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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
Contenente sentenza nella causa civile ex art.645 cpc R.G. 1310/2025
promossa da:
c.f. ), residente in Genova, , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante 8/8, presso e nello studio dell'Avv. Marino Farnè ; PEC: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende in virtù di Email_1 mandato in calce al ricorsi in opposizione a d.i.
ricorrente in opposizione contro
Il Sig. c.f.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Giorgio Emanuele
Uccello, del Foro di Genova, con studio in Corso A. De Stefanis 4/9,
Genova, c.f.: , che lo rappresenta e difende in CodiceFiscale_4 virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo ex artt.633 e segg. c.p.c.,
resistente opposto
1 All'udienza del 13/06/2025, avanti al Giudice Alessandro Mauceri, , sono comparsi, per parte ricorrente in opposizione , Parte_1
l'Avv,Raffaela Demaria, in sostituzione dell'Avv.Marino Farnè e per parte resistente opposta , l'Avv.Giorgio Emanuele Uccello, che discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni, la prima come in ricorso in opposizione a d.i. ed il secondo come da foglio di p.c. depositato telematicamente, autorizzando il giudice alla pronuncia della sentenza in loro assenza
Il Giudice, , a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., , uditi il difensori, si ritira in camera di consiglio per decidere
Il Giudice pronuncia la sentenza in assenza dei difensori
2 Concisi motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a d.i. la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio avanti codesto Tribunale il sig. per Controparte_1 ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo R. Ing. 2934/2024 del Tribunale di Genova, per il pagamento, della somma capitale di € 11.004,53 asseritamente richiesta a titolo di restituzione di somme di denaro versate in due soluzioni, la prima a mezzo assegno bancario intestato a Pt_1
dell'importo di euro 4.000,00 (doc. 1 fascicolo monitorio), la
[...] seconda a mezzo bonifico dell'importo di euro 7.000,00 ( doc.4 fascicolo monitorio) .
La richiesta restituzione di somme versate al soggetto che ne è stato beneficiario qualifica la domanda come domanda di restituzione di somme corrisposte a titolo di prestito pur non essendo citata dal richiedente , come nel caso di specie , tale causale.
Parte attrice opponente afferma che:
tali versamenti di denaro le sono stati effettuati a titolo di prestito ma che sono in realtà riconducibili a spontanee e deliberate offerte di aiuto con spirito di liberalità, giustificate dal rapporto di amicizia allora in essere tra le parti, entrambe soci dell'unione sportiva di Genova Sturla
“ ”; Persona_1 quando, nell'estate del 2018 la signora ha esternato difficoltà a far Pt_1 fronte a pagamenti relativi a importanti cure dentistiche, il sig. si CP_1
è volontariamente offerto di aiutarla economicamente;
L'esistenza del titolo fondante la richiesta di restituzione somme, ossia il contratto di mutuo, che invero la difesa avversaria non cita esplicitamente, non può desumersi solo dalla consegna del denaro, tramite assegno o bonifico. Il ricorrente, infatti, deve provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e la contestazione dell'opponente non determina l'inversione dell'onere della prova (Cass. 30944/2018; Cass.
9541/2010; Cass. 17410/2020). La consegna del denaro non è sufficiente per chiedere la ripetizione.
3 Il sig. si costituiva in giudizio con propria comparsa di Controparte_1 risposta, contestando la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo attorea e chiedendone la reiezione sul rilievo che la prova dell'esistenza dei crediti è fornita da quanto depositato e provato nel procedimento
R.G.11752/2024, D.I. 2934/2024 con gli allegati certificati, come risulta dal sistema telematico e su quanto riportato nei punti della comparsa di costituzione e risposta in riferimento ai seguenti allegati, riproposti nel presente procedimento: 01) retro/fronte assegno bancario CP_2
n.3712139089-09, per €.4.000,00, emesso il 03-08-2018; 02) CP_2
matrice assegno n.3712139089-09, emesso il 03 agosto 2018; 03)
[...]
