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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 952/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_3
nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. VITTORIO LOMBARDI
[...]
- attori contro
rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA VOLANTE Controparte_1
- convenuta
OGGETTO: MUTUO
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI precisa le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Ultime conclusioni rassegnate (atto di citazione): accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo per illeceità della causa afferente alla mancata valutazione del merito creditizio ai sensi per gli effetti degli artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1343 c.c.,1418 c.c. e 2043 c.c. secondo anche quanto disposto dall'art.8 della direttiva UE 2008/48 considerando 7 e 9, considerando 26, direttive UE 17/2014 CE art. 124 e 120 undieces T.U.B.;
1 In via subordinata accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art.2041 e ss. c.c. da parte di
e dei terzi chiamati in causa nei confronti degli odierni attori e per Controparte_2
l'effetto, volersi dichiarare il diritto degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti. per l'effetto condannare oltre le società indicate quali terzi chiamati in causa da Controparte_1
autorizzarsi giudizialmente al pagamento, per tutte le causali in premessa, in favore degli odierni attori, della somma di € 3.207.805,20 a titolo restitutorio oltre € 5.000.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo per tutti i danni subiti e subiendi per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali al tasso corrente;
Chiede volersi autorizzare la chiamata in causa delle seguenti società ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c e quindi: con sede in Roma alla Via Curtatone,3 Controparte_3 PartitaIVA_1
on sede in Roma alla Via Piemonte n.38 P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
(Poi divenuta e poi divenuta Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
con sede in Roma alla Via Curtatone n.3 C.F.
[...] P.IVA_3
on sede a alla Via Brera n.3 P.IVA Controparte_8 CP_2 P.IVA_4
con sede in alla Via Corso Vittorio Emanuele II n.24/28 Controparte_9 CP_2
C.F. P.IVA_5
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di In ulteriore via CP_1
preliminare si eccepisce la inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem, attesa la sussistenza del giudicato
In subordine nel merito respingersi le domande tutte ex adverso proposte, le instate declaratorie di nullità dei contratti in questione e la subordinata declaratoria di indebito arricchimento, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingersi la domanda di condanna al pagamento, per le ragioni suesposte.
Con il favore delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo di Parte_3 Controparte_1
2 dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato a rogito notaio di Asti Persona_1
(Rep. 44048; Racc. 21964) con la Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (poi divenuta CP_1
in data 31.07.2008, dell'importo di € 3.300.000,00 con la finalità per l'acquisto e
[...]
ristrutturazioni degli immobili offerti in garanzia, successivamente modificato in data 10.06.2014 con atto di modifica della durata del rimborso del mutuo 31.07.2008, redatto dal notaio , Persona_2
(atto Rep. 4589 Racc. 3583).
Contestualmente hanno anche chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa le società indicate in citazione, cessionarie del credito o incaricate del recupero dello stesso.
Gli attori in conseguenza della dichiarazione di nullità del negozio hanno inoltre chiesto di condannare la convenuta, oltre le società indicate quali terzi chiamati in causa, al pagamento della somma di €
3.207.805,20 a titolo restitutorio oltre € 5.000.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre accessori.
In via subordinata hanno spiegato domanda ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
A fondamento delle domande spiegate hanno sostenuto che il mutuo dev'essere dichiarato nullo alla luce della natura di consumatori degli attori e della mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito in sede di stipula del contratto.
2. si è costituita opponendosi alla richiesta di chiamata in causa;
eccependo il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva stante la cessione del credito;
eccependo la sussistenza di previo giudicato circa la validità del mutuo oggetto di causa in ragione della pronuncia N. 1143/2023 del tribunale di Alessandria, pubblicata il 22.12.2023 e transitata in giudicato resa tra gli odierni attori e quale mandataria di cessionaria del Controparte_6 Controparte_3
credito con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto per conseguire il pagamento del credito residuo derivante dal mutuo del 31.7.2008; contestando la natura di consumatori degli attori e rilevandone comunque le notevoli disponibilità patrimoniali, economiche e l'alta caratura intellettuale e competenza specifica nel settore urbanistico;
rilevando che il finanziamento era stato concesso con l'obiettivo di ristrutturare immobili del centro di Asti al fine di una sua riqualificazione complessiva e messa a reddito;
contestando la fondatezza della domanda di nullità; contestando che fosse mancata una valutazione del merito creditizio;
rilevando il difetto di prova in ordine alle circostanze allegate dagli attori e l'inammissibilità e infondatezza della domanda subordinata.
