considerato per escluderne la spettanza da tale momento.
Nel merito, va considerato quanto segue.
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento del coniuge, va ricordato che ai sensi dell'art. 156 cc, è necessario procedere alla valutazione della sussistenza o meno, nel caso concreto, dei relativi criteri di determinazione
(v. Cass. 12329/2019); è necessario accertare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 12196/2016), i mezzi economici a disposizione dei coniugi che permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell'assegno di mantenimento (v. Cass. n. 9294/2018) e, in caso negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in particolar modo, secondo la
Corte (Cass. n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021): “l'art. 156, comma 2,
c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; ulteriore criterio, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, è l'attitudine al lavoro dei coniugi, quale indice di capacità di guadagno e “qualora venga riscontrata in termini di effettiva
19 possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. 09/03/2018,
n. 5817; v. anche Cass. 04/04/2016, n. 6427; Cass. 13/02/2013, n. 3502); l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento spetta a chi formula la relativa domanda.
Orbene, le parti danno atto di avere un consistente patrimonio immobiliare cointestato, che, tuttavia, andrà diviso perché allo stato non può essere goduto da uno solo dei coniugi.
La moglie (è pacifico) in passato ha svolto attività lavorativa come operaia e in seguito, quanto meno in modo occasionale, con il marito (anche se è contestato abbia tenuto rapporti con la clientela); al momento non risulta abbia trovato ancora una stabile occupazione che le consente di fruire di condizioni di vita analoghe a quelle godute durante il matrimonio;
il marito vorrebbe provare che la moglie fruisce di 400 euro mensili per la locazione di un immobile (l'altro immobile a reddito sarebbe stato lasciato dall'inquilina) ed ha trovato occupazione presso familiari ed amici come collaboratrice domestica e baby sitter per 600 + 280 euro al mese (senza regolarizzazione); i capitoli non vengono ammessi per genericità e perché ininfluenti, anche se la moglie non contesta puntualmente di svolgere attività lavorative precarie;
ad ogni modo, le circostanze, anche se provate, non consentirebbero di affermare che la moglie è in grado di fruire di condizioni di vita analoghe a quelle durante il matrimonio, alla luce della modestia degli importi che le sarebbero corrisposti al mese a fronte di una vita brillante con possibilità di fare viaggi anche all'estero (cfr Croazia), con doni di gioielli anche di valore ed autovetture di pregio;
il marito nella costituzione del fascicolo riunito afferma che nel corso della vita matrimoniale il ha donato alla un prezioso orologio a marca Rolex (doc. 21), Per_4 Pt_2
oltrechè una raffinata collana di diamanti e un anello con sette diamanti (doc.
22).
20 Quanto alle somme di cui la moglie potrebbe disporre (di risparmi personali di circa Euro 40.000,00=, una polizza aperta dal marito di Euro 25.000,00=, i disinvestimenti dei due autoveicoli alla stessa intestati e di Euro 9.500,00= restituiti dal SI. ) attestano che la moglie avrebbe del denaro, come Tes_5
anche prima della separazione, non che le condizioni della vita matrimoniale erano da ascrivere alle sue condizioni economiche, piuttosto a quelle (più rilevanti) del marito.
Va riconosciuto che il tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio può essere in parte garantito dalla fruizione da parte sua della casa familiare, fruizione che, tuttavia, comporta delle spese di utenze e manutenzioni che in passato venivano affrontate in ambito familiare mentre in futuro saranno a carico della sola moglie stessa.
Di contro, il marito oltre ad essere titolare di immobili, è titolare della Società
Immobiliare Sette Srls ed è professionista nel settore delle intermediazioni e vendita di unità immobiliari, attività che producono un reddito, come da dichiarazioni in atti, allo stato superiore a quello della moglie.
Per il momento e quanto meno fino alla divisione dei beni con assegnazione alla moglie di beni in proprietà esclusiva (dei quali possa liberamente disporre) e/o al reperimento da parte della stessa di una occupazione lavorativa effettiva, merita di essere riconosciuto alla moglie e a carico del marito (che, invece, continua a lavorare) quale assegno di mantenimento dalla data odierna la somma di euro
300 mensili, assegno da corrispondersi al 5 di ogni mese;
sull'importo va calcolata la rivalutazione annuale, alla scadenza del 1 anno di pagamento .
Con riferimento alla quantificazione, alla luce del tenore di vita fruito durante il matrimonio e delle condizioni attuali, l'assegno di mantenimento va liquidato nella somma mensile di euro 400 dalla prima udienza, cioè con la decorrenza indicata nella memoria richiesto nella memoria 7.6.24; l'importo viene ridotto ad
21 euro 300 oltre rivalutazione a far data dalla presente pronuncia, in considerazione del fatto che la moglie non contesta specificamente di avere rinvenuto delle occupazioni del tutto precarie e fuori regola, dalle quali appare verisimile che ricavi un modesto reddito, tuttavia insufficiente a garantirle le condizioni di vita che aveva durante il matrimonio.
