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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.3924/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
IL FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. REALMUTO ANNA
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CON L'AVV. SANTANOCETO CATERINA ANGELA
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/03/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità assoluta della comunicazione CP_ di addebito dell' di , n. 2017.10785.05.02.2017, con il presente ricorso CP_1 impugnata, e comunque l'illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo;
b) sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente;
c) dichiararsi la nullità della pretesa contenuta nella impugnata comunicazione di CP_ addebito dell' di , n. 2017.10785.05.02.2017 per intervenuta prescrizione del CP_1 termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del rimedio amministrativo. L'art. 443 c.p.c. prevede: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo
[disp. att. 147 2, 148]”.
L'eccezione, per come formulata, è del tutto generica. I rimedi amministrativi devo essere previsti da leggi speciali e l' non ha indicato quale sarebbe la normativa che impone CP_1
l'esperimento del rimedio amministrativo per la comunicazione di debito.
Peraltro, il rimedio amministrativo è solitamente necessario, in ipotesi di reiezione di domanda avanzata dal privato, mentre nel caso di specie è l' a pretendere il CP_1 pagamento di un proprio credito.
3. Tanto premesso, l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo non appare pertinente.
Come precisato da , la comunicazione di debito opposta scaturisce da un CP_1 accertamento e, in via consequenziale, è un atto avente natura prodromica all'invio a ruolo delle partite creditorie in essa pretese;
il tenore letterale della comunicazione medesima
(cfr. allegato n. 1 ) , infatti, enuncia siffatta natura prodromica con l'avvertimento CP_1
Pag. 2 di 4 espresso di invio ai ruoli dell'Agente della Riscossione soltanto in caso di intempestivo adempimento ( v. doc.5 ). CP_1
Peraltro, il termine di decadenza non può calcolarsi, come vorrebbe parte ricorrente dal termine per il versamento della contribuzione e quindi dal giugno 2018. Infatti, è stato documentato da che la dichiarazione dei redditi prodotti dal contribuente nell'anno CP_1
2017 (cfr. allegato n. 3), d'altronde, è stata liquidata con esito irregolare soltanto in data
5.02.2020 (cfr. allegato n. 4), con l'inevitabile conseguenza che il dies a quo di decorrenza non può che individuarsi a decorrere da tale data.
4. Ad ogni buon conto, dirimente rispetto ogni altra questione è l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito. Sul punto sufficiente rilevare come, a prescindere dalle intervenute sospensioni dovute all'emergenza pandemica, è stato lo stesso ricorrente ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale con il versamento parziale dei contributi della gestione separata nel marzo e nel settembre 2020 (cfr. allegati nn. 7 e 8
Ministero).
I versamenti effettuati senza riserva alcuna di ripetizione, anche a voler dibattere sul valore di riconoscimento del debito, hanno, a tutto concedere, pacificamente valenza interruttiva della prescrizione.
Alla luce di quanto rappresentato, è evidente che nessuna prescrizione sia maturata.
Allorquando è stata notificata la comunicazione di debito opposta, in data 8.03.2024, pertanto, il termine di prescrizione non poteva in alcun modo dirsi spirato.
3. Per la natura della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Pag. 3 di 4 Milano,
04/06/2025
Il Giudice
IL FA
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
IL FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. REALMUTO ANNA
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CON L'AVV. SANTANOCETO CATERINA ANGELA
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/03/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“a) dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità assoluta della comunicazione CP_ di addebito dell' di , n. 2017.10785.05.02.2017, con il presente ricorso CP_1 impugnata, e comunque l'illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo;
b) sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente;
c) dichiararsi la nullità della pretesa contenuta nella impugnata comunicazione di CP_ addebito dell' di , n. 2017.10785.05.02.2017 per intervenuta prescrizione del CP_1 termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del rimedio amministrativo. L'art. 443 c.p.c. prevede: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo
[disp. att. 147 2, 148]”.
L'eccezione, per come formulata, è del tutto generica. I rimedi amministrativi devo essere previsti da leggi speciali e l' non ha indicato quale sarebbe la normativa che impone CP_1
l'esperimento del rimedio amministrativo per la comunicazione di debito.
Peraltro, il rimedio amministrativo è solitamente necessario, in ipotesi di reiezione di domanda avanzata dal privato, mentre nel caso di specie è l' a pretendere il CP_1 pagamento di un proprio credito.
3. Tanto premesso, l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo non appare pertinente.
Come precisato da , la comunicazione di debito opposta scaturisce da un CP_1 accertamento e, in via consequenziale, è un atto avente natura prodromica all'invio a ruolo delle partite creditorie in essa pretese;
il tenore letterale della comunicazione medesima
(cfr. allegato n. 1 ) , infatti, enuncia siffatta natura prodromica con l'avvertimento CP_1
Pag. 2 di 4 espresso di invio ai ruoli dell'Agente della Riscossione soltanto in caso di intempestivo adempimento ( v. doc.5 ). CP_1
Peraltro, il termine di decadenza non può calcolarsi, come vorrebbe parte ricorrente dal termine per il versamento della contribuzione e quindi dal giugno 2018. Infatti, è stato documentato da che la dichiarazione dei redditi prodotti dal contribuente nell'anno CP_1
2017 (cfr. allegato n. 3), d'altronde, è stata liquidata con esito irregolare soltanto in data
5.02.2020 (cfr. allegato n. 4), con l'inevitabile conseguenza che il dies a quo di decorrenza non può che individuarsi a decorrere da tale data.
4. Ad ogni buon conto, dirimente rispetto ogni altra questione è l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito. Sul punto sufficiente rilevare come, a prescindere dalle intervenute sospensioni dovute all'emergenza pandemica, è stato lo stesso ricorrente ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale con il versamento parziale dei contributi della gestione separata nel marzo e nel settembre 2020 (cfr. allegati nn. 7 e 8
Ministero).
I versamenti effettuati senza riserva alcuna di ripetizione, anche a voler dibattere sul valore di riconoscimento del debito, hanno, a tutto concedere, pacificamente valenza interruttiva della prescrizione.
Alla luce di quanto rappresentato, è evidente che nessuna prescrizione sia maturata.
Allorquando è stata notificata la comunicazione di debito opposta, in data 8.03.2024, pertanto, il termine di prescrizione non poteva in alcun modo dirsi spirato.
3. Per la natura della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Pag. 3 di 4 Milano,
04/06/2025
Il Giudice
IL FA
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