Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Alla stregua dell'art. 7 r.d. n. 163 del 1938 e dell'art. unico legge n. 552 del 1955, il personale amministrativo e sanitario addetto alle infermerie è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ancorché dette infermerie operino all'interno di strutture di assistenza e beneficenza (nella specie casa di riposo), senza che su detto obbligo assicurativo possa influire, per il passato, l'art. 3 legge n. 335 del 1995 (prevedente tale obbligo solo per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB o loro reparti convenzionati col servizio sanitario nazionale), trattandosi di norma destinata ad operare per il futuro (dal 1-1-1996) e pertanto non incidente sui rapporti pregressi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2005, n. 19741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19741 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MAIORANO ES Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA PROTETTA CO ON, in persona del presidente pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato COGGIATTI Claudio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO ZANASI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA Fabrizio FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 592/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 20/03/03 - R.G.N. 844/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/04/05 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato COGGIATTI;
udito l'Avvocato CORRERÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS di Modena otteneva dal Pretore di Modena un decreto ingiuntivo per la somma di lire 445.624.449 nei confronti della SA RO ES AT di Spilamberto, destinata al ricovero ed alla assistenza di persone anziane in stato di non autosufficienza. Il decreto ingiuntivo era emesso sul presupposto della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di due infermiere professionali e riguardava il mancato pagamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi relativamente a tutto il personale dipendente della SA.
Il Tribunale di Modena accoglieva l'opposizione della SA RO revocando il decreto ingiuntivo, osservando che pur non essendo escludibile - in astratto - l'obbligo assicurativo nel caso in cui la struttura protetta svolga compiti sanitari, nel caso di specie, tuttavia, si trattava di persone non ricoverate nella struttura, in quanto afflitte da patologie acute e nemmeno da malattie infettive, ma da malattie oramai consolidate, in mancanza di idonei supporti nelle rispettive famiglie di origine.
Con sentenza 12 dicembre 2002 - 20 marzo 2003 la Corte d'Appello di Bologna accoglieva l'appello dell'INPS, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo.
I giudici di appello esaminavano le disposizioni di leggi vigenti in materia di obbligo contributivo per l'assicurazione tbc, in particolare la legge n. 552 del 1^ luglio 1992, richiamando anche alcune decisioni di questa Corte.
Gli stessi giudici osservavano che non poteva condividersi l'interpretazione data dal giudice di primo grado, secondo il quale l'assicurazione tbc sarebbe limitata alle sole malattie in fase acuta ed a quelle contagiose.
L'insegnamento di questa Corte, infatti, è nel senso dell'obbligo assicurativo di tutto il personale (sia quello sanitario che quello amministrativo) addetto alle istituzioni che accolgono ammalati bisognosi di particolari cure specialistiche, e cioè ad istituzioni rientranti nel novero delle infermerie, anche se le stesse operino nell'ambito di una più vasta struttura con compiti anche di assistenza e beneficenza (come quella della SA RO AT di Spilamberto).
All'interno di questa SA, secondo gli accertamenti compiuti dall'INPS (non contraddetti dallo Statuto della Cassa che tra gli scopi perseguiti dalla stessa prevede che la SA debba svolgere un servizio socio-sanitario a favore di quella parte della popolazione anziana ricoverata che si trovi in uno stato di non autosufficienza psicofisica) operava una struttura che aveva tutte le caratteristiche di ambulatorio o infermeria.
Avverso questa decisione la SA RO ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da cinque motivi.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la SA ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'articolo unico della legge n. 552 del 1955 e all'articolo 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935,
nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la portata dell'art. 38 e non avervi dato applicazione, senza portare alcun argomento come motivazione.
Tale disposizione infatti stabilisce che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi gli operai, agenti e impiegati delle Istituzioni pubbliche di beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e previdenza. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nuovamente violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'articolo unico della legge n. 552 del 1955 e all'art. 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935
nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale ritenuto che la casa RO ES AT rientrasse tra le "Istituzioni pubbliche sanitarie" anziché tra quelle di beneficenza, senza alcuna motivazione. Alla luce delle disposizioni di legge all'epoca vigenti potevano definirsi "istituzioni pubbliche sanitarie" quelle abilitate per legge a svolgere compiti di assistenza sanitaria, e non le PA, che non svolgono, di norma, alcuna funzione sanitaria ovvero la svolgono solo marginalmente, a meno che non eroghino stabilmente, continuativamente e con notevole impiego di risorse, prestazioni sanitarie ai loro assistiti.