3. La causa è stata avviata a decisione senza estensione del contraddittorio e senza esperimento di attività istruttoria.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
4. Si deve confermare il rigetto di autorizzazione alla chiamata in causa. Sul punto merita osservare
3 che parte attrice ha proposto, tra l'altro, una domanda di condanna alla restituzione di somme e risarcitoria astrattamente rivolta nei confronti anche di potenziali convenuti che non ha però direttamente chiamato in giudizio, rimettendo la valutazione al giudice. Una simile condotta processuale si pone in pieno contrasto con il principio dispositivo del procedimento civile, atteso che rimette al giudicante una scelta che spetta eminentemente ed esclusivamente alla parte e cioè quella di scegliere i destinatari delle sue pretese. Parte attrice, inoltre, neppure ha allegato quali somme avrebbe versato alla convenuta ovvero agli altri soggetti di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa e neppure in che termini la convenuta e gli altri soggetti avrebbero operato o co-operato per causare i danni quantificati in citazione.
A prescindere da ogni considerazione circa gli effetti di una simile prospettazione sulla fondatezza delle domande formulate, ne consegue comunque l'assoluta inopportunità del coinvolgimento nel giudizio di altri soggetti.
5. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata. La domanda principale relativa all'accertamento della nullità del mutuo è infatti correttamente diretta nei confronti della controparte che, a prescindere dalla cessione del diritto di credito derivante dal negozio, stipulò in origine il contratto. In assenza di una valida cessione del contratto nel suo complesso, nel caso neppure prospettata, ed in presenza di una cessione del solo credito derivante dal contratto, permane la legittimazione del contraente originario in ordine alle azioni destinate ad incidere sulla validità del rapporto (cfr. sul tema Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/02/2020, n. 3034 ove si legge: “Questa Corte ha così puntualizzato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario”).
6. Anche l'eccezione di giudicato è infondata. La parte convenuta opposta nel procedimento svoltosi avanti al tribunale di Alessandria è infatti diversa dall'attuale convenuta ed è succeduta all'odierna convenuta solo in alcuni dei diritti derivanti dal contratto e non il contrario. Atteso che l'articolo 2909
c.c. estende gli effetti del giudicato agli aventi causa e agli eredi delle parti coinvolte nel giudizio definito, non è possibile estendere gli effetti di quella pronuncia nei confronti della società odierna convenuta.
7. In ordine al merito della domanda di nullità del mutuo per mancata valutazione del merito creditizio, si osserva anzitutto che non sussiste alcuna disposizione nell'ordinamento che disponga la
4 nullità del contratto in conseguenza della mancata valutazione del merito creditizio.
La più recente giurisprudenza di legittimità, del resto, esplicitamente esclude che dalla mera mancata valutazione del merito creditizio possa discendere una pronuncia di nullità del contratto, anche in riferimento al contratto concluso con un consumatore (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/10/2024, n.
26248 “I principi di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito, unitamente alla diligenza qualificata richiesta al bonus argentarius, devono essere osservati anche nei finanziamenti di "fascia bassa" (fino a trentamila euro), erogati nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi del
c.d. decreto liquidità, pur se la banca finanziatrice dell'impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia Pmi gestito da;
va però cassata la decisione di merito, che Controparte_10
dalla mancata applicazione di detti principi aveva fatto automaticamente conseguire un concorso della banca nel reato di bancarotta semplice e, quindi, la nullità del contratto di mutuo, in quanto la mancata valutazione del merito creditizio comporta soltanto il risarcimento dei danni”).