estratto conto, Unicredit, al 30 settembre 2018; 04) CP_2 CP_2 ordine bonifico, Unicredit, per €.7.000,00 + spese d'€.4,53, eseguito
[...] il 17 ottobre 2018; 05) estratto conto, Unicredit, al 31 CP_2 dicembre 2018
Così riassunte le opposte prospettazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo si appalesa meritevole di accoglimento
All'esito dell'istruttoria documentale il convenuto opposto ha provato solo uno dei presupposti della loro domanda , consistente nell'intervenuto versamento dell'importo di Euro 11.000,00 in favore dell'attrice opponente attraverso la produzione in sede monitoria ed in questa sede dei seguenti documenti:
:01) retro/fronte assegno bancario n.3712139089-09, per CP_2
€.4.000,00, emesso il 03-08-2018; 02) matrice assegno CP_2
n.3712139089-09, emesso il 03 agosto 2018; 03) estratto CP_2 conto, Unicredit, al 30 settembre 2018; 04) ordine bonifico, CP_2
Unicredit, per €.7.000,00 + spese d'€.4,53, eseguito il 17 ottobre 2018;
05) estratto conto, Unicredit, al 31 dicembre 2018 CP_2
Provato tale presupposto della domanda di restituzione dell'asserito prestito, allo stato, la controversia risulta limitata alla individuazione del titolo del versamento, cioè di un accordo riconducibile al mutuo tra il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
4 Secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando
l'”accipiens” – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
Cfr. fra tutte Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n.180, alla quale si è uniformata la più recente giurisprudenza di merito, tra cui Tribunale
Asti, 25/05/2020, n.282 Corte appello Milano sez. I, 25/02/2020, n.642
Corte appello Napoli sez. III, 18/05/2020, n.1747 Corte appello Salerno,
17/01/2020, n.55 Corte appello Torino sez. I, 14/05/2019, n.806
Tribunale Perugia, 01/07/2019, n.1045 Tribunale Roma sez. XVII,
13/03/2019, n.5523;
Non vi è dubbio che parte resistente opposta non ha assolto all'onere di provare l'esistenza di un accordo riconducibile al mutuo, in quanto sia nella matrice dell'assegno (doc. 2 fascicolo monitorio.), sia nell'ordine di bonifico effettuato dal Sig. (doc. 4 fascicolo monitorio ), la CP_1 causale è stata lasciata in bianco ed in quanto non ha offerto prove volte a fornire chiarimenti a tale riguardo
Tale mancata prova da parte del convenuto opposto è dirimente ai fini del decidere e rende irrilevante la mancata prova da parte della attrice opponente della riconducibilità dei versamenti di denaro de quibus a spontanee e deliberate offerte di aiuto con spirito di liberalità per far fronte a cure dentistiche.
5 Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei valori minimi di cui al al DM 147/2022 , in ragione dell'estrema semplicità del contenzioso, con riferimento allo scaglione della domanda ( tra € 5.201,00 ad € 26.000,00) e riduzione del 50% del compenso per la fase di trattazione/istruttoria,non essendo state depositate memorie ex art.281 duodeecies penult. Co. CPC e non essendo stata svolta attività istruttoria
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
c.p.c.)
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo R. Ing. 2934/2024
b) Dichiara tenuto e condanna il Sig. c.f.: Controparte_1 [...]
a rifondere alla Sig.ra c.f. C.F._3 Parte_1
, le spese di lite, che liquida in € 118,50, C.F._1 per esborsi ed in € 2.120,00 per compenso professionale , di cui,
€ 460,00, per la fase di studio, € 389,00, per la fase introduttiva, €
420,00, per la fase di trattazione ed € 851,00, per la fase decisoria, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova all'udienza del 13 giugno 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri
7
VI SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES C.P.C.