Non vi è alcuna ragione logica, sottolinea la ricorrente, per fare rientrare una istituzione che svolga solo compiti assistenziali - e solo episodicamente eroghi qualche marginale e generica prestazione sanitaria - tra le istituzioni pubbliche sanitarie. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'articolo unico della legge n. 552 del 1955 e agli articoli 7 ed 8 del R.D. n. 1631 del 1938 ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,
per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente l'esistenza di una qualsiasi infermeria all'interno della struttura protetta, per far scattare l'obbligo assicurativo contro la tbc, senza peraltro indagare se all'interno della SA RO ES AT esistesse una infermeria avente tutte le caratteristiche di cui agli articoli 7 ed 8 del R.D. n. 1631 del 1938. Il nucleo fondamentale della sentenza impugnata si imperniava sulla esistenza di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte che sin dal 1982 avrebbe sancito l'assoggettamento alla disciplina di cui alla legge del 1955 di tutte le istituzioni di pubblica assistenza all'interno delle quali vi fosse una infermeria e sulla constatazione che all'interno della SA RO vi fosse appunto un locale adibito ad infermeria.
Entrambe queste premesse erano tuttavia infondate. Infatti, l'orientamento giurisprudenziale annunciato dalla Corte bolognese non era mai esistito, così come non era mai esistita una vera e propria infermeria all'interno della SA RO di Spilamberto.
Molto più semplicemente le decisioni di questa Corte avevano riconosciuto l'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la tbc nel caso di addetti ad istituzioni che accolgono malati non bisognosi di particolari cure specialistiche e cioè ad istituzioni rientranti nel novero delle infermerie, così come definite dall'art. 7 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631.
Il tratto caratteristico di queste infermerie è la loro idoneità ad accogliere la degenza, cioè il ricovero prolungato, di malati acuti, cronici o convalescenti.
In entrambi i casi esaminati da questa Corte, nelle Case di ricovero si trovavano infermerie ove venivano praticate terapie mediche o chirurgiche così come previsto dal R.D. n. 1631 del 1938. Le fattispecie esaminate erano in tutto diverse da quella della SA AT di Spilamberto nella quale non vi erano infermerie o altri luoghi nei quali soggiornassero abitualmente persone ammalate, alle quali fosse stabilmente addetto apposito personale. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 comma 28 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale applicato la norma citata nonostante la questione fosse stata espressamente proposta sin dalla memoria difensiva di primo grado.
Per il periodo precedente il gennaio 1996 nessuna PA era soggetta all'obbligo assicurativo per la tbc. Tale norma prevede l'assoggettamento alla disciplina dell'assicurazione contro la tbc a partire dal gennaio 1996 delle sole PA convenzionate con il SSN ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978. La convenzione stipulata tra SL e SA RO era ben diversa dalle convenzioni previste dall'art. 26.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente è contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS avesse richiesto il pagamento dei soli contributi relativi all'assicurazione contro la tbc, con conseguente esclusione dalla materia del contendere, dei contributi relativi al rapporto (di preteso lavoro subordinato) intercorso con NI AN. I giudici di appello avevano ritenuto che l'INPS avesse richiesto i contributi obbligatori relativi al periodo agosto 1979-maggio 1993, precisando che nel procedimento di primo grado le parti non avevano affatto dibattuto la questione del rapporto di lavoro della AN. Poiché questo, secondo gli accertamenti dell'INPS, si sarebbe svolto nel periodo luglio-novembre 1992 e aprile 1993 non si vede per quale ragione anche i contributi richiesti per la AN non avrebbero dovuto essere ricompresi tra quelli richiesti dall'INPS per il più ampio periodo agosto 1979-maggio 1993.
Non rispondeva comunque a verità che la SA RO non avesse sollevato alcuna questione su questo punto. Sarebbe stato onere dell'INPS, secondo le regole generali, fornire la prova del proprio credito. Il che non era avvenuto nel caso di specie.
I cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Secondo la ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe errato affermando, senza alcuna motivazione, l'esistenza di un suo obbligo contributivo: infatti, la SA di Riposo ha natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e di Beneficenza e, come tale, ha diritto ai benefici contemplati dall'art. 38 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, essendo una "struttura" esercente nel "campo socio -
assistenziale" e non una struttura sanitaria.
Quella che allora veniva chiamata dall'INPS come "infermeria" altro non era se non un locale, nel quale per alcune ore alla settimana prestava servizio un medico dell'SL.