4. La disciplina delle spese di lite.
Considerato che le parti sulle questioni principali hanno rassegnato conclusioni uniformi che vengono qui accolte, mentre sulla questione dell'assegno di mantenimento della moglie, che pure viene riconosciuto, non viene integralmente accolta la richiesta della moglie, le spese di lite meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) disciplina il mantenimento del figlio come proposto dai genitori ER
e sopra riportato in motivazione
4) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con
; ER
5) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla data della prima udienza, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di euro 400 fino alla presente pronuncia e di euro 300,00, al mese, oltre rivalutazione annuale dalla presente pronuncia;
22 6) prende atto che le parti hanno concordato con note del 3.9.24 Il SI. riconosce il diritto della SI.ra di Parte_1 Controparte_1
continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 11.3.25
Cinzia Balletti Il Presidente
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1323/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato PERUZZO FLAVIO Parte_1
Parte attrice contro
con l'avv. Angelita Filippin Controparte_1
Parte convenuta e nella riunita causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1712/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Beatrice Piovan, ora dall'avv Controparte_1
Angelita Filippin
Parte attrice contro
1 , con il patrocinio dell'avvocato PERUZZO FLAVIO Parte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il marito:
In ordine alla richiesta di status Il SI. confermata l'intollerabilità della convivenza, chiede che il Parte_1
Tribunale di Padova Voglia dichiarare la separazione dei coniugi, SI. Parte_1
(nato a [...] il [...], C.F. ) e SI.ra
[...] C.F._1 [...]
(nata a [...] il [...], C.F. ), con richiesta di CP_1 C.F._2 annotazione dell'emananda sentenza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DE. In ordine alla residenza famigliare di NC NA (PD), Via Verga n. 10 Il SI. nulla oppone all'assegnazione della residenza famigliare di Parte_1
NC NA (PD), Via Verga n. 10, di proprietà comune ai coniugi nella quota del 98% alla moglie e del 2% al marito, alla SI.ra . Controparte_1
Il marito riconosce il diritto della moglie di continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA (PD),
Via Verga n. 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione alla stessa, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza famigliare;
In ordine al figlio maggiorenne ER
Il SI. dato atto della parziale autonomia del figlio maggiorenne, Parte_1 si impegna al mantenimento diretto del figlio nel mese alternato di pertinenza, ER secondo le singolari risorse personali ed economiche, finchè il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica. Propriamente, e per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, specifica e conviene:
l'impegno a versare a due volte l'anno, sino al raggiungimento della sua ER indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi d'abbigliamento (capi spalla, scarpe, indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.); di avere la facoltà di versamento a anche di somme superiori a tale buget, ER senza nulla pretendere dall'altro genitore;
d'impegnarsi, nel mese in cui sarà con sé, a corrispondere direttamente a ER
, fino a che lo stesso non avrà raggiunto la totale indipendenza economica, ER
l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante. Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma anche superiore da tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
2 Fermo quanto sopra, il SI. riconosce l'impegno al versamento Parte_1 alla SI.ra , solamente per il tempo che Egli non abbia la disponibilità di Controparte_1 unità immobiliare ove ospitare , di contributo al mantenimento di Euro 250,00= ER mensili per il figlio, fermi gli obblighi di accredito diretto a di Euro 200,00= ER all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= all'anno per il carburante, fino a che non raggiungerà la completa indipendenza economica. ER
Per quanto attiene alle spese straordinarie del Figlio , il SI. riconosce e ER Pt_1 conviene che, purchè preventivamente concordate tra i genitori e stabilite tenendo conto della loro capacità e anche di quanto previsto dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di Padova, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, saranno rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50% entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Si precisa che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per il figlio, sarà quest'ultimo genitore a farsi interamente carico della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
In ordine al richiesto contributo al mantenimento della SI.ra Controparte_1 accertata l'inammissibilità in rito (in considerazione della formulazione articolata di contributo al mantenimento temporaneo di mesi dodici) e/o infondatezza nel merito, della domanda di contributo al mantenimento azionata dalla SI.ra per Controparte_1 mancanza di presupposti di cui all'art. 156 C.c., esentare il SI. da Parte_1 qualsivoglia richiesta economica a tale titolo. In via istruttoria:
Si insiste ad essere ammessi all'assunzione testimoniale articolata sulle seguenti capitolazioni:
1 -“Vero che Sua Madre a far tempo dal 2021 litiga(va) spesso con Suo Padre”;
2 - “Vero che motivo dei litigi era la volontà di Sua Madre di avere del tempo per sé”;
3 – “Vero che Sua Madre nel 2023, si è recata all'Ufficio del Lavoro di DE per indicare i suoi dati, preferendo poi, disinteressarsi di reperire un'occupazione”;
4 – “Vero che Sua Madre, in occasione di una cena in casa a NC Padova a fine anno 2023, assente Suo Padre, ha riferito di essere disinteressata a reperire un'occupazione lavorativa, avendo come scopo quello di “rovinare Suo Padre” e di
“essere da Lui mantenuta”; Per_ Si indicano quali testi su tutte le circostanze da 1) a 4) incluse, i Figli e Per_3
la prima residente in Piazzola Sul Brenta, Piazzetta Jutificio n. 21, int.4 e il
[...] secondo, residente in NC NA, Via Verga n. 10. 5 – “Vero che, in prossimità del Natale 2023, ha accolto in casa Suo Padre che si è dovuto allontanare dalla residenza di NC Padova a causa di un grave diverbio con Sua Madre, presente ”; ER
6 – “Vero che, nelle circostanze di tempo sub 5, Suo Padre è arrivato da Lei con una borsa, contenente pochi indumenti personali”;
7 – “Vero che Suo Padre e Suo fratello hanno trascorso assieme qualche giorno ER durante le vacanze natalizie a Pieve Tesino (TN), così come le vacanze di carnevale e di Pasqua e il 25 aprile 2024”;
3 8 – “Vero è che Lei è a conoscenza che Sua Madre svolge attività di pulizia in Casa a
DE dai Suoi nonni settimanalmente e che per questa attività percepisce un compenso settimanale stimato in Euro 70,00=”
Si indica quale teste da cap. 5) a cap. 8) la figlia , residente in [...]Testimone_1
Brenta, Piazzetta Jutificio n. 21, int. 4.