Le riflessioni giurisprudenziali in proposito, tratteggiate in motivazione nella sentenza appena citata e cui ha partecipato anche questo tribunale con la pronuncia invocata dalla parte attrice, del resto correlano la nullità di eventuali contratti di finanziamento non alla mancata valutazione del merito creditizio in sé stessa, ma alla violazione di norme imperative, penali o meno, oppure ancora a difetti genetici inerenti gli elementi essenziali del contratto, di cui la mancata valutazione del merito creditizio potrebbe al più costituire un elemento sintomatico.
Anche la giurisprudenza unionale invocata dalla parte attrice (Corte di giustizia UE Terza Sezione, 11- gennaio-2024 in C. 755-22) non risulta pertinente atteso che si riferisce ad un caso nel quale la sanzione della nullità del contratto per mancata valutazione del merito creditizio è prevista dall'ordinamento interno e in alcun modo giunge a sostenere che la sanzione di nullità in tali casi sia imposta quale soluzione dal diritto unionale, per altro avente quale base giuridica una direttiva (la
2008/48) il cui termine di adeguamento era fissato all'11 giugno 2010 e dunque in data successiva alla stipulazione del contratto oggetto della presente controversia.
Sempre a proposito della valutazione del merito creditizio si osserva che anche l'art. 124 bis del TUB
è in vigore dal 19.9.2010 essendo stato inserito nel testo unico dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e non era quindi in vigore all'epoca in cui fu stipulato il contratto, né la modifica del
2014 comportò un qualche aumento del credito.
Non è dunque predicabile alcuna nullità del contratto di mutuo sulla scorta della prospettazione attorea, né emergono dagli atti altri elementi che lascino dubitare della validità dello stesso.
Le considerazioni appena esposte consentono di rigettare la domanda di accertamento della nullità del negozio, senza necessità di scrutinare l'eventuale e contestata reale qualità di consumatori degli attori
5 (quantomeno dubbia alla luce delle modalità dell'operazione cui era destinato il mutuo) e lo svolgimento di una valutazione del merito creditizio, circa la quale vi è per altro riscontro in atti (cfr. doc. 8 convenuta).
8. Alla reiezione della domanda dichiarativa della nullità consegue il rigetto della domanda restitutoria, del resto infondata anche in ragione della mancata allegazione e documentazione da parte degli attori degli importi versati alla parte convenuta, elemento costitutivo ulteriore e fondamentale della domanda di ripetizione d'indebito.
9. Anche la domanda risarcitoria, pressocché priva d'illustrazione, ma che parrebbe fondata sempre sull'invocata nullità del vincolo in conseguenza della mancata valutazione del merito creditizio è infondata in ragione del rigetto della domanda di nullità e comunque per la mancata allegazione e prova di qualsivoglia profilo di danno, nonché per la dimostrazione di qualsiasi violazione di legge o norma di condotta o sussistenza di nesso causale.
10. La domanda subordinata d'illecito arricchimento è infine inammissibile perché la stessa non può essere proposta laddove sia prospettabile, e nel caso prospettata, un'azione tipica destinata a conseguire il medesimo risultato ma tale azione sia stata ritenuta in concreto infondata (cfr. tra le altre
Cass. civ., Sez. III, 02/08/2013, n. 18502; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/04/2009, n. 8020).
Un'azione basata sull'articolo 2041 c.c. sarebbe comunque infondata perché in primo luogo non ne sono allegati né documentati gli elementi costitutivi e poi perché, come ritenuto, esiste un valido e lecito motivo per i pregiudizi patrimoniali che gli attori, pur non chiaramente né specificamente allegandoli, ritengono di aver subito.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria e di quella decisoria caratterizzate da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande svolte in via principale dagli attori.
DICHIARA inammissibile la domanda subordinata.
Condanna gli attori in solido a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 50.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
6 Così deciso il 10 luglio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 952/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_3
nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. VITTORIO LOMBARDI
[...]
