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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.153/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 32 /2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 153/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Quirino Mescia e Simona Parte_1
D'Alessandro, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 17.04.2024 il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda di
[...]
, volta al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico Parte_1 della cd Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Premesso di aver prestato servizio come docente, con contratto a tempo determinato in qualità di supplente, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio, in quanto docente a tempo determinato, invocando i principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3,
35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo
Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, e degli artt. 63 e 64 CCNL
Comparto Scuola.
Il resistente contestava la domanda. Nelle note conclusive, prendendo atto del CP_1
nuovo orientamento giurisprudenziale, non si opponeva alla concessione della carta, chiedendo che si disponesse l'integrale compensazione delle spese.
2. Il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, dunque, complessivamente, di € 1.500,00, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con condanna del a provvedere all'accreditamento sulla predetta carta della somma spettante, oltre CP_1
interessi e rivalutazione. Il Giudice di primo grado compensava le spese di lite, “attesa
l'adesione del a seguito del recente intervento della S.C.” CP_1
3. Avverso tale decisione propone appello , limitatamente al capo con cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha statuito la compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c.
Ricorda che il diritto dei docenti precari alla carta docenti è stato accertato, prima ancora dell'intervento della Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato, con sentenza n.1842/2022, sia dalla Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022. Da ultimo è, infine, intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n.29961/2023, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a livello nazionale e internazionale.
2 Nessuna delle ipotesi di compensazione previste dall'art. 92, co.2, c.p.c., ricorrerebbe nel caso di specie, non essendovi soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Né sarebbero ravvisabili le
“altre gravi ed eccezionali ragioni” pure legittimanti la compensazione secondo il testo del richiamato art. 92 c.p.c., risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Certamente non rientrerebbe nelle “gravi ed eccezionali ragioni”, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (ordinanza n. 23186/2020), la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto.
Aggiunge che al momento della proposizione dell'appello persisterebbe l'inadempimento dell'amministrazione, anche in considerazione del fatto che con il D.L. n. 69/2023 si è riconosciuto il diritto alla carta docente solo ai docenti precari con contratto fino al 31 agosto e limitatamente all'a.s. 2023/2024.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, con condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio di secondo grado.
4. Si è costituito il , chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello e, subordinatamente, di “contenere al minimo le spese di giudizio da liquidare in favore della parte privata relative al primo grado di giudizio, applicando i minimi tabellari, con ogni ulteriore riduzione di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase di studio della controversia”. Chiede, inoltre, compensarsi le spese del presente grado di giudizio
Deduce che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla compensazione delle spese, dato il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di riconoscere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ai docenti cd. precari, esistente in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della S.C. n. 29961/2023, e considerata anche la non opposizione dell'Amministrazione scolastica all'emissione della carta docente in favore dell'odierna appellante. Aggiunge che ai fini della decisione va tenuto conto dell'elevato grado di serialità che connota la controversia, cosicché, in caso di accoglimento dell'avverso appello, non dovrebbe essere liquidato il compenso per la fase di studio della controversia, avendo i molteplici ricorsi depositati da controparte identico contenuto.
3 In subordine si chiede che siano compensate le spese del secondo grado non essendo le censure avversarie imputabili alla condotta ascrivibile all'Amministrazione, sia in sede amministrativa che in sede processuale.
5. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le stesse si riportavano alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti di causa, veniva emessa sentenza, mediante redazione di dispositivo.
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6. L'appello è fondato dovendosi riformare la sentenza impugnata, che per il resto va confermata, limitatamente alla statuizione sulle spese.
7. Compensando tra le parti le spese del giudizio “attesa l'adesione del a seguito del CP_1 recente intervento della S.C.”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Come è noto, il principio cardine che regola la materia delle spese è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. È stato affermato dalla Corte di Cassazione che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass.
17 ottobre 2013, n. 23632). Al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). Quanto alla compensazione delle spese processuali, la norma che la prevede, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006,
4 poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132. Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n.
132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
Nel caso in esame, non ricorre alcuna di dette ipotesi. Come evidenziato dall'appellante la questione della cd Carta docente era da tempo all'attenzione dei giudici di merito, non presentando, quindi, profili di particolare novità. Va, peraltro, considerato che il ricorso d primo grado è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Campobasso in data
24.02.2023, dopo che sulla questione si erano già pronunciati in senso favorevole ai docenti precari sia il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.03.2022, sia la CGUE, VI sezione, con la decisione del 18.05.2022, resa nella causa C 450/21.
Né è stato documentato che il procuratore della odierna appellante abbia depositato, in un limitato arco temporale, come allegato dall'Avvocatura dello Stato, un numero elevatissimo di ricorsi individuali aventi chiara identità oggettiva.
8. La sentenza va, quindi, limitatamente alla statuizione relativa alle spese, riformata, dovendosi porre a carico del originario resistente, risultato soccombente, le spese del giudizio CP_1 di primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la non complessità della causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ritiene il collegio che vada liquidato anche il compenso per la fase studio della controversia, essendo stata comunque effettuata dal difensore la valutazione specifica delle pretese della ricorrente ai fini della azionabilità delle stesse.
5 9. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 17.04.2024 dal Tribunale di
Campobasso - Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 08.10.2024 da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante p.t., ogni contraria istanza,
[...] Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.030,00, oltre Parte_1
rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 anche delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione.
Campobasso, 19.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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