Contenente sentenza nella causa civile ex art.645 cpc R.G. 1310/2025
promossa da:
c.f. ), residente in Genova, , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante 8/8, presso e nello studio dell'Avv. Marino Farnè ; PEC: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende in virtù di Email_1 mandato in calce al ricorsi in opposizione a d.i.
ricorrente in opposizione contro
Il Sig. c.f.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Giorgio Emanuele
Uccello, del Foro di Genova, con studio in Corso A. De Stefanis 4/9,
Genova, c.f.: , che lo rappresenta e difende in CodiceFiscale_4 virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo ex artt.633 e segg. c.p.c.,
resistente opposto
1 All'udienza del 13/06/2025, avanti al Giudice Alessandro Mauceri, , sono comparsi, per parte ricorrente in opposizione , Parte_1
l'Avv,Raffaela Demaria, in sostituzione dell'Avv.Marino Farnè e per parte resistente opposta , l'Avv.Giorgio Emanuele Uccello, che discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni, la prima come in ricorso in opposizione a d.i. ed il secondo come da foglio di p.c. depositato telematicamente, autorizzando il giudice alla pronuncia della sentenza in loro assenza
Il Giudice, , a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., , uditi il difensori, si ritira in camera di consiglio per decidere
Il Giudice pronuncia la sentenza in assenza dei difensori
2 Concisi motivi della decisione
Con ricorso in opposizione a d.i. la sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio avanti codesto Tribunale il sig. per Controparte_1 ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo R. Ing. 2934/2024 del Tribunale di Genova, per il pagamento, della somma capitale di € 11.004,53 asseritamente richiesta a titolo di restituzione di somme di denaro versate in due soluzioni, la prima a mezzo assegno bancario intestato a Pt_1
dell'importo di euro 4.000,00 (doc. 1 fascicolo monitorio), la
[...] seconda a mezzo bonifico dell'importo di euro 7.000,00 ( doc.4 fascicolo monitorio) .
La richiesta restituzione di somme versate al soggetto che ne è stato beneficiario qualifica la domanda come domanda di restituzione di somme corrisposte a titolo di prestito pur non essendo citata dal richiedente , come nel caso di specie , tale causale.
Parte attrice opponente afferma che:
tali versamenti di denaro le sono stati effettuati a titolo di prestito ma che sono in realtà riconducibili a spontanee e deliberate offerte di aiuto con spirito di liberalità, giustificate dal rapporto di amicizia allora in essere tra le parti, entrambe soci dell'unione sportiva di Genova Sturla
“ ”; Persona_1 quando, nell'estate del 2018 la signora ha esternato difficoltà a far Pt_1 fronte a pagamenti relativi a importanti cure dentistiche, il sig. si CP_1
è volontariamente offerto di aiutarla economicamente;
L'esistenza del titolo fondante la richiesta di restituzione somme, ossia il contratto di mutuo, che invero la difesa avversaria non cita esplicitamente, non può desumersi solo dalla consegna del denaro, tramite assegno o bonifico. Il ricorrente, infatti, deve provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e la contestazione dell'opponente non determina l'inversione dell'onere della prova (Cass. 30944/2018; Cass.
9541/2010; Cass. 17410/2020). La consegna del denaro non è sufficiente per chiedere la ripetizione.
3 Il sig. si costituiva in giudizio con propria comparsa di Controparte_1 risposta, contestando la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo attorea e chiedendone la reiezione sul rilievo che la prova dell'esistenza dei crediti è fornita da quanto depositato e provato nel procedimento
R.G.11752/2024, D.I. 2934/2024 con gli allegati certificati, come risulta dal sistema telematico e su quanto riportato nei punti della comparsa di costituzione e risposta in riferimento ai seguenti allegati, riproposti nel presente procedimento: 01) retro/fronte assegno bancario CP_2
n.3712139089-09, per €.4.000,00, emesso il 03-08-2018; 02) CP_2
matrice assegno n.3712139089-09, emesso il 03 agosto 2018; 03)
[...]