- attori contro
rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA VOLANTE Controparte_1
- convenuta
OGGETTO: MUTUO
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI precisa le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Ultime conclusioni rassegnate (atto di citazione): accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo per illeceità della causa afferente alla mancata valutazione del merito creditizio ai sensi per gli effetti degli artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1343 c.c.,1418 c.c. e 2043 c.c. secondo anche quanto disposto dall'art.8 della direttiva UE 2008/48 considerando 7 e 9, considerando 26, direttive UE 17/2014 CE art. 124 e 120 undieces T.U.B.;
1 In via subordinata accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art.2041 e ss. c.c. da parte di
e dei terzi chiamati in causa nei confronti degli odierni attori e per Controparte_2
l'effetto, volersi dichiarare il diritto degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti. per l'effetto condannare oltre le società indicate quali terzi chiamati in causa da Controparte_1
autorizzarsi giudizialmente al pagamento, per tutte le causali in premessa, in favore degli odierni attori, della somma di € 3.207.805,20 a titolo restitutorio oltre € 5.000.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo per tutti i danni subiti e subiendi per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali al tasso corrente;
Chiede volersi autorizzare la chiamata in causa delle seguenti società ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c e quindi: con sede in Roma alla Via Curtatone,3 Controparte_3 PartitaIVA_1
on sede in Roma alla Via Piemonte n.38 P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
(Poi divenuta e poi divenuta Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
con sede in Roma alla Via Curtatone n.3 C.F.
[...] P.IVA_3
on sede a alla Via Brera n.3 P.IVA Controparte_8 CP_2 P.IVA_4
con sede in alla Via Corso Vittorio Emanuele II n.24/28 Controparte_9 CP_2
C.F. P.IVA_5
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di In ulteriore via CP_1
preliminare si eccepisce la inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem, attesa la sussistenza del giudicato
In subordine nel merito respingersi le domande tutte ex adverso proposte, le instate declaratorie di nullità dei contratti in questione e la subordinata declaratoria di indebito arricchimento, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingersi la domanda di condanna al pagamento, per le ragioni suesposte.
Con il favore delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo di Parte_3 Controparte_1
2 dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato a rogito notaio di Asti Persona_1
(Rep. 44048; Racc. 21964) con la Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (poi divenuta CP_1
in data 31.07.2008, dell'importo di € 3.300.000,00 con la finalità per l'acquisto e
[...]
ristrutturazioni degli immobili offerti in garanzia, successivamente modificato in data 10.06.2014 con atto di modifica della durata del rimborso del mutuo 31.07.2008, redatto dal notaio , Persona_2
(atto Rep. 4589 Racc. 3583).
Contestualmente hanno anche chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa le società indicate in citazione, cessionarie del credito o incaricate del recupero dello stesso.
Gli attori in conseguenza della dichiarazione di nullità del negozio hanno inoltre chiesto di condannare la convenuta, oltre le società indicate quali terzi chiamati in causa, al pagamento della somma di €
3.207.805,20 a titolo restitutorio oltre € 5.000.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre accessori.
In via subordinata hanno spiegato domanda ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
A fondamento delle domande spiegate hanno sostenuto che il mutuo dev'essere dichiarato nullo alla luce della natura di consumatori degli attori e della mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito in sede di stipula del contratto.
2. si è costituita opponendosi alla richiesta di chiamata in causa;
eccependo il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva stante la cessione del credito;
eccependo la sussistenza di previo giudicato circa la validità del mutuo oggetto di causa in ragione della pronuncia N. 1143/2023 del tribunale di Alessandria, pubblicata il 22.12.2023 e transitata in giudicato resa tra gli odierni attori e quale mandataria di cessionaria del Controparte_6 Controparte_3
credito con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto per conseguire il pagamento del credito residuo derivante dal mutuo del 31.7.2008; contestando la natura di consumatori degli attori e rilevandone comunque le notevoli disponibilità patrimoniali, economiche e l'alta caratura intellettuale e competenza specifica nel settore urbanistico;
rilevando che il finanziamento era stato concesso con l'obiettivo di ristrutturare immobili del centro di Asti al fine di una sua riqualificazione complessiva e messa a reddito;
contestando la fondatezza della domanda di nullità; contestando che fosse mancata una valutazione del merito creditizio;
rilevando il difetto di prova in ordine alle circostanze allegate dagli attori e l'inammissibilità e infondatezza della domanda subordinata.