9 – “Vero è e confermo di essere stato presente al litigio dei miei genitori verificatosi in casa a NC NA prima di Natale 2023”;
10 – “Vero è e confermo che mia Mamma minacciava mio Padre di volerlo denunciare, ma escludo con fermezza che mio Padre abbia mai usato violenza su mia Madre e su noi, figli”;
11 – “Vero è e confermo che mio Padre, nelle circostanze di tempo e di spazio di cui ai cap. 8 e 9, si è dovuto allontanare da casa con una piccola valigia per sottrarsi dall'agitazione e dalle minacce infondate di mia Madre”; 12 – “Vero è e confermo di avere trascorso assieme a mio Padre qualche giorno in baita a Pieve Tesino in occasione delle festività natalizie del 2023, le vacanze di carnevale 2024 e la Pasqua e il 25 aprile
2024”;
13 – “Vero è e confermo che una volta acquisito il diploma è mia intenzione cercare un lavoro”;
14 – “Vero è e confermo che è mio desiderio coabitare con mio Padre”.
Si indica quale teste dal cap. 9) al cap. 14) il figlio residente in Persona_3
NC NA, Via Verga 10. 15 – “Vero è che il SI. ha intrattenuto sempre ottimi rapporti di Parte_1 vicinato, essendo Professionista estremamente valido, e lo posso dire perché, Suo tramite, ho operato l'acquisto della mia attuale residenza e Persona dedita, nel tempo libero, alla famiglia e alla casa di abitazione, dove era solito essere sempre attivo nel riparare, sistemare il giardino e riassettare le auto”;
16 - “Vero è che dal gennaio 2024, proprio per il bel rapporto personale creato con il SI.
mi reco ogni tanto, a Piazzola sul Brenta a fargli visita per bere Parte_1 assieme un caffè e per scambiare alcune chiacchiere”;
Si indicano quali testi sui cap. da 15) a 16), il SI. residente in [...]Testimone_2
NA, Via Verga 8/a e SI. residente in [...]
Verga n. 10/a.
17 – “Vero è che dall'autunno 2023, la SI.ra svolge attività continuativa Controparte_1 nella mia famiglia quale addetta alle pulizie e baby sitter di mia figlia minore”;
18 – “Vero è che la SI.ra per l'attività svolta presso la mia famiglia viene Controparte_1 remunerata con compenso settimanale pari ad Euro 150,00”.
Si indica a teste sub cap. 18) e 19) la SI.ra di NC NA, Via Ronchi. Tes_4
20 – “Vero è che la SI.ra ha un credito con me che diverrà esecutivo ad Controparte_1 agosto 2024 di Euro 9.500,00”. Si indica a teste sub cap. 20) il SI. . Tes_5
Si chiede di essere ammessi a prova contraria all'ipotesi di ammissione delle prove testimoniali capitolate dalla SI.ra a prova diretta. Controparte_1
Ci si oppone alla modifica e/o innovazione e/o estensione di conclusioni avversarie, dichiarando sin da ora, di non prestare il relativo contraddittorio. Con condanna alla refusione delle spese processuali, come da norma generale.
4 Per la moglie:
Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti, delle attività processuali svolte e delle conclusioni già rassegnate dalla resistente e, congiuntamente convenute, dai coniugi attraverso le note del 03.09.2024: 1) rigettare ogni contraria domanda di controparte;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di DE (PD), di provvedere
[...] all'annotazione dell'emananda sentenza nel pubblico registro (atto di matrimonio anno 1994 – Parte II – Serie A – nr. 72);
3) assegnare la casa coniugale alla SI.ra - di cui ne è proprietaria al 98%, Controparte_1 mentre il SI. al 2% - ove continuerà ad abitare con;
Parte_1 ER
4) dare atto che le parti, ciascuna con le proprie note, depositate il 03.09.2024, avanti l'intestato Tribunale, nel presente procedimento n. R.G. 1323/2024, hanno concordato, tra i diversi accordi, che “il SI. riconosce il diritto della SI.ra Parte_1
di continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente Controparte_1 della residenza familiare di NC NA, Via Verga n. 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare.” 5) disciplinare il mantenimento del figlio come proposto dai genitori e, quindi, ER dichiarare che il figlio , in considerazione della maggiore età e della sua parziale ER autonomia economica, non essendo più in affidamento e avendo egli la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all'altro, si accompagni a mesi alternati, per un periodo complessivo di sei mesi, con ciascun genitore.
Disporre che, i genitori si impegnano ciascuno, per un periodo complessivo di sei (6) mesi, a mantenere direttamente il figlio , alternando il mese di propria ER spettanza tra di loro, ciò secondo le loro singolari risorse personali ed economiche, finché il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica, convenendo che l'inizio dell'alternanza si individui con il mese di settembre 2024, quando il figlio si accompagnerà con la madre. Posto che, temporaneamente, il SI. non ha ancora spostato la Parte_1 propria residenza e individuato un alloggio ove abitare, disporre l'obbligo a carico del SI.