Osserva il Collegio:
L'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935/ n. 1827 ha posto l'obbligo di assicurazione contro il rischio della TBC per tutti i lavoratori dipendenti, facendo salve solo specifiche esclusioni contemplate nel medesimo decreto.
Il successivo art. 38 dello stesso Decreto precisa che sono esclusi dall'obbligo generale di assicurazione contro la TBC i lavoratori dipendenti delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza, purché agli stessi sia assicurato un trattamento di previdenza. In data 1^ luglio 1955, la legge n. 552 - con articolo unico - ha quindi esteso l'obbligo dell'assicurazione in questione a tutto il personale, di qualsiasi categoria, che operi presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra struttura pubblica sanitaria. Nel caso di specie, la questione dell'obbligo contributivo nei confronti dell'assicurazione contro la TBC riguarda - secondo il verbale di accertamento dell'INPS- esclusivamente il personale amministrativo e sanitario che presta servizio presso la SA RO ES AT di Spilamberto.
Prima di esaminare lo specifico punto di diritto sottoposto al suo esame, il giudice di appello ha preso in esame le norme statutarie e la stessa origine della SA di Riposo.
In punto di fatto, dopo aver osservato che tra i fini istituzionali della SA vi è il ricovero di anziani ultrasessantenni, inabili a proficuo lavoro e di malati cronici incurabili, non contagiosi, ha accertato che la stessa è risultata organizzata in diversi padiglioni e con una unica infermeria, cui è adibito apposito personale (si tratta di suore infermiere).
Tenuto conto delle contestazioni dell'INPS contenute nel verbale Ispettivo agli atti, l'unica questione da risolvere è pertanto se la unica infermeria della SA di Riposo sia, o meno, inquadrabili come una delle "istituzioni pubbliche sanitarie" indicate nell'articolo unico della legge del 1955.
La Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto che l'unica infermeria della SA di Riposo sia una vera e propria struttura sanitaria, in quanto accoglie malati acuti, convalescenti o cronici, ai quali vengono praticate terapie mediche o apposite cure chirurgiche. Ciò in linea con quanto stabilito dall'art. 7 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 ("Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali"), secondo il quale:
"Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.
Le infermerie si distinguono in:
a) infermeria per malati acuti;
b) infermeria per convalescenti (convalescenziari); e) infermerie per malati cronici (cronicari)...".
Con sentenza 3756 del 18 giugno 1982, questa Corte Suprema, decidendo in un caso analogo, ha affermato che, seppure lo scopo della SA di Riposo di cui trattasi coincide con lo scopo di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, è indubbio che l'infermeria ad essa annessa, qualunque sia la ragione per la quale un assistito sia ricoverate, costituisca una struttura a disposizione della collettività nel campo dell'assistenza sanitaria. Secondo la ricorrente, pertanto, il Tribunale avrebbe errato affermando, senza alcuna motivazione, l'esistenza di un suo obbligo contributivo: infatti, la SA RO AT ha natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e, come tale, ha diritto ai benefici contemplati dall'art. 38 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, essendo una "struttura" esercente nel "campo socio -
assistenziale" e non una struttura sanitaria. "Di fatto - ha osservato ancora questa Corte nella sentenza sopra richiamata - l'infermeria rappresenta un organismo ausiliario di carattere sanitario nell'ambito dello stesso Ente che, oltre ad offrire ricovero agli invalidi, provvede alla loro cura, sia che la malattia sia la causa diretta dell'invalidità1, sia che questa rappresenti un evento che può verificarsi durante il periodo di ricovero" concludendo che " le strutture infermieristiche, ai fini della legge 1 luglio 1955, n. 552, vanno ricomprese tra le strutture pubbliche sanitarie".
"Questo concetto, genericamente espresso dalla norma legislativa, costituisce, come è stato detto, un concetto residuale rispetto a tutti gli altri organismi esemplificativamente indicati nella norma stessa, la quale abbraccia qualsiasi organismo sanitario pubblico o privato, che raccolga persone ammalate e destinate a cure mediche e chirurgiche".
Tali conclusioni non contrastano con le disposizioni di cui alla legge 833 del 23 dicembre 1978, secondo le quali deve considerarsi sanitaria ogni struttura che tenda al mantenimento ed al recupero della salute del malato;
"Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali..." (art, 1 comma 3);
e "nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti stillo stato di salute degli individui e della collettività" (art. 1 comma 4).