3. La causa è stata avviata a decisione senza estensione del contraddittorio e senza esperimento di attività istruttoria.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
4. Si deve confermare il rigetto di autorizzazione alla chiamata in causa. Sul punto merita osservare
3 che parte attrice ha proposto, tra l'altro, una domanda di condanna alla restituzione di somme e risarcitoria astrattamente rivolta nei confronti anche di potenziali convenuti che non ha però direttamente chiamato in giudizio, rimettendo la valutazione al giudice. Una simile condotta processuale si pone in pieno contrasto con il principio dispositivo del procedimento civile, atteso che rimette al giudicante una scelta che spetta eminentemente ed esclusivamente alla parte e cioè quella di scegliere i destinatari delle sue pretese. Parte attrice, inoltre, neppure ha allegato quali somme avrebbe versato alla convenuta ovvero agli altri soggetti di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa e neppure in che termini la convenuta e gli altri soggetti avrebbero operato o co-operato per causare i danni quantificati in citazione.
A prescindere da ogni considerazione circa gli effetti di una simile prospettazione sulla fondatezza delle domande formulate, ne consegue comunque l'assoluta inopportunità del coinvolgimento nel giudizio di altri soggetti.
5. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata. La domanda principale relativa all'accertamento della nullità del mutuo è infatti correttamente diretta nei confronti della controparte che, a prescindere dalla cessione del diritto di credito derivante dal negozio, stipulò in origine il contratto. In assenza di una valida cessione del contratto nel suo complesso, nel caso neppure prospettata, ed in presenza di una cessione del solo credito derivante dal contratto, permane la legittimazione del contraente originario in ordine alle azioni destinate ad incidere sulla validità del rapporto (cfr. sul tema Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/02/2020, n. 3034 ove si legge: “Questa Corte ha così puntualizzato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario”).
6. Anche l'eccezione di giudicato è infondata. La parte convenuta opposta nel procedimento svoltosi avanti al tribunale di Alessandria è infatti diversa dall'attuale convenuta ed è succeduta all'odierna convenuta solo in alcuni dei diritti derivanti dal contratto e non il contrario. Atteso che l'articolo 2909
c.c. estende gli effetti del giudicato agli aventi causa e agli eredi delle parti coinvolte nel giudizio definito, non è possibile estendere gli effetti di quella pronuncia nei confronti della società odierna convenuta.
7. In ordine al merito della domanda di nullità del mutuo per mancata valutazione del merito creditizio, si osserva anzitutto che non sussiste alcuna disposizione nell'ordinamento che disponga la
4 nullità del contratto in conseguenza della mancata valutazione del merito creditizio.
La più recente giurisprudenza di legittimità, del resto, esplicitamente esclude che dalla mera mancata valutazione del merito creditizio possa discendere una pronuncia di nullità del contratto, anche in riferimento al contratto concluso con un consumatore (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/10/2024, n.
26248 “I principi di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito, unitamente alla diligenza qualificata richiesta al bonus argentarius, devono essere osservati anche nei finanziamenti di "fascia bassa" (fino a trentamila euro), erogati nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi del
c.d. decreto liquidità, pur se la banca finanziatrice dell'impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia Pmi gestito da;
va però cassata la decisione di merito, che Controparte_10
dalla mancata applicazione di detti principi aveva fatto automaticamente conseguire un concorso della banca nel reato di bancarotta semplice e, quindi, la nullità del contratto di mutuo, in quanto la mancata valutazione del merito creditizio comporta soltanto il risarcimento dei danni”).