estratto conto, Unicredit, al 30 settembre 2018; 04) CP_2 CP_2 ordine bonifico, Unicredit, per €.7.000,00 + spese d'€.4,53, eseguito
[...] il 17 ottobre 2018; 05) estratto conto, Unicredit, al 31 CP_2 dicembre 2018
Così riassunte le opposte prospettazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo si appalesa meritevole di accoglimento
All'esito dell'istruttoria documentale il convenuto opposto ha provato solo uno dei presupposti della loro domanda , consistente nell'intervenuto versamento dell'importo di Euro 11.000,00 in favore dell'attrice opponente attraverso la produzione in sede monitoria ed in questa sede dei seguenti documenti:
:01) retro/fronte assegno bancario n.3712139089-09, per CP_2
€.4.000,00, emesso il 03-08-2018; 02) matrice assegno CP_2
n.3712139089-09, emesso il 03 agosto 2018; 03) estratto CP_2 conto, Unicredit, al 30 settembre 2018; 04) ordine bonifico, CP_2
Unicredit, per €.7.000,00 + spese d'€.4,53, eseguito il 17 ottobre 2018;
05) estratto conto, Unicredit, al 31 dicembre 2018 CP_2
Provato tale presupposto della domanda di restituzione dell'asserito prestito, allo stato, la controversia risulta limitata alla individuazione del titolo del versamento, cioè di un accordo riconducibile al mutuo tra il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
4 Secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando
l'”accipiens” – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
Cfr. fra tutte Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n.180, alla quale si è uniformata la più recente giurisprudenza di merito, tra cui Tribunale
Asti, 25/05/2020, n.282 Corte appello Milano sez. I, 25/02/2020, n.642
Corte appello Napoli sez. III, 18/05/2020, n.1747 Corte appello Salerno,
17/01/2020, n.55 Corte appello Torino sez. I, 14/05/2019, n.806
Tribunale Perugia, 01/07/2019, n.1045 Tribunale Roma sez. XVII,
13/03/2019, n.5523;
Non vi è dubbio che parte resistente opposta non ha assolto all'onere di provare l'esistenza di un accordo riconducibile al mutuo, in quanto sia nella matrice dell'assegno (doc. 2 fascicolo monitorio.), sia nell'ordine di bonifico effettuato dal Sig. (doc. 4 fascicolo monitorio ), la CP_1 causale è stata lasciata in bianco ed in quanto non ha offerto prove volte a fornire chiarimenti a tale riguardo
Tale mancata prova da parte del convenuto opposto è dirimente ai fini del decidere e rende irrilevante la mancata prova da parte della attrice opponente della riconducibilità dei versamenti di denaro de quibus a spontanee e deliberate offerte di aiuto con spirito di liberalità per far fronte a cure dentistiche.
5 Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei valori minimi di cui al al DM 147/2022 , in ragione dell'estrema semplicità del contenzioso, con riferimento allo scaglione della domanda ( tra € 5.201,00 ad € 26.000,00) e riduzione del 50% del compenso per la fase di trattazione/istruttoria,non essendo state depositate memorie ex art.281 duodeecies penult. Co. CPC e non essendo stata svolta attività istruttoria
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
c.p.c.)
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo R. Ing. 2934/2024
b) Dichiara tenuto e condanna il Sig. c.f.: Controparte_1 [...]
a rifondere alla Sig.ra c.f. C.F._3 Parte_1
, le spese di lite, che liquida in € 118,50, C.F._1 per esborsi ed in € 2.120,00 per compenso professionale , di cui,
€ 460,00, per la fase di studio, € 389,00, per la fase introduttiva, €
420,00, per la fase di trattazione ed € 851,00, per la fase decisoria, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, IVA e CPA, come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova all'udienza del 13 giugno 2025
Il Giudice Unico
Alessandro Mauceri
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