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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1777 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1 dall'avv. Francesco Fasanella;
- attori - contro
p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe - nella qualità di eredi di Per_1
deceduta l'8.9.2019 - hanno evocato in giudizio assumendo
[...] Controparte_1
che la predetta dante causa in data 17.5.2017 aveva stipulato con la Controparte_1 polizza assicurativa n. 224025000902651, denominata “Assicurazione Infortuni Famiglia”, della durata di 3 anni, che prevedeva, in ipotesi di morte, un indennizzo di € 62.920,00.
Hanno, poi, riferito che in data 5.9.2019 l' era stata coinvolta in un sinistro, in Per_1
conseguenza del quale, avendo riportato gravi lesioni, era stata trasportata dal personale del 118 presso l'Ospedale di Castrovillari e, successivamente, trasferita al presidio Ospedaliero Annunziata di Cosenza, dove era deceduta in data 8.9.2019.
Hanno, dunque, dedotto l'inadempimento della società convenuta rispetto all'obbligo di indennizzo derivante dal disposto di cui all'art.
7.4 della polizza sopra richiamata, ritenendo la sussistenza di tutti i presupposti ivi previsti, così invocando la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 62.920,00, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 2.3.2022 si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto Controparte_1 ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte attrice, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa, eccependo l'inoperatività della polizza in ragione della patologia (disturbo bipolare, trattato con terapia di neurolettici) da cui era affetta l' , Per_1
secondo quanto previsto dalla clausola n. 3.9 (rubricata “Persone non assicurabili”) delle Condizioni di Assicurazione, secondo cui “L'Impresa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, per quest'ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato”. Ha, inoltre, contestato il quantum richiesto dagli attori deducendo che l'indennizzo deve essere diviso tra tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dalla polizza.
Esperita la procedura di mediazione, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'udienza “cartolare” del 10.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Con specifico riferimento al contratto di assicurazione va, poi, osservato come la Suprema Corte abbia efficacemente chiarito che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, ord. 23/01/2018,
n.1558; Cass. civ., sez. III, ord. 8 aprile 2020, n. 7749).
3. E' noto che l'istruzione probatoria si colloca naturaliter subito dopo la fissazione del thema decidendum ovvero dopo la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio, così presupponendo logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti, motivo per cui la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.
Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum da un lato, e attività probatoria dall'altro, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di
“necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova), tanto più se la deficienza in punto di allegazione riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali.
4. Tanto premesso, par d'uopo registrare come costituisca profilo pacifico e documentato per tabulas che ebbe a stipulare con la polizza Persona_1 Controparte_1 assicurativa “tutela infortuni famiglia” n. 224025000902651.
Alla luce, poi, degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, può rilevarsi come gli attori abbiano fornito prova che in data 5.9.2019 la predetta contraente - mentre stava percorrendo la SP
241 con direzione Castrovillari - perse il controllo dell'auto andando ad impattare contro un muretto.
In particolare, il teste - escusso all'udienza del 22.9.2023 sulla circostanza di cui al n. Testimone_1
1) della memoria istruttoria di parte attrice (“In data 05.09.2019, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a bordo della sua autovettura la SP 241, notava una Fiat 500 L posta di traverso sulla carreggiata opposta e con la parte anteriore completamente distrutta?”) - ha così dichiarato:
“confermo il cap.
1. Sopraggiungevo subito dopo l'impatto.”. Ha, poi, confermato la circostanza n.
2) (“L'autovettura era condotta dalla sig.ra ”) dichiarando di conoscere Persona_1 personalmente l' e la circostanza n. 3) (“La sig.ra lamentava un forte Per_1 Persona_1 dolore alla gamba e al torace?”) aggiungendo “che aveva difficoltà respiratoria. Rimaneva in auto fino al sopraggiungere del servizio 118”.
Dalla cartella clinica risulta che l' è stata poi trasportata presso l'Ospedale di Per_1
Castrovillari, e, successivamente, presso il Presidio Ospedaliero di Cosenza con diagnosi di “grave insufficienza respiratoria post traumatica”, dove è deceduta in data 8.9.2019 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), venendosi così a concretizzare il rischio (ovvero la morte dell'assicurato) al verificarsi del quale la Compagnia, con il contratto de quo, si era impegnata all'esecuzione della prestazione (ovvero al pagamento dell'indennizzo) in favore dei beneficiari.
Di converso, ritiene questo Tribunale che parte convenuta non abbia assolto all'onere della prova, sulla medesima incombente, afferente alla dedotta insussistenza del diritto di controparte al conseguimento dell'indennizzo previsto in contratto in ragione dell'asserito operare dell'art.
3.9 delle Condizioni di Assicurazione (secondo cui “L'Impresa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, per quest'ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato”).
Sulla base della cartella clinica allegata in atti, parte convenuta sostiene che fosse Persona_1 affetta da un “disturbo bipolare in trattamento con rilevante terapia con neurolettici” e che tale patologia rientrerebbe tra quelle per le quali verrebbe a non operare la copertura assicurativa.
Quanto sostenuto dalla convenuta non trova riscontro in atti, stante l'assenza di rigoroso fondamento probatorio a sostegno di detta prospettazione.