Le riflessioni giurisprudenziali in proposito, tratteggiate in motivazione nella sentenza appena citata e cui ha partecipato anche questo tribunale con la pronuncia invocata dalla parte attrice, del resto correlano la nullità di eventuali contratti di finanziamento non alla mancata valutazione del merito creditizio in sé stessa, ma alla violazione di norme imperative, penali o meno, oppure ancora a difetti genetici inerenti gli elementi essenziali del contratto, di cui la mancata valutazione del merito creditizio potrebbe al più costituire un elemento sintomatico.
Anche la giurisprudenza unionale invocata dalla parte attrice (Corte di giustizia UE Terza Sezione, 11- gennaio-2024 in C. 755-22) non risulta pertinente atteso che si riferisce ad un caso nel quale la sanzione della nullità del contratto per mancata valutazione del merito creditizio è prevista dall'ordinamento interno e in alcun modo giunge a sostenere che la sanzione di nullità in tali casi sia imposta quale soluzione dal diritto unionale, per altro avente quale base giuridica una direttiva (la
2008/48) il cui termine di adeguamento era fissato all'11 giugno 2010 e dunque in data successiva alla stipulazione del contratto oggetto della presente controversia.
Sempre a proposito della valutazione del merito creditizio si osserva che anche l'art. 124 bis del TUB
è in vigore dal 19.9.2010 essendo stato inserito nel testo unico dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e non era quindi in vigore all'epoca in cui fu stipulato il contratto, né la modifica del
2014 comportò un qualche aumento del credito.
Non è dunque predicabile alcuna nullità del contratto di mutuo sulla scorta della prospettazione attorea, né emergono dagli atti altri elementi che lascino dubitare della validità dello stesso.
Le considerazioni appena esposte consentono di rigettare la domanda di accertamento della nullità del negozio, senza necessità di scrutinare l'eventuale e contestata reale qualità di consumatori degli attori
5 (quantomeno dubbia alla luce delle modalità dell'operazione cui era destinato il mutuo) e lo svolgimento di una valutazione del merito creditizio, circa la quale vi è per altro riscontro in atti (cfr. doc. 8 convenuta).
8. Alla reiezione della domanda dichiarativa della nullità consegue il rigetto della domanda restitutoria, del resto infondata anche in ragione della mancata allegazione e documentazione da parte degli attori degli importi versati alla parte convenuta, elemento costitutivo ulteriore e fondamentale della domanda di ripetizione d'indebito.
9. Anche la domanda risarcitoria, pressocché priva d'illustrazione, ma che parrebbe fondata sempre sull'invocata nullità del vincolo in conseguenza della mancata valutazione del merito creditizio è infondata in ragione del rigetto della domanda di nullità e comunque per la mancata allegazione e prova di qualsivoglia profilo di danno, nonché per la dimostrazione di qualsiasi violazione di legge o norma di condotta o sussistenza di nesso causale.
10. La domanda subordinata d'illecito arricchimento è infine inammissibile perché la stessa non può essere proposta laddove sia prospettabile, e nel caso prospettata, un'azione tipica destinata a conseguire il medesimo risultato ma tale azione sia stata ritenuta in concreto infondata (cfr. tra le altre
Cass. civ., Sez. III, 02/08/2013, n. 18502; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/04/2009, n. 8020).
Un'azione basata sull'articolo 2041 c.c. sarebbe comunque infondata perché in primo luogo non ne sono allegati né documentati gli elementi costitutivi e poi perché, come ritenuto, esiste un valido e lecito motivo per i pregiudizi patrimoniali che gli attori, pur non chiaramente né specificamente allegandoli, ritengono di aver subito.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria e di quella decisoria caratterizzate da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande svolte in via principale dagli attori.
DICHIARA inammissibile la domanda subordinata.
Condanna gli attori in solido a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 50.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
6 Così deciso il 10 luglio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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