per un periodo complessivo di sei (6) mesi e fino a che lo stesso non disporrà di Pt_1 unità immobiliare ove ospitare , di versare alla SI.ra , quale ER Controparte_1 contributo mensile al mantenimento di l'importo di Euro 250,00= ER
(duecentocinquanta,00 euro) mensili, sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
, aperto presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, filiale di NC CP_1
NA, IBAN: [...], entro il giorno 15 del mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. Per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, disporre: a) che i genitori versino ciascuno direttamente a due volte l'anno, sino al ER raggiungimento della sua indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi d'abbigliamento (capi spalla, scarpe,
5 indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.). Resta in ogni caso, ferma la facoltà di ciascun genitore di versare direttamente a delle somme superiori a suddetto ER budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
b) che i genitori versino ciascuno direttamente a , per sei mesi all'anno, nel
ER mese di pertinenza, quando è con ciascuno di loro, fino a che lo stesso non
ER avrà raggiunto la totale indipendenza economica, l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante. Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma superiore a tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore. Fermi gli obblighi di ciascun genitore di accreditare direttamente a gli importi
ER di Euro 200,00= all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= riferiti ai sei mesi di pertinenza, per il carburante;
fino a che non raggiungerà la completa
ER indipendenza economica;
Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenere per il figlio, disporre: a) che, purché preventivamente concordate tra i genitori e stabilite tenendo conto della capacità di ciascuno e anche di quanto previsto dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di Padova, le stesse siano da loro sostenute nella misura del 50% ciascuno.
b) che, tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, siano rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta documentata. c) che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per , sarà quest'ultimo genitore a farsi interamente carico ER della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
6) accertare, decidere e disporre in merito al diritto al mantenimento a favore della SI.ra e alla determinazione del quantum di esso, insistendo affinché tale Controparte_1 domanda sia accolta, disattendendo quanto contrariamente opposto dal ricorrente, e quindi, disporre a carico del marito, SI. l'obbligo di Parte_1 somministrare periodicamente a favore della moglie, SI.ra , con effetto Controparte_1 dalla domanda, la somma mensile di € 500,00 o in altra maggiore o minore misura che verrà determinata e ritenuta di giustizia, ciò entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici Istat, rigettando ogni contraria richiesta del ricorrente. 7) disporre che le spese legali per la separazione siano integralmente compensate tra le parti, rigettando ogni contraria richiesta del ricorrente, qualora disattendendo gli accordi convenuti, ne chieda la refusione. Quanto sopra, in piena osservanza e aderenza anche alle ultime conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti il 03.09.2024. In via istruttoria, si insiste:
a) per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in atti – a cui ci si riporta integralmente – oltre l'acquisizione del fascicolo riferito al procedimento R.G. 1712/2024
e la concessione dei termini per le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.; b) per il rigetto all'ammissione di tutte le istanze istruttorie avversarie, anche quelle richieste a prova contraria, per tutte le ragioni ed eccezioni già esposte, da intendersi qui integralmente richiamate, e per quelle che di seguito si espliciteranno;
6 c) per il rigetto all'ammissione di tutte le capitolazioni testimoniali, anche quelle richieste a prova contraria dal ricorrente, contestando essere le stesse irrilevanti, generiche e non temporalmente circoscritte, oltre che superate da prova documentale;
d) per essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne, nell'ipotesi di ammissione, anche sol parziale dei capitoli di prova ex adverso formulati;
e) affinché l'Ill.mo Giudice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210, 118, 212, 213, 670 c.p.c, avendone peraltro la resistente già formulata istanza - attraverso la propria memoria di costituzione e risposta - che qui si reitera, ordini al ricorrente o al terzo l'esibizione in giudizio di ogni documentazione utile all'accertamento dei diritti inerenti la causa di cui si tratta;
f) in caso di incarico di CTU, ci si riserva di nominare il proprio CTP, chiedendo al giudice di fissare il relativo termine.
* * * * * Ci si oppone alla eventuale modifica e/o innovazione e/o estensione di conclusioni diverse, eventualmente formulate dal ricorrente, dichiarando sin da ora, di non accettare il relativo contraddittorio. Salvis iuribus
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] , e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] contraevano matrimonio CP_1
concordatario nel Comune di DE (PD) il 18 settembre 1994, registrato negli atti di matrimonio del Comune di DE (PD), anno 1994, Atto n. 72, Parte II^,
Serie A.
Dall'unione matrimoniale nascevano due figli, entrambi maggiorenni,
nata a [...] il [...] e nato a Per_2 ER
Camposampiero (PD) il 9 febbraio 2005, non economicamente autosufficiente.
In data 13 marzo 2024, il SI. presentava ricorso chiedendo la dichiarazione Pt_1
della separazione personale dei coniugi. La richiesta si fondava sulle continue discussioni e tensioni, asseritamente causate dalla SI.ra , che CP_1
avrebbero avuto inizio nel 2021. La parte ricorrente, in particolare, indicava come episodio determinante per la fine del rapporto una lite accaduta durante le ferie estive del 2023, trascorse in Croazia insieme ai figli. Al termine di un ennesimo
7 litigio, la SI.ra avrebbe inveito contro il marito, proferendo la frase: "Ti CP_1
mando fuori di casa e ti rovino". Questa incompatibilità caratteriale e il clima ostile che ne erano derivati avevano portato, nel Natale 2023, all'abbandono della casa coniugale da parte del SI. Pt_1
In data 17.05.2024 si costituiva la SI.ra che comunicava al Giudice di CP_1
aver già avviato, con iscrizione a ruolo del 04.04.2024, altro procedimento per separazione giudiziale, pendente avanti al Tribunale di Padova R.G. nr. 1712/2024
G.I. Dr.ssa Bitozzi, con prima udienza fissata per il 03.10.2024, nonché il procedimento di mediazione per la divisione dei beni mobili ed immobili tra i coniugi (mediazione 23/2023), avanti ad Organismo di Padova accreditato
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Contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed evidenziava come la crisi familiare fosse in realtà iniziata solo nel 2022 quando il SI. aveva iniziato a Pt_1
manifestare insofferenza nei confronti della moglie tanto da allontanarsi di sua sponte dalla casa coniugale già il 20.10.2022.
Entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice in data 20 giugno 2024. Il SI. descriveva le minacce riportate nel ricorso iniziale, Pt_1
evidenziando come la frase pronunciata dalla SI.ra a tavola, davanti a CP_1
tutti, lo avesse ferito profondamente. Raccontava, inoltre, di un secondo litigio avvenuto il 13 dicembre 2023, durante il quale la moglie gli aveva intimato di lasciare la casa e lo aveva minacciato di denunciarlo per violenza psicologica.
Questo episodio aveva segnato l'abbandono definitivo della casa coniugale da parte del SI. Pt_1
La parte ricorrente dichiarava poi di esercitare la professione di agente immobiliare, richiamando i propri atti in merito al reddito da lavoro dichiarato, al quale si deve aggiungere quanto derivante da due contratti di affitto. Affermava
8 di essere proprietario di diversi immobili, alcuni dei quali cointestati con la moglie.
Veniva successivamente sentita la parte convenuta, la SI.ra , che CP_1
dichiarava di vivere nella casa coniugale con il figlio . Contestava ER
fermamente di aver detto al marito di lasciare la casa. Riguardo alla discussione avvenuta in Croazia, la SI.ra affermava che la vacanza fosse stata scelta CP_1
e prenotata dal marito insieme alla figlia , con l'intento di farle dispetto, Per_2
poiché sapeva che lei avrebbe voluto essere coinvolta nella scelta.
La SI.ra sosteneva anche che, dopo quell'episodio, il marito le avesse CP_1
ripetutamente detto che le avrebbe rovinato la vita, messa in difficoltà economicamente, le avrebbe fatto dispetti e messa in cattiva luce con i figli, qualora non avesse accettato le sue condizioni economiche.
Inoltre, la SI.ra dichiarava di essere attualmente casalinga, senza CP_1
reddito da lavoro, ma di percepire entrate derivanti dall'affitto di immobili.
Riguardo al patrimonio, indicava di possedere immobili in comproprietà con il marito
Il Giudice non esperiva il tentativo di conciliazione, essendo stata dedotta violenza nel ricorso iniziale, e disponeva la riunione al presente proc.di quello sub
. 1712/24. Il SI. dichiarava di essere disposto a versare una somma Pt_1
mensile pari a 1.500 euro per i sei mesi da gennaio a giugno 2024, ritenendo adeguato un mantenimento di 250 euro mensili. Inoltre, chiedeva che la residenza familiare fosse assegnata alla moglie al fine di continuare a viverci con il figlio economicamente non autosufficiente. ER
La SI.ra concordava sull'assegnazione della casa familiare. Richiedeva CP_1
un mantenimento di 400 euro mensili per a partire da gennaio 2024, e ER
500 euro mensili per lei, per un periodo di 12 mesi, al fine di consentirle di trovare una soluzione lavorativa stabile.
9 Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in conformità con la proposta di assegnazione della casa coniugale alla SI. CP_1
Le parti, infine, concordemente chiedevano un rinvio per precisare correttamente la situazione patrimoniale, in quanto erano in corso permute e vendite degli immobili. Il Giudice prendeva atto di tale richiesta e fissava un rinvio per la precisazione sull'effettivo patrimonio immobiliare con modalità cartolare.
Le parti in data 03.09.2024 depositavano note scritte congiunte comunicando l'avvenuto raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni
“- I coniugi confermano di non volersi riconciliare e di vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto opportuno;
- Il SI. riconosce il diritto della SI.ra di Parte_1 Controparte_1
continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare;
- Affinché il figlio , in considerazione della maggiore età e della sua ER
parziale autonomia economica, non essendo più in affidamento e avendo egli la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all'altro, si accompagni a mesi alternati, per un periodo complessivo di sei mesi, con ciascun genitore.
- Pertanto, i genitori si impegnano ciascuno, per un periodo complessivo di sei (6) mesi, a mantenere direttamente il figlio , alternando il mese di propria ER
spettanza tra di loro, ciò secondo le singolari risorse personali ed economiche, finché il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica, convenendo che l'inizio dell'alternanza si individui con il mese di settembre 2024, quando il figlio si accompagnerà con la madre;
- Per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono: a) il proprio impegno a versare a due volte ER
10 l'anno, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di
Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi
d'abbigliamento (capi spalla, scarpe, indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.). Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente a
delle somme superiori a suddetto buget, senza nulla pretendere ER
dall'altro genitore. c) d'impegnarsi per sei mesi all'anno, nel mese di pertinenza, quando è con ciascuno di loro, a corrispondere direttamente al figlio, ER
fino a che lo stesso non avrà raggiunto la totale indipendenza economica,
l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante.
Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma superiore a tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
-Posto che temporaneamente il SI. non ha ancora Parte_1
spostato la propria residenza e individuato un alloggio, i coniugi convengono che la SI.ra , per il tempo in cui il SI. non abbia la disponibilità Controparte_1 Pt_1
di unità immobiliare ove ospitare , si prenderà cura del figlio, ricevendo ER
quale contributo mensile al mantenimento di l'importo di Euro 250,00= ER
(duecentocinquanta,00 euro) mensili, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra , aperto presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, filiale di Controparte_1
NC NA, IBAN: [...], entro il giorno 15 del mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. Fermi gli obblighi di ciascun genitore di accreditare direttamente a gli importi di Euro ER
200,00= all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= riferiti ai sei mesi di pertinenza, per il carburante;
fino a che non raggiungerà la completa ER
indipendenza economica.
- Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono che, purché preventivamente concordate tra i genitori e
11 stabilite tenendo conto della capacità di ciascuno e anche di quanto previsto dal
Protocollo di Famiglia del Tribunale di Padova, saranno da loro sostenute nella misura del 50% ciascuno.
- Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, saranno rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
- Le parti concordano e precisano che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per sarà ER
quest'ultimo genitore a farsi interamente carico della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
- Le parti riconoscono di avere regolato quanto attinente il concorso al mantenimento del figlio , convenuto in € 250,00 al mese, per i mesi ER
intercorrenti da gennaio ad agosto 2024. Conseguentemente, la SI.ra
[...]
rinuncia alla maggiore somma originariamente richiesta per lo stesso e CP_1
dichiara di accettare la somma complessivamente ricevuta dal SI. di € Pt_1
2.000,00 (duemila,00 euro)
- quanto a € 1.500,00 (millecinquecento,00 euro) ricevuti in data 20.06.2024, quanto a € 500,00 (cinquecento,00 euro) ricevuti in data 27.08.2024
- a completa tacitazione del contributo di mantenimento di , relativo ai ER
mesi intercorrenti da gennaio ad agosto 2024, periodo in cui il figlio è rimasto ad abitare esclusivamente con la madre.
- Le parti convengono sia demandata al Tribunale la decisione in ordine alla sussistenza o meno del diritto e alla determinazione del quantum del contributo al mantenimento richiesto dalla SI.ra , considerando le reciproche Controparte_1
deduzioni e contestazioni espresse dalla resistente e dal ricorrente a cui si riportano integralmente.
12 - Le parti dichiarano di non aver ancora individuato un accordo tra loro in ordine alla divisione del patrimonio - immobiliare e mobiliare - acquisito da entrambi i coniugi nel corso della loro convivenza familiare, in conseguenza della loro crisi coniugale, che di seguito analiticamente si precisa e si indica, in osservanza di quanto richiesto dall'Ill.mo Giudice in data 20.06.2024.
- I coniugi in ragione dell'intervenuto accordo congiunto, convengono che le Spese
Legali siano integralmente compensate fra le parti.
Il Giudice in data 31.10.2024 depositava Ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc in cui veniva evidenziata l'impossibilità di accogliere la richiesta di consesualizzazione a causa delle dedotte reciproche minacce economiche tra le parti ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) disciplina il mantenimento del figlio come proposto dai genitori e ER
sopra riportato in motivazione
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con;
ER
4) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di euro 400,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
5) prende atto che le parti hanno concordato con note del 3.9.24 Il SI.
[...]
riconosce il diritto della SI.ra di continuare ad Parte_1 Controparte_1
abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di
NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per precisazione delle conclusioni la udienza cartolare del 13.2.25; concedeva i termini indicati all'art. 13 473 bis 28 cpc e precisava che le note di udienza andranno depositate entro le ore 8 del giorno di udienza.
***
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di mantenimento del figlio e di assegnazione della casa ER
familiare.
Va, innanzi tutto ricordato che la moglie (parte convenuta nel proc. 1323/24 e ricorrente nel riunito proc. 1712/24) conferma la crisi del rapporto coniugale e la uscita di casa del marito, precisa di avere seguito la famiglia e i figli, di avere lavorato per anni per la società costituita con il marito e per CP_2
l'immobiliare del marito e di essere ora disoccupata dall'agosto 2023 e chiede la separazione, la assegnazione della casa familiare di cui è comproprietaria al 98%, ove vivrà con il figlio , l'obbligo del marito di pagare quale assegno di ER
mantenimento della moglie la somma di euro 500 mensili per 12 mesi dalla data della prima udienza e per la somma di euro 400 mensili, oltre al 50% ER
delle spese straordinarie.
Alla udienza del 20.6.24 ciascun coniuge ha riferito di avere ricevuto dall'altro minacce a contenuto economico, mentre ha contestato di averle rivolte all'altro.
E' pacifico in causa che i coniugi condividono un patrimonio immobiliare consistente che andrà diviso tra loro, e che si sono già attivati in tal senso con la
14 procedura di mediazione prodromica alla causa civile di scioglimento della comunione;
tali profili non rientrano nel presente giudizio di separazione familiare, mentre le dedotte reciproche minacce economiche (credibili alla luce della consistenza patrimoniale della famiglia e della eSIenza di ripartire tra i coniugi i relativi beni), anche se di modesta entità e contenuto, vengono qui in rilievo per precludere la consensualizzazione della separazione.
Pertanto, non viene accolta la richiesta di consensualizzare la separazione contenuta nelle conclusioni rassegnate dalle parti per la udienza del 26.9.24; peraltro, a quel momento, la richiesta di per sé appariva anche equivoca, perché il suo accoglimento non avrebbe consentito, comunque, la definizione della intera vertenza, avendo le parti rimesso alla decisione del giudice la questione dell'assegno di mantenimento della moglie e chiesto la fissazione di altra udienza di precisazione delle conclusioni.
Il convenuto di tali conclusioni è stato ribadito dalle parti in sede di pc e, di conseguenza, se ne terrà conto ai fini della presente decisione.
Le richieste concordi dei coniugi di assegnazione della casa familiare alla madre perché vi via con , e di disciplina del mantenimento dello stesso figlio ER
maggiorenne ma non economicamente autonomo, vanno condivise, perché rispondenti al dato normativo.
Infatti, va ricordato che, con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, secondo la Cassazione l'obbligo dei genitori di concorrere tra di loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia la prova “che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta
15 necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (Cass. n.