Come è stato posto in luce nella precedente decisione di questa Corte (3756 del 1982), il legislatore del 1955 ha inteso con la locuzione "istituzione pubblica sanitaria" far riferimento ad ogni altro presidio sanitario, precedentemente indicato dalla stessa norma.
L'ampiezza della formula legislativa si spiega agevolmente con la finalità' perseguita dal legislatore che è appunto quella di proteggere il personale che opera in ambienti sanitari, nei quali è comunque possibile il contagio tubercolare, da tutte quelle conseguenze che potrebbero derivare dall'insorgenza della malattia. In sostanza, la legge 552 del 1955 non ha ritenuto opportuno mantenere il beneficio dell'esonero dall'obbligo contributivo previsto dall'art. 38 citato per gli organismi sanitari aventi scopo benefico ed ha previsto l'obbligo assicurativo per "ogni altra istituzione pubblica sanitaria".
La tutela quindi non è limitata solo ai grandi complessi ospedalieri, pubblici e privati, ma si estende a tutti quei luoghi nei quali si registri la presenza organizzata di più' malati e riguarda tutto il personale amministrativo, sanitario e salariato, che presti servizio presso la struttura sanitaria o che sia direttamente in rapporto con la stessa struttura.
La Corte bolognese si è discostata dal suesposto principio di diritto laddove ha affermato, senza tuttavia aver compiuto alcun accertamento di fatto, che la SA RO AT di Spilamberto svolgeva presso la sua unica infermeria attività di assistenza sanitaria, seppur operante nell'ambito circoscritto della istituzione di assistenza e beneficenza, con la conseguenza che la stessa debba inquadrarsi, agli effetti della legge n. 552 del 1955, nello schema delle infermerie, intese come strutture a disposizione della collettività" o di parte di essa.
I giudici di appello hanno erroneamente attribuito decisivo rilievo alla circostanza che la SA RO non abbia contestato gli accertamenti effettuati dall'Ispettore di vigilanza dell'INPS, dai quali era risultata l'esistenza di una infermeria, all'interno della SA.
Nel caso di specie, invece, ciò che era in contestazione non era l'esistenza di un ambulatorio/o di una infermeria, per le esigenza degli anziani (prevista del resto espressamente nello Statuto) ma la funzione svolta dallo stesso ed il suo inquadramento in una delle strutture che ai sensi di legge sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria contro la tbc, anche se operanti nell'ambito di una più vasta struttura con compiti principali di assistenza e beneficenza. La decisione impugnata richiama le precedenti sentenze di questa Corte (nn. 8121 del 1997 e 7666 del 1998) ma giunge alla conclusione, non motivata, che la infermeria presso la SA RO svolgeva in effetti una attività sanitaria vera e propria per tutti gli ospiti, secondo le definizioni di cui all'art. 7 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 più sopra richiamate.
La sentenza deve essere cassata sul punto per difetto di motivazione. Il giudice di rinvio dovrà esaminare anche l'ulteriore questione della sussistenza del rapporto di lavoro della infermiera AN LE, non esaminata dai giudici di appello (ma comunque rientrante nel verbale di accertamento e oggetto di specifica domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo).
Va da ultimo rilevato che nel ricorso per Cassazione, la ricorrente ha formulato un esplicito richiamo, ai fini difensivi dedotti, alla recente legge di riforma previdenziale n. 335 dell'8 agosto 1995. Tale richiamo non può' essere ignorato, da questa Corte, anche se lo stesso non era originariamente contenuto nel ricorso introduttivo, coinvolgendo esso la applicazione, possibile anche di ufficio, di una norma di legge.
In particolare, la ricorrente richiama l'art. 3 capoverso 28 di tale legge, secondo il quale "A far data dal 1^ gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza PA (o loro reparti convenzionati con il servizio sanitario nazionale) ai sensi dell'art. 26 della legge 23 di dicembre 1978 n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria." Secondo la ricorrente proprio tale disposizione "significa che tutte le strutture che non si identificano, come nel caso, in questa fattispecie, ne restano escluse, sia per il passato, sia per il presente, sia per il futuro".
Il richiamo alla legge 335 del 1995 non porta tuttavia alcun argomento a favore della tesi propugnata dalla ricorrente, trattandosi di una disposizione evidentemente destinata ad essere applicata per il futuro ("A far data dal 1^ gennaio 1996"). Essa, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie, nel quale si discute di contributi obbligatori relativi al periodo 1979- 1993.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, stabilendo se la SA RO svolga - o meno - presso la unica infermeria attività di assistenza sanitaria.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005