Detto che “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cassazione civile, n. 16737 del 17 giugno 2024; richiama Cass. n. 27471/2017 e Cass. n. 27288/2022), alcun decisivo valore probatorio può, dunque, ad esse essere attribuito. Invero, nella cartella clinica viene riportata in anamnesi patologica una presunta diagnosi di bipolarismo, e altra di depressione;
tuttavia, tali patologie non trovano riscontro in nessuna certificazione medica specialistica, né può desumersi con certezza scientifica che tali patologie rientrino tra quelle ricomprese nella disciplina della suddetta clausola di inoperatività della polizza.
Priva di adeguato riscontro probatorio è rimasta anche la prospettazione secondo cui dal decesso avvenuto dopo tre giorni dal sinistro si desumerebbe che la morte dell' sarebbe da Per_1
ascrivere non esclusivamente al sinistro de quo, ma a molteplici concause tra cui le preesistenti patologie da cui la contraente sarebbe stata affetta.
Né tanto meno può ritenersi l'esclusione dell'operatività della polizza de qua in ragione del mero uso di psicofarmaci da parte dell'assicurata, in ragione dell'operare dell'art.
3.7 delle Condizioni di
Assicurazione, secondo cui “Sono altresì esclusi gli infortuni: […] o) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni”, poiché anche tale circostanza è rimasta anch'essa priva di riscontro accertamento.
Sarebbe stato onere della convenuta compagnia offrire prova rigorosa che il decesso della contraente si fosse verificato a causa delle patologie preesistenti o all'abuso (e non al semplice uso) di psicofarmaci.
Parte convenuta ha mancato del tutto di allegare (e, tanto meno, di provare) la patologia da cui era affetta la contraente, così come le eventuali concause che avrebbero contribuito al decesso.
In conclusione, in ragione di tale complessivo ordine di ragioni, non avendo parte convenuta fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento e non essendo stata allegata la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa, la domanda attorea va accolta.
5. In merito al quantum, il contratto assicurativo de quo prevede tra le condizioni particolari che il capitale assicurato venga ripartito “in parti uguali tra tutti i componenti il nucleo familiare”, mentre l'art.
4.1 delle Condizioni di Assicurazione (rubricato “Caso di morte”) stabilisce che “Il capitale assicurato per il caso di morte è dovuto dall'Impresa soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza della polizza, si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto
l'infortunio stesso. In mancanza di diversa disposizione il capitale viene liquidato agli eredi legittimi in parti uguali”.
A tal riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 11421/2021, hanno stabilito che “nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.” Ed ancora: “Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.”
Ebbene, dal certificato di morte dell' emerge che la stessa risultava essere vedova alla Per_1
data del decesso;
pertanto, anche a voler ripartire il capitale tra tutti i componenti del nucleo familiare, essendo l' e il marito deceduti (quest'ultimo in data Per_1 Persona_2
antecedente al decesso della contraente), eredi legittimi di entrambi - in base alla dichiarazione sostitutiva autenticata da pubblico ufficiale - sono gli odierni attori, ai quali, quindi, deve essere riconosciuta la somma di € 62.290,00, oltre interessi dal dì di ricezione della messa in mora del
14.10.2019 e sino al soddisfo.
Infine, non può ritenersi applicabile all'indennizzo la riduzione disciplinata dall'art.
3.1 delle
Condizioni di Assicurazioni, stante l'assenza di prova in ordine al mancato uso della cintura di sicurezza da parte di Persona_1
Vertendosi in ipotesi di debito di valuta - come tale non soggetto ad automatica rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno da allegarsi e provarsi dal creditore, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cassazione civile, sez. III,
12/03/2014, n. 5639) - non avendo parte attrice fornito prova al riguardo, alcuna somma può essere a questi riconosciuta a titolo di rivalutazione monetaria.
6. Priva di pregio è, invece, la richiesta attorea volta a far “accertare e dichiarare la responsabilità oltre il massimale per mala gestio della con riferimento al contratto di Controparte_1
polizza infortuni n. 224.025.0000902651 stipulato in data 18.05.2017 scadenza ore 24:00 del
18.05.2020 con la sig.ra e, per l'effetto, condannare la al Persona_1 Controparte_1 pagamento di quanto dovuto secondo equità.”
A tal proposito va ricordato come per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale non sia sufficiente la sola prova della condotta contra legem asseritamente posta in essere da controparte, dovendo - altresì - esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale e non del soggetto che assume essere stato danneggiato, oltre alla sua specifica entità.
Ed infatti, “Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, venendo alla fattispecie in esame, ritiene questo Tribunale che la domanda risarcitoria azionata dagli attori non meriti accoglimento, non avendo costoro adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta inadempiente ascritta alla società convenuta.
7. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.150,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1777/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore dei primi, nella misura della metà ciascuno - della complessiva somma di € 62.920,00, oltre interessi dal dì di ricezione della messa in mora del 14.10.2019 e sino al soddisfo, per le causali illustrate in parte motiva.
2) Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte attrice - le spese e competenze di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in € 7.200,00, oltre ad esborsi documentati pari ad € 545,00 ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.