18076/2014, v. anche Cass. n. 38366/2021);
Pertanto, sul punto viene fissata la seguente disciplina: Affinché il figlio , ER
in considerazione della maggiore età e della sua parziale autonomia economica, non essendo più in affidamento e avendo egli la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all'altro, si accompagni a mesi alternati, per un periodo complessivo di sei mesi, con ciascun genitore. - Pertanto, i genitori si impegnano ciascuno, per un periodo complessivo di sei (6) mesi, a mantenere direttamente il figlio , alternando il mese di propria spettanza tra di loro, ciò secondo le ER
singolari risorse personali ed economiche, finché il figlio non avrà raggiunto la sua totale indipendenza economica, convenendo che l'inizio dell'alternanza si individui con il mese di settembre 2024, quando il figlio si accompagnerà con la madre;
-
Per quanto attiene alle spese ordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono: a) il proprio impegno a versare a due volte ER
l'anno, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la prima volta entro il mese di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, l'importo di
Euro 100,00= (diconsi, cento) quale contributo per l'acquisto di capi
d'abbigliamento (capi spalla, scarpe, indumenti vari, compresa la biancheria intima etc.). Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente a
delle somme superiori a suddetto buget, senza nulla pretendere ER
dall'altro genitore. c) d'impegnarsi per sei mesi all'anno, nel mese di pertinenza, quando è con ciascuno di loro, a corrispondere direttamente al figlio, ER
fino a che lo stesso non avrà raggiunto la totale indipendenza economica,
16 l'importo di Euro 50,00= (cinquanta) quale contributo per le spese del carburante.
Resta in ogni caso, ferma la facoltà di versare direttamente al figlio una somma superiore a tale budget, senza nulla pretendere dall'altro genitore.
Posto che temporaneamente il SI. non ha ancora Parte_1
spostato la propria residenza e individuato un alloggio, i coniugi convengono che la SI.ra , per il tempo in cui il SI. non abbia la disponibilità Controparte_1 Pt_1
di unità immobiliare ove ospitare , si prenderà cura del figlio, ricevendo ER
quale contributo mensile al mantenimento di l'importo di Euro 250,00= ER
(duecentocinquanta,00 euro) mensili, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra , aperto presso l'istituto Monte dei Paschi di Siena, filiale di Controparte_1
NC NA, IBAN: [...], entro il giorno 15 del mese, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT. Fermi gli obblighi di ciascun genitore di accreditare direttamente a gli importi di Euro ER
200,00= all'anno per l'abbigliamento e di Euro 300,00= riferiti ai sei mesi di pertinenza, per il carburante;
fino a che non raggiungerà la completa ER
indipendenza economica. - Per quanto attiene alle spese straordinarie da sostenere per il figlio, i genitori specificano e convengono che, purché preventivamente concordate tra i genitori e stabilite tenendo conto della capacità di ciascuno e anche di quanto previsto dal Protocollo di Famiglia del Tribunale di
Padova, saranno da loro sostenute nella misura del 50% ciascuno. - Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze non prorogabili, saranno rimborsate al genitore anticipatario nella misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta documentata. - Le parti concordano e precisano che, qualora uno dei due genitori decida di effettuare una spesa straordinaria per il figlio, non preventivamente concordata da entrambi e non dipesa da comprovata urgenza e necessità per sarà quest'ultimo ER
genitore a farsi interamente carico della stessa, senza nulla pretendere dall'altro.
17 - Le parti riconoscono di avere regolato quanto attinente il concorso al mantenimento del figlio , convenuto in € 250,00 al mese, per i mesi ER
intercorrenti da gennaio ad agosto 2024. Conseguentemente, la SI.ra
[...]
rinuncia alla maggiore somma originariamente richiesta per lo stesso e CP_1
dichiara di accettare la somma complessivamente ricevuta dal SI. di € Pt_1
2.000,00 (duemila,00 euro) - quanto a € 1.500,00 (millecinquecento,00 euro) ricevuti in data 20.06.2024, quanto a € 500,00 (cinquecento,00 euro) ricevuti in data 27.08.2024 - a completa tacitazione del contributo di mantenimento di
, relativo ai mesi intercorrenti da gennaio ad agosto 2024, periodo in cui ER
il figlio è rimasto ad abitare esclusivamente con la madre. -
Questo tribunale, invece, non prende posizione, trattandosi di accordo di natura civilistica ed economica che non attiene alle condizioni della separazione, la ulteriore previsione contenuta nelle indicazioni delle parti del 3.9.24 secondo cui
Il SI. riconosce il diritto della SI.ra di Parte_1 Controparte_1
continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare
3. La domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
Resta da valutare la richiesta di assegno di mantenimento della moglie, dalla stessa inizialmente richiesto per 12 mesi dalla prima udienza, in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 cpc senza termini, ed osteggiato dal marito.
Il marito ha eccepito la inammissibilità della richiesta perché contenente il limite temporale.
Innanzi tutto, è ammissibile la domanda di assegno, anche se per un tempo
18 limitato, perché la apposizione del termine va considerata illegittima e non utilizzabile;
infatti, la richiesta di assegno comporta che se ne valutino le condizioni economiche al momento della domanda e della decisione, mentre l'eventuale reperimento di occupazione potrà essere considerato per escluderne la spettanza da tale momento.
Nel merito, va considerato quanto segue.
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento del coniuge, va ricordato che ai sensi dell'art. 156 cc, è necessario procedere alla valutazione della sussistenza o meno, nel caso concreto, dei relativi criteri di determinazione
(v. Cass. 12329/2019); è necessario accertare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 12196/2016), i mezzi economici a disposizione dei coniugi che permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell'assegno di mantenimento (v. Cass. n. 9294/2018) e, in caso negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in particolar modo, secondo la
Corte (Cass. n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021): “l'art. 156, comma 2,
c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; ulteriore criterio, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, è l'attitudine al lavoro dei coniugi, quale indice di capacità di guadagno e “qualora venga riscontrata in termini di effettiva
19 possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. 09/03/2018,
n. 5817; v. anche Cass. 04/04/2016, n. 6427; Cass. 13/02/2013, n. 3502); l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento spetta a chi formula la relativa domanda.
Orbene, le parti danno atto di avere un consistente patrimonio immobiliare cointestato, che, tuttavia, andrà diviso perché allo stato non può essere goduto da uno solo dei coniugi.
La moglie (è pacifico) in passato ha svolto attività lavorativa come operaia e in seguito, quanto meno in modo occasionale, con il marito (anche se è contestato abbia tenuto rapporti con la clientela); al momento non risulta abbia trovato ancora una stabile occupazione che le consente di fruire di condizioni di vita analoghe a quelle godute durante il matrimonio;
il marito vorrebbe provare che la moglie fruisce di 400 euro mensili per la locazione di un immobile (l'altro immobile a reddito sarebbe stato lasciato dall'inquilina) ed ha trovato occupazione presso familiari ed amici come collaboratrice domestica e baby sitter per 600 + 280 euro al mese (senza regolarizzazione); i capitoli non vengono ammessi per genericità e perché ininfluenti, anche se la moglie non contesta puntualmente di svolgere attività lavorative precarie;
ad ogni modo, le circostanze, anche se provate, non consentirebbero di affermare che la moglie è in grado di fruire di condizioni di vita analoghe a quelle durante il matrimonio, alla luce della modestia degli importi che le sarebbero corrisposti al mese a fronte di una vita brillante con possibilità di fare viaggi anche all'estero (cfr Croazia), con doni di gioielli anche di valore ed autovetture di pregio;
il marito nella costituzione del fascicolo riunito afferma che nel corso della vita matrimoniale il ha donato alla un prezioso orologio a marca Rolex (doc. 21), Per_4 Pt_2
oltrechè una raffinata collana di diamanti e un anello con sette diamanti (doc.
22).
20 Quanto alle somme di cui la moglie potrebbe disporre (di risparmi personali di circa Euro 40.000,00=, una polizza aperta dal marito di Euro 25.000,00=, i disinvestimenti dei due autoveicoli alla stessa intestati e di Euro 9.500,00= restituiti dal SI. ) attestano che la moglie avrebbe del denaro, come Tes_5
anche prima della separazione, non che le condizioni della vita matrimoniale erano da ascrivere alle sue condizioni economiche, piuttosto a quelle (più rilevanti) del marito.
Va riconosciuto che il tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio può essere in parte garantito dalla fruizione da parte sua della casa familiare, fruizione che, tuttavia, comporta delle spese di utenze e manutenzioni che in passato venivano affrontate in ambito familiare mentre in futuro saranno a carico della sola moglie stessa.
Di contro, il marito oltre ad essere titolare di immobili, è titolare della Società
Immobiliare Sette Srls ed è professionista nel settore delle intermediazioni e vendita di unità immobiliari, attività che producono un reddito, come da dichiarazioni in atti, allo stato superiore a quello della moglie.
Per il momento e quanto meno fino alla divisione dei beni con assegnazione alla moglie di beni in proprietà esclusiva (dei quali possa liberamente disporre) e/o al reperimento da parte della stessa di una occupazione lavorativa effettiva, merita di essere riconosciuto alla moglie e a carico del marito (che, invece, continua a lavorare) quale assegno di mantenimento dalla data odierna la somma di euro
300 mensili, assegno da corrispondersi al 5 di ogni mese;
sull'importo va calcolata la rivalutazione annuale, alla scadenza del 1 anno di pagamento .
Con riferimento alla quantificazione, alla luce del tenore di vita fruito durante il matrimonio e delle condizioni attuali, l'assegno di mantenimento va liquidato nella somma mensile di euro 400 dalla prima udienza, cioè con la decorrenza indicata nella memoria richiesto nella memoria 7.6.24; l'importo viene ridotto ad
21 euro 300 oltre rivalutazione a far data dalla presente pronuncia, in considerazione del fatto che la moglie non contesta specificamente di avere rinvenuto delle occupazioni del tutto precarie e fuori regola, dalle quali appare verisimile che ricavi un modesto reddito, tuttavia insufficiente a garantirle le condizioni di vita che aveva durante il matrimonio.
4. La disciplina delle spese di lite.
Considerato che le parti sulle questioni principali hanno rassegnato conclusioni uniformi che vengono qui accolte, mentre sulla questione dell'assegno di mantenimento della moglie, che pure viene riconosciuto, non viene integralmente accolta la richiesta della moglie, le spese di lite meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) disciplina il mantenimento del figlio come proposto dai genitori ER
e sopra riportato in motivazione
4) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con
; ER
5) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla data della prima udienza, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di euro 400 fino alla presente pronuncia e di euro 300,00, al mese, oltre rivalutazione annuale dalla presente pronuncia;
22 6) prende atto che le parti hanno concordato con note del 3.9.24 Il SI. riconosce il diritto della SI.ra di Parte_1 Controparte_1
continuare ad abitare e di disporre interamente ed esclusivamente della residenza famigliare di NC NA, Via Verga n 10, senza corrispondere alcuna indennità di occupazione allo stesso, ciò fino a che non interverrà la divisione del patrimonio acquisito dai coniugi nel corso della convivenza familiare
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 11.3.25
Cinzia Balletti Il Presidente
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